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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2024, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 3896/22 Ruolo
Generale sez. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al ricorso, dall'avv. Giulio Amodio, Antonio Amodio Parte_1 e Ilaria Di Maio con i quali è elett.te dom.to
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. p.t., rappr. e dif. congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Enzo Controparte_1 Morrico, Antonello De Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Loredana Curcio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Curcio, giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: danno differenziale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/07/2022 parte ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società Controparte_
nei cantieri di Castellammare di Stabia, a decorrere dal 1971 e fino al 1992, come saldatore, a contatto diretto con l'amianto, anche aerodisperso;
di aver contratto, per effetto dell'attività lavorativa espletata, la malattia
“sindrome disventilatoria da asbestosi polmonare con pleuropatia”, la cui origine professionale era stata riconosciuta da CP_
il quale aveva riconosciuto una percentuale di invalidità nella misura del 3%, senza indennizzo. Quindi, invocata la responsabilità contrattuale della società datrice di lavoro e dedotta l'esistenza di colpa a suo carico, per assenza di adozione di misure precauzionali contro i danni da amianto, chiedeva la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico e morale per una somma pari ad € 57.795,00, di cui € € 42.795,00 a titolo di danno biologico differenziale e morale ed € 15.000,00 a titolo di danno esistenziale, tenendo conto della percentuale d'invalidità del 15% riconosciuta dal ctp , o per le somme ritenute di giustizia o di equità, oltre accessori di legge, spese vinte.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della Controparte_1 domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale sia ex art. 13 L. n. 38/2000, sia per mancata prova della configurabilità in concreto di un fatto-reato commesso dal datore di lavoro;
eccepiva la carenza di nesso causale, per mancata prova di esposizione a fibre di amianto e per impossibilità di provare un nesso di derivazione esclusiva con l'attività lavorativa del ricorrente, negando anche l'esistenza di colpa datoriale e del danno, con vari argomenti in fatto ed in diritto;
contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, spese vinte. In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale e la ctu medico legale. All'esito dello scambio di note conclusionali a trattazione scritta, il Tribunale decideva con la presente sentenza.
1 *****
In via preliminare, la resistente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo, come Controparte_1 unico responsabile del danno lamentato l , a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 13 d.lgs. n. 38/2000. CP_2 Ritiene invero applicabile al caso di specie l'art. 13 del d.lgs 38/00 sostenendo la necessità della configurabilità in concreto di un fatto-reato. Affrontando la problematica in via generale, questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale che, in materia CP_ di danno differenziale, ha asserito che l'indennizzo erogato dall per ristorare il lavoratore da tale danno presenta caratteristiche ontologicamente diverse dal risarcimento dello stesso tipo di danno in materia di responsabilità civile, CP_ considerato che le prestazioni assicurative vengono erogate a prescindere dall'esistenza di un illecito civile e della colpa dell'autore della condotta dannosa (e, dunque, a prescindere da tale accertamento) ed anche prescindendo dall'esistenza di un responsabile diverso dal danneggiato. CP_ Dunque deve ritenersi che le caratteristiche proprie dell'indennizzo rendano tale forma di tutela del lavoratore completamente distinta da qualsiasi categoria risarcitoria;
conclusione avvalorata anche dalla considerazione che l'indennizzo dell non copre, tra gli altri, il danno biologico per invalidità permanenti inferiori al 6%. CP_2 Va, ancora, rilevato che l'art. 13 d.lg. n. 38 del 2000 circoscrive la propria portata limitandola "ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". In particolare, nella nuova disciplina (art. 13 comma 1° Decreto citato) la nozione del danno biologico viene espressa come "la lesione dell'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona", ma "in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento".
Come si desume dal tenore letterale del citato articolo e come risulta ancor meglio specificato nel secondo comma, CP_ l'erogazione dell è, pertanto, un indennizzo del danno biologico e si colloca (v. art. 13 comma 2° Decreto citato)
"nell'ambito del sistema di indennizzo e sostegno sociale" e, quindi, non può certo garantire la totalità del risarcimento (Cass., Sez. Lav, n. 777 del 19.1.2015).
La norma previdenziale in esame, quindi, prevede la corresponsione di un minimum sociale garantito nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile la colpa di alcuno;
per questo motivo attraverso la copertura sociale si indennizza, ma non si risarcisce integralmente. CP_ Pertanto, se l non copre integralmente il danno biologico, per quella parte non indennizzata non vi è prestazione previdenziale e viene meno, quindi, l'esonero del datore di lavoro. Tanto chiarito, alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene il giudicante che, anche in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, spetti al lavoratore il risarcimento del danno differenziale in caso di lesione dell'integrità psicofisica.
Pertanto il giudice, una volta accertata la responsabilità civile del datore di lavoro o del danneggiante in relazione al danno subito dal lavoratore, secondo i principi e i criteri civilistici, deve riconoscere al lavoratore il danno biologico da CP_ invalidità escluso dalla sfera dell'assicurazione applicando a tal fine i criteri equitativi utilizzati per liquidare questo tipo di danno in materia di responsabilità civile e/o le tabelle di Milano.
In definitiva, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 d.lg. 23 febbraio 2000 n. 38, che ha esteso la copertura dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al danno biologico, sussiste la CP_ responsabilità civile del datore di lavoro per la parte di danno risarcibile che eccede l'indennizzo dovuto dall in relazione a quella copertura assicurativa.
Quanto, poi, al problema della c.d. pregiudiziale penale, si precisa, innanzitutto, che il presupposto dell'azione risarcitoria del lavoratore non è l'esistenza di un provvedimento di condanna, ma la sussistenza di responsabilità penale del datore di lavoro accertabile autonomamente ed incidentalmente nell'ambito del giudizio civile. Osserva, poi, la
Corte che, "per costante giurisprudenza, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, e delle inerenti pronunce della Corte cost., riguarda l'ambito della copertura assicurativa, cioè il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica. Invece - in armonia con i principi ricavabili dalle sentenze della Corte cost. n. 356 e 485 del 1991 e con il conseguente orientamento della giurisprudenza
- tale esonero non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all'art. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro (cfr., ex aliis, Cass. n. 8182/2001 e successive conformi)".
Il ricorrente ha allegato la violazione dell'art 2087 cc e delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro.
In via ancora preliminare occorre qualificare l'azione per risarcimento del danno quale azione di responsabilità contrattuale (art. 2087 c.c.).
Trattandosi di causa fondata sulla violazione della norma contenuta nell'art. 2087 cod. civ., incombe sull'attore l'onere di provare l'inadempimento, il danno ed il nesso causale tra il danno e la condotta del datore di lavoro, il quale, per contro, ha l'onere di provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n.
2 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza di legittimità successiva cfr. tra le altre Cass. sez. L. n. 21590/2008 e n. 15078/2009).
Ritiene questo giudicante di dover recepire questo indirizzo interpretativo, ovvero che trattasi di responsabilità contrattuale, autorevolmente fondato su pronunce delle Sezioni Unite e basato su una lettura costituzionalmente orientata delle regole in materia. Da ciò consegue, in termini di ripartizione probatoria, che il lavoratore danneggiato può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento (Cass. n. 9817/2008 citata) ed, invece, l'infortunato non è gravato dell'onere di provare il "fatto" costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza.
In definitiva, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro o malattia professionale deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. civ., sez. lav., nn. 9817 e 21590 del 2008).
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Parte ricorrente ha allegato e provato l'esistenza dell'obbligazione lavorativa;
trattasi, d'altro canto, di una circostanza pacifica tra le parti in causa oltre che documentalmente provata dalla documentazione in atti. Il ricorrente svolgeva le mansioni di saldatore, era addetto anche alla saldatura con tecnica one-side; tale attività veniva espletata a bordo nave e fuori nave, ma soprattutto a bordo nave. Ciò è stato confermato anche dai testi sentiti.
Sono stati sentiti i testi E entrambi colleghi di lavoro del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente.
Dalle deposizioni testimoniali espletate in corso di causa, da ritenersi certamente attendibili in quanto rese da ex colleghi di lavoro del ricorrente, che hanno lavorato con lui a stretto contatto, è inoltre emersa la fondatezza delle circostanze dedotte nel corpo del ricorso introduttivo in ordine alle mansioni svolte dal ricorrente, alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa di quest'ultimo, e in ordine alla presenza dell'amianto all'interno della con esposizione, diretta ed anche indiretta, del ricorrente alle fibre di amianto. CP_1
I testi hanno riferito circostanze precise e di diretta percezione. Essi sono apparsi intrinsecamente attendibili e le loro dichiarazioni si riscontrano a vicenda. Dalla prova testimoniale emerge senza ombra di dubbio che l'uso di amianto nelle forme sopra descritte abbia costituito un veicolo di inalazione di polveri di amianto, essendo le modalità complessive di lavoro idonee a una dispersione aerea di polveri di asbesto nei luoghi di lavoro, in considerazione sia della tipologia del materiale sia delle lavorazioni compiute con e su di esso, e che i lavoratori, soprattutto quelli che svolgevano mansioni a bordo delle navi, come il ricorrente, fossero esposti a tali polveri.
In particolare il teste , anche lui saldatore, ha riferito che il ricorrente è entrato in contatto Testimone_1 diretto con l'amianto. Ha riferito di avere lavorato con il ricorrente;
ha dichiarato che il ricorrente ha lavorato con la saldatura one-side, tecnica che prevede l'uso di un “biscotto” con all'interno amianto;
che usavano teli di amianto, e che il telo doveva coprire il materiale che saldavano, per proteggere dai bagliori forti della macchina della saldatura. Ha riferito che lavoravano tutti insieme, saldatori, coibentatori tubisti, ecc;
che l'amianto era nei tubi, e che le ditte esterne di coibentazione lo spruzzavano sulle pareti;
che le pulizie le facevano le ditte di pulizie, pulivano con la ramazza e la polvere, anche con amianto, si alzava e che i lavoratori inevitabilmente la respiravano. Ha dichiarato che c'erano estrattori manuali ma che non erano idonei in particolare quando usavano la saldatura a terra con il biscotto dentro (one-side), perché l'estrattore manuale muoveva l'aria e la saldatura veniva con i buchi dentro, per cui lo mettevano in alto, aspirando manualmente il fumo di saldatura dall'alto. Ha dichiarato che a bordo nave c'erano gli areatori ma che c'era sempre fumo, c'era cattivo odore soprattutto quando le ditte andavano a coibentare, c'era aria viziata, tanto che a volte uscivano a prendere un po' d'aria. Per quanto riguarda i sistemi di protezione, ha riferito che i saldatori avevano anche lo schermo e che volte avevano la mascherina;
tuttavia non erano Fp2 o Fp3, erano come quelle chirurgiche. Ha dichiarato che non c'era nessuno che controllava l'uso delle mascherine, che non sono stati mai informati dei rischi legati all'amianto, che le tute si lavavano a casa, non essendoci docce o procedure di decontaminazione.
E' stato sentito anche il teste anche lui collega di lavoro del ricorrente, che faceva il Testimone_2 carpentiere e che ha lavorato con il ricorrente sempre a bordo nave “io montavo e lui saldava”, ha riferito. Ha confermato che il ricorrente usava la tecnica one-side descrivendo le modalità di detta tecnica (“ saldava e usava Pt_1 le bacchette, gli elettrodi. lui usava la pinza. poi faceva anche le saldature tra due lamiere usando una striscia di amianto per saldarle. ovviamente che fosse amianto lo abbiamo saputo dopo. si usava una macchinetta a fila continua, da fuori c'era la striscia e la macchinetta camminava sul binario di alluminio. La macchina saldava saliva e scendeva, ma ci doveva stare sempre l'operatore vicino. ci volevano due persone a guardare.”). 3 Ha confermato quanto riferito dall'altro teste, che usavano teli di amianto, ha confermato che quando le usavano, le mascherine erano di carta. Che nessuno li ha mai informati del rischio amianto. Ha confermato che le pulizie le facevano sempre ditte esterne, con scopa e paletta e poi le polveri le mettevano nel cassone all'aria aperta. Ha riferito che lavorava spesso con il ricorrente in sala macchine, nella stiva, nei doppi fondi della nave, ove ha detto che “l'aria era irrespirabile”, che lavoravano tutti insieme, saldatori carpentieri, elettricisti, falegnami. Ha detto che in sala macchine l'amianto era dappertutto, nei soffitti, alle pareti, nei pannelli dei falegnami;
stava nei tubi, nelle condotte, nelle fasce, lo spruzzavano nelle pareti (adr: lo spruzzavano le ditte esterne, anche mentre noi lavoravamo;
lo facevano anche in altri orari ma più spesso quando noi lavoravamo. Arrivavano i sacchetti di amianto e gli operai delle ditte esterne li impastavano con l'acqua con l'impastatrice, e poi lo spruzzavano sulle pareti per coibentare.) In particolare ha ricordato che il ricorrente usava l'aspiratore portatile spesso mettendolo a terra ma che, dovendo il saldatore deve tenere lo schermo e la pinza, quando si allontanava dall'aspiratore questo non riusciva più ad aspirare i fumi;
che gli aspiratori grandi nella sala macchine stavano sopra al fumaiolo, e nella stiva e nei doppi fondi non c'erano, e il ricorrente usava solo il “manichettone” portatile.
Il teste ha anche riferito sulle condizioni psicologiche del ricorrente. Ha dichiarato espressamente che: Tes_2 adr: “incontro facilmente quando vado a Castellammare. quando ci incontriamo parliamo sempre della stessa Pt_1 cose, della salute. lui dice che la notte non dorme perché non riesce a respirare. questo me l'ha detto una settimana fa. cerca di camminare ma non ce la fa, esce sempre con la macchina. ci troviamo tutti nella villa i pensionati di CP_1 e parliamo. lui di umore sta giù, come me;
vediamo tutti i nostri amici che se ne vanno, che muoiono. tra di noi ci diciamo che abbiamo l'amianto. lui poi ha avuto la disgrazia della morte della moglie che è morta per una broncopatia, e lui pensa che è morta per l'amianto quando portava i panni a lavare a casa. lui vive con la figlia.”
Agli atti vi sono, poi, documenti che attestano il fatto che presso i cantieri navali di Castellammare di Stabia nel periodo nel quale vi lavorò il ricorrente venisse utilizzato amianto per la costruzione delle navi: in tal senso concordano ampiamente i documenti depositati dal ricorrente. Il ctu nominato ha evidenziato anche il documento Org_1 Org_1 del 24/12/2008 relativo al riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto (di cui all'art. 13 comma 8, L. 257/92 e successive modificazioni e integrazioni) è stato esteso fino al 1992.
Pertanto nessun dubbio sussiste sulla nocività dell'ambiente di lavoro e sull'esposizione del ricorrente all'amianto.
Il ricorrente ha avuto il riconoscimento della patologia “ispessimenti pleurici da pleuropatia asbestosica' e danno biologico, ai sensi del D.L.vo 38/2000, nella misura del 3%, che veniva ricondotto alla presenza di 'Danno anatomico (a tipo: placche pleuriche;
ovvero esiti di processo specifico;
esito di scissuriti) in assenza o con sfumata CP_ ripercussione funzionale”, di origine professionale, ritenuta invalidante al 3%. L' quindi, seppur in misura inferiore al minimo indennizzabile, ha confermato l'esistenza del nesso causale tra malattia asbestosica e attività professionale. L'asbestosi, come emerge da tutta la letteratura scientifica, è "una pneumoconiosi dovuta all'inalazione prolungata di fibre del minerale amianto, caratterizzata da una fibrosi polmonare progressiva di tipo interstiziale". Essa è malattia tabellata in lista I, ovvero è indicata tra le malattie la cui origine professionale è di elevata probabilità. Che essa derivi direttamente dall'inalazione di fibre di amianto è certezza scientifica. Invero nella letteratura scientifica internazionale è ormai unanimemente accertata l'esistenza di un rapporto di causalità diretta fra insorgenza dell'asbestosi e l'esposizione professionale e/o ambientale alle fibre di amianto. La resistente contesta la sussistenza della patologia asbestosica;
ritiene confermata la presenza di placche pleuriche ma senza danno funzionale, non essendovi tuttavia prova certa che si tratti di asbestosi polmonare essendo lesioni aspecifiche. CP_ Rileva il Tribunale che la qualificazione della patologia come “asbestosi” emerge dalla documentazione dalla tac torace (esame TC-torace in data 17.10.2020 con “rilievo di qualche piccola placca pleurica bilaterale associata a microopacità ramificate subpleuriche in sede basale bilaterale, reperto giudicato compatibile con pleuropneumopatia benigna asbesto-correlata”), alla ctp ed anche dalla ctu medico legale espletata.
Il ctu ha evidenziato che proprio dalla tac torace emergono elementi significativi “la TC torace del 17.10.2020 ha consentito di accertare anomalie del parenchima (ci riferiamo in particolare all'ispessimento interstiziale nei territori subpleurici in sede basale bilaterale) che, pur non specifiche, sono compatibili con malattia asbestosica. L'associazione di questo dato con ispessimenti e/o placche pleuriche, bilaterali, e la documentata esposizione a fibre di amianto con un adeguato periodo di latenza rendono probabile la diagnosi di malattia asbestosica pleuroparenchimale.” Considerato l'uso dell'amianto nel periodo lavorativo del ricorrente, ha concluso per la sussistenza del nesso causale tra patologia asbestosica e attività lavorativa.
Per quanto concerne il danno, il ctu ha ritenuto sussistente un danno biologico permanente, sostanziato dal danno anatomico (placche pleuriche bilaterali e lieve accentuazione della trabecolatura interstiziale polmonare) in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, valutato nella misura del 5% che, correlato alla età anagrafica (81 anni) che il
4 ricorrente aveva all'epoca del riscontro della patologia asbestosica, sulla base delle tabelle di Milano 2021 determina un importo di Euro 4.495,00 liquidabile a titolo di risarcimento del danno, per solo punto danno biologico.
Il nesso di causalità tra asbestosi e amianto è stato da tempo accertato nella letteratura scientifica, tanto che l'asbestosi è malattia tabellata in lista 1.
Allegata e provata l'obbligazione lavorativa, la nocività dell'ambiente di lavoro e la malattia professionale (dalla CP_ documentazione medica in atti, dalla documentazione e dalla ctu espletata), nonché il nesso causale tra malattia professionale e patologia respiratoria asbestosica, nel caso che occupa il lavoratore ha allegato l'omessa adozione di qualsivoglia cautela atta a prevenire o a limitare gli effetti dannosi della lavorazione, invocando al violazione dell'art. 2087 cc e della normativa antonfortunistica. Grava, quindi, in tali casi sul datore di lavoro l'onere di provare di essersi attivato per preservare l'integrità psico fisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (Cass. n. 9238/2011 cit.). La consapevolezza da parte dell'azienda della nocività della lavorazione e della pericolosità dell'amianto è (o quantomeno avrebbe dovuto essere) certamente desumibile dalla letteratura scientifica già abbondante in quel periodo e dalla normativa in vigore. In realtà già all'epoca dei fatti la società avrebbe dovuto adottare i dispositivi per l'aspirazione delle polveri, imposti dal d.p.r. 303/1956, mentre dall'istruttoria svolta è emerso che alcun dispositivo di protezione, individuale o collettiva, era stato installato o consegnato all'interno dei luoghi di lavoro, e che gli impianti di areazione aerano insufficienti. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica: “Per quanto l'art. 2087 cod. civ. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.” Il DPR 303/1956 prescriveva all'art. 21 in tema di lavorazioni polverose che "Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro."
Vi erano, poi, obblighi di natura generale relativi alla pulizia dei locali che doveva essere effettuata in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente oppure mediante aspiratori (art. 15), allo svolgimento in luoghi separati delle lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (art. 19); alla fornitura di dispositivi di protezione ai lavoratori che operavano in luoghi ove ci fosse il dubbio sulla salubrità dell'atmosfera (art. 25).
Tutti gli obblighi suddetti sono stati violati dal datore di lavoro, come si è evidenziato nell'esame delle condizioni di lavoro emerse dalle risultanze istruttorie, nonché dalla documentazione in atti, e da ciò deriva che non soltanto la convenuta non ha provato di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute dei propri dipendenti, ma risulta anzi positivamente dimostrata l'omissione da parte della società dell'adozione anche delle misure minime previste dalla legge.
La pericolosità dell'amianto era già nota fin dal 1909 quando il R.D. 14 giugno 1909 n. 442 includeva la filatura e la tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi vietati alle donne minorenni ed ai fanciulli o sottoposti a speciali cautele. A seguire, la legge 55/1943 sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, e il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, sopra riportato. Fin dal dopoguerra, sono poi stati condotti studi scientifici, sia all'estero che in Italia, che hanno resi noti i rischi connessi all'inalazione di fibre di amianto. Pertanto, tenendo conto dell'importanza del gruppo industriale convenuto, che imponeva obblighi di informazione particolarmente elevati, in relazione ai rischi già conosciuti e alla normativa esistente all'epoca in tema di amianto, risultava del tutto esigibile la condotta alternativa lecita, essendo prevedibile la lesione alla salute che la normativa violata in materia di sicurezza mirava a evitare. Una volta allegato e provato che sia stata svolta un'attività lavorativa in un certo ambiente di lavoro, in cui era presente amianto ed il predetto nesso di causalità tra malattia e nocività dell'ambiente lavorativo, il datore di lavoro deve comunque dare perlomeno la prova che siano state predisposte appunto le misure di sicurezza minime, previste per tutti i lavoratori presenti a prescindere dalle mansioni specifiche espletate. Ebbene, tale prova non è stata fornita.
5 Infine, quanto sopra esposto appare sufficiente anche al fine di provare incidentalmente la responsabilità penale;
la giurisprudenza, come sopra si accennava, ha avuto modo di affermare che gli elementi propri della responsabilità penale vanno accertati in sede civilistica con i criteri propri del processo civile, ivi compreso l'utilizzo delle disposizioni sul riparto dell'onere probatorio in caso di mancanza di prova (in particolare per quel che interessa il presente procedimento con riferimento agli artt. 1218 e 2087 c.c.) e il ricorso alle presunzioni (Cass. 4184/2006).
Tutte le risultanze istruttorie portano a configurare ipotizzabile le lesioni colpose colpose, aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
Quindi dall'istruttoria espletata in corso di causa e dalla ctu può ritenersi provato il nesso causale tra la malattia professionale e l'attività lavorativa svolta presso il cantiere di Castellammare di Stabia, nonché il CP_1 comportamento colposo, omissivo, negligente, imprudente del datore di lavoro il quale, in violazione delle norme e misure di sicurezza sul lavoro più volte richiamate, consentiva che i suoi dipendenti lavorassero in condizioni di rischio. L'asbestosi è stata contratta nell'esercizio dell'attività lavorativa per il continuo contatto e la conseguenziale inalazione di polveri di amianto, a causa e per colpa del datore di lavoro che non ha provveduto ad applicare ai lavoratori le cautele e le misure di prevenzioni previste dalle norme di legge, e non ha provato di avere adottato le cautele minime per evitare il danno e quindi la non imputabilità del danno.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno biologico, si osserva quanto segue.
Il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica, è diverso ontologicamente sia dal danno c.d. morale sia dal danno da mancato reddito in dipendenza della perdita o diminuzione della capacità lavorativa. A seguito di ampia elaborazione giurisprudenziale, la Suprema Corte individua ad oggi come pregiudizi risarcibili unicamente le due categorie del:
- danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del
- danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendo in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (sentenze n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione, 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite e n. 233/2003 della Corte Costituzionale).
Il perimetro di valutazione del danno è contrassegnato da due limiti: il divieto di automatismi risarcitori e il divieto di duplicazioni. All'interno si collocano l'integrale riparazione del danno e la esigenza di garantirne la personalizzazione, ove ve ne siano i presupposti. In concreto ciò significa che se le proiezioni negative patite non divergono da quelle subite da altre vittime nella medesima condizione il danneggiato non avrà diritto al riconoscimento di un quid pluris. L'aumento personalizzato del danno non patrimoniale è possibile solo in presenza di allegazione e prova specifica di un pregiudizio eccedente quello normalmente correlabile al tipo di lesione asseritamente subita. La personalizzazione in ragione della sofferenza morale, può comportare, quindi, l'applicazione dell'aumento personalizzato.
Ma tale aumento può essere riconosciuto solo in presenza di una specifica allegazione e di una specifica prova di una sofferenza fisica o psichica ulteriore rispetto a quella da considerarsi intrinseca ad ogni lesione dell'integrità psicofisica di gravità pari a quella di cui si tratta. In via esemplificativa si possono indicare le seguenti ipotesi: a) un trattamento terapeutico particolarmente pesante, doloroso, disagevole;
b) un iter clinico particolarmente lungo, stressante, con ricoveri lunghi e ripetuti;
c) l'uso di presidi, ortopedici o di altro tipo, notevolmente limitativi;
d) somministrazione consistente di analgesici per lenire un dolore intenso;
e) dolore superiore a quello normalmente correlabile alla lesione dell'integrità psicofisica in questione, a causa di ben determinate caratteristiche personali del danneggiato (ad es. intolleranza soggettiva specificamente documentata).
La personalizzazione, adeguata all'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche, postula la prova di un pregiudizio specificamente ancorato alla concreta fattispecie. L'automatismo tabellare, pertanto, contraddice la personalizzazione di cui parlano le Sezioni Unite.
Questo giudice, in continuità con altre decisioni e in adesione a recenti pronunciamenti della S. C., reputa di fare applicazione della tabella elaborata dal Tribunale di Milano dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/08, come già disposto con la ctu e dallo stesso ctu applicato.
Per liquidare il danno bisogna dunque fare riferimento ai valori stabiliti dalle tabelle del Tribunale di Milano, in vigore al momento della decisione (Cass. 18163/2007; Cass. n. 25485 del 2016; n. 7272 del
2012;Cass.14402/2011, 12408/2011, che ha elevato tali tabelle a generale parametro risarcitorio per il danno non patrimoniale, affermando che le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.).
6 Le tabelle formate dall'Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di Milano, a cui si fa ricorso per la liquidazione del danno, in ossequio alla prassi dell'ufficio e alla loro vocazione nazionale affermata dalla Corte di Cassazione, comprendono una apposita tabella per la liquidazione di ciascun tipo di danno non patrimoniale.
In conformità al principio ormai acquisito nel diritto vivente dell'unicità del danno non patrimoniale, le somme indicate nella tabella si devono intendere onnicomprensive e si riferiscono sia alla lesione dell'integrità psico-fisica, sia ai profili di sofferenza interiore riconducibili all'antica categoria di danno morale in senso stretto.
Per quanto riguarda il danno morale, la giurisprudenza della suprema Corte è costante nel ritenere che il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale (in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018; Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019,).
Da tali premesse discende che, nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà (Cass 25164/20 e Cass sent. N. 15733/22): 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale
(c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale
(biologico); 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, comma 3 novellato codice delle assicurazioni.”
Ciò posto, deve, a questo punto, procedersi alla liquidazione del danno.
Il ctu procedeva alla quantificazione del solo danno biologico per invalidità permanente sulla base del solo “punto danno biologico” calcolandolo in € 4.495,00 liquidabile a titolo di risarcimento del danno, sulla base delle tabelle di Milano aggiornate al 2021 e dell'età di 81 anni al momento riscontro della patologia asbestosica.
Tale criterio è corretto;
Il Tribunale condivide le valutazioni del ctu per il danno da invalidità permanente che conferma e fa propri. Il calcolo non ha tenuto conto del “punto danno non patrimoniale”, ovvero del danno morale, previsto nella tabelle Milanesi, la cui valutazione coinvolge aspetti di diritto e va compiuta dal giudice secondo i criteri di legge e giurisprudenziali.
La prova del danno morale, che, come sopra evidenziato è un danno autonomo coinvolgente la sofferenza interiore, può essere data per presunzioni. (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) atteso che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso al ragionamento ed alla prova presuntiva, in forza dei quali al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento.) La massima di esperienza, difatti, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, volta che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante.
Tanto premesso, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla
7 massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale (Cass.
Sent. N. 25164/20). L'asbestosi è una malattia ingravescente e nelle tabelle di Milano è già contenuta, per le stesse modalità di formazione di dette tabelle, la valutazione del periodo di sopravvivenza prevedibile in relazione alla patologia diagnosticata. Con la recentissima sentenza n. 35416/22 la Suprema Corte ha affermato, tra gli altri, il seguente principio di diritto:
“2. In tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, una volta avvenuto l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (c. d. stabilizzazione), spetta il risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico, il quale va liquidato come invalidità permanente, utilizzando o il criterio equitativo puro o le apposite tabelle."
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia diritto alla liquidazione del danno biologico differenziale nella sua duplice componente biologica e morale;
invero, essendo la malattia asbestosica malattia progressiva ed ingravescente, è lecito presumere in base a massime di esperienza consolidatesi in casi analoghi, che la diagnosi di asbestosi provochi profonde sofferenze psichiche, atteso l'esito spesso infausto di tale tipo di malattia, che provoca rilevanti sofferenze morali.
Il teste ha inoltre confermato le sofferenze soggettive del ricorrente, l'ansia e l'angoscia legate alla Tes_2 consapevolezza della gravità e dell'ingravescenza della malattia, per la quale molti colleghi di lavoro sono poi deceduti.
Non va liquidato invece il danno non patrimoniale ulteriore, da specifiche ed ulteriori sofferenze;
in assenza di prova non è consentito operare una personalizzazione. Ne consegue che alla somma calcolata dal ctu in € 4.495,00 per danno biologico da invalidità permanente, va aggiunto il danno morale che sulla base del punto di invalidità 25% per l'età di 81 anni, corrispondente alla somma di € 1.124, come da tabelle di Milano 2021. Per tali motivi il danno biologico differenziale dovuto al ricorrente va liquidato nella somma di € 5.619,00.
Sulle somme riconosciute, liquidate all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate alla data dell'evento secondo gli indici ISTAT del cosiddetto costo della vita e annualmente rivalutata dalla data dell'evento dannoso fino ad oggi. L'esito della lite, favorevole al ricorrente, giustifica la liquidazione delle spese processuali secondo la regola della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto dello svolgimento di tutte le fasi processuali del criterio del decisum. Le spese di ctu sono poste a carico di parte resistente e sono liquidate come da separato decreto, sulla base del decisum.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato Parte_1 in data 10/07/2022 nei confronti della in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che è affetto da “pleuro-pneumopatia benigna asbesto-correlata”, e che la malattia Parte_1 è di origine professionale;
- accoglie la domanda di risarcimento dei danni spiegata dal ricorrente nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in suo favore, del danno biologico liquidato, complessivamente, in € Controparte_1 5.619,00 oltre accessori di legge, a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida, per tale misura ridotta, in € 5.300 Controparte_1 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge. Controparte_
- liquida le spese di ctu come da separato decreto, che pone a carico della .
Così deciso in Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
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La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 3896/22 Ruolo
Generale sez. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al ricorso, dall'avv. Giulio Amodio, Antonio Amodio Parte_1 e Ilaria Di Maio con i quali è elett.te dom.to
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. p.t., rappr. e dif. congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Enzo Controparte_1 Morrico, Antonello De Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Loredana Curcio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Curcio, giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: danno differenziale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/07/2022 parte ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società Controparte_
nei cantieri di Castellammare di Stabia, a decorrere dal 1971 e fino al 1992, come saldatore, a contatto diretto con l'amianto, anche aerodisperso;
di aver contratto, per effetto dell'attività lavorativa espletata, la malattia
“sindrome disventilatoria da asbestosi polmonare con pleuropatia”, la cui origine professionale era stata riconosciuta da CP_
il quale aveva riconosciuto una percentuale di invalidità nella misura del 3%, senza indennizzo. Quindi, invocata la responsabilità contrattuale della società datrice di lavoro e dedotta l'esistenza di colpa a suo carico, per assenza di adozione di misure precauzionali contro i danni da amianto, chiedeva la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico e morale per una somma pari ad € 57.795,00, di cui € € 42.795,00 a titolo di danno biologico differenziale e morale ed € 15.000,00 a titolo di danno esistenziale, tenendo conto della percentuale d'invalidità del 15% riconosciuta dal ctp , o per le somme ritenute di giustizia o di equità, oltre accessori di legge, spese vinte.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della Controparte_1 domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale sia ex art. 13 L. n. 38/2000, sia per mancata prova della configurabilità in concreto di un fatto-reato commesso dal datore di lavoro;
eccepiva la carenza di nesso causale, per mancata prova di esposizione a fibre di amianto e per impossibilità di provare un nesso di derivazione esclusiva con l'attività lavorativa del ricorrente, negando anche l'esistenza di colpa datoriale e del danno, con vari argomenti in fatto ed in diritto;
contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, spese vinte. In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale e la ctu medico legale. All'esito dello scambio di note conclusionali a trattazione scritta, il Tribunale decideva con la presente sentenza.
1 *****
In via preliminare, la resistente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo, come Controparte_1 unico responsabile del danno lamentato l , a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 13 d.lgs. n. 38/2000. CP_2 Ritiene invero applicabile al caso di specie l'art. 13 del d.lgs 38/00 sostenendo la necessità della configurabilità in concreto di un fatto-reato. Affrontando la problematica in via generale, questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale che, in materia CP_ di danno differenziale, ha asserito che l'indennizzo erogato dall per ristorare il lavoratore da tale danno presenta caratteristiche ontologicamente diverse dal risarcimento dello stesso tipo di danno in materia di responsabilità civile, CP_ considerato che le prestazioni assicurative vengono erogate a prescindere dall'esistenza di un illecito civile e della colpa dell'autore della condotta dannosa (e, dunque, a prescindere da tale accertamento) ed anche prescindendo dall'esistenza di un responsabile diverso dal danneggiato. CP_ Dunque deve ritenersi che le caratteristiche proprie dell'indennizzo rendano tale forma di tutela del lavoratore completamente distinta da qualsiasi categoria risarcitoria;
conclusione avvalorata anche dalla considerazione che l'indennizzo dell non copre, tra gli altri, il danno biologico per invalidità permanenti inferiori al 6%. CP_2 Va, ancora, rilevato che l'art. 13 d.lg. n. 38 del 2000 circoscrive la propria portata limitandola "ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". In particolare, nella nuova disciplina (art. 13 comma 1° Decreto citato) la nozione del danno biologico viene espressa come "la lesione dell'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona", ma "in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento".
Come si desume dal tenore letterale del citato articolo e come risulta ancor meglio specificato nel secondo comma, CP_ l'erogazione dell è, pertanto, un indennizzo del danno biologico e si colloca (v. art. 13 comma 2° Decreto citato)
"nell'ambito del sistema di indennizzo e sostegno sociale" e, quindi, non può certo garantire la totalità del risarcimento (Cass., Sez. Lav, n. 777 del 19.1.2015).
La norma previdenziale in esame, quindi, prevede la corresponsione di un minimum sociale garantito nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile la colpa di alcuno;
per questo motivo attraverso la copertura sociale si indennizza, ma non si risarcisce integralmente. CP_ Pertanto, se l non copre integralmente il danno biologico, per quella parte non indennizzata non vi è prestazione previdenziale e viene meno, quindi, l'esonero del datore di lavoro. Tanto chiarito, alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene il giudicante che, anche in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, spetti al lavoratore il risarcimento del danno differenziale in caso di lesione dell'integrità psicofisica.
Pertanto il giudice, una volta accertata la responsabilità civile del datore di lavoro o del danneggiante in relazione al danno subito dal lavoratore, secondo i principi e i criteri civilistici, deve riconoscere al lavoratore il danno biologico da CP_ invalidità escluso dalla sfera dell'assicurazione applicando a tal fine i criteri equitativi utilizzati per liquidare questo tipo di danno in materia di responsabilità civile e/o le tabelle di Milano.
In definitiva, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 d.lg. 23 febbraio 2000 n. 38, che ha esteso la copertura dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al danno biologico, sussiste la CP_ responsabilità civile del datore di lavoro per la parte di danno risarcibile che eccede l'indennizzo dovuto dall in relazione a quella copertura assicurativa.
Quanto, poi, al problema della c.d. pregiudiziale penale, si precisa, innanzitutto, che il presupposto dell'azione risarcitoria del lavoratore non è l'esistenza di un provvedimento di condanna, ma la sussistenza di responsabilità penale del datore di lavoro accertabile autonomamente ed incidentalmente nell'ambito del giudizio civile. Osserva, poi, la
Corte che, "per costante giurisprudenza, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, e delle inerenti pronunce della Corte cost., riguarda l'ambito della copertura assicurativa, cioè il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica. Invece - in armonia con i principi ricavabili dalle sentenze della Corte cost. n. 356 e 485 del 1991 e con il conseguente orientamento della giurisprudenza
- tale esonero non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all'art. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro (cfr., ex aliis, Cass. n. 8182/2001 e successive conformi)".
Il ricorrente ha allegato la violazione dell'art 2087 cc e delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro.
In via ancora preliminare occorre qualificare l'azione per risarcimento del danno quale azione di responsabilità contrattuale (art. 2087 c.c.).
Trattandosi di causa fondata sulla violazione della norma contenuta nell'art. 2087 cod. civ., incombe sull'attore l'onere di provare l'inadempimento, il danno ed il nesso causale tra il danno e la condotta del datore di lavoro, il quale, per contro, ha l'onere di provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n.
2 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza di legittimità successiva cfr. tra le altre Cass. sez. L. n. 21590/2008 e n. 15078/2009).
Ritiene questo giudicante di dover recepire questo indirizzo interpretativo, ovvero che trattasi di responsabilità contrattuale, autorevolmente fondato su pronunce delle Sezioni Unite e basato su una lettura costituzionalmente orientata delle regole in materia. Da ciò consegue, in termini di ripartizione probatoria, che il lavoratore danneggiato può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento (Cass. n. 9817/2008 citata) ed, invece, l'infortunato non è gravato dell'onere di provare il "fatto" costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza.
In definitiva, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro o malattia professionale deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. civ., sez. lav., nn. 9817 e 21590 del 2008).
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Parte ricorrente ha allegato e provato l'esistenza dell'obbligazione lavorativa;
trattasi, d'altro canto, di una circostanza pacifica tra le parti in causa oltre che documentalmente provata dalla documentazione in atti. Il ricorrente svolgeva le mansioni di saldatore, era addetto anche alla saldatura con tecnica one-side; tale attività veniva espletata a bordo nave e fuori nave, ma soprattutto a bordo nave. Ciò è stato confermato anche dai testi sentiti.
Sono stati sentiti i testi E entrambi colleghi di lavoro del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente.
Dalle deposizioni testimoniali espletate in corso di causa, da ritenersi certamente attendibili in quanto rese da ex colleghi di lavoro del ricorrente, che hanno lavorato con lui a stretto contatto, è inoltre emersa la fondatezza delle circostanze dedotte nel corpo del ricorso introduttivo in ordine alle mansioni svolte dal ricorrente, alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa di quest'ultimo, e in ordine alla presenza dell'amianto all'interno della con esposizione, diretta ed anche indiretta, del ricorrente alle fibre di amianto. CP_1
I testi hanno riferito circostanze precise e di diretta percezione. Essi sono apparsi intrinsecamente attendibili e le loro dichiarazioni si riscontrano a vicenda. Dalla prova testimoniale emerge senza ombra di dubbio che l'uso di amianto nelle forme sopra descritte abbia costituito un veicolo di inalazione di polveri di amianto, essendo le modalità complessive di lavoro idonee a una dispersione aerea di polveri di asbesto nei luoghi di lavoro, in considerazione sia della tipologia del materiale sia delle lavorazioni compiute con e su di esso, e che i lavoratori, soprattutto quelli che svolgevano mansioni a bordo delle navi, come il ricorrente, fossero esposti a tali polveri.
In particolare il teste , anche lui saldatore, ha riferito che il ricorrente è entrato in contatto Testimone_1 diretto con l'amianto. Ha riferito di avere lavorato con il ricorrente;
ha dichiarato che il ricorrente ha lavorato con la saldatura one-side, tecnica che prevede l'uso di un “biscotto” con all'interno amianto;
che usavano teli di amianto, e che il telo doveva coprire il materiale che saldavano, per proteggere dai bagliori forti della macchina della saldatura. Ha riferito che lavoravano tutti insieme, saldatori, coibentatori tubisti, ecc;
che l'amianto era nei tubi, e che le ditte esterne di coibentazione lo spruzzavano sulle pareti;
che le pulizie le facevano le ditte di pulizie, pulivano con la ramazza e la polvere, anche con amianto, si alzava e che i lavoratori inevitabilmente la respiravano. Ha dichiarato che c'erano estrattori manuali ma che non erano idonei in particolare quando usavano la saldatura a terra con il biscotto dentro (one-side), perché l'estrattore manuale muoveva l'aria e la saldatura veniva con i buchi dentro, per cui lo mettevano in alto, aspirando manualmente il fumo di saldatura dall'alto. Ha dichiarato che a bordo nave c'erano gli areatori ma che c'era sempre fumo, c'era cattivo odore soprattutto quando le ditte andavano a coibentare, c'era aria viziata, tanto che a volte uscivano a prendere un po' d'aria. Per quanto riguarda i sistemi di protezione, ha riferito che i saldatori avevano anche lo schermo e che volte avevano la mascherina;
tuttavia non erano Fp2 o Fp3, erano come quelle chirurgiche. Ha dichiarato che non c'era nessuno che controllava l'uso delle mascherine, che non sono stati mai informati dei rischi legati all'amianto, che le tute si lavavano a casa, non essendoci docce o procedure di decontaminazione.
E' stato sentito anche il teste anche lui collega di lavoro del ricorrente, che faceva il Testimone_2 carpentiere e che ha lavorato con il ricorrente sempre a bordo nave “io montavo e lui saldava”, ha riferito. Ha confermato che il ricorrente usava la tecnica one-side descrivendo le modalità di detta tecnica (“ saldava e usava Pt_1 le bacchette, gli elettrodi. lui usava la pinza. poi faceva anche le saldature tra due lamiere usando una striscia di amianto per saldarle. ovviamente che fosse amianto lo abbiamo saputo dopo. si usava una macchinetta a fila continua, da fuori c'era la striscia e la macchinetta camminava sul binario di alluminio. La macchina saldava saliva e scendeva, ma ci doveva stare sempre l'operatore vicino. ci volevano due persone a guardare.”). 3 Ha confermato quanto riferito dall'altro teste, che usavano teli di amianto, ha confermato che quando le usavano, le mascherine erano di carta. Che nessuno li ha mai informati del rischio amianto. Ha confermato che le pulizie le facevano sempre ditte esterne, con scopa e paletta e poi le polveri le mettevano nel cassone all'aria aperta. Ha riferito che lavorava spesso con il ricorrente in sala macchine, nella stiva, nei doppi fondi della nave, ove ha detto che “l'aria era irrespirabile”, che lavoravano tutti insieme, saldatori carpentieri, elettricisti, falegnami. Ha detto che in sala macchine l'amianto era dappertutto, nei soffitti, alle pareti, nei pannelli dei falegnami;
stava nei tubi, nelle condotte, nelle fasce, lo spruzzavano nelle pareti (adr: lo spruzzavano le ditte esterne, anche mentre noi lavoravamo;
lo facevano anche in altri orari ma più spesso quando noi lavoravamo. Arrivavano i sacchetti di amianto e gli operai delle ditte esterne li impastavano con l'acqua con l'impastatrice, e poi lo spruzzavano sulle pareti per coibentare.) In particolare ha ricordato che il ricorrente usava l'aspiratore portatile spesso mettendolo a terra ma che, dovendo il saldatore deve tenere lo schermo e la pinza, quando si allontanava dall'aspiratore questo non riusciva più ad aspirare i fumi;
che gli aspiratori grandi nella sala macchine stavano sopra al fumaiolo, e nella stiva e nei doppi fondi non c'erano, e il ricorrente usava solo il “manichettone” portatile.
Il teste ha anche riferito sulle condizioni psicologiche del ricorrente. Ha dichiarato espressamente che: Tes_2 adr: “incontro facilmente quando vado a Castellammare. quando ci incontriamo parliamo sempre della stessa Pt_1 cose, della salute. lui dice che la notte non dorme perché non riesce a respirare. questo me l'ha detto una settimana fa. cerca di camminare ma non ce la fa, esce sempre con la macchina. ci troviamo tutti nella villa i pensionati di CP_1 e parliamo. lui di umore sta giù, come me;
vediamo tutti i nostri amici che se ne vanno, che muoiono. tra di noi ci diciamo che abbiamo l'amianto. lui poi ha avuto la disgrazia della morte della moglie che è morta per una broncopatia, e lui pensa che è morta per l'amianto quando portava i panni a lavare a casa. lui vive con la figlia.”
Agli atti vi sono, poi, documenti che attestano il fatto che presso i cantieri navali di Castellammare di Stabia nel periodo nel quale vi lavorò il ricorrente venisse utilizzato amianto per la costruzione delle navi: in tal senso concordano ampiamente i documenti depositati dal ricorrente. Il ctu nominato ha evidenziato anche il documento Org_1 Org_1 del 24/12/2008 relativo al riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto (di cui all'art. 13 comma 8, L. 257/92 e successive modificazioni e integrazioni) è stato esteso fino al 1992.
Pertanto nessun dubbio sussiste sulla nocività dell'ambiente di lavoro e sull'esposizione del ricorrente all'amianto.
Il ricorrente ha avuto il riconoscimento della patologia “ispessimenti pleurici da pleuropatia asbestosica' e danno biologico, ai sensi del D.L.vo 38/2000, nella misura del 3%, che veniva ricondotto alla presenza di 'Danno anatomico (a tipo: placche pleuriche;
ovvero esiti di processo specifico;
esito di scissuriti) in assenza o con sfumata CP_ ripercussione funzionale”, di origine professionale, ritenuta invalidante al 3%. L' quindi, seppur in misura inferiore al minimo indennizzabile, ha confermato l'esistenza del nesso causale tra malattia asbestosica e attività professionale. L'asbestosi, come emerge da tutta la letteratura scientifica, è "una pneumoconiosi dovuta all'inalazione prolungata di fibre del minerale amianto, caratterizzata da una fibrosi polmonare progressiva di tipo interstiziale". Essa è malattia tabellata in lista I, ovvero è indicata tra le malattie la cui origine professionale è di elevata probabilità. Che essa derivi direttamente dall'inalazione di fibre di amianto è certezza scientifica. Invero nella letteratura scientifica internazionale è ormai unanimemente accertata l'esistenza di un rapporto di causalità diretta fra insorgenza dell'asbestosi e l'esposizione professionale e/o ambientale alle fibre di amianto. La resistente contesta la sussistenza della patologia asbestosica;
ritiene confermata la presenza di placche pleuriche ma senza danno funzionale, non essendovi tuttavia prova certa che si tratti di asbestosi polmonare essendo lesioni aspecifiche. CP_ Rileva il Tribunale che la qualificazione della patologia come “asbestosi” emerge dalla documentazione dalla tac torace (esame TC-torace in data 17.10.2020 con “rilievo di qualche piccola placca pleurica bilaterale associata a microopacità ramificate subpleuriche in sede basale bilaterale, reperto giudicato compatibile con pleuropneumopatia benigna asbesto-correlata”), alla ctp ed anche dalla ctu medico legale espletata.
Il ctu ha evidenziato che proprio dalla tac torace emergono elementi significativi “la TC torace del 17.10.2020 ha consentito di accertare anomalie del parenchima (ci riferiamo in particolare all'ispessimento interstiziale nei territori subpleurici in sede basale bilaterale) che, pur non specifiche, sono compatibili con malattia asbestosica. L'associazione di questo dato con ispessimenti e/o placche pleuriche, bilaterali, e la documentata esposizione a fibre di amianto con un adeguato periodo di latenza rendono probabile la diagnosi di malattia asbestosica pleuroparenchimale.” Considerato l'uso dell'amianto nel periodo lavorativo del ricorrente, ha concluso per la sussistenza del nesso causale tra patologia asbestosica e attività lavorativa.
Per quanto concerne il danno, il ctu ha ritenuto sussistente un danno biologico permanente, sostanziato dal danno anatomico (placche pleuriche bilaterali e lieve accentuazione della trabecolatura interstiziale polmonare) in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, valutato nella misura del 5% che, correlato alla età anagrafica (81 anni) che il
4 ricorrente aveva all'epoca del riscontro della patologia asbestosica, sulla base delle tabelle di Milano 2021 determina un importo di Euro 4.495,00 liquidabile a titolo di risarcimento del danno, per solo punto danno biologico.
Il nesso di causalità tra asbestosi e amianto è stato da tempo accertato nella letteratura scientifica, tanto che l'asbestosi è malattia tabellata in lista 1.
Allegata e provata l'obbligazione lavorativa, la nocività dell'ambiente di lavoro e la malattia professionale (dalla CP_ documentazione medica in atti, dalla documentazione e dalla ctu espletata), nonché il nesso causale tra malattia professionale e patologia respiratoria asbestosica, nel caso che occupa il lavoratore ha allegato l'omessa adozione di qualsivoglia cautela atta a prevenire o a limitare gli effetti dannosi della lavorazione, invocando al violazione dell'art. 2087 cc e della normativa antonfortunistica. Grava, quindi, in tali casi sul datore di lavoro l'onere di provare di essersi attivato per preservare l'integrità psico fisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (Cass. n. 9238/2011 cit.). La consapevolezza da parte dell'azienda della nocività della lavorazione e della pericolosità dell'amianto è (o quantomeno avrebbe dovuto essere) certamente desumibile dalla letteratura scientifica già abbondante in quel periodo e dalla normativa in vigore. In realtà già all'epoca dei fatti la società avrebbe dovuto adottare i dispositivi per l'aspirazione delle polveri, imposti dal d.p.r. 303/1956, mentre dall'istruttoria svolta è emerso che alcun dispositivo di protezione, individuale o collettiva, era stato installato o consegnato all'interno dei luoghi di lavoro, e che gli impianti di areazione aerano insufficienti. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica: “Per quanto l'art. 2087 cod. civ. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.” Il DPR 303/1956 prescriveva all'art. 21 in tema di lavorazioni polverose che "Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro."
Vi erano, poi, obblighi di natura generale relativi alla pulizia dei locali che doveva essere effettuata in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente oppure mediante aspiratori (art. 15), allo svolgimento in luoghi separati delle lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (art. 19); alla fornitura di dispositivi di protezione ai lavoratori che operavano in luoghi ove ci fosse il dubbio sulla salubrità dell'atmosfera (art. 25).
Tutti gli obblighi suddetti sono stati violati dal datore di lavoro, come si è evidenziato nell'esame delle condizioni di lavoro emerse dalle risultanze istruttorie, nonché dalla documentazione in atti, e da ciò deriva che non soltanto la convenuta non ha provato di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute dei propri dipendenti, ma risulta anzi positivamente dimostrata l'omissione da parte della società dell'adozione anche delle misure minime previste dalla legge.
La pericolosità dell'amianto era già nota fin dal 1909 quando il R.D. 14 giugno 1909 n. 442 includeva la filatura e la tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi vietati alle donne minorenni ed ai fanciulli o sottoposti a speciali cautele. A seguire, la legge 55/1943 sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, e il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, sopra riportato. Fin dal dopoguerra, sono poi stati condotti studi scientifici, sia all'estero che in Italia, che hanno resi noti i rischi connessi all'inalazione di fibre di amianto. Pertanto, tenendo conto dell'importanza del gruppo industriale convenuto, che imponeva obblighi di informazione particolarmente elevati, in relazione ai rischi già conosciuti e alla normativa esistente all'epoca in tema di amianto, risultava del tutto esigibile la condotta alternativa lecita, essendo prevedibile la lesione alla salute che la normativa violata in materia di sicurezza mirava a evitare. Una volta allegato e provato che sia stata svolta un'attività lavorativa in un certo ambiente di lavoro, in cui era presente amianto ed il predetto nesso di causalità tra malattia e nocività dell'ambiente lavorativo, il datore di lavoro deve comunque dare perlomeno la prova che siano state predisposte appunto le misure di sicurezza minime, previste per tutti i lavoratori presenti a prescindere dalle mansioni specifiche espletate. Ebbene, tale prova non è stata fornita.
5 Infine, quanto sopra esposto appare sufficiente anche al fine di provare incidentalmente la responsabilità penale;
la giurisprudenza, come sopra si accennava, ha avuto modo di affermare che gli elementi propri della responsabilità penale vanno accertati in sede civilistica con i criteri propri del processo civile, ivi compreso l'utilizzo delle disposizioni sul riparto dell'onere probatorio in caso di mancanza di prova (in particolare per quel che interessa il presente procedimento con riferimento agli artt. 1218 e 2087 c.c.) e il ricorso alle presunzioni (Cass. 4184/2006).
Tutte le risultanze istruttorie portano a configurare ipotizzabile le lesioni colpose colpose, aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
Quindi dall'istruttoria espletata in corso di causa e dalla ctu può ritenersi provato il nesso causale tra la malattia professionale e l'attività lavorativa svolta presso il cantiere di Castellammare di Stabia, nonché il CP_1 comportamento colposo, omissivo, negligente, imprudente del datore di lavoro il quale, in violazione delle norme e misure di sicurezza sul lavoro più volte richiamate, consentiva che i suoi dipendenti lavorassero in condizioni di rischio. L'asbestosi è stata contratta nell'esercizio dell'attività lavorativa per il continuo contatto e la conseguenziale inalazione di polveri di amianto, a causa e per colpa del datore di lavoro che non ha provveduto ad applicare ai lavoratori le cautele e le misure di prevenzioni previste dalle norme di legge, e non ha provato di avere adottato le cautele minime per evitare il danno e quindi la non imputabilità del danno.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno biologico, si osserva quanto segue.
Il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica, è diverso ontologicamente sia dal danno c.d. morale sia dal danno da mancato reddito in dipendenza della perdita o diminuzione della capacità lavorativa. A seguito di ampia elaborazione giurisprudenziale, la Suprema Corte individua ad oggi come pregiudizi risarcibili unicamente le due categorie del:
- danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del
- danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendo in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (sentenze n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione, 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite e n. 233/2003 della Corte Costituzionale).
Il perimetro di valutazione del danno è contrassegnato da due limiti: il divieto di automatismi risarcitori e il divieto di duplicazioni. All'interno si collocano l'integrale riparazione del danno e la esigenza di garantirne la personalizzazione, ove ve ne siano i presupposti. In concreto ciò significa che se le proiezioni negative patite non divergono da quelle subite da altre vittime nella medesima condizione il danneggiato non avrà diritto al riconoscimento di un quid pluris. L'aumento personalizzato del danno non patrimoniale è possibile solo in presenza di allegazione e prova specifica di un pregiudizio eccedente quello normalmente correlabile al tipo di lesione asseritamente subita. La personalizzazione in ragione della sofferenza morale, può comportare, quindi, l'applicazione dell'aumento personalizzato.
Ma tale aumento può essere riconosciuto solo in presenza di una specifica allegazione e di una specifica prova di una sofferenza fisica o psichica ulteriore rispetto a quella da considerarsi intrinseca ad ogni lesione dell'integrità psicofisica di gravità pari a quella di cui si tratta. In via esemplificativa si possono indicare le seguenti ipotesi: a) un trattamento terapeutico particolarmente pesante, doloroso, disagevole;
b) un iter clinico particolarmente lungo, stressante, con ricoveri lunghi e ripetuti;
c) l'uso di presidi, ortopedici o di altro tipo, notevolmente limitativi;
d) somministrazione consistente di analgesici per lenire un dolore intenso;
e) dolore superiore a quello normalmente correlabile alla lesione dell'integrità psicofisica in questione, a causa di ben determinate caratteristiche personali del danneggiato (ad es. intolleranza soggettiva specificamente documentata).
La personalizzazione, adeguata all'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche, postula la prova di un pregiudizio specificamente ancorato alla concreta fattispecie. L'automatismo tabellare, pertanto, contraddice la personalizzazione di cui parlano le Sezioni Unite.
Questo giudice, in continuità con altre decisioni e in adesione a recenti pronunciamenti della S. C., reputa di fare applicazione della tabella elaborata dal Tribunale di Milano dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/08, come già disposto con la ctu e dallo stesso ctu applicato.
Per liquidare il danno bisogna dunque fare riferimento ai valori stabiliti dalle tabelle del Tribunale di Milano, in vigore al momento della decisione (Cass. 18163/2007; Cass. n. 25485 del 2016; n. 7272 del
2012;Cass.14402/2011, 12408/2011, che ha elevato tali tabelle a generale parametro risarcitorio per il danno non patrimoniale, affermando che le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.).
6 Le tabelle formate dall'Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di Milano, a cui si fa ricorso per la liquidazione del danno, in ossequio alla prassi dell'ufficio e alla loro vocazione nazionale affermata dalla Corte di Cassazione, comprendono una apposita tabella per la liquidazione di ciascun tipo di danno non patrimoniale.
In conformità al principio ormai acquisito nel diritto vivente dell'unicità del danno non patrimoniale, le somme indicate nella tabella si devono intendere onnicomprensive e si riferiscono sia alla lesione dell'integrità psico-fisica, sia ai profili di sofferenza interiore riconducibili all'antica categoria di danno morale in senso stretto.
Per quanto riguarda il danno morale, la giurisprudenza della suprema Corte è costante nel ritenere che il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale (in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018; Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019,).
Da tali premesse discende che, nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà (Cass 25164/20 e Cass sent. N. 15733/22): 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale
(c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale
(biologico); 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, comma 3 novellato codice delle assicurazioni.”
Ciò posto, deve, a questo punto, procedersi alla liquidazione del danno.
Il ctu procedeva alla quantificazione del solo danno biologico per invalidità permanente sulla base del solo “punto danno biologico” calcolandolo in € 4.495,00 liquidabile a titolo di risarcimento del danno, sulla base delle tabelle di Milano aggiornate al 2021 e dell'età di 81 anni al momento riscontro della patologia asbestosica.
Tale criterio è corretto;
Il Tribunale condivide le valutazioni del ctu per il danno da invalidità permanente che conferma e fa propri. Il calcolo non ha tenuto conto del “punto danno non patrimoniale”, ovvero del danno morale, previsto nella tabelle Milanesi, la cui valutazione coinvolge aspetti di diritto e va compiuta dal giudice secondo i criteri di legge e giurisprudenziali.
La prova del danno morale, che, come sopra evidenziato è un danno autonomo coinvolgente la sofferenza interiore, può essere data per presunzioni. (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) atteso che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso al ragionamento ed alla prova presuntiva, in forza dei quali al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento.) La massima di esperienza, difatti, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, volta che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante.
Tanto premesso, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla
7 massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale (Cass.
Sent. N. 25164/20). L'asbestosi è una malattia ingravescente e nelle tabelle di Milano è già contenuta, per le stesse modalità di formazione di dette tabelle, la valutazione del periodo di sopravvivenza prevedibile in relazione alla patologia diagnosticata. Con la recentissima sentenza n. 35416/22 la Suprema Corte ha affermato, tra gli altri, il seguente principio di diritto:
“2. In tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, una volta avvenuto l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (c. d. stabilizzazione), spetta il risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico, il quale va liquidato come invalidità permanente, utilizzando o il criterio equitativo puro o le apposite tabelle."
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia diritto alla liquidazione del danno biologico differenziale nella sua duplice componente biologica e morale;
invero, essendo la malattia asbestosica malattia progressiva ed ingravescente, è lecito presumere in base a massime di esperienza consolidatesi in casi analoghi, che la diagnosi di asbestosi provochi profonde sofferenze psichiche, atteso l'esito spesso infausto di tale tipo di malattia, che provoca rilevanti sofferenze morali.
Il teste ha inoltre confermato le sofferenze soggettive del ricorrente, l'ansia e l'angoscia legate alla Tes_2 consapevolezza della gravità e dell'ingravescenza della malattia, per la quale molti colleghi di lavoro sono poi deceduti.
Non va liquidato invece il danno non patrimoniale ulteriore, da specifiche ed ulteriori sofferenze;
in assenza di prova non è consentito operare una personalizzazione. Ne consegue che alla somma calcolata dal ctu in € 4.495,00 per danno biologico da invalidità permanente, va aggiunto il danno morale che sulla base del punto di invalidità 25% per l'età di 81 anni, corrispondente alla somma di € 1.124, come da tabelle di Milano 2021. Per tali motivi il danno biologico differenziale dovuto al ricorrente va liquidato nella somma di € 5.619,00.
Sulle somme riconosciute, liquidate all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate alla data dell'evento secondo gli indici ISTAT del cosiddetto costo della vita e annualmente rivalutata dalla data dell'evento dannoso fino ad oggi. L'esito della lite, favorevole al ricorrente, giustifica la liquidazione delle spese processuali secondo la regola della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto dello svolgimento di tutte le fasi processuali del criterio del decisum. Le spese di ctu sono poste a carico di parte resistente e sono liquidate come da separato decreto, sulla base del decisum.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato Parte_1 in data 10/07/2022 nei confronti della in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che è affetto da “pleuro-pneumopatia benigna asbesto-correlata”, e che la malattia Parte_1 è di origine professionale;
- accoglie la domanda di risarcimento dei danni spiegata dal ricorrente nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in suo favore, del danno biologico liquidato, complessivamente, in € Controparte_1 5.619,00 oltre accessori di legge, a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida, per tale misura ridotta, in € 5.300 Controparte_1 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge. Controparte_
- liquida le spese di ctu come da separato decreto, che pone a carico della .
Così deciso in Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
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