Cass. civ., sez. III, sentenza 28/09/2009, n. 20733
CASS
Sentenza 28 settembre 2009

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Avverso l'ordinanza di determinazione della somma dovuta ai fini della conversione del pignoramento, emessa ai sensi art. 495 cod. proc. civ., può essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi e con tale rimedio possono essere sollevate non solo contestazioni relative all'inosservanza formale dei criteri di determinazione stabiliti da tale norma e delle regole procedimentali da essa espresse o sottese, ma anche contestazioni in ordine all'ammontare del credito del creditore procedente e all'ammontare nonché alla stessa esistenza dei crediti dei creditori intervenuti. L'accertamento che così si sollecita é richiesto, nella detta sede, soltanto in funzione dell'ottenimento del bene della vita costituito dall'annullamento o dalla modificazione dell'ordinanza determinativa della somma di conversione, in funzione del doversi provvedere sull'esecuzione a seguito dell'istanza di conversione, ed il giudicato che ne scaturirà avrà ad oggetto esclusivamente questo bene. Ne consegue che l'esecuzione potrà evolversi sulla base della nuova determinazione della somma di conversione accertata nel giudizio di opposizione agli atti, nel senso che dovrà considerare il credito di cui trattasi nel modo accertato oppure non dovrà considerarlo affatto ma tale accertamento resterà ininfluente al di fuori del processo esecutivo. Gli interessati potranno, comunque, far valere le loro ragioni in autonomi giudizi e resterà, inoltre, salva per il debitore la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione; rimarrà, invece, preclusa la possibilità di riproporre, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., le questioni decise dall'opposizione agli atti in sede di distribuzione della somma di conversione, essendo le stesse ormai state definite nel processo esecutivo dall'opposizione agli atti (e cioè dal suo giudicato) e la distribuzione riguarderà la somma acquisita per effetto della conversione per come ormai determinata.(Fattispecie cui "ratione temporis" andava applicata la disciplina del processo esecutivo, e dell'art. 512 cod. proc. civ. in particolare, anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005).

Commentario1

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    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 23 novembre 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 28/09/2009, n. 20733
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20733
Data del deposito : 28 settembre 2009

Testo completo