CASS
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/08/2025, n. 29445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29445 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON MA RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/02/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione delle pene accessorie e alla condanna alle spese processuali. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con sentenza del 13/2/2025, ha applicato la pena concordata da difesa e accusa nei confronti di ON MA RA, in relazione a vari reati di bancarotta previsti dagli artt. 216, comma 1, n. 1, 219, comma 2, n. 1, 223 commi 1 e 2, n. 2, r.d. 267/1942, commessi in qualità di amministratore della ELIOTOPIA s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 13/6/2017. Applicando alla pena base di tre anni di reclusione la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sull’aggravante ex art. 219 r.d. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29445 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 01/07/2025 2 267/1942 (più fatti di bancarotta), il Giudice è pervenuto alla determinazione della pena di due anni di reclusione, poi fissata in quella finale di un anno e cinque mesi di reclusione, con sospensione subordinatamente al versamento di euro 2.000,00 in favore di un ente benefico e con il beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen.. Sono, inoltre, state applicate le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso imprese, per una durata pari a quella della pena principale, ex art. 216, comma 4, r.d. 267/1942. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il ON. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'articolo 445 cod. proc. pen., che esclude l'applicazione delle pene accessorie laddove la pena principale, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superi i due anni di pena detentiva, salve le eccezioni di cui al comma 1-ter dello stesso articolo, che non vengono in rilievo nel caso in esame. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto nuovamente la violazione dell’art. 445 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude la condanna alle spese sempre nel caso anzidetto, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. L'art. 445 cod. proc. pen. prevede che non sia possibile applicare le pene accessorie interdittive e inabilitative nei riguardi di colui il quale abbia patteggiato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. in misura non superiore a due anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria. L'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen. prevede solo alcune eccezioni a tale regola, per reati contro la pubblica amministrazione: eccezioni non ricorrenti, nella specie. Né la disposizione di cui all’art. 216, comma 4, r.d. 267/1942, in materia di bancarotta, prevale sulla detta previsione, come già chiarito da questa Corte (tra le tante, si vedano: Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882-01 e Sez. 5, n. 15386 del 19/272016, Volpini, Rv. 266470-01). 2. Anche il secondo motivo è fondato, atteso che, sempre l’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., prevede che l’irrogazione di pena concordata a pena inferiore 3 ai due anni di reclusione non comporti il pagamento delle spese processuali. 3. Va, pertanto, disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, come già statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831-01), essendo superfluo il rinvio, non risultando necessari ulteriori accertamenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese e alla applicazione delle pene accessorie, che elimina. Così deciso il 01/07/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione delle pene accessorie e alla condanna alle spese processuali. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con sentenza del 13/2/2025, ha applicato la pena concordata da difesa e accusa nei confronti di ON MA RA, in relazione a vari reati di bancarotta previsti dagli artt. 216, comma 1, n. 1, 219, comma 2, n. 1, 223 commi 1 e 2, n. 2, r.d. 267/1942, commessi in qualità di amministratore della ELIOTOPIA s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 13/6/2017. Applicando alla pena base di tre anni di reclusione la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sull’aggravante ex art. 219 r.d. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29445 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 01/07/2025 2 267/1942 (più fatti di bancarotta), il Giudice è pervenuto alla determinazione della pena di due anni di reclusione, poi fissata in quella finale di un anno e cinque mesi di reclusione, con sospensione subordinatamente al versamento di euro 2.000,00 in favore di un ente benefico e con il beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen.. Sono, inoltre, state applicate le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso imprese, per una durata pari a quella della pena principale, ex art. 216, comma 4, r.d. 267/1942. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il ON. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'articolo 445 cod. proc. pen., che esclude l'applicazione delle pene accessorie laddove la pena principale, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superi i due anni di pena detentiva, salve le eccezioni di cui al comma 1-ter dello stesso articolo, che non vengono in rilievo nel caso in esame. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto nuovamente la violazione dell’art. 445 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude la condanna alle spese sempre nel caso anzidetto, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. L'art. 445 cod. proc. pen. prevede che non sia possibile applicare le pene accessorie interdittive e inabilitative nei riguardi di colui il quale abbia patteggiato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. in misura non superiore a due anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria. L'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen. prevede solo alcune eccezioni a tale regola, per reati contro la pubblica amministrazione: eccezioni non ricorrenti, nella specie. Né la disposizione di cui all’art. 216, comma 4, r.d. 267/1942, in materia di bancarotta, prevale sulla detta previsione, come già chiarito da questa Corte (tra le tante, si vedano: Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882-01 e Sez. 5, n. 15386 del 19/272016, Volpini, Rv. 266470-01). 2. Anche il secondo motivo è fondato, atteso che, sempre l’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., prevede che l’irrogazione di pena concordata a pena inferiore 3 ai due anni di reclusione non comporti il pagamento delle spese processuali. 3. Va, pertanto, disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, come già statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831-01), essendo superfluo il rinvio, non risultando necessari ulteriori accertamenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese e alla applicazione delle pene accessorie, che elimina. Così deciso il 01/07/2025