Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4164
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Sentenza 26 aprile 1999

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La previsione del secondo comma dell'art. 1453 cod. civ., in forza della quale è possibile, in deroga alle norme processuali che dispongono il divieto della "mutatio libelli" nel corso del processo, la sostituzione - anche in appello ed eventualmente in sede di giudizio di rinvio - della domanda di risoluzione per inadempimento a quella originaria di adempimento del contratto, non può essere estesa al caso in cui la domanda originaria abbia avuto ad oggetto il risarcimento del danno, che integra un'azione avente un "petitum" del tutto diverso sia dalla domanda di adempimento che da quella di risoluzione. Ne consegue che l'introduzione della domanda di risoluzione nel corso del giudizio, in aggiunta all'originaria domanda risarcitoria, urta contro il suddetto di divieto e la domanda di risoluzione dev'essere dichiarata inammissibile, non rilevando, peraltro, in contrario che all'atto della proposizione della domanda risarcitoria si fosse fatta espressa riserva di chiedere la risoluzione del contratto, equivalendo tale riserva a mancata proposizione della relativa domanda.

Al fine dell'assolvimento dell'onere della prova, da parte di chi si oppone alla pretesa di prelazione o di riscatto di fondi rustici ex art. 8 della legge n. 590 del 1965 nel presupposto della sussistenza della "destinazione edilizia" del terreno, è sufficiente la dimostrazione della inclusione del terreno con quella destinazione anche in un piano regolatore generale, mentre non è necessario che si dimostri che quella destinazione abbia trovato conferma in un successivo piano particolareggiato o di fabbricazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4164
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4164
    Data del deposito : 26 aprile 1999

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