Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 2
La previsione del secondo comma dell'art. 1453 cod. civ., in forza della quale è possibile, in deroga alle norme processuali che dispongono il divieto della "mutatio libelli" nel corso del processo, la sostituzione - anche in appello ed eventualmente in sede di giudizio di rinvio - della domanda di risoluzione per inadempimento a quella originaria di adempimento del contratto, non può essere estesa al caso in cui la domanda originaria abbia avuto ad oggetto il risarcimento del danno, che integra un'azione avente un "petitum" del tutto diverso sia dalla domanda di adempimento che da quella di risoluzione. Ne consegue che l'introduzione della domanda di risoluzione nel corso del giudizio, in aggiunta all'originaria domanda risarcitoria, urta contro il suddetto di divieto e la domanda di risoluzione dev'essere dichiarata inammissibile, non rilevando, peraltro, in contrario che all'atto della proposizione della domanda risarcitoria si fosse fatta espressa riserva di chiedere la risoluzione del contratto, equivalendo tale riserva a mancata proposizione della relativa domanda.
Al fine dell'assolvimento dell'onere della prova, da parte di chi si oppone alla pretesa di prelazione o di riscatto di fondi rustici ex art. 8 della legge n. 590 del 1965 nel presupposto della sussistenza della "destinazione edilizia" del terreno, è sufficiente la dimostrazione della inclusione del terreno con quella destinazione anche in un piano regolatore generale, mentre non è necessario che si dimostri che quella destinazione abbia trovato conferma in un successivo piano particolareggiato o di fabbricazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4164 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Roberto PREDEN - Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Cons. relatore -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA ZO, elettivamente domiciliato in Roma, via Tripoli n. 38, presso l'avv. Paolo Bombaci, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UP CE, elettivamente domiciliato in Roma, via Acherusio n. 8, presso l'avv. Carla Rizzo, che lo difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Giancarlo Zuccaccia, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia, n. 32/97 del 16 gennaio 1997,deliberata il 23 gennaio 1997 e pubblicata l'8 febbraio 1997 (R.G. 317/92).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. P. Bombaci, per il ricorrente, e l'avv. Nerio Zuccaccia, per delega dell'avv. Giancarlo Zuccaccia, per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 13 febbraio 1987 RA ZO conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Perugia, UP CE e RA DD proponendo domanda di retratto, ex art. 8, comma 5, della legge 26 maggio 1965, n. 590 relativamente a un fondo di proprietà
della RA in Castiglione del Lago e da costei promesso in vendita al UP con contratto preliminare 23 settembre 1974, fondo che esso concludente conduceva "in locazione", coltivandolo personalmente. Costituitosi in giudizio UP CE resisteva alla avversa domanda, eccependone l'infondatezza.
Nelle more, con atto 23 settembre 1987 UP CE conveniva in giudizio, innanzi allo stesso tribunale di Perugia, RA DD, chiedendo di essere immesso nel possesso del terreno, già oggetto della controversia promossa da RA ZO, atteso che aveva provveduto a versare alla controparte - con deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Perugia - la somma complessiva da lui dovuta quale residuo prezzo della compravendita, come da sentenza pronunciata dallo stesso tribunale ai sensi dell'art. 2932 c.c., passata in cosa giudicata.
Riuniti i due giudizi e svoltasi l'istruttoria del caso il tribunale con sentenza 5 marzo - 7 luglio 1992 rigettava la domanda di retratto proposta da RA ZO, mentre accoglieva la domanda del UP di trasferimento del bene.
Gravata tale pronunzia dai soccombenti RA ZO e RA DD la Corte di appello di Perugia, con sentenza 16 gennaio 1997, deliberata il 23 gennaio 1997 e pubblicata l'8 febbraio 1997 - dato atto che a seguito della morte di RA DD il processo era stato riassunto nei confronti del di lei erede testamentario RA ZO - rigettava entrambi gli appelli, confermando la statuizione dei primi giudici.
Osservavano quei giudici - in particolare - quanto alla domanda di prelazione, che il terreno, oggetto di controversia, aveva natura edificatoria e, pertanto non era suscettibile di prelazione da parte del RA, che - in ogni caso - non esisteva prova che costui fosse affittuario del terreno (atteso che i documenti invocati erano sottoscritti dalla sola proprietaria del terreno ed erano privi di data certa), quanto alle domande dirette alla risoluzione nonché all'accertamento della mancata esecuzione (da parte del UP) del preliminare di vendita intervenuto tra il UP e RA DD le stesse erano inammissibili, perché introdotte in causa per la prima volta in grado di appello e comunque il trasferimento della proprietà (in capo al UP) si era già verificato per effetto della sentenza ex art. 2932 c.c. passata in cosa giudicata, resa inter partes.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso RA ZO, affidato a quattro motivi.
Resiste, con controricorso UP CE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come precisato in parte espositiva i giudici del merito hanno rigettato la domanda di retratto proposta da RA ZO sulla base di due, concorrenti, rationes decidendi ciascuna idonea, da sola, a sorreggere il decisum.
Da un lato, in particolare, si è escluso che il terreno oggetto di controversia potesse essere oggetto di prelazione - o di riscatto - perché avente natura edificatoria, dall'altro, contemporaneamente, si è escluso che RA ZO potesse esercitare la prelazione, tenuto presente che non risultava - adeguatamente - che lo stesso fosse conduttore coltivatore diretto del terreno in questione, non essendo opponibili al terzo UP i documenti - sottoscritti dalla sola presunta concedente - invocati dal RA a fondamento della propria domanda.
2. Il ricorrente censura entrambe tali rationes decidendi, con i primi due motivi.
Quanto, in particolare, alla "natura" del terreno oggetto di controversia il ricorrente, lamentando "violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 8, della legge n. 590 del 1965" fa presente che erroneamente i giudici del merito hanno accolto l'eccezione del UP sulla base dell'attestato di destinazione edilizia da costui prodotto e dal quale risulta "la natura edificatoria dei terreni per cui è causa", senza tenere presente che la stessa è ininfluente e generica, non risultando la sussistenza di un "programma di utilizzazione edilizia urbana del terreno" (secondo motivo).
3. La censura è infondata.
L'art. 8, comma 2, l. 26 maggio 1965 n. 590, secondo cui il diritto di prelazione agraria non opera rispetto a terreni che in base al piano regolatore, anche se non ancora approvato, siano destinati a utilizzazione edilizia, industriale o turistica, va interpretato - come in molteplici occasioni affermato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice - nel senso che sono esclusi dall'acquisto privilegiato, tenuto conto della ratio ispiratrice della norma, tutti i terreni la cui destinazione se pur non edificatoria, sia comunque da considerarsi urbana in contrapposizione ad agricola (Cass. 10 dicembre 1996, n. 10984). Ne deriva, da un lato, che il diritto di prelazione non sussiste, con riferimento a quei terreni per i quali sia prevista una "destinazione edilizia" (Cass., 2 febbraio 1996, n. 893; Cass., 15 ottobre 1995, n. 10806), dall'altro, che ai fini della esclusione del diritto di prelazione o di riscatto dei fondi rustici previsti dall'art. 8 comma 2 della l. 26 maggio 1965 n. 590 nei casi in cui il terreno promesso in vendita, in base a piano regolatore, anche se non ancora approvato, sia destinato ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica, il termine "piano regolatore" non deve essere inteso nel suo significato giuridico proprio dalla legislazione urbanistica, ma deve essere piuttosto riferito ad ogni strumento urbanistico pervenuto ad un grado di completezza e perfezione sufficiente per ritenere esistente una volontà precettiva della p.a. volta a regolare l'assetto del territorio con quel carattere di stabilità, di determinatezza ed imperatività che caratterizza i provvedimenti iure imperii ed a maggior ragione comprende, quindi, anche i piani regolatori generali che, avendo funzione di tracciare le linee da osservarsi nella ricostruzione dei centri abitati e di dividere le zone del territorio comunale con la specificazione di quelle destinate all'espansione dell'aggregato urbano, sono da soli capaci di modificare la destinazione del terreno, prescindendo dai piani particolareggiati o dai piani di fabbricazione, che hanno solo funzione di completamento del piano regolatore generale, del quale realizzano solo l'aspetto esecutivo (Cass., 1 luglio 1994, n. 6273). Non controverso quanto precede, pacifico che nel caso concreto - come accertato dai giudici del merito - la "natura edificatoria" dei terreni per cui è causa "risulta incontrovertibilmente" "dalla produzione n. 4 del fascicolo di primo grado del UP" [attestato di destinazione edilizia, si precisa nello stesso ricorso] è palese, contrariamente agli assunti di parte ricorrente, che è irrilevante, al fine del decidere, che il UP non abbia dimostrato - altresì - che la destinazione a edilizia urbana di tali terreni trova conferma in piani particolareggiati o di fabbricazione, relativi ai terreni in questione.
Specie tenuto presente che una volta dimostrata, da parte del UP, la natura "edificatoria" dell'area in contestazione incombeva a controparte (cioè all'attuale ricorrente) dare idonea prova che in realtà si era in presenza non ad una edificabilità a fini "urbani" - come è proprio di qualsiasi terreno destinato ad una utilizzazione edilizia - ma alla mera possibilità di realizzare costruzioni aventi una destinazione agricola (cioè per la edificazione di case coloniche e pertinenze nonché di manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, cfr., Cass., 20 maggio 1993, n 5733), ad una edificabilità cioè tipica dei terreni classificati, negli strumenti urbanistici generali, "a destinazione agricola".
4. Rigettato il secondo motivo di ricorso diviene inammissibile, per difetto di interesse, il primo motivo.
Anche nella ipotesi, infatti, lo stesso dovesse risultare fondato, la circostanza non potrebbe mai condurre alla cassazione della sentenza, auspicata dal ricorrente, atteso che la sentenza rimarrebbe pur sempre ferma in base all'altra ratio decidendi, come riferito sopra certamente corretta.
5. Quanto alla domanda, proposta da RA DD
contro
UP CE - di risoluzione del contratto di vendita inter partes questa è stata rigettata, dai giudici di appello sulla base dei seguenti rilievi:
- trattasi di domanda nuova, formulata per la prima volta in grado di appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c.;
- il UP è divenuto proprietario del terreno in questione a seguito di sentenza - passata in cosa giudicata - resa ai sensi dell'art. 2932 c.c. subordinatamente al pagamento del prezzo dovuto. Tale prezzo è stato ritualmente offerto, ai sensi dell'art. 1220 mediante deposito presso la Cancelleria, attesa la controversia vertente tra le parti.
6. Entrambe tali affermazioni sono censurate, dal ricorrente, con il terzo (con il quale si denuncia "violazione, falsa applicazione degli artt. 1453, 1182 e 1208 c.c.) e quarto motivo (con il quale si invoca la "ammissibilità della domanda di risoluzione del contratto").
Assume il ricorrente, in particolare, con il terzo motivo, che RA DD aveva chiesto, nel corso del giudizio di primo grado "condannare UP CE ai danni in suo favore per il mancato adempimento dell'obbligazione di corrispondere il prezzo della compravendita, con espressa riserva di chiedere la risoluzione del contratto"
Ne deriva - conclude il ricorrente - che la RA, avendo in primo grado agito per l'esecuzione del contratto ben poteva - in grado di appello - chiedere la risoluzione di quello stesso contratto, stante l'espressa previsione di cui all'art. 1453, comma 2, c.c. che faculta la parte che agisce per l'adempimento a domandare la risoluzione del contratto nel corso del giudizio, senza, con ciò, incorrere nella preclusione dello jus novorum o della mutatio libelli.
7. Il motivo è infondato.
È esatto il rilievo - conforme alla stessa lettera della legge e ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - secondo cui "la risoluzione (del contratto) può essere domanda anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento" (art. 1453, comma 2, prima parte c.c.) e - pertanto - nulla si oppone perché la domanda di risoluzione sia introdotta, per la prima volta, in grado di appello (o, all'estremo, nel giudizio di rinvio) (sulla questione, tra le tantissime, Cass., 27 novembre 1996, n. 10506), ma erroneamente il riferito principio è invocato con riguardo al caso di specie.
La norma positiva - infatti - lungi dal prevedere,
indiscriminatamente, la possibilità di introdurre in causa in qualsiasi momento, una domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c., subordina tale eventualità al concorrere di condizioni ben precise e puntuali (arg. ex Cass., 17 aprile 1996, n. 3623, nonché Cass., 30 gennaio 1995, n. 1090 e Cass. 6 settembre 1994, n. 7668). In particolare la norma in questione consente una tardiva proposizione della domanda di risoluzione esclusivamente nell'ipotesi in cui la parte abbia, in precedenza, proposto domanda di adempimento, di quel contratto.
Poiché nel caso concreto è certo che la RA non ha mai proposto, nel corso del giudizio di primo grado, domanda di adempimento, limitandosi a chiedere il risarcimento dei danni patiti per effetto della condotta della controparte "con espressa riserva di chiedere la risoluzione del contratto" [riserva che, pacificamente, è priva di effetti di sorta e che - anzi - dimostra in modo non equivoco, così corroborando ulteriormente l'assunto fatto proprio dai giudici di merito, che certamente in primo grado non è stata chiesta la "risoluzione" del contratto oggetto di controversia] correttamente i giudici del merito hanno ritenuto "nuova" la domanda di risoluzione proposta per la prima volta in grado di appello. Come già affermato in altre occasioni da questa Corte regolatrice, pertanto, deve ulteriormente, ribadirsi che il comma 2 dell'art. 1453 c.c., deroga alle norme processuali che vietano la mutatio libelli nel corso del processo nel senso di consentire la sostituzione della domanda di risoluzione per inadempimento solo a quella (originaria) di adempimento del contratto, non già anche a quella di risarcimento del danno (fatto "salvo in ogni caso" dal primo comma), la quale integra un'azione del tutto diversa, per petitum, dalle altre due, con la conseguenza che urta contro tale divieto, ed è, quindi, inammissibile, la domanda di risoluzione introdotta in corso di causa, in aggiunta a quella (iniziale) risarcitoria (Così, in termini, Cass., 30 marzo 1984, n. 2119. Per utili riferimenti, altresì, Cass. 17 febbraio 1982, n. 1012, nonché Cass., 6 dicembre 1968, n. 3911).
8. Rigettato il riferito profilo del terzo motivo diviene inammissibile l'altro profilo dello stesso motivo, atteso che anche nell'eventualità quest'ultimo dovesse risultare fondato, con conseguente dichiarazione che il deposito in cancelleria della somma dovuta dal UP in forza di sentenza passata in cosa giudicata non era - contrariamente a quanto nella propria discrezionale e non sindacabile valutazione ritenuto dal giudice del merito - secondo gli usi ai sensi dell'art. 1220 c.c., non per questo potrebbe pervenirsi alla cassazione della sentenza gravata che rimarrebbe comunque ferma in forza della concorrente ratio decidendi (inammissibilità della domanda di risoluzione) ritenuta corretta da questa Corte.
9. Con il quarto e ultimo motivo, infine, il ricorrente assume che la proposta domanda, di risoluzione del contratto, era ammissibile, ancorché il contratto stesso si fosse concluso a seguito di pronunzia giudiziaria che, ex art. 2932 c.c., teneva luogo del consenso non prestato dalla propria dante causa RA DD, al suo perfezionamento.
Il rilievo non coglie nel segno.
I giudici del merito hanno ritenuto la domanda di risoluzione del contratto RA - UP, da un lato inammissibile, perché "nuova", in quanto introdotta per la prima volta in appello, dall'altro, infondata, nel merito, perché il UP aveva regolarmente adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico dalla sentenza ex art.2932 c.c. passata in cosa giudicata.
È palese, pertanto, l'inammissibilità - sotto il profilo del difetto di interesse - del motivo sopra riferito (quarto motivo), atteso che lo stesso censura delle affermazioni non contenute nella sentenza gravata (e in logico contrasto con gli argomenti addotti dalla stessa per pervenire al rigetto dell'appello). 10. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso - in conclusione - deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte in favore dell'avv. Giancarlo Zuccaccia.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questa fase liquidate in lire 132.000= oltre lire 3.000.000 per onorari, e distratte le stesse in favore dell'avv. Giancarlo Zuccaccia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione, il 26 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999