Sentenza 3 settembre 2007
Massime • 1
In materia di esecuzione, la determinazione della somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate, che il giudice opera ai sensi dell'art. 495 cod. proc. civ., comporta una valutazione sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nonché delle spese già anticipate e da anticipare e non deve tenere conto dell'esistenza o dell'ammontare dei singoli crediti e della sussistenza dei diritti di prelazione, in quanto tali questioni possono porsi solo in sede di distribuzione della somma ricavata dalla vendita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., fatta salva la possibilità che il debitore contesti, con l'opposizione all'esecuzione, l'esistenza del credito, ovvero che lo stesso è inferiore a quanto dovuto. Né può affermarsi che tale soluzione comporta un ingiustificato aggravio del principio di economia processuale, in quanto imporrebbe al debitore esecutato di contestare l'esistenza del credito od il suo ammontare in sede di distribuzione della somma depositata ovvero con opposizione agli atti esecutivi, considerato il diverso principio in materia, che è quello della sollecita definizione della pretesa dei creditori istanti, questi sì pregiudicati dalle contestazioni dei crediti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/09/2007, n. 18538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18538 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi CE - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE TU SS MARIO, in proprio e quale procuratore di SI AR SA, PP, PI TO e EL DE RC AR LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 51, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO RUFINI, che lo difende unitamente all'avvocato NICOLODI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VI AR, quale erede con beneficio d'inventario 2007 dei Signor. TT CE, elettivamente 1357 domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, difesa dall'avvocato MALQUORI MICHELE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n. 12431/05 proposto da:
SS DE TU MARIO, in proprio e quale procuratore di SI AR SA, PI TO e EL DE RC AR LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 51, presso lo studio dell'avvocato RUFINI FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato NICOLODI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
e contro
VI AR, quale erede con beneficio d'inventario del Signor TT CE elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI PAOLO, difesa dall'avvocato MALQUORI MICHELE, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1213/03 del Tribunale di FIRENZE, Sezione Terza Civile emessa il 15/04/2003, depositata il 22/04/03; RG. 6371/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/07 dal Consigliere Dott. Luigi CE Di NANNI;
udito l'Avvocato ALESSANDRO NICOLODI;
udito l'Avvocato MICHELE MALQUORI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDEI Massimo che ha concluso: per il ricorso rg. N. 10443/2004:
rigetto; per il ricorso RG. 12431/2005: rigetto del il primo motivo e la inammissibilità per il 2.
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
1. Su richiesta di ER CE EL DE RC con decreto provvisoriamente esecutivo al Club American Crisco Gestioni ed al suo Presidente CE TT fu ingiunto di pagare allo istante la somma di oltre L. 5 milioni per canoni di locazione di un immobile in Firenze. Gli intimati proposero opposizione all'ingiunzione ed il locatore chiese la condanna degli opponenti al risarcimento dei danni per il ritardato pagamento degli importi dovuti. Alla causa di opposizione fu riunita quella introdotta dal EL per conseguire la convalida di sequestro conservativo ottenuto suoi beni del Club American Crisco Gestioni e del TT. Il Tribunale di Firenze con sentenza rigettò l'opposizione contro il decreto ingiuntivo condannando il Club American Crisco Gestioni, RA ed SS TT, eredi col beneficio di inventario di TT CE, a pagare la somma di oltre L. 162 milioni, con gli interessi legali fino al saldo. La decisione fu impugnata dai soccombenti;
nel giudizio si costituì RI EL DE RC, erede di ER CE EL DE RC frattanto deceduto, e la Corte di appello, dapprima sospese la provvisoria esecuzione della sentenza del Tribunale (ordinanza del 9 dicembre 1999), poi dichiarò inammissibile l'impugnazione (sentenza del 7 maggio 2003).
2. Iniziata l'esecuzione forzata, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze, su richiesta di RA TT, autorizzò la conversione in danaro del pignoramento immobiliare eseguito in danno della richiedente, specificando che la conversione si riferiva al solo credito di L. 4.491.623, giacché la pretesa del creditore RI EL DE RC, in proprio e quale procuratore di SI DE RC, di AR SA, PP, PI TO e AR LI DE RC, per le rilevanti spese di esecuzione sopportate per la procedura esecutiva iniziata per un credito assai più rilevante non era più sorretta da titolo esecutivo.
3. RI EL DE RC, con ricorso del 14 novembre 2001 allo stesso giudice dell'esecuzione, ha proposto opposizione contro l'ordinanza di conversione, dichiarando che, quando dispone la conversione del pignoramento, il giudice dell'esecuzione non ha il potere di sindacare l'esistenza e l'ammontare dei crediti dei creditori intervenuti.
Il EL ha proposto opposizione contro la stessa ordinanza di conversione con altro ricorso del 23 ottobre 2002, dolendosi della esclusione del credito di Euro 304,17, dovuti per interessi sulle spese legali del decreto ingiuntivo e delle spese legali dell'esecuzione, pari ad Euro 17.970,43.
4. Il Tribunale di Firenze, con sentenza 22 aprile 2003, ha rigettato la prima opposizione e, con sentenza del 6 maggio 2004, ha accolto in parte la seconda opposizione, riconoscendo gli interessi sul credito per spese legali di cui al decreto ingiuntivo, determinando in Euro 6.508,26 la somma da versare per la conversione del pignoramento, ma negando la pretesa del riconoscimento delle altre spese del processo esecutivo.
5. RI EL ha proposto separati ricorsi per Cassazione contro le due sentenze ed in ciascuno ha depositato memoria. RA TT ha resistito con controricorso.
All'udienza del 19 gennaio 2007 e prima della relazione sulla causa il difensore del ricorrente ha dichiarato che tra la comunicazione di questa udienza ai procuratori costituiti e la data della udienza era sopravvenuta la morte del difensore di RA TT e la causa è stata rinviata per consentire a questa parte di munirsi di difensore. RA TT si è munita di nuovo difensore, che ha partecipato alla discussione.
MOTIVI DELA DECISIONE
1. Il ricorso per Cassazione n. 10443/2004, proposto contro la sentenza 22 aprile 2203, e quello n. 12431/2004, proposto contro la sentenza 6 maggio 2004, possono essere riuniti, perché tra loro connessi.
Il principio, secondo il quale, se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione (art. 273 c.p.c.), ha carattere generale e può valere anche in sede di legittimità, giacché risponde alle stesse esigenze di ordine processuale di evitare il pericolo di contraddittorietà e, in ogni modo, di duplicità di giudicati, come questa Corte ha già ritenuto: sent. 5 aprile 2006, n. 7966; 1 aprile 2004, n. 6391 ed altre conformi.
2. L'opposizione di cui al giudizio concluso con la sentenza 22 aprile 2003 si qualifica come opposizione agli atti esecutivi;
quindi il ricorso per Cassazione è ammissibile: art. 618 c.p.c., u.c., e art. 111 Cost.. 2.1. Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione determina la somma che deve sostituire il bene pignorato, infatti, è atto del processo esecutivo, idoneo a pregiudicare i titolari dei crediti esclusi. La determinazione della somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate, che il giudice dell'esecuzione deve operare ai sensi dell'art. 495 c.p.c., invero, comporta una valutazione sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti e non deve tenere conto dell'esistenza o dell'ammontare dei singoli crediti, giacché tali questioni possono porsi solo in sede di distribuzione della somma a norma dell'art. 512 c.p.c.. In questo senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte sin dalla oramai remota sentenza 18 settembre 1972 n. 2753, seguita da numerose altre, tra le quali Cass. 2 ottobre 2001, n. 12197, 23 aprile 1998, n. 4042, 5 maggio 1998, n. 4525. Peraltro, questa conclusione non esclude la possibilità che contro l'ordinanza di conversione sia esperibile anche l'opposizione all'esecuzione e questa può essere promossa solo nel caso in cui il debitore assume che il credito non esiste o che l'importo di questo è inferiore a quanto dovuto: Cass. 1 settembre 1999, n. 9194. L'opposizione contro l'ordinanza di conversione oggetto di questo giudizio non prospetta alcuna di queste ultime due ipotesi, sicché resta confermata la qualificazione dell'opposizione come agli atti esecutivi.
2.2. Il ricorso per Cassazione che si sta esaminando è anche fondato.
2.2.1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha interpretato falsamente l'art. 495 c.p.c., e dichiara che in sede di conversione del pignoramento il giudice della esecuzione si deve limitare ad una valutazione sommaria delle pretese dei creditori, per accertare i quali il debitore esecutato può istaurare un autonomo processo di cognizione, senza attendere la fase della distribuzione dei crediti.
Con il secondo motivo, richiamando il punto dell'ordinanza di conversione nella quale il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato che l'efficacia del credito espunto era stata sospesa, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 499 c.p.c., sostenendo che la norma non richiede che il credito per il quale si procede sia anche liquido ed esigibile.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché pongono il comune problema dei poteri di controllo che il giudice dell'esecuzione può esercitare sulla esistenza e sull'ammontare dei crediti nella fase della conversione del pignoramento.
2.2.2. L'art. 495, pur nelle varie versioni che si sono avute a partire dalla L. 26 novembre 1990 n. 353, esibisce l'elemento costante della regola che l'importo dovuto per la determinazione della somma da sostituire alle cose o ai crediti pignorati consiste in una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese (comma 1). La somma è determinata con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sentite le parti (comma 3).
La norma, in altre parole, per la determinazione della somma fa riferimento ai crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, senza altre specificazioni.
Il giudice dell'esecuzione, nella determinazione della somma, quindi, si deve limitare ad una valutazione sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, nonché delle spese già anticipate e da anticipare, indipendentemente dalle contestazioni circa la sussistenza e l'ammontare dei singoli crediti e la sussistenza dei diritti di prelazione.
Queste, infatti, sono contestazioni debbono essere sollevate in sede di distribuzione della somma depositata in luogo dei beni. In questo senso si è pronunciata la dottrina prevalente ed una costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze 2 ottobre 2001, n. 12197, 1 settembre 1999, n. 9194, 6 giugno 1992, n. 6994, 17 maggio 1988, n. 3442, 15 maggio 1987, n. 4516, alcune delle quali già citate) , con la variante, in alcune fattispecie particolari, che al debitore o al soggetto in danno del quale si svolge la espropriazione è assicurata anche la possibilità di svolgere autonoma azione di accertamento del credito senza attendere la conclusione della fase della distribuzione dei crediti: Cass. 16 maggio 1987, n. 4516.
2.2.3. La diversa tesi indicata nella sentenza impugnata, secondo la quale rappresenta un ingiustificato aggravio del principio di economia processuale imporre al debitore esecutato di contestare l'esistenza del credito o il suo ammontare in sede di distribuzione della somma depositata ovvero con opposizione agli atti esecutivi, non ha fondamento normativo, considerato il diverso principio in materia, che è quello della sollecita definizione della pretesa dei creditori istanti, questi si pregiudicati dalle contestazioni dei crediti.
2.2.4. Le conclusioni raggiunte, per il principio di assorbimento, non consentono l'esame del terzo e del quarto motivo del ricorso, con i quali è denunciato che con l'ordinanza di conversione il giudice dell'esecuzione avrebbe disposto una sorta di conversione parziale (censura di violazione dell'art. 495 c.p.c.) e la domanda di conversione dell'interera somma sarebbe nuova (censura di violazione degli artt. 99, 112, 163 e 183 c.p.c.. 2.2.5. La sentenza 22 aprile 2003 fin qui esaminata, in relazione ai motivi accolti, quindi, è cassata e le parti sono rimesse davanti al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze.
3. Con il ricorso n. 12431/2005 è denunciato che la sentenza impugnata n. 12431/2005 è incorsa nell'errore di riconoscere al giudice della conversione del pignoramento il potere di escludere dalla conversione le spese del processo esecutivo e di non riconoscere alcuna somma per le spese legali relative al minore importo del credito di L. 4.491.623.
La valutazione di queste censure dipende dall'applicazione dei principi prima indicati e, soprattutto, dall'esito del giudizio rescissorio della sentenza del 22 aprile 2003 nel quale dovranno essere determinati i crediti per i quali consentire la conversione del pignoramento.
L'esame relativo, quindi, è devoluto al giudice del rinvio già identificato.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi nn. 10443/2004 e 12431/2005, accoglie il ricorso n. 10443/2004 e cassa la sentenza impugnata con rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze, dichiara assorbito l'esame del ricorso n. 12431/05 e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00, per spese, oltre rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2007