Cass. civ., sez. III, sentenza 03/09/2007, n. 18538
CASS
Sentenza 3 settembre 2007

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In materia di esecuzione, la determinazione della somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate, che il giudice opera ai sensi dell'art. 495 cod. proc. civ., comporta una valutazione sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nonché delle spese già anticipate e da anticipare e non deve tenere conto dell'esistenza o dell'ammontare dei singoli crediti e della sussistenza dei diritti di prelazione, in quanto tali questioni possono porsi solo in sede di distribuzione della somma ricavata dalla vendita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., fatta salva la possibilità che il debitore contesti, con l'opposizione all'esecuzione, l'esistenza del credito, ovvero che lo stesso è inferiore a quanto dovuto. Né può affermarsi che tale soluzione comporta un ingiustificato aggravio del principio di economia processuale, in quanto imporrebbe al debitore esecutato di contestare l'esistenza del credito od il suo ammontare in sede di distribuzione della somma depositata ovvero con opposizione agli atti esecutivi, considerato il diverso principio in materia, che è quello della sollecita definizione della pretesa dei creditori istanti, questi sì pregiudicati dalle contestazioni dei crediti.

Commentari3

  • 1Come Opporsi Alla Vendita All'asta
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 23 giugno 2025

  • 2Conversione del pignoramento, importo dovuto, valutazione sommaria, legittimitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 ottobre 2007

  • 3Conversione del pignoramento e determinazione della somma necessariaAccesso limitato
    Ilaria Di Punzio · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2007
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/09/2007, n. 18538
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18538
Data del deposito : 3 settembre 2007

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