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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 208/2025 R.G., promossa con ricorso ex art. 51 C.C.I.I. depositato in data 8.2.2025, vertente
TRA
, con sede legale in Valeggio Parte_1 sul Mincio (VR), Via Casa Grigoletto n. 76, c.f. e p.i. , in persona del P.IVA_1 liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig. , Parte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Negri, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Stefano Gusmitta, in Venezia-Mestre (VE), Via Paruta n. 31/A, reclamante
E
Liquidazione giudiziale di , Parte_1 in persona del curatore, dott.ssa , con studio professionale in Verona Via CP_1
Adua n. 3, resistente non costituito c.f./p.i. in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Mozzecane (VR), Via Gino Ferroni n. 37, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Giorgia Maschera, in Venezia, San Marco, Corte Zocchi 5448, resistente
1 avente ad oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 8/2025, pubblicata l'8.1.2025 a definizione del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale di n. 157/2024 R.G. P.U. Tribunale Controparte_3
Verona; causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale disposta in data
8.5.2025 e sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni della reclamante : Parte_1
“L'ill.ma Corte d'Appello di Venezia, ritenuta l'assenza dei requisiti di apertura della
Liquidazione giudiziale della società reclamante e/o per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, voglia dichiarare la nullità ovvero l'annullabilità, ovvero riformare, e dunque revocare e privare di efficacia, la sentenza n. 8/2025 dell'8/01/2025, Rep. n.
9/2025, R.G. P.U. 157/2024, emessa dal Tribunale di Verona in data 20/12/2024, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
, per tutti i motivi sopra esposti. In ogni Parte_1 caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
➢ conclusioni della creditrice ricorrente, Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita così giudicare: in via principale: - rigettare integralmente il reclamo proposto da controparte per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale di Verona n. 8/2025, con la quale
è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della società
[...]
(C.F./P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore e del legale rappresentante Sig. , con sede legale in Parte_2
37067 – Valeggio Sul Mincio (VR), Via Casa Grigoletto n. 76; - rigettare la richiesta relativa al rimborso dei compensi professionali e spese, oltre accessori di legge, alla luce di tutto quanto allegato e dedotto con il presente atto. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento parziale del reclamo avversario, accertare e dichiarare in ogni caso la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di liquidazione giudiziale della società Parte_1
(C.F./P.IVA , in persona del liquidatore e del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante Sig. , con sede legale in 37067 – Valeggio Sul Parte_2
Mincio (VR), Via Casa Grigoletto n. 76 e, per l'effetto, confermare la Sentenza del
Tribunale di Verona n. 8/2025 con la quale è stata dichiarata la liquidazione giudiziale nei confronti della predetta società. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
2 I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con la sentenza in oggetto qui reclamata, il Tribunale di Verona, in accoglimento del ricorso proposto ex art. 37 C.C.I.I. da unipersonale (creditrice Controparte_2 istante) nei confronti di (debitrice Pt_1 Parte_1 richiesta), sul presupposto del mancato pagamento da parte di questa della somma di 87.650 euro (corrispondente a forniture di gasolio da autotrazione eseguite in suo favore, ma non saldate) e del rilevato stato di insolvenza, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale di Parte_1
, ritenendo provato il credito azionato e la sussistenza dei presupposti
[...] soggettivi ed oggettivi di legge.
2. Ha proposto reclamo ex art. 51 C.C.I.I. Parte_1
chiedendo che la Corte, in riforma della sentenza, voglia revocare la
[...] dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, contestando: a) con il primo motivo, l'omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie documentali e il vizio di violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 118 disp. att. al c.p.c. e degli artt. 1218
e 1453 c.c.; b) con il secondo motivo, l'errata, illogica ed irrealistica valutazione delle cessioni dei crediti, la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 118 disp. att. al c.p.c. e dell'art. 1988 c.c.
3. Si è costituita prendendo posizione e contestando le ragioni del Controparte_2 reclamo, chiedendone, per l'effetto, il rigetto.
4. Non si è invece costituita la Liquidazione giudiziale quantunque ben notificata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
5. All'udienza dell'8.5.2025 le parti si sono richiamate ai rispettivi atti e la Corte ha riservato la decisione, provvedendo, quindi, nei termini che di seguito si espongono.
II
Ragioni della decisione.
6. Il primo motivo – rubricato: “omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie documentali. Violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 118 disp. att. al c.p.c.
e degli artt. 1218 e 1453 c.c.” – impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il credito azionato da e per l'effetto la legittimazione Controparte_2 attiva della stessa, affermando che: “risulta documentata la legittimazione attiva della ricorrente ai fini della domanda di liquidazione giudiziale Controparte_2 promossa nei confronti della società convenuta, tenuto conto del credito fondato sulle
3 fatture elettroniche e i documenti di trasporto prodotti in atti, nonché dei plurimi contratti di cessione di credito prodotti dalla stessa convenuta al fine di offrire prova del pagamento;
sebbene la convenuta abbia disconosciuto le sigle apposte nella sezione dedicata al destinatario sui documenti di accompagnamento del trasporto di carburante oggetto di vendita, deve anzitutto rilevarsi come non costituisca oggetto di specifica contestazione la sussistenza del rapporto negoziale”. Nello specifico, il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere legittimata a dolersi CP_2 dell'inadempimento delle fatture azionate in giudizio, assumendo che non fosse stata formulata dalla convenuta una specifica contestazione in merito alla sussistenza del rapporto negoziale, nonostante questa avesse invece espressamente disconosciuto le sigle apposte sui documenti di trasporto, sicché mancherebbe la prova dell'esistenza del credito, non trovando altrimenti riscontro l'esistenza della prestazione sottostante, da ritenersi ulteriormente smentita dal fatto che CP_2 non si era neppure premunita di un corrispondente titolo giudiziale esecutivo, né aveva previamente inoltrato una sola lettera monitoria o di sollecito nei confronti di provvedendo all'immediato deposito dell'istanza di fallimento. Pt_1
7. Il secondo motivo – rubricato: “erronea, illogica ed irrealistica valutazione delle cessioni di crediti. Violazione degli artt. artt. 115, 116 c.p.c., 118 disp. att. al c.p.c.
e dell'art. 1988 c.c.” – impugna invece la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che gli atti di cessione di credito (prodotti da sub doc. 8) si riferiscano alle fatture Pt_3 prodotte dalla ricorrente costituendo un ulteriore elemento di riscontro del CP_2 credito azionato da quest'ultima a fondamento della legittimazione a proporre l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale. L'errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale risulterebbe evidente, non essendovi negli atti di cessione di credito alcun riferimento alle fatture di cui dovrebbero costituire il pagamento. Parimenti trascurato risulterebbe poi il rilievo per cui, se effettivamente gli atti di cessione dovessero intendersi collegati alle fatture di riferimento, mancherebbe comunque il preventivo atto di escussione del debitore ceduto, la cui (incontestata) mancanza costituisce ulteriore elemento di riscontro dell'inesistenza del credito, perché altrimenti, se fosse
[... vero che quelle cessioni erano “a copertura” delle fatture azionate in giudizio da questa avrebbe dovuto previamente richiedere il pagamento al debitore CP_2 ceduto, fatto invece non verificatosi. Con l'ulteriore considerazione che non ha Pt_3 sollevato l'eccezione di compensazione, come immotivatamente ritenuto dal
Tribunale.
4 8. I riassunti motivi di impugnazione – da esaminarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, riferendosi entrambi alla pretesa insussistenza del credito di e al conseguente difetto in capo a questa della legittimazione a proporre CP_2 istanza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 37 C.C.I.I. – sono infondati e vanno pertanto respinti.
9. Ritiene il Collegio che la legittimazione di a ricorrere per l'apertura CP_2 della liquidazione giudiziale di trovi adeguato riscontro Parte_1 nelle evidenze disponibili e che quanto dedotto dalla reclamante non assuma alcun rilievo in senso contrario.
9.1 Invero, a fondamento del ricorso presentato ex art. 37 C.C.I.I., aveva CP_2 dedotto di vantare nei confronti di un credito di Parte_1 complessivi € 87.650 – importo corrispondente al valore corrispettivo complessivo indicato nelle fatture elettroniche che produceva in allegato al ricorso unitamente ai corrispondenti documenti di accompagnamento in formato elettronico (e-DAS,
Documento di Accompagnamento Semplificato in formato elettronico necessario per la circolazione di prodotti energetici che hanno già assolto l'accisa) – e di non essere stata pagata, né di poterlo ragionevolmente più essere, considerato lo stato di insolvenza in cui si trovava la controparte contrattuale (v. ricorso B PETROL di primo grado, pag. 1 – 2: “1) La è creditrice nei confronti della Controparte_2 [...]
Controparte_4
(C.F. e P. IVA , in persona del liquidatore pro tempore,
[...] P.IVA_1 corrente in Valeggio Sul Mincio (VR), Via Casa Grigoletto n. 76 Int. 2, della somma capitale di €. 87.650,00, in forza di fatture elettroniche rimaste ad oggi insolute e dei relativi documenti di trasporto (doc. 1-4); 2) Ad oggi, la debitrice, malgrado svariati solleciti di adempimento, non ha provveduto a versare alcunché. 3) Avuto riguardo all'esistenza del suddetto debito già scaduto, si evince agevolmente la sussistenza dei requisiti stabiliti ex lege ai fini dell'assoggettabilità a procedura di liquidazione giudiziale della suddetta. 4) Alla luce dei suesposti rilievi, sussistono elementi tali da ritenere che la debitrice non solo non sia più in grado di saldare il credito maturato nei confronti dell'esponente, ma si trovi nello stato di insolvenza previsto dall'art. 2, co. 1, lett. b) CCII (D.lgs. n.14/2019), inteso come impotenza cronica e irreversibile di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. In proposito è stato messo in luce dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ai fini dell'individuazione dello stato di insolvenza della debitrice, il cui riscontro prescinde da ogni indagine sull'effettiva esistenza dei crediti fatti valere nei confronti della predetta, “è sufficiente
5 l'accertamento di uno stato di impotenza economico-patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi normali, ai propri debiti” (Cass.,
SS.UU., 11 febbraio 2003, in Giust. civ. mass., 2003, 308). Orbene, nella fattispecie in esame sussistono svariate circostanze che denotano lo stato di insolvenza della debitrice, quali soprattutto il mancato pagamento del credito nei confronti dell'esponente, nonché la totale assenza di contestazioni da parte della Società debitrice, oltre il presunto omesso deposito del bilancio relativo all'esercizio 2022 e
2023 come si evince dalla visura storica (doc. 5-7), che oltre a documentare lo stato di insolvenza della suddetta e l'inadempimento specifico, denotano, secondo il pensiero assolutamente pacifico della giurisprudenza, l'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni con gli ordinari mezzi di pagamento da parte della debitrice: è intuitivo, infatti, che quest'ultima avrebbe tutto l'interesse a pagare anziché subire gli effetti pregiudizievoli prodotti dall'aggressione del proprio patrimonio operata dall'esecuzione”).
9.2 A fronte di tale chiara allegazione del presupposto giustificante l'iniziativa per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della controparte contrattuale rimasta inadempiente, non ha smentito di aver intrattenuto con un Pt_1 CP_2 rapporto contrattuale di fornitura di prodotti petroliferi, ed in particolare di gasolio da autotrazione necessario per alimentare i propri automezzi (V.S.L., all'epoca dei fatti, come risulta dalla corrispondente visura camerale, svolgeva quale attività prevalente l'autotrasporto di cose per conto terzi), né, a ben vedere, in termini di chiara evidenza, di aver ricevuto il prodotto petrolifero e che la documentazione prodotta in causa da doveva, per l'effetto, considerarsi falsa, né, ancora, di non aver CP_2 proceduto (come era suo dovere fare in occasione del ricevimento del prodotto) agli adempimenti previsti dall'art. 10, co. 5 e 6, del D.L.gs n. 504/1995 (T.U. accise), ma solamente che i documenti di accompagnamento avrebbero recato in calce degli
“scarabocchi (cfr. memoria di costituzione di primo grado, pag. 2, punto 6, nel quale
“testualmente” si afferma: “
6. Si contesta inoltre il credito fatto valere dal ricorrente in quanto privo della controprestazione da parte di visto che i documenti di CP_2 trasporto prodotti da controparte sub doc. 3 contengono uno “scarabocchio” quale asserita firma del destinatario”).
9.3 Ora, escluso che la convenuta abbia ritualmente “disconosciuto” le firme apposte sui documenti di accompagnamento in atti (dovendo in tal senso correggersi la corrispondente affermazione fatta dal Tribunale a pag. 2 della sentenza), e in disparte il rilievo che comunque così non è, posto che l'assoluta maggioranza dei
6 documenti di accompagnamento reca in calce delle sottoscrizioni assolutamente comprensibili e che pertanto avrebbe dovuto quantomeno allegare (e provare Pt_1 mediante la produzione del L.U.L.) che i sottoscrittori non erano propri dipendenti, né soggetti dei quali comunque si avvaleva per lo scarico dei carburanti necessari per alimentare i propri mezzi, appare evidente che sostenere (come fa che Pt_1
l'istante (e cioè non avrebbe provato l'esecuzione della prestazione di CP_2 riferimento (e cioè la fornitura del prodotto petrolifero indicato nelle fatture in atti) solo perché i documenti di accompagnamento avrebbero recato in calce dei, non meglio precisati, “scarabocchi” non integra un'effettiva (e quindi apprezzabile) contestazione del credito presupposto, che richiede a norma di legge (art. 115, co.
1, seconda parte) una “specifica contestazione” del fatto ex adverso allegato, specifica contestazione che nella specie tuttavia non sussiste con queste caratteristiche e che avrebbe invece dovuto essere esattamente svolta, tanto più considerata la puntuale disciplina normativa in materia di accise e la gravità delle sanzioni, anche di natura penale, previste in materia di circolazione illegale dei prodotti petroliferi soggetti ad accisa (art. 40, 7bis, D.L.gs n. 504/1995, T.U. accise), di cui – quale conseguenza necessariamente implicita nella prospettiva tenuta a mente da V.S.L. – si sarebbe immotivatamente resa responsabile CP_2 predisponendo documentazione (gli e-DAS) ideologicamente falsa ed emettendo fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
9.4 Alla luce di tali considerazioni va, quindi, confermata la valutazione di sintesi fatta dal Tribunale circa la sufficienza, per la prova del credito posto a fondamento dell'istanza di liquidazione, della documentazione prodotta da (fatture e CP_2 documenti di accompagnamento elettronici), in uno con il difetto di una puntuale (e quindi giuridicamente efficace) contestazione da parte di dell'allegazione Pt_1 attorea di aver effettuato le forniture di gasolio rappresentate nei citati documenti fiscali e di aver conseguentemente maturato il rappresentato credito di € 87.650 rimasto inesatto. Tanto basta per ritenere provata la legittimazione di alla CP_2 proposizione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, dovendo attribuirsi portata solo rafforzativa del convincimento assunto dal Tribunale in merito all'esistenza e all'ammontare del credito presupposto all'ulteriore argomento sviluppato sulla base delle cessioni di credito citate dalla difesa di nella Pt_1 memoria di costituzione di primo grado, peraltro in termini all'evidenza a-specifici, essendone stata, nella sostanza, solo allegata l'esistenza, senza ulteriori specificazioni (cfr. memoria di costituzione di primo grado, pag. 2-3: “
7. Sotto diverso
7 Part profilo, si evidenzia che ha ceduto, pro solvendo, a propri crediti maturati CP_2 nei confronti di Index Costruction Systems and Products S.p.a., avente sede in Castel
D'Azzano (VR) in via Gioacchino Rossini, per la complessiva somma di euro
74.922,82, come da atti di cessione sottoscritti da che si depositano in CP_2 giudizio (doc. 8)”.
9.5 In ogni caso, la tesi sostenuta dalla reclamante – secondo cui l'esistenza degli atti di cessione di credito prodotti in primo grado sub doc. 8 confermerebbe l'inesistenza del credito azionato da “perché altrimenti, se fosse stato vero CP_2 che quelle cessioni erano “a copertura” delle fatture azionate ora in giudizio dalla controparte, la stessa avrebbe dovuto richiedere il pagamento prima al debitore ceduto” – è, da un lato inammissibile per difetto di specificità, in quanto inconducente e basata su presupposti solo affermati, ma nella sostanza inesistenti, e dall'altro comunque infondata, e questo quale che sia la prospettiva di riferimento, e quindi sia ritenendo che avesse inteso dedurre di aver già pagato i crediti portati dalle Pt_1 indicate fatture, sia che avesse inteso fare un'affermazione per c.d. “neutra”, e quindi priva di senso compiuto nella prospettiva difensiva che stava esponendo.
[...
9.5.1 Ponendosi nella prima prospettiva deve in primo luogo sottolinearsi che né nel suo atto introduttivo, né in seguito, ha mai affermato, con riguardo CP_2 alle forniture di gasolio oggetto delle citate fatture, di essere stata pagata mediante la cessione dei crediti rappresentati nei richiamati atti di cessione, la cui esistenza – si ribadisce – è stata menzionata dalla sola (e non da , senza Pt_1 CP_2 oltretutto specificarne la finalità, per quanto questa non possa (ragionevolmente) che essere stata quella di opporne in compensazione il valore corrispettivo alla società istante, come è stato correttamente evidenziato dal Tribunale, diversamente trattandosi – come si è appena evidenziato – di un'allegazione priva di senso compiuto.
Trattandosi di un'allegazione a-specifica (alla quale, pertanto, non era CP_2 tenuta a rispondere prendendo specifica posizione), era peraltro onere della convenuta provare che quelle cessioni di credito dovevano imputarsi proprio al pagamento delle forniture oggetto delle fatture azionate da e che il loro CP_2 importo complessivo era tale da annullare completamente la pretesa creditoria avversaria all'attualità, fatto questo comunque inesistente, e comunque indimostrato, residuando in ogni caso un credito in capo a di oltre 12.000 CP_2
€ (= € 87.650 – € 74.922,82), come correttamente sottolineato dal Tribunale (“cfr. sentenza, pag. 2, primo §, ultima parte: “(omissis) ancora, deve evidenziarsi come
8 le cessioni indicate da parte convenuta non risultino sufficienti, per importi, a coprire il credito preteso in pagamento dalla ricorrente: a fronte di un credito per l'importo di € 87.650,000, la convenuta dichiara di avere eseguito cessioni di crediti per un ammontare complessivo di € 74.922,82, residuando quindi un credito di CP_2 non inferiore, quanto meno, alla somma di oltre € 12 mila”).
[...]
9.5.2 Ponendosi invece nella seconda prospettiva – e cioè quella sostenuta da per la prima volta in questa sede di reclamo, per cui il credito di non Pt_1 CP_2 troverebbe alcun riscontro in detti atti di cessione e che la valutazione sviluppata al riguardo dal Tribunale per sostenere l'esistenza di una corrispondenza biunivoca tra le fatture azionate da e gli atti di riconoscimento di debito e imputazione CP_2 di pagamento sottoscritti da entrambe le società sarebbe errata per difetto di una effettiva corrispondenza tra le fatture e le cessioni – appare evidente il difetto di pertinenza e decisività della contestazione per cui “quelle cessioni non erano a pagamento di quel determinato debito di € 87.650 portato nelle fatture azionate da
perché altrimenti avrebbe dovuto prima richiedere il pagamento al CP_2 debitore ceduto – che nella specie era INDEX Costruction Systems S.p.a. – e poi Part richiedere il pagamento a depositando, se del caso, istanza di liquidazione giudiziale. E' allora evidente che il Tribunale ha completamente obliterato la circostanza della mancata escussione, da parte di del debitore ceduto, CP_2 fatto che “smaschera” l'inesistenza del credito della ricorrente – perché altrimenti, se fosse stato vero che quelle cessioni erano “a copertura” delle fatture azionate ora in giudizio dalla controparte, la stessa avrebbe dovuto richiedere il pagamento prima al debitore ceduto – , per affermare invece, in modo del tutto inopinato, una asserita richiesta di compensazione che non è stata invece sollevata dalla convenuta”. Invero, nell'affermare ciò non si accorge del fatto che laddove non possa sostenersi (e Pt_1 non sia vera) la tesi dell'esistenza di una corrispondenza diretta tra le fatture azionate da e gli atti di cessione dei crediti vantati da verso la propria debitrice CP_2 Pt_1
INDEX S.p.a., allora il credito di resta integralmente non pagato, con la CP_2 conseguente permanente legittimazione di quest'ultima ad instare per l'apertura della liquidazione giudiziale, da un lato, e il venire meno dell'unica possibilità per la società richiesta di negarne l'esistenza, dall'altro.
9.6 In definitiva, l'argomento posto dal Tribunale ad ulteriore riscontro dell'esistenza del credito azionato da a fondamento della domanda di CP_2 apertura della liquidazione giudiziale di (“inoltre, neppure Parte_1 risulta seriamente revocabile in dubbio che la ricorrente abbia effettivamente reso le
9 proprie prestazioni di fornitura di carburante, tenuto conto delle plurime cessioni di credito documentate dalla stessa convenuta, nelle quali è esplicitamente pattuita, ad ogni cessione, l'intenzione di Parte_1 di cedere il proprio credito “pro solvendo” ed “in adempimento a copertura parziale del proprio debito nei confronti di (cfr. doc. 1 fascicolo convenuta); Controparte_2 nei singoli contratti di cessione, dunque, vi è espresso riconoscimento del debito, mentre non vi è alcun riferimento ad un saldo finale che possa indurre a ritenere sia stato eseguito un completo pagamento, estintivo di ogni esposizione;
neppure è ipotizzato dalla convenuta che le cessioni siano da imputare ad adempimento di altre precedenti forniture, risultando anzi opposte in compensazione alla pretesa della ricorrente”) è logico e corretto alla luce delle evidenze di causa ed esente dalle censure sviluppate al riguardo dalla reclamante. E' appena il caso di aggiungere che non assume al riguardo alcun rilievo la circostanza che il credito posto a fondamento dell'istanza non sia stato intimato di pagamento con apposita diffida stragiudiziale, né che non sia assistito da un corrispondente titolo giudiziale, bastando che il giudice, sulla base di una valutazione incidentale, ne ritenga adeguatamente provata l'esistenza. Va quindi confermata anche la statuizione riportata a pag. 3, terzo cpv., della sentenza impugnata.
10. Quanto alla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale, non ne è in contestazione (in difetto di specifici motivi di censura) la sussistenza, così come ritenuta dal Tribunale, le cui corrispondenti statuizioni vanno pertanto confermate (v. sentenza, pag. 2, terzo cpv.,
e pag. 3, secondo cpv.: “la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., valutato secondo i parametri liquidatori applicabili nel caso di specie, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dal protratto inadempimento nei confronti della società istante;
(ii) dalle modalità dei pagamenti parziali eseguiti, realizzati esclusivamente mediante una pluralità di cessioni di crediti, senza alcuna documentazione attestante normali mezzi di pagamento con propria liquidità; (iii) dalla stessa dichiarazione resa dalla convenuta in memoria di costituzione, di avere subito l'interruzione di ogni attività a decorrere dal mese di aprile 2022 a causa dell'interdittiva antimafia notificatagli dalla , con conseguenti Controparte_5 ricadute economiche determinate dalla revoca di licenze ed autorizzazioni;
(iv) dalla mancata indicazione della consistenza del patrimonio societario al fine di provvedere alle proprie esposizioni debitorie, essendosi limitata la società convenuta a dichiarare
10 di poter provvedere al pagamento dei creditori nel corso della fase di liquidazione della società; (v) dall'ingente ammontare dei debiti erariali, pari alla somma di €
1.120.118,17 alla data del 19.06.2024; (vi) dal mancato deposito de bilancio di esercizio 2023, oltre che dalla mancanza di prova documentale del deposito presso la Camera di Commercio anche del bilancio di esercizio 2022, di cui è stata offerta in comunicazione solo una copia cartacea contenente annotazioni a margine, ma senza alcuna attestazione di ricezione da parte del competente ufficio territoriale;
neppure la convenuta ha prodotto una relazione patrimoniale aggiornata sottoscritta da un professionista;
(vii) dalla conseguente scarsa attendibilità anche dei dati registrati in bilancio, ove compaiono crediti verso terzi crescenti dal 2021 al 2022, per un ammontare pressoché equivalente a quello debiti indicati a bilancio, pur a fronte della annunciata cessazione dell'attività di impresa;
ritenuto che
dunque, le menzionate circostanze, ove apprezzate unitariamente, lasciano inferire l'indisponibilità delle risorse liquide necessarie a far fronte all'esposizione debitoria allo stata maturata verso la ricorrente, oltre che nei confronti di terzi ed in particolare verso l'Erario”; pag. 3, quarto e quinto cpv.: “rilevato che i dati di bilancio di esercizio degli anni
2021 e 2022 attestano un attivo patrimoniale superiore alla soglia di € 300.000,00, ricavi superiori alla soglia di € 200.000,00 e debiti complessivi superiori alla soglia di
€ 500.000,00; dunque si evince il mancato possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I. da parte della società debitrice;
invero neppure la circostanza risulta oggetto di contestazione;
rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, dovendo considerarsi in particolare, oltre al credito della ricorrente, l'ingente esposizione verso l'Erario summenzionata”).
III
11. Le spese di lite del giudizio di reclamo seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della società reclamante ( Parte_1
) e a favore della creditrice istante costituita ( nella
[...] Controparte_2 misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 37/2018, avuto riguardo allo scaglione “causa di valore indeterminabile, complessità media”, applicati parametri medi di liquidazione.
Alla luce delle esposte considerazioni ritiene altresì il Collegio che sussista il presupposto della mala fede del liquidatore/legale rappresentante di
[...]
, sig. , che ha rilasciato la procura Parte_1 Parte_2
11 sulla base della quale è stato proposto il reclamo qui in esame sulla base di due motivi chiaramente infondati nella piena consapevolezza, da un lato della sussistenza dei riferiti debiti sociali, esistenti, ma tuttavia ancora non pagati, né offerti di pagamento,
e dall'altro della assoluta carenza di risorse della società (formalmente ancora attiva e posta in liquidazione volontaria) per potervi fare fronte. Per l'effetto, ritenuta la ricorrenza della condizione prevista dall'art. 51, co. 15, C.C.I.I. (“15. In caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante è tenuto, in solido con la società o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo
13, comma 1-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002”), il predetto va condannato in solido con Pt_1 [...]
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Stante il rigetto integrale del reclamo, deve darsi atto che sussistono a carico della società reclamante (nonché, per quanto appena detto, del suo liquidatore, sig.
) le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del Parte_2
d.p.r. n. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo sul procedimento ex art. 51
C.C.I.I. n. 208/2025 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_6
in persona del suo curatore p.t.;
[...]
b) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 8/2025 del Tribunale di Verona;
c) condanna in solido la reclamante Parte_1
e il suo liquidatore/legale rappresentante, sig.
[...] Parte_2
[... (c.f. a rimborsare alla creditrice istante costituita, C.F._1
le spese di lite del presente secondo grado, che si liquidano, per CP_2
12 compensi, nella misura di € 8.470,00, oltre al rimborso forfetario al 15%, I.v.a.
(se dovuta) e C.p.a. come per legge;
d) dà atto che sussistono a carico della reclamante e del liquidatore e legale rappresentante, sig. , le condizioni oggettive richieste dall'art. Parte_2
13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato;
e) dispone che la presente sentenza (ex art. 51, co. 12, C.C.I.I.) sia notificata a cura della cancelleria della Corte d'Appello alle parti e comunicata al Tribunale di Verona, nonché iscritta al Registro delle Imprese a norma dell'articolo 45
C.C.I.I.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 208/2025 R.G., promossa con ricorso ex art. 51 C.C.I.I. depositato in data 8.2.2025, vertente
TRA
, con sede legale in Valeggio Parte_1 sul Mincio (VR), Via Casa Grigoletto n. 76, c.f. e p.i. , in persona del P.IVA_1 liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig. , Parte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Negri, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Stefano Gusmitta, in Venezia-Mestre (VE), Via Paruta n. 31/A, reclamante
E
Liquidazione giudiziale di , Parte_1 in persona del curatore, dott.ssa , con studio professionale in Verona Via CP_1
Adua n. 3, resistente non costituito c.f./p.i. in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Mozzecane (VR), Via Gino Ferroni n. 37, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Giorgia Maschera, in Venezia, San Marco, Corte Zocchi 5448, resistente
1 avente ad oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 8/2025, pubblicata l'8.1.2025 a definizione del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale di n. 157/2024 R.G. P.U. Tribunale Controparte_3
Verona; causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale disposta in data
8.5.2025 e sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni della reclamante : Parte_1
“L'ill.ma Corte d'Appello di Venezia, ritenuta l'assenza dei requisiti di apertura della
Liquidazione giudiziale della società reclamante e/o per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, voglia dichiarare la nullità ovvero l'annullabilità, ovvero riformare, e dunque revocare e privare di efficacia, la sentenza n. 8/2025 dell'8/01/2025, Rep. n.
9/2025, R.G. P.U. 157/2024, emessa dal Tribunale di Verona in data 20/12/2024, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
, per tutti i motivi sopra esposti. In ogni Parte_1 caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
➢ conclusioni della creditrice ricorrente, Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita così giudicare: in via principale: - rigettare integralmente il reclamo proposto da controparte per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale di Verona n. 8/2025, con la quale
è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della società
[...]
(C.F./P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore e del legale rappresentante Sig. , con sede legale in Parte_2
37067 – Valeggio Sul Mincio (VR), Via Casa Grigoletto n. 76; - rigettare la richiesta relativa al rimborso dei compensi professionali e spese, oltre accessori di legge, alla luce di tutto quanto allegato e dedotto con il presente atto. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento parziale del reclamo avversario, accertare e dichiarare in ogni caso la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di liquidazione giudiziale della società Parte_1
(C.F./P.IVA , in persona del liquidatore e del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante Sig. , con sede legale in 37067 – Valeggio Sul Parte_2
Mincio (VR), Via Casa Grigoletto n. 76 e, per l'effetto, confermare la Sentenza del
Tribunale di Verona n. 8/2025 con la quale è stata dichiarata la liquidazione giudiziale nei confronti della predetta società. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
2 I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con la sentenza in oggetto qui reclamata, il Tribunale di Verona, in accoglimento del ricorso proposto ex art. 37 C.C.I.I. da unipersonale (creditrice Controparte_2 istante) nei confronti di (debitrice Pt_1 Parte_1 richiesta), sul presupposto del mancato pagamento da parte di questa della somma di 87.650 euro (corrispondente a forniture di gasolio da autotrazione eseguite in suo favore, ma non saldate) e del rilevato stato di insolvenza, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale di Parte_1
, ritenendo provato il credito azionato e la sussistenza dei presupposti
[...] soggettivi ed oggettivi di legge.
2. Ha proposto reclamo ex art. 51 C.C.I.I. Parte_1
chiedendo che la Corte, in riforma della sentenza, voglia revocare la
[...] dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, contestando: a) con il primo motivo, l'omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie documentali e il vizio di violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 118 disp. att. al c.p.c. e degli artt. 1218
e 1453 c.c.; b) con il secondo motivo, l'errata, illogica ed irrealistica valutazione delle cessioni dei crediti, la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 118 disp. att. al c.p.c. e dell'art. 1988 c.c.
3. Si è costituita prendendo posizione e contestando le ragioni del Controparte_2 reclamo, chiedendone, per l'effetto, il rigetto.
4. Non si è invece costituita la Liquidazione giudiziale quantunque ben notificata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
5. All'udienza dell'8.5.2025 le parti si sono richiamate ai rispettivi atti e la Corte ha riservato la decisione, provvedendo, quindi, nei termini che di seguito si espongono.
II
Ragioni della decisione.
6. Il primo motivo – rubricato: “omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie documentali. Violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 118 disp. att. al c.p.c.
e degli artt. 1218 e 1453 c.c.” – impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il credito azionato da e per l'effetto la legittimazione Controparte_2 attiva della stessa, affermando che: “risulta documentata la legittimazione attiva della ricorrente ai fini della domanda di liquidazione giudiziale Controparte_2 promossa nei confronti della società convenuta, tenuto conto del credito fondato sulle
3 fatture elettroniche e i documenti di trasporto prodotti in atti, nonché dei plurimi contratti di cessione di credito prodotti dalla stessa convenuta al fine di offrire prova del pagamento;
sebbene la convenuta abbia disconosciuto le sigle apposte nella sezione dedicata al destinatario sui documenti di accompagnamento del trasporto di carburante oggetto di vendita, deve anzitutto rilevarsi come non costituisca oggetto di specifica contestazione la sussistenza del rapporto negoziale”. Nello specifico, il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere legittimata a dolersi CP_2 dell'inadempimento delle fatture azionate in giudizio, assumendo che non fosse stata formulata dalla convenuta una specifica contestazione in merito alla sussistenza del rapporto negoziale, nonostante questa avesse invece espressamente disconosciuto le sigle apposte sui documenti di trasporto, sicché mancherebbe la prova dell'esistenza del credito, non trovando altrimenti riscontro l'esistenza della prestazione sottostante, da ritenersi ulteriormente smentita dal fatto che CP_2 non si era neppure premunita di un corrispondente titolo giudiziale esecutivo, né aveva previamente inoltrato una sola lettera monitoria o di sollecito nei confronti di provvedendo all'immediato deposito dell'istanza di fallimento. Pt_1
7. Il secondo motivo – rubricato: “erronea, illogica ed irrealistica valutazione delle cessioni di crediti. Violazione degli artt. artt. 115, 116 c.p.c., 118 disp. att. al c.p.c.
e dell'art. 1988 c.c.” – impugna invece la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che gli atti di cessione di credito (prodotti da sub doc. 8) si riferiscano alle fatture Pt_3 prodotte dalla ricorrente costituendo un ulteriore elemento di riscontro del CP_2 credito azionato da quest'ultima a fondamento della legittimazione a proporre l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale. L'errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale risulterebbe evidente, non essendovi negli atti di cessione di credito alcun riferimento alle fatture di cui dovrebbero costituire il pagamento. Parimenti trascurato risulterebbe poi il rilievo per cui, se effettivamente gli atti di cessione dovessero intendersi collegati alle fatture di riferimento, mancherebbe comunque il preventivo atto di escussione del debitore ceduto, la cui (incontestata) mancanza costituisce ulteriore elemento di riscontro dell'inesistenza del credito, perché altrimenti, se fosse
[... vero che quelle cessioni erano “a copertura” delle fatture azionate in giudizio da questa avrebbe dovuto previamente richiedere il pagamento al debitore CP_2 ceduto, fatto invece non verificatosi. Con l'ulteriore considerazione che non ha Pt_3 sollevato l'eccezione di compensazione, come immotivatamente ritenuto dal
Tribunale.
4 8. I riassunti motivi di impugnazione – da esaminarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, riferendosi entrambi alla pretesa insussistenza del credito di e al conseguente difetto in capo a questa della legittimazione a proporre CP_2 istanza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 37 C.C.I.I. – sono infondati e vanno pertanto respinti.
9. Ritiene il Collegio che la legittimazione di a ricorrere per l'apertura CP_2 della liquidazione giudiziale di trovi adeguato riscontro Parte_1 nelle evidenze disponibili e che quanto dedotto dalla reclamante non assuma alcun rilievo in senso contrario.
9.1 Invero, a fondamento del ricorso presentato ex art. 37 C.C.I.I., aveva CP_2 dedotto di vantare nei confronti di un credito di Parte_1 complessivi € 87.650 – importo corrispondente al valore corrispettivo complessivo indicato nelle fatture elettroniche che produceva in allegato al ricorso unitamente ai corrispondenti documenti di accompagnamento in formato elettronico (e-DAS,
Documento di Accompagnamento Semplificato in formato elettronico necessario per la circolazione di prodotti energetici che hanno già assolto l'accisa) – e di non essere stata pagata, né di poterlo ragionevolmente più essere, considerato lo stato di insolvenza in cui si trovava la controparte contrattuale (v. ricorso B PETROL di primo grado, pag. 1 – 2: “1) La è creditrice nei confronti della Controparte_2 [...]
Controparte_4
(C.F. e P. IVA , in persona del liquidatore pro tempore,
[...] P.IVA_1 corrente in Valeggio Sul Mincio (VR), Via Casa Grigoletto n. 76 Int. 2, della somma capitale di €. 87.650,00, in forza di fatture elettroniche rimaste ad oggi insolute e dei relativi documenti di trasporto (doc. 1-4); 2) Ad oggi, la debitrice, malgrado svariati solleciti di adempimento, non ha provveduto a versare alcunché. 3) Avuto riguardo all'esistenza del suddetto debito già scaduto, si evince agevolmente la sussistenza dei requisiti stabiliti ex lege ai fini dell'assoggettabilità a procedura di liquidazione giudiziale della suddetta. 4) Alla luce dei suesposti rilievi, sussistono elementi tali da ritenere che la debitrice non solo non sia più in grado di saldare il credito maturato nei confronti dell'esponente, ma si trovi nello stato di insolvenza previsto dall'art. 2, co. 1, lett. b) CCII (D.lgs. n.14/2019), inteso come impotenza cronica e irreversibile di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. In proposito è stato messo in luce dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ai fini dell'individuazione dello stato di insolvenza della debitrice, il cui riscontro prescinde da ogni indagine sull'effettiva esistenza dei crediti fatti valere nei confronti della predetta, “è sufficiente
5 l'accertamento di uno stato di impotenza economico-patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi normali, ai propri debiti” (Cass.,
SS.UU., 11 febbraio 2003, in Giust. civ. mass., 2003, 308). Orbene, nella fattispecie in esame sussistono svariate circostanze che denotano lo stato di insolvenza della debitrice, quali soprattutto il mancato pagamento del credito nei confronti dell'esponente, nonché la totale assenza di contestazioni da parte della Società debitrice, oltre il presunto omesso deposito del bilancio relativo all'esercizio 2022 e
2023 come si evince dalla visura storica (doc. 5-7), che oltre a documentare lo stato di insolvenza della suddetta e l'inadempimento specifico, denotano, secondo il pensiero assolutamente pacifico della giurisprudenza, l'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni con gli ordinari mezzi di pagamento da parte della debitrice: è intuitivo, infatti, che quest'ultima avrebbe tutto l'interesse a pagare anziché subire gli effetti pregiudizievoli prodotti dall'aggressione del proprio patrimonio operata dall'esecuzione”).
9.2 A fronte di tale chiara allegazione del presupposto giustificante l'iniziativa per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della controparte contrattuale rimasta inadempiente, non ha smentito di aver intrattenuto con un Pt_1 CP_2 rapporto contrattuale di fornitura di prodotti petroliferi, ed in particolare di gasolio da autotrazione necessario per alimentare i propri automezzi (V.S.L., all'epoca dei fatti, come risulta dalla corrispondente visura camerale, svolgeva quale attività prevalente l'autotrasporto di cose per conto terzi), né, a ben vedere, in termini di chiara evidenza, di aver ricevuto il prodotto petrolifero e che la documentazione prodotta in causa da doveva, per l'effetto, considerarsi falsa, né, ancora, di non aver CP_2 proceduto (come era suo dovere fare in occasione del ricevimento del prodotto) agli adempimenti previsti dall'art. 10, co. 5 e 6, del D.L.gs n. 504/1995 (T.U. accise), ma solamente che i documenti di accompagnamento avrebbero recato in calce degli
“scarabocchi (cfr. memoria di costituzione di primo grado, pag. 2, punto 6, nel quale
“testualmente” si afferma: “
6. Si contesta inoltre il credito fatto valere dal ricorrente in quanto privo della controprestazione da parte di visto che i documenti di CP_2 trasporto prodotti da controparte sub doc. 3 contengono uno “scarabocchio” quale asserita firma del destinatario”).
9.3 Ora, escluso che la convenuta abbia ritualmente “disconosciuto” le firme apposte sui documenti di accompagnamento in atti (dovendo in tal senso correggersi la corrispondente affermazione fatta dal Tribunale a pag. 2 della sentenza), e in disparte il rilievo che comunque così non è, posto che l'assoluta maggioranza dei
6 documenti di accompagnamento reca in calce delle sottoscrizioni assolutamente comprensibili e che pertanto avrebbe dovuto quantomeno allegare (e provare Pt_1 mediante la produzione del L.U.L.) che i sottoscrittori non erano propri dipendenti, né soggetti dei quali comunque si avvaleva per lo scarico dei carburanti necessari per alimentare i propri mezzi, appare evidente che sostenere (come fa che Pt_1
l'istante (e cioè non avrebbe provato l'esecuzione della prestazione di CP_2 riferimento (e cioè la fornitura del prodotto petrolifero indicato nelle fatture in atti) solo perché i documenti di accompagnamento avrebbero recato in calce dei, non meglio precisati, “scarabocchi” non integra un'effettiva (e quindi apprezzabile) contestazione del credito presupposto, che richiede a norma di legge (art. 115, co.
1, seconda parte) una “specifica contestazione” del fatto ex adverso allegato, specifica contestazione che nella specie tuttavia non sussiste con queste caratteristiche e che avrebbe invece dovuto essere esattamente svolta, tanto più considerata la puntuale disciplina normativa in materia di accise e la gravità delle sanzioni, anche di natura penale, previste in materia di circolazione illegale dei prodotti petroliferi soggetti ad accisa (art. 40, 7bis, D.L.gs n. 504/1995, T.U. accise), di cui – quale conseguenza necessariamente implicita nella prospettiva tenuta a mente da V.S.L. – si sarebbe immotivatamente resa responsabile CP_2 predisponendo documentazione (gli e-DAS) ideologicamente falsa ed emettendo fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
9.4 Alla luce di tali considerazioni va, quindi, confermata la valutazione di sintesi fatta dal Tribunale circa la sufficienza, per la prova del credito posto a fondamento dell'istanza di liquidazione, della documentazione prodotta da (fatture e CP_2 documenti di accompagnamento elettronici), in uno con il difetto di una puntuale (e quindi giuridicamente efficace) contestazione da parte di dell'allegazione Pt_1 attorea di aver effettuato le forniture di gasolio rappresentate nei citati documenti fiscali e di aver conseguentemente maturato il rappresentato credito di € 87.650 rimasto inesatto. Tanto basta per ritenere provata la legittimazione di alla CP_2 proposizione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, dovendo attribuirsi portata solo rafforzativa del convincimento assunto dal Tribunale in merito all'esistenza e all'ammontare del credito presupposto all'ulteriore argomento sviluppato sulla base delle cessioni di credito citate dalla difesa di nella Pt_1 memoria di costituzione di primo grado, peraltro in termini all'evidenza a-specifici, essendone stata, nella sostanza, solo allegata l'esistenza, senza ulteriori specificazioni (cfr. memoria di costituzione di primo grado, pag. 2-3: “
7. Sotto diverso
7 Part profilo, si evidenzia che ha ceduto, pro solvendo, a propri crediti maturati CP_2 nei confronti di Index Costruction Systems and Products S.p.a., avente sede in Castel
D'Azzano (VR) in via Gioacchino Rossini, per la complessiva somma di euro
74.922,82, come da atti di cessione sottoscritti da che si depositano in CP_2 giudizio (doc. 8)”.
9.5 In ogni caso, la tesi sostenuta dalla reclamante – secondo cui l'esistenza degli atti di cessione di credito prodotti in primo grado sub doc. 8 confermerebbe l'inesistenza del credito azionato da “perché altrimenti, se fosse stato vero CP_2 che quelle cessioni erano “a copertura” delle fatture azionate ora in giudizio dalla controparte, la stessa avrebbe dovuto richiedere il pagamento prima al debitore ceduto” – è, da un lato inammissibile per difetto di specificità, in quanto inconducente e basata su presupposti solo affermati, ma nella sostanza inesistenti, e dall'altro comunque infondata, e questo quale che sia la prospettiva di riferimento, e quindi sia ritenendo che avesse inteso dedurre di aver già pagato i crediti portati dalle Pt_1 indicate fatture, sia che avesse inteso fare un'affermazione per c.d. “neutra”, e quindi priva di senso compiuto nella prospettiva difensiva che stava esponendo.
[...
9.5.1 Ponendosi nella prima prospettiva deve in primo luogo sottolinearsi che né nel suo atto introduttivo, né in seguito, ha mai affermato, con riguardo CP_2 alle forniture di gasolio oggetto delle citate fatture, di essere stata pagata mediante la cessione dei crediti rappresentati nei richiamati atti di cessione, la cui esistenza – si ribadisce – è stata menzionata dalla sola (e non da , senza Pt_1 CP_2 oltretutto specificarne la finalità, per quanto questa non possa (ragionevolmente) che essere stata quella di opporne in compensazione il valore corrispettivo alla società istante, come è stato correttamente evidenziato dal Tribunale, diversamente trattandosi – come si è appena evidenziato – di un'allegazione priva di senso compiuto.
Trattandosi di un'allegazione a-specifica (alla quale, pertanto, non era CP_2 tenuta a rispondere prendendo specifica posizione), era peraltro onere della convenuta provare che quelle cessioni di credito dovevano imputarsi proprio al pagamento delle forniture oggetto delle fatture azionate da e che il loro CP_2 importo complessivo era tale da annullare completamente la pretesa creditoria avversaria all'attualità, fatto questo comunque inesistente, e comunque indimostrato, residuando in ogni caso un credito in capo a di oltre 12.000 CP_2
€ (= € 87.650 – € 74.922,82), come correttamente sottolineato dal Tribunale (“cfr. sentenza, pag. 2, primo §, ultima parte: “(omissis) ancora, deve evidenziarsi come
8 le cessioni indicate da parte convenuta non risultino sufficienti, per importi, a coprire il credito preteso in pagamento dalla ricorrente: a fronte di un credito per l'importo di € 87.650,000, la convenuta dichiara di avere eseguito cessioni di crediti per un ammontare complessivo di € 74.922,82, residuando quindi un credito di CP_2 non inferiore, quanto meno, alla somma di oltre € 12 mila”).
[...]
9.5.2 Ponendosi invece nella seconda prospettiva – e cioè quella sostenuta da per la prima volta in questa sede di reclamo, per cui il credito di non Pt_1 CP_2 troverebbe alcun riscontro in detti atti di cessione e che la valutazione sviluppata al riguardo dal Tribunale per sostenere l'esistenza di una corrispondenza biunivoca tra le fatture azionate da e gli atti di riconoscimento di debito e imputazione CP_2 di pagamento sottoscritti da entrambe le società sarebbe errata per difetto di una effettiva corrispondenza tra le fatture e le cessioni – appare evidente il difetto di pertinenza e decisività della contestazione per cui “quelle cessioni non erano a pagamento di quel determinato debito di € 87.650 portato nelle fatture azionate da
perché altrimenti avrebbe dovuto prima richiedere il pagamento al CP_2 debitore ceduto – che nella specie era INDEX Costruction Systems S.p.a. – e poi Part richiedere il pagamento a depositando, se del caso, istanza di liquidazione giudiziale. E' allora evidente che il Tribunale ha completamente obliterato la circostanza della mancata escussione, da parte di del debitore ceduto, CP_2 fatto che “smaschera” l'inesistenza del credito della ricorrente – perché altrimenti, se fosse stato vero che quelle cessioni erano “a copertura” delle fatture azionate ora in giudizio dalla controparte, la stessa avrebbe dovuto richiedere il pagamento prima al debitore ceduto – , per affermare invece, in modo del tutto inopinato, una asserita richiesta di compensazione che non è stata invece sollevata dalla convenuta”. Invero, nell'affermare ciò non si accorge del fatto che laddove non possa sostenersi (e Pt_1 non sia vera) la tesi dell'esistenza di una corrispondenza diretta tra le fatture azionate da e gli atti di cessione dei crediti vantati da verso la propria debitrice CP_2 Pt_1
INDEX S.p.a., allora il credito di resta integralmente non pagato, con la CP_2 conseguente permanente legittimazione di quest'ultima ad instare per l'apertura della liquidazione giudiziale, da un lato, e il venire meno dell'unica possibilità per la società richiesta di negarne l'esistenza, dall'altro.
9.6 In definitiva, l'argomento posto dal Tribunale ad ulteriore riscontro dell'esistenza del credito azionato da a fondamento della domanda di CP_2 apertura della liquidazione giudiziale di (“inoltre, neppure Parte_1 risulta seriamente revocabile in dubbio che la ricorrente abbia effettivamente reso le
9 proprie prestazioni di fornitura di carburante, tenuto conto delle plurime cessioni di credito documentate dalla stessa convenuta, nelle quali è esplicitamente pattuita, ad ogni cessione, l'intenzione di Parte_1 di cedere il proprio credito “pro solvendo” ed “in adempimento a copertura parziale del proprio debito nei confronti di (cfr. doc. 1 fascicolo convenuta); Controparte_2 nei singoli contratti di cessione, dunque, vi è espresso riconoscimento del debito, mentre non vi è alcun riferimento ad un saldo finale che possa indurre a ritenere sia stato eseguito un completo pagamento, estintivo di ogni esposizione;
neppure è ipotizzato dalla convenuta che le cessioni siano da imputare ad adempimento di altre precedenti forniture, risultando anzi opposte in compensazione alla pretesa della ricorrente”) è logico e corretto alla luce delle evidenze di causa ed esente dalle censure sviluppate al riguardo dalla reclamante. E' appena il caso di aggiungere che non assume al riguardo alcun rilievo la circostanza che il credito posto a fondamento dell'istanza non sia stato intimato di pagamento con apposita diffida stragiudiziale, né che non sia assistito da un corrispondente titolo giudiziale, bastando che il giudice, sulla base di una valutazione incidentale, ne ritenga adeguatamente provata l'esistenza. Va quindi confermata anche la statuizione riportata a pag. 3, terzo cpv., della sentenza impugnata.
10. Quanto alla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale, non ne è in contestazione (in difetto di specifici motivi di censura) la sussistenza, così come ritenuta dal Tribunale, le cui corrispondenti statuizioni vanno pertanto confermate (v. sentenza, pag. 2, terzo cpv.,
e pag. 3, secondo cpv.: “la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., valutato secondo i parametri liquidatori applicabili nel caso di specie, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dal protratto inadempimento nei confronti della società istante;
(ii) dalle modalità dei pagamenti parziali eseguiti, realizzati esclusivamente mediante una pluralità di cessioni di crediti, senza alcuna documentazione attestante normali mezzi di pagamento con propria liquidità; (iii) dalla stessa dichiarazione resa dalla convenuta in memoria di costituzione, di avere subito l'interruzione di ogni attività a decorrere dal mese di aprile 2022 a causa dell'interdittiva antimafia notificatagli dalla , con conseguenti Controparte_5 ricadute economiche determinate dalla revoca di licenze ed autorizzazioni;
(iv) dalla mancata indicazione della consistenza del patrimonio societario al fine di provvedere alle proprie esposizioni debitorie, essendosi limitata la società convenuta a dichiarare
10 di poter provvedere al pagamento dei creditori nel corso della fase di liquidazione della società; (v) dall'ingente ammontare dei debiti erariali, pari alla somma di €
1.120.118,17 alla data del 19.06.2024; (vi) dal mancato deposito de bilancio di esercizio 2023, oltre che dalla mancanza di prova documentale del deposito presso la Camera di Commercio anche del bilancio di esercizio 2022, di cui è stata offerta in comunicazione solo una copia cartacea contenente annotazioni a margine, ma senza alcuna attestazione di ricezione da parte del competente ufficio territoriale;
neppure la convenuta ha prodotto una relazione patrimoniale aggiornata sottoscritta da un professionista;
(vii) dalla conseguente scarsa attendibilità anche dei dati registrati in bilancio, ove compaiono crediti verso terzi crescenti dal 2021 al 2022, per un ammontare pressoché equivalente a quello debiti indicati a bilancio, pur a fronte della annunciata cessazione dell'attività di impresa;
ritenuto che
dunque, le menzionate circostanze, ove apprezzate unitariamente, lasciano inferire l'indisponibilità delle risorse liquide necessarie a far fronte all'esposizione debitoria allo stata maturata verso la ricorrente, oltre che nei confronti di terzi ed in particolare verso l'Erario”; pag. 3, quarto e quinto cpv.: “rilevato che i dati di bilancio di esercizio degli anni
2021 e 2022 attestano un attivo patrimoniale superiore alla soglia di € 300.000,00, ricavi superiori alla soglia di € 200.000,00 e debiti complessivi superiori alla soglia di
€ 500.000,00; dunque si evince il mancato possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I. da parte della società debitrice;
invero neppure la circostanza risulta oggetto di contestazione;
rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, dovendo considerarsi in particolare, oltre al credito della ricorrente, l'ingente esposizione verso l'Erario summenzionata”).
III
11. Le spese di lite del giudizio di reclamo seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della società reclamante ( Parte_1
) e a favore della creditrice istante costituita ( nella
[...] Controparte_2 misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 37/2018, avuto riguardo allo scaglione “causa di valore indeterminabile, complessità media”, applicati parametri medi di liquidazione.
Alla luce delle esposte considerazioni ritiene altresì il Collegio che sussista il presupposto della mala fede del liquidatore/legale rappresentante di
[...]
, sig. , che ha rilasciato la procura Parte_1 Parte_2
11 sulla base della quale è stato proposto il reclamo qui in esame sulla base di due motivi chiaramente infondati nella piena consapevolezza, da un lato della sussistenza dei riferiti debiti sociali, esistenti, ma tuttavia ancora non pagati, né offerti di pagamento,
e dall'altro della assoluta carenza di risorse della società (formalmente ancora attiva e posta in liquidazione volontaria) per potervi fare fronte. Per l'effetto, ritenuta la ricorrenza della condizione prevista dall'art. 51, co. 15, C.C.I.I. (“15. In caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante è tenuto, in solido con la società o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo
13, comma 1-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002”), il predetto va condannato in solido con Pt_1 [...]
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Stante il rigetto integrale del reclamo, deve darsi atto che sussistono a carico della società reclamante (nonché, per quanto appena detto, del suo liquidatore, sig.
) le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del Parte_2
d.p.r. n. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo sul procedimento ex art. 51
C.C.I.I. n. 208/2025 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_6
in persona del suo curatore p.t.;
[...]
b) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 8/2025 del Tribunale di Verona;
c) condanna in solido la reclamante Parte_1
e il suo liquidatore/legale rappresentante, sig.
[...] Parte_2
[... (c.f. a rimborsare alla creditrice istante costituita, C.F._1
le spese di lite del presente secondo grado, che si liquidano, per CP_2
12 compensi, nella misura di € 8.470,00, oltre al rimborso forfetario al 15%, I.v.a.
(se dovuta) e C.p.a. come per legge;
d) dà atto che sussistono a carico della reclamante e del liquidatore e legale rappresentante, sig. , le condizioni oggettive richieste dall'art. Parte_2
13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato;
e) dispone che la presente sentenza (ex art. 51, co. 12, C.C.I.I.) sia notificata a cura della cancelleria della Corte d'Appello alle parti e comunicata al Tribunale di Verona, nonché iscritta al Registro delle Imprese a norma dell'articolo 45
C.C.I.I.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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