Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/04/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 4 aprile 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Carlo Alfano per parte attrice e l'avv. Estefana Panfilo in sostituzione dell'avv. Mara Mandrè per parte convenuta . CP_1
L'Avv. Alfano, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Panfilo, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 77 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(CF: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
Parte_2 P.IVA_1 domiciliati presso lo studio dell'avv. Carlo Alfano sito in Tarquinia via Pertini n. 7/c, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
ATTRICI
E
(CF e P.IVA: ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
l'avv. Mara M ma via Antonio Dionisio n. 73, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 io Parte_2
e deducendo che il giorno Controparte_2 CP_3
Civ Calisse, era alla guida della autovettura tg. CM467RC, di proprietà della sorella che Controparte_4 presso l'incrocio con Via di Santa Fermina veniva vi ella parte anteriore laterale lato guida dalla autovettura Fiat Panda tg. DZ626DK, di proprietà e condotta da assicurata con;
che la vettura CP_3 CP_1 condotta da proveni Santa Fermin arrestata allo CP_3 stop né ave cesso la dovuta precedenza al veicolo condotto dall'attrice; che era intervenuta la Polizia Locale di Civitavecchia la quale aveva redatto il verbale di intervento;
che, pertanto, la responsabilità esclusiva dell'incidente era da ascrivere alla conducente Parte_3
Deduceva, ancora, che gli esiti d erano consistiti in un “periodo di invalidità temporanea assoluta complessiva di gg. 45, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50 % di gg. 45, e postumi da invalidità permanente valutabili in misura del 10% in riferimento al danno biologico”; che le spese mediche sostenute per le cure erano pari ad euro 3.040,00; che Parte_4 aveva lavorato presso la
[...] Parte_2 quale per sostituirla aveva dovuto assumere del personale in sostituzione, in particolare “in data 26..8.2021 la IG.ra prima e la IG.ra Parte_5 Pt_6
dopo, con contratto a tempo de 0.11.2021, com
[...] ti contratti e buste paga”, per un costo complessivo di euro 7.960,31; che aveva versato nella fase stragiudiziale la sola somma di euro CP_1
r sorte e comprese le spese per assistenza legale stragiudiziale di euro 700,00. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è da ascrivere a responsabilità esclusiva della IG.ra , conducente CP_3
l'autovettura tg. DZ626DK : 2) Conseguentemente co convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle parti attoree, quantificati come in parte motiva e quindi al pagamento delle seguenti somme: in favore della attrice , per il danno alla persona, euro 28.772,50 per Parte_4 danno biolog abilità temporanea, danno non patrimoniale da sofferenza soggettiva e/o morale;
€ 3.040,00 per spese di cure mediche e CTP, oltre successive eventuali occorrende. da tali somme va detratta la somma versata per sorte da nella fase stragiudiziale pari ad euro 5.100,00. Parte_7
Condannare pertan venuta al pagamento in favore della attrice
della somma netta di euro € 26.712,50. in favore della società Parte_4
(C.F. ), per il danno Parte_2 P.IVA_1 da perdita patrimoniale per l'assunzione di personale in sostituzione della attrice per il periodo dal momento dell'infortunio al Parte_4
30.11.2 plessiva di euro 7.960,31 o in via subordinata delle diverse maggiori o minori somme che verranno determinate in corso di causa, con interessi legali e svalutazione monetaria”.
2.Si costituivano in giudizio deducendo che le Controparte_2 somme richieste per dann se mediche erano eccessive;
che le spese pretese dalla società per l'assunzione di personale in sostituzione di non erano dovute in quanto sfornito di prova Parte_4 il nesso causal Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “in via principale, dichiarare la congruità della somma di complessivi € 5.800,00 (di cui €700,00 a titolo di onorari) già liquidata ante causam ovvero in data 17 luglio 2022 dalla per l'effetto, rigettare la Controparte_5 domanda di parte attrice ta per i motivi esposti in narrativa. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attrice, condannare la Controparte_2 unicamente al risarcimento dei danni di cui siano d
[...] ata l'entità e il nesso eziologico con il sinistro de quo, decurtando in ogni caso dall'importo così determinato la somma di € 5.100,00 previa rivalutazione del predetto importo a far data dal pagamento ovvero dal 17 luglio 2022. Con vittoria di spese e compensi legali della presente fase processuale”.
3.Nessuno si costituiva in giudizio per che rimaneva contumace. CP_3
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale e di ctu medico legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.Nel merito, la dinamica dell'incidente non è stata contestata dall'assicurazione e del resto risulta comprovata dal verbale dell'incidente redatto dalle forze dell'ordine dalla cui ricostruzione, unitamente alle foto, planimetrie e dichiarazioni dei conducenti, si può desumere che l'impatto tra i due veicoli all'incrocio tra via Calisse e via Santa Fermina è del tutto ascrivibile alla condotta colposa di che, provenendo da via Santa Fermina, pur CP_3 avendo davanti a sé il s op, non ha osservato la dovuta precedenza in favore del veicolo marciante su via Calisse.
6.Muovendo, quindi, alla quantificazione del danno non patrimoniale, secondo la ctu del dott. pari al 5% (lesioni “Esiti di lussazione acromio- Persona_1 claveare sinistra con trauma distrattivo del rachide cervicale e contusivo dell'emitorace omolaterale”), con I.T.P. al 75% di 30 giorni e I.T.P. al 50% di 45 giorni. In applicazione dei criteri indicati all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209) secondo gli importi aggiornati al D.M. 16.7.2024 spetta all'attore, 46 anni all'epoca del sinistro: euro 5.825,90 per invalidità permanente pari al 5%, euro 1.242,90 per inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni, euro 1.242,90 per inabilità temporanea parziale al 75% di 45 giorni per un totale complessivo di euro 8.311,70, cui vanno aggiunte le spese mediche di euro 3.057,67 ritenute congrue dal ctu. In ordina alla valutazione degli esiti permanenti il ctu ha condivisibilmente replicato alle osservazioni di parte convenuta che “nella documentazione agli atti del processo esistono eccome accertamenti diagnostici che documentano lesioni a carico del distretto del collo e del torace: nella cartella del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia in data 21/08/2021 (quindi il giorno stesso dell'incidente automobilistico) la radiografia eseguita mette in evidenza una sospetta infrazione dell'estremità distale dell'arco laterale della XI costa di sinistra con la raccomandazione (evidentemente sfuggita alla lettura del consulente) di eseguire un nuovo controllo a breve (controllo che la signora
tuttavia non ha più effettuato come riferito al CTU durante le Parte_4
i). L'evenienza che la perizianda non abbia eseguito il prescritto controllo non giustifica l'assenza della tesi del consulente circa CP_1
l'inesistenza della lesione invece documentata strumentalment re la Risonanza Magnetica della spalla sinistra eseguita pochi giorni dopo il trauma documenta altresì postumi di recente lussazione acromion-claveare di II-III grado di Rockwood con diastasi articolare e spiccata imbibizione edematosa dell'estremo laterale della clavicola che appare risalito cranialmente. Orbene nella definizione del trauma sofferto dalla perizianda “esiti di trauma stradale comportante trauma distrattivo del rachide cervicale, contusivo dell'emitorace sinistro, con esiti algofunzionali di lussazione acromion-claveare sinistra”, la sola lesione della spalla è pienamente compatibile con il 5% di valutazione complessiva operata dal CTU e pertanto non si ravvisa la “quantificazione eccessiva” sostenuta dal dottor ; mentre invece in relazione alla CP_6 congruità e pertinenza della ha chiarito che “Ogni individuo reagisce in maniera diversa ai trattamenti sia farmacologici che soprattutto fisioterapici;
la presenza di eventuali lesioni preesistenti alla spalla (tendinosi degenerative) non esclude gli effetti negativi di un trauma acuto successivo non interrompendo il rapporto di causalità ma anzi potenzialmente acuendo la sintomatologia dolorosa, il deficit funzionale e allungando temporalmente la ripresa del soggetto con la relativa guarigione clinica”. Costituisce orientamento della Suprema Corte il principio in base al quale sussiste autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (Cass. Civ. n. 23469/2018; Cass. Civ. n. 7513/2018; Cass. Civ. n. 901/2018). Il danneggiato è onerato, però, dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Tanto premesso, il danno morale nel caso di specie non è stato allegato e provato -sulla scorta delle risultanze della ctu e della lievità della percentuale di danno biologico- in quella misura di particolare intensità che consente l'incremento come previsto dall'art. 139 comma 3 del Cod. Ass.. Non ricorrono inoltre altre peculiarità eccezionali per la personalizzazione. Dalla somma di euro 8.311,70 va detratto l'importo di euro 5.100,00 già versato per sorte da a titolo di acconto nella fase stragiudiziale, per CP_1 un residuo di euro 3 7.E' fondata la domanda promossa dalla società Parte_2
. Proprio dalla stessa ragione sociale si evince che l'attrice è,
[...] la, una dei soci di . Parte_2
La società ha prodotto i contratti paga e i pagamenti dei contributi. In sede di prova testimoniale il teste ha riferito “Sono stata Testimone_1 dipendente della ditta Vergati dal 26. 21. Sono io la persona che ha sostituito al lavoro e quindi conosco i fatti (…) si sono Parte_8 stata pagata Eur i per motivi familiari dovetti abbandonare il lavoro prima della scadenza” e poi ancora il teste ha confermato che Parte_6
“Sono stata dipendente della ditta Vergati dal 1 ino al 30.11.2021” confermando di avere sostituito in tale periodo e di avere Parte_4 ricevuto le somme risultante dalle buste paga. La stessa ctu ha evidenziato che “In considerazione dell'attività lavorativa svolta dalla perizianda (banconista e preparatrice di salumi presso una norcineria a gestione familiare) effettuata per parecchie ore al giorno e comportante lavoro manuale con sforzi fisici di discreta entità e comprendenti anche sollevamento manuale di carichi, l'assenza dal lavoro della stessa per circa due mesi e mezzo deve ritenersi verosimilmente compatibile con il sinistro sofferto”. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, ricorre l'adeguata prova circa il nesso causale tra le spese sostenute per euro 7.960,31 per il personale dalla società attrice e il sinistro oggetto di causa.
8.In conclusione, vanno condannati e a CP_3 Controparte_2 risarcire in favore di Parte_4
- il danno non patrimoniale pari ad euro 3.211,70. Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 3.057,67 oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Vanno condannati e a risarcire in favore CP_3 Controparte_2 di Parte_2
-il 7.960,31 oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore della somma riconosciuta a parte attrice, dell'esito della lite e dell'attività processuale in concreto svolta. Le spese di ctu medico legale vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda attorea, DICHIARA in relazione al sinistro oggetto di causa la responsabilità del conducente per le causali di cui in CP_3 motivazione, e CONDANNA al CP_3 Controparte_2 risarcimento in favore d on Parte_4 patrimoniale pari ad euro euro 5.100,00) oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 3.057,67 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
-CONDANNA, altresì, e al CP_3 Controparte_2 risarcimento in favore di : Parte_2
1) del danno patrimonial e interessi come da motivazione;
-CONDANNA e al pagamento in CP_3 Controparte_2 favore di Parte_4 Parte_2
p
[...] siva di euro 4.764,00 di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 4.500,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese della ctu medico legale a carico di tutte le parti in solido.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani