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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16959 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- RT NZ Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- TE CA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella controversia iscritta al numero 4508 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
procura alle liti in atti, dall'avv. Carlo Mastropaolo, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto
RICORRENTE
nato a [...] l'[...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha domandato al Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Roma in data
3 agosto 2003 con precisando che dalla loro unione è nata la figlia CP_2
il giorno 12 dicembre 2003; ha riferito che tra i coniugi era intervenuta Per_1
separazione personale omologato con decreto emesso dall'intestato Tribunale in data
20 dicembre 2006, che, da allora, non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898/1970; ricorrevano quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
nonostante la rituale notifica degli atti del processo, non si è CP_2
costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 6 novembre 2025.
Alla stessa udienza parte ricorrente ha chiesto l'emissione di sentenza parziale soltanto sul vincolo coniugale e il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione su tale domanda, disponendo nel contempo provvedimenti per l'istruttoria della controversia.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto tra le parti il 3 agosto 2003,
giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
2 La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
Per questi motivi
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 3 agosto 2003 tra , nata a [...] l'[...], e nato a [...] Parte_1 CP_2
l'11 luglio 1978;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Roma (Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2003, atto n. 00631, parte II, serie A03);
- dispone che la causa prosegua per la definizione della domanda di divorzio, come da ordinanza già emessa dal giudice relatore.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 17 novembre 2025
Il Giudice estensore
TE CA
Il Presidente
RT NZ
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- RT NZ Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- TE CA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella controversia iscritta al numero 4508 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
procura alle liti in atti, dall'avv. Carlo Mastropaolo, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto
RICORRENTE
nato a [...] l'[...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha domandato al Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Roma in data
3 agosto 2003 con precisando che dalla loro unione è nata la figlia CP_2
il giorno 12 dicembre 2003; ha riferito che tra i coniugi era intervenuta Per_1
separazione personale omologato con decreto emesso dall'intestato Tribunale in data
20 dicembre 2006, che, da allora, non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898/1970; ricorrevano quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
nonostante la rituale notifica degli atti del processo, non si è CP_2
costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 6 novembre 2025.
Alla stessa udienza parte ricorrente ha chiesto l'emissione di sentenza parziale soltanto sul vincolo coniugale e il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione su tale domanda, disponendo nel contempo provvedimenti per l'istruttoria della controversia.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto tra le parti il 3 agosto 2003,
giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
2 La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
Per questi motivi
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 3 agosto 2003 tra , nata a [...] l'[...], e nato a [...] Parte_1 CP_2
l'11 luglio 1978;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Roma (Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2003, atto n. 00631, parte II, serie A03);
- dispone che la causa prosegua per la definizione della domanda di divorzio, come da ordinanza già emessa dal giudice relatore.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 17 novembre 2025
Il Giudice estensore
TE CA
Il Presidente
RT NZ
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