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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 428 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Vito Parte_1 C.F._1
Melgiovanni, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Longo, CP_1 C.F._2 come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
Per l'udienza del 19 dicembre 2024 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 13.6.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 17.1.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 10.10.2009 in Matino (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione era nato il [...]; che la situazione Per_1 economico-patrimoniale dei coniugi era quella indicata in ricorso e che non erano titolari di rapporti di c/c bancario;
che l'ultima residenza comune dei coniugi era stata stabilita in Matino;
che, a causa di alcuni dissapori, il rapporto coniugale era entrato irrimediabilmente in crisi ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni, indicate in ricorso, integrate, con le note di trattazione scritta depositate il 26.3.2024, con il nuovo piano genitoriale per il figlio ancora minorenne (rispetto al quale si Per_1 è eliminata la previsione dell'alternanza delle domeniche tra i genitori, poiché già ricompresa nella previsione dell'alternanza dei fine settimana):
“1. I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno, con obbligo di tempestiva comunicazione in caso di cambiamento di residenza, così come stabilito dall'art. 6, comma 12, Legge 1 dicembre 1970, n.898, e con obbligo di rispetto reciproco, impegnandosi ad evitare ogni possibile futuro contrasto. CP_ 2. La sig.ra si trasferirà presso altra abitazione, essendo la casa coniugale di proprietà del sig. Parte_1 la quale rimarrà di sua esclusiva proprietà.
3. Ai sensi dell'art. 3, lett. B) della L. 2l novembre 7967, n. 1 185, nell'ipotesi di trasferimento all'estero, i coniugi si impegnano a darsi reciproco consenso, e comunque, a non avanzare alcuna opposizione per il rilascio o il rinnovo del passaporto nonché della carta d'identità ovvero di qualsiasi altro documento.
4. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre. Essi Per_1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al figlio ed eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale. Il minore manterrà l'attuale residenza anagrafica con possibilità di cambio. Per_1
5. I genitori si impegnano, nell'interesse del figlio a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in Per_1 particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
6. Per il periodo successivo alla separazione, i coniugi concordano che il minore continuerà ad abitare con il padre presso la casa coniugale sita in Matino alla via Casalini n. 23/ C e che la frequentazione tra genitori e figlio avverrà come segue:
- dal lunedì al venerdì: La sig.ra si occuperà di accompagnare il figlio a scuola e, qualora ce ne fosse la Parte_1 necessità, potrà prenderlo da scuola, previo accordo con il sig. Il padre Sig. si occuperà di CP_1 CP_1 preparare il pranzo del bambino, salvo diversi accordi con la madre sig.ra . Il sig. aiuterà Parte_1 CP_1 il bambino nello svolgimento delle attività sia scolastiche (compiti, incontri di studio, etc...etc....) sia extra-scolastiche (sport, catechismo, etc...etc...). La madre sig.ra comunque manterrà il più ampio diritto di incontrare Parte_1
CP_ liberamente il figlio e potrà visitare il figlio quando lo vorrà, previo accordo con il sig. La signora Parte_1 potrà inoltre tenere il bambino con sé due giorni alla settimana (dalle ore 15:00 alle 20:00) ed a settimane alterne dal sabato dalle 09.30 alla domenica sino alle ore 20:00.
- il sabato, a fine settimana alterni, precisamente nei fine settimana in cui egli non terrà con sé il figlio la domenica
(e con inizio dal sabato immediatamente successivo alla comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale), la sig.ra terrà con sé il proprio figlio dalle 09,00 fino alle 20.00 e, pertanto, provvederà: Parte_1
o ad accompagnarlo ad eventuali attività extrascolastiche e a riprenderlo;
o a tenerlo con sé per il pranzo;
- il minore trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori: CP_
o le seguenti festività: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre (con inizio per il sig. dalla festività immediatamente successiva alla comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale); - il minore trascorrerà la festa della mamma e del papà con i relativi genitori, così come avverrà per i compleanni dei ricorrenti, mentre i giorni del compleanno del figlio verrà trascorso alternando di anno in anno la presenza del minore con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/sera (con inizio per la sig.ra dalla mattinata del Parte_1 compleanno immediatamente successivo alla comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale);
- durante il periodo delle festività natalizie (dal 23 dicembre al 6 gennaio):
o il minore trascorrerà i giorni feriali fino alle ore 18.00 con la madre e dalle ore 18.00 alle ore 21.00, con il padre;
o i fine settimana (qualora si tratti di giorni non coincidenti con le festività di cui al punto successivo) verrà mantenuta la regolamentazione sopra specificata;
o quanto ai giorni 24, 25, 31 dicembre e 1, 5 e 6, il minore trascorrerà ad anni alterni, la vigilia della festività (24,
31 dicembre e 5 gennaio) con un genitore ed il giorno delle festività (25 dicembre e 1, 6 gennaio) con l'altro (con inizio per la sig.ra dalla vigilia della festività immediatamente successiva alla comparizione dei coniugi innanzi al Parte_1
Tribunale);
- durante le festività pasquali:
o il minore trascorrerà i giorni feriali fino alle ore 18.00 con il padre e dalle ore 18.00 alle ore 21.00, con la madre;
o il minore trascorrerà ad anni alterni, la vigilia di Pasqua e Pasquetta con un genitore ed il giorno di Pasqua con l'altro (con inizio per la sig.ra dalla vigilia della Pasqua immediatamente successiva alla comparizione dei Parte_1 coniugi innanzi al Tribunale di Lecce);
- durante le vacanze estive, nei giorni/periodi nei quali non frequenteranno campi estivi:
o il minore trascorrerà con la madre i giorni feriali fino alle 19;
o il minore trascorrerà con il padre i giorni feriali dalle 19 alle 22.30;
o verrà mantenuto il predetto piano di frequentazioni nei fine settimana;
o il minore trascorrerà, con ciascuno dei genitori, un periodo di l5 giorni consecutivi, da concordarsi nell'arco temporale che va dal l5 giugno all'inizio delle lezioni scolastiche;
o entrambi i genitori sono autorizzati a portare il figlio in vacanza lontano dalla residenza, fornendo l'itinerario del viaggio all'altro genitore prima del viaggio stesso;
nessuno dei due genitori è autorizzato a portare il figlio fuori dall'Italia senza il consenso scritto dell'altro genitore;
- in tutti i casi in cui i genitori saranno impossibilitati ad occuparsi del figlio nei tempi e con le modalità sopra descritte, dei minori si occuperanno i seguenti soggetti:
- nonno paterno;
- nonno materno fermo restando che ogni genitore dovrà offrire all'altro l'opportunità di prendersi cura del figlio prima di ricorrere ad altre figure.
7. I genitori si impegnano comunque ad accordarsi preventivamente in relazione ai periodi di visita, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e delle necessità del minore anche secondo gli orari più consoni allo stile di vita del minore.
8. Le parti si impegnano a garantire buoni rapporti fra il figlio ed i parenti di ciascun ramo.
9. Le parti hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendosi reciprocamente a conoscenza di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore.
10. La sig.ra corrisponderà un assegno mensile per il mantenimento del figlio dell'importo Parte_1 Per_1 complessivo di € 150,00 (euro centocinquanta/00), rivalutabile annualmente in misura pari alla variazione del costo della vita accertato dall'ISTAT. L'assegno sarà corrisposto entro il giorno venti di ogni mese.
11. I genitori si impegnano comunque ad accordarsi preventivamente in relazione ai periodi di visita, concordandoli anche in considerazione delle esigenze lavorative di entrambi e delle necessità, degli orari e dello stile di vita più consoni ai figli.
12. Ogni vantaggio o forma di assistenza e/o sostegno alla famiglia, anche di natura fiscale riconosciuto ai genitori per il mantenimento dei minori sarà condiviso così come all'attuale c.d. "assegno unico".
13. I genitori suddivideranno al 50% le spese sanitarie, le spese mediche e specialistiche non coperte dal S.N.N., le spese sportive (rette, abbigliamento ed accessori) e quelle scolastiche, come da protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie del Tribunale civile di Lecce del 20-25 febbraio 2017, prot. n. 3078. Le decisioni riguardanti la necessità e l'opportunità di sostenere eventuali spese straordinarie per il figlio dovranno comunque essere preventivamente Per_1 concordate da entrambi i genitori (ad eccezione di eventuali questioni relative alla salute del bambino che richiedano interventi immediati ed urgenti).
14. Le parti si dichiarano, per il futuro, reciproca indipendenza economica, rinunciando a qualsivoglia richiesta di alimenti.
15. Le parti danno atto di non aver null'altro a pretendere a qualsiasi causa o titolo, avendo acclarato con il presente atto tutte le possibili o eventuali pretese scaturenti dal vincolo di coniugio.”
Hanno chiesto, inoltre, che, nel rispetto dei termini di legge, fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio (da riqualificarsi come la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, avendole parti contratto il vincolo coniugale secondo il rito concordatario e non civile, secondo quanto desumibile dalla documentazione in atti).
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata il
14.5.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti alla relatrice per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Per l'udienza 19.12.2024, infine, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, i difensori delle parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, riportandosi alle richieste formulate in ricorso e alla regolamentazione riportata nel dispositivo della sentenza di separazione, con la rettifica operata rispetto al piano genitoriale, innanzi specificata, e la causa è stata riservata per la decisione. Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con il figlio , le condizioni Per_1 indicate in ricorso, integrate con il nuovo piano genitoriale per il figlio, nei termini sopra riportati, non risultano contrarie ai criteri di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Matino (LE) il 10.10.2009 tra e , trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al Parte_1 CP_1 trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 46 parte II serie A anno 2009, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15.1.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore