Ordinanza cautelare 1 dicembre 2021
Sentenza 8 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 13 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/06/2025, n. 5155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5155 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05155/2025REG.PROV.COLL.
N. 05462/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5462 del 2024, proposto da
AN AN quale erede di AN IA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Felice Circeo, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) n. 11/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Marco Morgantini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza n. 21 del 29.6.2021 con la quale il Responsabile di Settore del Comune di San Felice Circeo ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere realizzate abusivamente:
- piattaforma in cemento di mq 93,84 su cui è stata installata una struttura in metallo tipo gazebo di mq 25;
- un manufatto in legno di mq 15 con n. 2 vani/porta.
Il Tar ha ritenuto quanto segue.
L’ordinanza di demolizione impugnata (sebbene nella versione prodotta in giudizio sia oscurata da omissis) contiene tutti gli elementi idonei a configurarla come atto amministrativo valido ed efficace.
E’sufficiente la lettura dell’atto per verificare il richiamo al sopralluogo che ha preceduto l’irrogazione della misura sanzionatoria, la puntuale descrizione delle opere, l’indicazione delle norme che disciplinano l’utilizzo dell’area, nonché l’affermazione della appartenenza della stessa al demanio civico.
Con riguardo all’appartenenza, va detto che l’eventuale erronea indicazione della proprietà (che a seguito di affrancazione di canone enfiteutico risulterebbe essere in capo a CI DE) non incide sulla validità ed efficacia dell’ordine di demolizione adottato nei confronti del possessore del bene che ne ha la disponibilità, come nel caso di specie.
Con riguardo all’individuazione dell’area, va detto che la mancata o l'erronea individuazione dell'area di sedime da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio disponibile comunale non costituisce ragione d'illegittimità dell'ordine di demolizione, in quanto l'acquisizione gratuita delle opere e della relativa area di sedime costituisce una conseguenza ex lege dell'inottemperanza all'ordine impartito e, quindi, tale individuazione ben può essere compiuta anche a valle del medesimo, con atto successivo e separato avente natura meramente dichiarativa e ricognitiva.
In ogni caso, sia il verbale di sequestro che l’informativa della Polizia Locale ex art. 347 c.p.p. contengono l’esatta individuazione dell’area, contraddistinta al fg. 15 part. 1168 del Catasto.
Infine, L'esistenza di un sequestro penale non influenza la legittimità dell'ordine di demolizione e non è di ostacolo alla ottemperanza, sussistendo la possibilità di ottenere il dissequestro dell'immobile al fine di ottemperare allo stesso ed evitare l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
2. Con ordinanza istruttoria n° 2074 del 13 marzo 2025 il Consiglio di Stato ordinava al Comune di San Felice Circeo di depositare:
a) idonea relazione sui fatti di causa;
b) copia dell’ordinanza di demolizione impugnata in primo grado effettivamente comunicata a parte ricorrente;
c) copia dell’ordinanza di demolizione priva degli elementi omissati se esiste.
3. L’ordinanza istruttoria è motivata in relazione alla censura di parte appellante, secondo cui la sentenza appellata si fonderebbe, essenzialmente, sulla circostanza che il Tribunale di prime cure ha ritenuto che “contrariamente a quanto teorizzato dal ricorrente, l’ordinanza di demolizione impugnata (sebbene nella versione prodotta in giudizio sia oscurata da omissis) contiene tutti gli elementi idonei a configurarla come atto amministrativo valido ed efficace”.
Parte appellante precisa che l’ordinanza di demolizione impugnata sarebbe oscurata da omissis non “nella versione prodotta in giudizio”, come affermato dal TAR, bensì nella versione effettivamente notificata al ricorrente, il quale, pertanto, ha prodotto in giudizio l’unica copia del provvedimento notificatagli.
Tale atto, invero, sarebbe, di fatto, interamente oscurato da omissis, laddove l’unico elemento “in chiaro” è quello in cui si legge la descrizione delle opere, sebbene tale descrizione, tuttavia, in mancanza di elementi essenziali, quali l’identificazione catastale del luogo in cui le opere sono situate, non possa consentire una corretta individuazione delle stesse.
In particolare, quindi, risulterebbe oscurata da omissis l’indicazione di elementi assolutamente essenziali e costitutivi dell’atto amministrativo, tra cui, in ordine di redazione dell’atto impugnato in primo grado:
a) il destinatario dell’atto;
b) il trasgressore;
c) il proprietario del terreno su cui insistono le opere abusive;
d) l’identificazione catastale del luogo in cui sono state realizzate le opere abusive;
e) l’informativa redatta dalla Polizia Locale (luogo, data, autorità);
f) data e protocollo della comunicazione di avvio del procedimento;
g) soggetto destinatario dell’atto e della sanzione nella parte dispositiva;
h) luogo in cui si trovano le opere da demolire nella parte dispositiva.
Si tratterebbe pertanto di un atto amministrativo radicalmente nullo e/o giuridicamente inesistente, in quanto privo degli elementi essenziali di forma, di identificazione dell’oggetto e del destinatario dell’atto.
4. Con nota depositata in giudizio in data 15 aprile 2025 il Comune di San Felice Circeo ha risposto a quanto richiesto, fornendo le seguenti spiegazioni.
A tutela dell’utenza vengono oscurati i riferimenti riconducibili alla persona ed ai luoghi oggetto dell’abuso edilizio, inoltrando l’atto tramite spedizione con raccomandata A/R contenente la seguente documentazione:
- lettera di trasmissione;
- preliminare di ordinanza contenente tutte le notizie menzionate nell’ordinanza riconducibili alla persona e ai luoghi oggetto dell’abuso edilizio nonché i riferimenti dell’informativa di P. L., protocollo e data dell’avvio del procedimento, identificativi catastali e luogo dove insistono le opere da demolire;
ordinanza originale con omissis.
Il Comune di San Felice Circeo ha altresì allegato il preliminare di ordinanza che contiene tutti gli elementi informativi che sono stati comunicati a parte appellante con raccomandata con avviso di ricevimento (depositato in giudizio) ricevuta in data 12 luglio 2021, che riportava quanto segue:
il Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia e Tutela Ambientale del Comune di San Felice Circeo,
Vista 1'Inf. n. 06 prot. n. 82/2020/PG del 18/03/2020 e seguito n. 131/2020/PG del 31/05/2020 del Comando di Polizia Locale da cui risulta che il Sig. AN IA nato a [...] il [...] — C.F.: [...], e residente in [...], ha realizzato, senza alcun titolo abilitativo le seguenti opere:
"1) Piattaforma in cemento che interessa una superficie di mq. 93,84 circa, su cui è stata installata una struttura in metallo tipo gazebo, che interessa una superficie di mq. 25,00 circa, costituita da pali verticali e copertura in telo plastificato.
2) Manufatto in legno di mq. 15,00 circa con n. 2 vani/porta";
Visto che le opere abusive interessano un lotto di terreno distinto in catasto al foglio n. 15 mapp. 1168 e che lo stesso appartiene al demanio civico e pertanto disciplinato secondo la L. n. 1766 del 16/06/1927 e dalla L. R. del 03/01/1986 n. 1 e che, pertanto, in applicazione del D. L.vo n. 42/2004 art. 142 comma 1° lettera h) gli interventi edilizi sono soggetti a parere secondo le modalità di cui all'art. 146 dello stesso decreto;
Visto che il lotto di terreno ricade, secondo il PRG vigente, in zona "E — agricola";
Visto il vigente R.E.C. (Regolamento Edilizio Comunale) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18/05/2020 e n. 67 del 22/10/20, pubblicato in data 04/02/2021 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 11;
Considerato che trattandosi di opere totalmente abusive essendo state eseguite in assenza di titolo autorizzativo (D.I.A. o P. d. C.) trovano applicazione gli artt. 27, 29 e 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e art. 15 della L. R. n. 15/2008;
Vista la comunicazione di avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 con prot. n. 16071 del 17/07/2020;
Visto 1'art. 27 comma 2° del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
Visto 1'art. 21 comma 1° della L. R. n. 15/2008;
ha ingiunto al Sig. AN IA di sospendere immediatamente i lavori abusivi indicati con la presente e di demolire entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente a propria cura e spese le opere abusive descritte in premessa, provvedendo altresì al ripristino dello stato dei luoghi quo ante.
È stato fatto presente che, trascorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata eseguita la demolizione delle opere abusive, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 2.500,00 ad un massimo di 25.000,00, le opere abusive descritte realizzate sul lotto di terreno distinto al foglio n. 15 mapp. 1168 nonché l'area di terreno pari a 10 volte l'area di sedime dei fabbricati, saranno acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune.
5. L’appello è infondato.
Infatti l’adempimento istruttorio conseguente alla sopra richiamata ordinanza collegiale n° 2074 del 13 marzo 2025 ha messo in evidenza la completezza degli elementi costitutivi dell’ordinanza di demolizione, messa in relazione con il preliminare di ordinanza ritualmente spedito a parte appellante, come sopra precisato.
Con nota depositata in giudizio in data 22 maggio 2025 parte appellante contesta il contenuto dell’adempimento istruttorio del Comune di San Felice Circeo, ritenendo che se il Comune avesse veramente notificato anche il “preliminare di ordinanza” - circostanza che l’appellante smentisce, lo avrebbe indicato nell’oggetto e nel corpo della lettera di trasmissione; infatti il preliminare di ordinanza ha un altro numero di protocollo – n. 25 del 29/06/2021 – e non se ne fa alcun cenno nella lettera di trasmissione.
Il collegio ritiene infondata la deduzione di parte appellante perché, anche ammesso in astratta ipotesi che la raccomandata inviata dal Comune di San Felice Circeo non contenesse il sopra indicato preliminare di ordinanza, l’appellante era onerato di presentare tempestivamente istanza di accesso per ottenere l’atto completo degli elementi identificativi.
L’appello deve pertanto essere respinto.
Nulla per le spese dell’appello, non essendosi il Comune di San Felice Circeo costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO