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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6725/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 17/10/2024, assunto in decisione in data 27.03.2025 e vertente TRA
, nato a VENOSA (PZ) in [...]/11/1979 (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'Avv. TORTI CARLO GIULIO, ed è elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore RICORRENTE E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti COSCIA ANTONIO e COSCIA DORIANA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione con decreto del 27.03.2025 visto il deposito dell'atto integrale di matrimonio con nota di deposito pervenuta in atti in data 26.03.2025. All'udienza del 25.03.2024 le parti hanno raggiunto un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia e per l'effetto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Conferma delle condizioni indicate nella sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Monza in data 14.03.2024 (n. 977/24 – pubbl. in data 21.03.2024) con le seguenti precisazioni: a) i genitori concordano che i minori avviino un percorso di sostegno psicologico avvalendosi prioritariamente del servizio sanitario nazionale;
b) i genitori concordano che eventuali nuovi partner siano presentati ai figli con gradualità e rispettando le esigenze manifestate dai minori;
c)i genitori concordano che gli orari di consegna dei figli saranno gestititi con maggiore flessibilità in ragione delle esigenze dei minori. d) i genitori concordano che durante i fine settimana caratterizzati da plurimi impegni dei minori ovvero durante le settimane per esigenze lavorative dei genitori, le parti si coordineranno per gestire eventuali cambi di organizzazione ovvero garantire la presenza di entrambi i genitori ai diversi eventi sportivi dei figli. e) i genitori potranno telefonare liberamente ai figli limitando la durata delle conversazioni per non affaticare i minori;
f) i genitori concordano che le spese relative alle mense scolastiche, nonché relative al trasporto dei minori, siano suddivise al 50% tra i genitori e si impegna a comunicare a le credenziali CP_1 Pt_1 per accedere all'app della mensa;
dal momento in cui parteciperà alle spese della mensa i relativi Pt_1 crediti fiscali saranno suddivisi al 50%. g) i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente e con tempestività lo stato di salute dei figli. h) le parti si impegnano a rimettere reciprocamente le querele sporte l'uno nei confronti dell'altra.
3. Le parti rinunciano a tutte le altre istanze;
4. Spese di lite compensate
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 14.03.2024 (sent. n. 977/24 – pubbl. in data 21.03.2024). Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che dei figli minori (12.09.2014) e (17.10.2016) e, per le restanti Per_1 Per_2 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 17/10/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
[...]
e , a Venosa (PT) in data 21.04.2014 (e trascritto nei registri di Pt_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Venosa (PT) atto n. 2, parte II, serie A, anno 2014), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Venosa (PT) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 17/10/2024, assunto in decisione in data 27.03.2025 e vertente TRA
, nato a VENOSA (PZ) in [...]/11/1979 (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'Avv. TORTI CARLO GIULIO, ed è elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore RICORRENTE E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti COSCIA ANTONIO e COSCIA DORIANA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione con decreto del 27.03.2025 visto il deposito dell'atto integrale di matrimonio con nota di deposito pervenuta in atti in data 26.03.2025. All'udienza del 25.03.2024 le parti hanno raggiunto un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia e per l'effetto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Conferma delle condizioni indicate nella sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Monza in data 14.03.2024 (n. 977/24 – pubbl. in data 21.03.2024) con le seguenti precisazioni: a) i genitori concordano che i minori avviino un percorso di sostegno psicologico avvalendosi prioritariamente del servizio sanitario nazionale;
b) i genitori concordano che eventuali nuovi partner siano presentati ai figli con gradualità e rispettando le esigenze manifestate dai minori;
c)i genitori concordano che gli orari di consegna dei figli saranno gestititi con maggiore flessibilità in ragione delle esigenze dei minori. d) i genitori concordano che durante i fine settimana caratterizzati da plurimi impegni dei minori ovvero durante le settimane per esigenze lavorative dei genitori, le parti si coordineranno per gestire eventuali cambi di organizzazione ovvero garantire la presenza di entrambi i genitori ai diversi eventi sportivi dei figli. e) i genitori potranno telefonare liberamente ai figli limitando la durata delle conversazioni per non affaticare i minori;
f) i genitori concordano che le spese relative alle mense scolastiche, nonché relative al trasporto dei minori, siano suddivise al 50% tra i genitori e si impegna a comunicare a le credenziali CP_1 Pt_1 per accedere all'app della mensa;
dal momento in cui parteciperà alle spese della mensa i relativi Pt_1 crediti fiscali saranno suddivisi al 50%. g) i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente e con tempestività lo stato di salute dei figli. h) le parti si impegnano a rimettere reciprocamente le querele sporte l'uno nei confronti dell'altra.
3. Le parti rinunciano a tutte le altre istanze;
4. Spese di lite compensate
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 14.03.2024 (sent. n. 977/24 – pubbl. in data 21.03.2024). Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che dei figli minori (12.09.2014) e (17.10.2016) e, per le restanti Per_1 Per_2 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 17/10/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
[...]
e , a Venosa (PT) in data 21.04.2014 (e trascritto nei registri di Pt_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Venosa (PT) atto n. 2, parte II, serie A, anno 2014), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Venosa (PT) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona