Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 14478/2024 R.G. promossa da:
in qualità di genitore esercente la potestà e la Parte_1 rappresentanza legale della figlia minore rappr. e dif. Persona_1 dall'avv. GOFFREDO LEONARDO;
RICORRENTE
contro
:
; CP_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso di aver presentato in data 09/11/2023 ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie della minore per beneficiare del diritto alla indennità di Persona_1 frequenza ex lege 289/1990; che in data 19/06/2024 veniva emesso decreto di omologa con il quale veniva omologato l'accertamento del requisito sanitario per ottenere l'indennità di frequenza con decorrenza dal
3/04/2023, data di presentazione della domanda amministrativa;
di aver inviato, in data 17/07/2024, all in via telematica il modello AP70 CP_1 al fine di ottenere il pagamento dell'indennità di frequenza;
che, tuttavia, l sebbene tenuto al pagamento della prestazione entro CP_1
120 giorni dalla data di deposito del decreto di omologa (art. 38 D.L. n.
condannare l , ut supra, alla rifusione delle spese e competenze CP_1 legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva in giudizio l'ente convenuto, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
La domanda formulata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
ha diritto alla liquidazione dell'indennità di frequenza ex Persona_1 art. 1 L. 289/1990.
Con decreto del 19.06.2024, il Tribunale di Bari in funzione di Giudice del
Lavoro ha omologato l'accertamento da parte del nominato CTU della sussistenza del requisito sanitario previsto dalla suddetta norma, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 03.04.2024 (v. doc. 1). Il predetto decreto è stato notificato all in data 17.07.2024 (v. doc. CP_1
3), a mezzo pec, unitamente al modello contenente l'attestazione dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione.
L'art 445 bis c.p.c. prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Ebbene, il suddetto termine è senz'altro spirato.
Parte ricorrente ha depositato documentazione da cui si evince che la minore frequenta le lezioni in un istituto pubblico e l'atto notorio attestante l'assenza di redditi. Non avendo inspiegabilmente l provveduto a liquidare la prestazione in CP_1 oggetto, deve dichiararsi il diritto della minore a percepire l'indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/1990 dal 20.3.2021.
Segue la condanna dell' all'erogazione, in favore della ricorrente, in CP_1 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla predetta minore, dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi.
Per la quantificazione delle somme spettanti possono essere utilizzati i conteggi di parte ricorrente, conteggi che appaiono precisi e dettagliati,
e non sono stati contestati dalla parte resistente rimasta contumace.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara il diritto di a percepire Persona_1
l'indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/1990 con decorrenza dal mese di aprile 2023;
2. Per l'effetto condanna l all'erogazione in favore di CP_1 Parte_1
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla
[...] predetta minore, dei ratei maturati e maturandi, nella misura complessiva di Euro di € 5.197,34, oltre interessi di legge;
3. Condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, CP_1 spese che si liquidano in euro 886,00, oltre IVA e CPA, con distrazione.
Bari, 08.04.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli