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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/06/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. proc. unitario 42/2025
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Asti
Il tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli presidente dott. Andrea Carena giudice dott. Daniele Dagna giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale iscritto ad R.G. 42/2025 proc. unitario. promosso su istanza depositata da
(mandataria di in persona del rappresentante Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Enrico Sgarbi e dall'avv. Luca Ghelfi Parte_3
nei confronti di on sede in Asti, Piazza Alfieri n. 61 (C.F. e P.IVA CP_1 P.IVA_1
*** vista la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale presentata dalla ricorrente;
ritenuta la propria competenza, avendo il centro d'interessi principali entro il CP_1
circondario del tribunale di Asti;
udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria; esaminata la documentazione della camera di commercio;
dato atto che la società interessata è stata regolarmente convocata mediante notifica a norma di legge degli atti introduttivi del presente procedimento e che all'udienza del 28.5.2025 è comparso il legale rappresentante della che ha consegnato i bilanci degli ultimi CP_1
tre esercizi e non si è opposto all'apertura della liquidazione giudiziale;
1
considerato che
la società non risulta cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno ed
è dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;
rilevato che non sussiste questione in ordine all'assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'impresa convocata, attesi la sua forma ed il suo oggetto commerciale e che, sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi dell'art. 2, CCII., mancano allegazione e prova di elementi di fatto idonei a ritenere vinta la presunzione stabilita dalla citata norma ed anzi dai bilanci depositati emerge il superamento costante delle soglie di legge;
rilevato che la ricorrente vanta nei confronti della debitrice un credito di € 5.571.876,11 oltre accessori derivante dal mutuo ipotecario del 29.9.2014 (doc. 4 ricorrente) rinegoziato in data
27.9.2017, debito non contestato dalla resistente;
rilevato che a carico della resistente è altresì pendente presso il Tribunale di Vercelli una procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. N. 147/2021 R.G.E., promossa dalla creditrice istante per il recupero del credito (docc. 10,11 ricorrente); ritenuto che, pertanto, all'esito dell'istruttoria risulti già documentato il superamento dell'importo minimo di € 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 49, CCII;
ritenuto che
la documentazione in atti comprovi lo stato di insolvenza della debitrice, desumibile dalla posizione assunta in udienza dal legale rappresentante della società, dal mancato pagamento del credito della ricorrente non oggetto di contestazione, dalla pendenza della suddetta procedura esecutiva immobiliare per crediti d'importo elevato e difficilmente soddisfabili anche mediante la cessione dell'immobile pignorato, nonché dalla messa in liquidazione della società (cfr. visura camerale) che lascia presumere l'impossibilità per l'impresa di produrre mediante la sua attività i mezzi necessari a saldare i debiti maturati;
ritenuto, pertanto, che si debba dichiarare aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di
CP_1
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di con sede in CP_1
Asti, Piazza Alfieri n. 61 (C.F. e P.IVA P.IVA_1
NOMINA giudice delegato il dott. Daniele Dagna;
NOMINA curatore il dottor;
Per_1
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore o al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ORDINA al debitore o al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
FISSA il giorno 18.11.2025 ore 14:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della persona o della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da
3 parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore e che deve senza indugio informare il pubblico ministero del mancato rispetto da parte del debitore o degli amministratori degli obblighi di cui agli articoli 49 comma 3, lettera c) e 198 comma 2 CCI;
AUTORIZZA sin d'ora le prenotazioni a debito ai sensi dell'art. 146, d.P.R. 30.05.2002, n. 115.
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 4.6.2025
Il giudice estensore Il presidente dott. Daniele Dagna dott. Gian Andrea Morbelli
4
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Asti
Il tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli presidente dott. Andrea Carena giudice dott. Daniele Dagna giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale iscritto ad R.G. 42/2025 proc. unitario. promosso su istanza depositata da
(mandataria di in persona del rappresentante Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Enrico Sgarbi e dall'avv. Luca Ghelfi Parte_3
nei confronti di on sede in Asti, Piazza Alfieri n. 61 (C.F. e P.IVA CP_1 P.IVA_1
*** vista la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale presentata dalla ricorrente;
ritenuta la propria competenza, avendo il centro d'interessi principali entro il CP_1
circondario del tribunale di Asti;
udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria; esaminata la documentazione della camera di commercio;
dato atto che la società interessata è stata regolarmente convocata mediante notifica a norma di legge degli atti introduttivi del presente procedimento e che all'udienza del 28.5.2025 è comparso il legale rappresentante della che ha consegnato i bilanci degli ultimi CP_1
tre esercizi e non si è opposto all'apertura della liquidazione giudiziale;
1
considerato che
la società non risulta cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno ed
è dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;
rilevato che non sussiste questione in ordine all'assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'impresa convocata, attesi la sua forma ed il suo oggetto commerciale e che, sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi dell'art. 2, CCII., mancano allegazione e prova di elementi di fatto idonei a ritenere vinta la presunzione stabilita dalla citata norma ed anzi dai bilanci depositati emerge il superamento costante delle soglie di legge;
rilevato che la ricorrente vanta nei confronti della debitrice un credito di € 5.571.876,11 oltre accessori derivante dal mutuo ipotecario del 29.9.2014 (doc. 4 ricorrente) rinegoziato in data
27.9.2017, debito non contestato dalla resistente;
rilevato che a carico della resistente è altresì pendente presso il Tribunale di Vercelli una procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. N. 147/2021 R.G.E., promossa dalla creditrice istante per il recupero del credito (docc. 10,11 ricorrente); ritenuto che, pertanto, all'esito dell'istruttoria risulti già documentato il superamento dell'importo minimo di € 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 49, CCII;
ritenuto che
la documentazione in atti comprovi lo stato di insolvenza della debitrice, desumibile dalla posizione assunta in udienza dal legale rappresentante della società, dal mancato pagamento del credito della ricorrente non oggetto di contestazione, dalla pendenza della suddetta procedura esecutiva immobiliare per crediti d'importo elevato e difficilmente soddisfabili anche mediante la cessione dell'immobile pignorato, nonché dalla messa in liquidazione della società (cfr. visura camerale) che lascia presumere l'impossibilità per l'impresa di produrre mediante la sua attività i mezzi necessari a saldare i debiti maturati;
ritenuto, pertanto, che si debba dichiarare aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di
CP_1
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di con sede in CP_1
Asti, Piazza Alfieri n. 61 (C.F. e P.IVA P.IVA_1
NOMINA giudice delegato il dott. Daniele Dagna;
NOMINA curatore il dottor;
Per_1
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore o al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ORDINA al debitore o al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
FISSA il giorno 18.11.2025 ore 14:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della persona o della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da
3 parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore e che deve senza indugio informare il pubblico ministero del mancato rispetto da parte del debitore o degli amministratori degli obblighi di cui agli articoli 49 comma 3, lettera c) e 198 comma 2 CCI;
AUTORIZZA sin d'ora le prenotazioni a debito ai sensi dell'art. 146, d.P.R. 30.05.2002, n. 115.
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 4.6.2025
Il giudice estensore Il presidente dott. Daniele Dagna dott. Gian Andrea Morbelli
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