TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 10784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10784 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 21477 dell'anno 2025 , vertente
TRA
con l'Avv.to FERRARI MORANDI ESTER per procura in atti Parte_1
Ricorrente
E
in p. del l.rp.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: opposizione ad atp per handicap grave
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. la parte ricorrente in epigrafe indicata, contestava l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non era stato riconosciuta la sussistenza di handicap grave;
allegava note critiche di perito di parte e depositava documentazione medica già prodotta nel procedimento di ATP.
L' regolarmente convenuto in giudizio con notifica perfezionatasi il 2 luglio 2025 CP_1 non si costituiva ed occorre pertanto di tanto dare atto.
Depositate note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, parte ricorrente reiterava la richiesta di disposizione di consulenza medico legale.
Ad avviso della scrivente, alla luce della genericità delle contestazioni mosse da parte ricorrente nell'atto introduttivo, volte ad esprimere dissenso sulla svolta consulenza medico legale in prime cure ed in ragione dell'assenza di nuova documentazione medica prodotta, che dia conto di più recenti riscontri diagnostici, non risultano prospettate
1 idonee argomentazioni che possano mettere in discussione le conclusioni cui è pervenuto il nominato c.t.u. nel giudizio di a.t.p. all'esito di visita espletata sulla ricorrente e dell'esame della copiosa documentazione medica prodotta in atti ( oltre 100 documenti).
Si osserva al riguardo che il nominato CTU a seguito della visita sulla perizianda e dell'esame della medesima documentazione prodotta nel presente giudizio, ha escluso con valutazione immune da vizi logico giuridici, la prospettata necessità della ricorrente di ricorrere ad intervento assistenziale permanente nella sfera individuale o di relazione, specificando alle pagine 31 e 32 della relazione tecnica per ogni patologia sofferta dalla ricorrente l'effettiva consistenza, le compensazioni messe in atto ovvero l'assenza di trattamento farmacologico o terapeutico. Sulle valutazioni espresse dal nominato CTU, il ricorso non evidenzia errori o lacune, né allegazioni su nuovi follow up in corso o prescritti, con la conseguenza che le critiche del perito di parte sono rimaste generiche e non supportate da riscontri.
In ragione dell'accuratezza dell'indagine medico legale svolta e dell'assenza di lacune logico giuridiche le conclusioni rassegnate dal ctu meritano di essere condivise poste a fondamento della presente decisione;
la richiesta consulenza tecnica medico legale non può essere disposta perché esplorativa ed il ricorso non può pertanto essere esaminato.
Nulla si provvede sulle spese di lite attesa la contumacia di CP_1
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalle ricorrenti in epigrafe con ricorso depositato il 13 maggio
2025 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
Dichiara inammissibili le domande;
Le spese di consulenza medico legale della precedente fase restano a carico dell' e CP_1 sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
Roma 27 ottobre 2025
Il Giudice
2 Dott.ssa Giovanna Palmieri
3