Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 16/04/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto da
C.F. nato a [...] il [...] ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] C.F._2
16.10.1974, residente in [...], ammessa al patrocinio a spese dello stato con delibera COA n.38/2024, verbale n. 9 del 11/07/2024, entrambi rappresentati e difesi, per delega in calce al ricorso dall'Avv. Andrea Cabiddu ( C.F._3
- pec: , presso il cui studio, in Lanusei via Marconi n.43, Email_1
eleggono domicilio,
Ricorrenti
Oggetto: ricorso congiunto per divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Svolgimento del processo
I ricorrenti, con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., iscritto in data 4.11.2024,
premesso
- di avere contratto matrimonio concordatario in Ilbono, in regime di separazione dei beni,
con atto trascritto nel registro di Stato Civile di quel Comune per l'anno 2002 n. 2, P II
serie A;
- che dalla loro unione sono nati due figli, , il 08.03.2005 e , il 18.01.2007, Per_1 Per_2
che vivono il primo con il padre, in Lanusei, e il secondo con la madre, in Ilbono;
entrambi passano del tempo con il genitore non convivente e con il rispettivo fratello. Il figlio minore frequenta le scuole superiori mentre svolge lavoretti occasionali Per_2 Per_1
e, comunque entrambi non sono economicamente autosufficienti;
- i coniugi sono separati consensualmente, giusto ricorso per separazione consensuale del
07.09.2021, omologato dal Tribunale di Lanusei il 19.01.2022 e dalla data di separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi, pertanto, la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno, sussistendo gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il occupato come operatore sociosanitario, con contratto di lavoro subordinato Pt_1
a tempo indeterminato, mentre la ha un'attività commerciale;
Pt_2
- i coniugi, in costanza di matrimonio, hanno acquistato un'abitazione in Ilbono, intestata alla sig.ra adibendola ad abitazione famigliare, oltre ad aver provveduto Pt_2
congiuntamente all'apertura dell'attività commerciale, della quale poi si è esclusivamente occupata la sig.ra Pt_2
- i sig.ri concordemente con i propri figli, hanno stabilito che questi Parte_3
vivranno, nella casa famigliare unitamente alla sig.ra e stabilmente Per_2 Pt_2 Per_1
nella casa con il padre, con possibilità a loro scelta, e previo accordo con i genitori, di alternare la convivenza con l'altro genitore. Relativamente al figlio minore Per_2
l'affidamento rimarrà congiunto così come stabilito nella omologa richiamata;
- i coniugi concordano che il sig. non sarà più tenuto a versare alla sig.ra Pt_1 Pt_2
nessun assegno di mantenimento per i figli, poiché la sig.ra sosterrà le spese Pt_2
ordinarie di e il sig. quelle di;
i ricorrenti hanno stabilito, altresì, Per_2 Pt_1 Per_1
che tutte le spese straordinarie relative ai figli dovranno essere concordate e sostenute al
50 per cento da ciascuna parte;
- i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno in loro favore e concordano che l'attività
commerciale e la casa famigliare, con ogni onere collegato, rimarranno definitivamente in capo alla sig. e che il sig. non ha nulla da pretendere e /o Parte_2 Parte_1
ottenere a nessun titolo per detti beni;
- i genitori non ritengono necessario l'ascolto del minore e rinunciano alla comparizione avanti il Tribunale adito.
Nelle memorie sostitutive di udienza del 14.2.2025, i coniugi hanno chiesto l'omologa dei seguenti accordi così come modificati:
il figlio minore continuerà a vivere stabilmente presso la madre in Per_2 Parte_2
Ilbono e il figlio maggiorenne vivrà stabilmente con il padre in Lanusei. In ogni Per_1
caso e potranno trascorrere con il genitore non convivente il tempo che Per_1 Per_2
gli stessi di comune accordo con i genitori riterranno opportuno che, relativamente al figlio essendo minorenne, non dovrà essere inferiore a due pomeriggi alla Per_2
settimana (con pernottamento secondo la volontà del minore) e due fine settimana alternati al mese, dalle 15.00 del sabato alle 21.00 della domenica;
relativamente ai periodi di vacanza sarà deciso volta per volta previo accordo dei genitori e dei figli sempre con anticipo di almeno una settimana;
4) le spese di ordinario mantenimento saranno a carico del genitore convivente rispettivamente di per e di per , mentre le Parte_2 Per_2 Parte_1 Per_1 spese straordinarie, precedentemente concordate, saranno a carico del 50 % per ogni genitore.
***
Premesso quanto sopra, i ricorrenti congiuntamente chiedono che il Tribunale accolga le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili contratto tra e Parte_1 Parte_2
in data 27.04.2002 e trascritto in Ilbono nel 2002 al n. 2, P II serie A;
2) ordinare al Comune di Ilbono di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio;
3) a parziale modifica delle condizioni di separazione omologare le seguenti condizioni:
il figlio minore continuerà a vivere stabilmente presso la madre in Per_2 Parte_2
Ilbono e il figlio maggiorenne vivrà stabilmente con il padre in Lanusei. In ogni Per_1
caso e potranno trascorrere con il genitore non convivente il tempo che Per_1 Per_2
gli stessi di comune accordo con i genitori riterranno opportuno che, relativamente al
figlio essendo minorenne, non dovrà essere inferiore a due pomeriggi alla Per_2
settimana (con pernottamento secondo la volontà del minore) e due fine settimana
alternati al mese, dalle 15.00 del sabato alle 21.00 della domenica;
relativamente ai
periodi di vacanza sarà deciso volta per volta previo accordo dei genitori e dei figli
sempre con anticipo di almeno una settimana;
4) le spese di ordinario mantenimento saranno a carico del genitore convivente
rispettivamente di per e di per , mentre le Parte_2 Per_2 Parte_1 Per_1
spese straordinarie, precedentemente concordate, saranno a carico del 50 % per ogni
genitore.
* * *
Il Presidente, con proprio decreto in data 22.11.2024, preso atto della istanza di sostituzione dell'udienza con note scritte e della dichiarazione di non volersi riconciliare,
ha fissato l'udienza del 18.2.2025, sostituita da note scritte, nominando sé stesso quale giudice relatore e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere.
In data 1.4.2025, il Pubblico Ministero in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione.
All'udienza tenutasi con trattazione scritta, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio sulla base dell'accordo già raggiunto.
Il giudice relatore ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione
DIRITTO
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro accolta.
Risulta comprovato con l'apposito estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che i coniugi ebbero a contrarre matrimonio il 27/04/2002 a Ilbono (Atto N. 2 parte 2 serie A
volume 1 - anno 2002 - Comune di Ilbono (NU) - Ufficio 1).
I coniugi si sono separati a seguito di procedimento di separazione R.G. 511/2021,
concluso con decreto di omologazione n. 176/2022 del 27/01/2022.
L'udienza presidenziale si era tenuta il 19.1.2022 come emerge da detto decreto.
È dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
A ciò consegue la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nel luogo e nella data sopra indicate.
Preso atto della adesione del PM alla domanda congiunta delle parti, le condizioni di divorzio sulle quali le parti si sono accordate, come sopra riportate, devono dichiararsi esecutive non essendo esse in contrasto con disposizioni di legge inderogabili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato in Parte_1 Parte_2
Ilbono il 27/04/2002, atto trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Ilbono al n. 2 parte 2 serie A volume 1 - anno 2002 - Ufficio 1;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ilbono le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
dichiara esecutive le condizioni di divorzio consensualmente stabilite dalle parti, come sopra riportate e modificate rispetto a quelle previste in sede di separazione.
Così deciso in Lanusei il 15.4.2025
Il Presidente rel. est.
Nicola Caschili