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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1114 /2021, vertente tra
), rappresentata e difesa dall'avv. MALANDRINO Parte_1 P.IVA_1
CARMELA ), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
), CP_1 C.F._2 Controparte_2
( ), , ), rappresentati e difesa C.F._3 Controparte_3 C.F._4 dall'avv. GIMIGLIANO EDOARDO ), giusta delega in atti C.F._5 Appellati
Conclusioni di parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adita, ogni contraria istanza, deduzione ed argomentazione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare l'Ordinanza della 2^
Sezione Civile del Tribunale di Avellino - Giudice Unico Dr. ssa Palladino- nr. 207/2021- sezionale nr. 919/2019- resa nel giudizio nr. 3262/2019 e, per l'effetto, contrariis rejectis, previa declaratoria di intervenuta prescrizione del buono in favore dell'emittente cassa e Pt_2
prestiti, rigettare la domanda attorea palesemente infondata ed in diritto.
Con vittoria di spese e compenso per il doppio grado di giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
“In virtù di quanto innanzi esposto si conclude affinchè l'On.le Corte adita voglia rigettare l'appello presentato da , confermare il provvedimento impugnato non solo per la Parte_1
mancata decorrenza della prescrizione ma anche per il grave inadempimento da parte di
[...]
nella collocazione del titolo ugualmente responsabile a titolo risarcitorio al pagamento Parte_1
del capitale con gli interessi e condannarla al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione a favore del sottoscritto difensore oltre al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c essendo evidente la mala fede e temerarietà del presente appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis proposto dinanzi al Tribunale di Avellino, ed CP_1 CP_2
quali eredi di e in proprio e quale erede della stessa,
[...] Persona_1 Controparte_3
esponevano : 1) che e la defunta erano cointestatari di un Controparte_3 Persona_1 buono fruttifero postale a termine per il valore di € 5.000,00, emesso in data 11.5.2001; 2) che al momento della richiesta di rimborso formalizzata nel novembre del 2018, le non Parte_1
avevano provveduto in tal senso, eccependo la intervenuta prescrizione. Sulla scorta di tale prospettazione, i ricorrenti chiedevano accertarsi la illegittimità della condotta della resistente, con condanna al rimborso del controvalore del buono postale ed al risarcimento del danno. Costituitasi, la resisteva alla avversa domanda eccependo la intervenuta Parte_1
prescrizione del diritto al rimborso da parte dei ricorrenti.
Con ordinanza emessa in data 10.2.2021, il giudice adito accoglieva la domanda, ritenendo del tutto infondata la eccezione di prescrizione proposta dalle , ed evidenziando come sul titolo Parte_1
in esame, non vi fosse alcun indicazione circa le condizioni di riscossione, i rendimenti, i termini di scadenza, essendovi invece apposta la sola data di emissione contenuta sul timbro riportato sul retro del buono. Il Tribunale riteneva, pertanto,che i buoni postali fruttiferi a termine, quale quello in oggetto, producevano interessi dalla data di emissione sino alla scadenza, per poi divenire infruttiferi, e che dalla data di scadenza poteva ritenersi decorrente il termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2935 c.c., rilevando che in ogni caso, in tale ipotesi, l'omessa indicazione della data di scadenza aveva di fatto impedito il decorso del termine di prescrizione, con conseguente infondatezza della eccezione proposta dalla resistente.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva gravame avverso la Parte_1
predetta ordinanza, censurando la parte in cui – a suo dire – il Tribunale non aveva preso in considerazione gli orientamenti giurisprudenziali, contenuti anche in pronunce di legittimità a
Sezioni Unite, per le quali i buoni fruttiferi in esame avevano natura di documenti di legittimazione e non di titoli di credito, e che per gli stessi non valessero i requisiti della letteralità, incorporazione ed autonomia causale propri dei titoli di credito;
deduceva pertanto che la data di emissione del titolo era requisito necessario ed altresì sufficiente a ricondurre il titolo emesso alla serie di appartenenza, come disciplinata dal corrispondente decreto ministeriale, conoscibile erga omnes, anche grazie agli appositi prontuari informativi messi a disposizione della clientela all'interno degli uffici postali. Quanto alla questione della prescrizione, l'appellante deduceva che il termine decennale di prescrizione decorrente dalla scadenza era previsione normativa che non doveva essere menzionata sul titolo proprio per le disposizioni che ne regolavano la validità ed efficacia, le modalità e le tempistiche per il rimborso, nonché in relazione anche alla ampia disciplina sui rapporti dormienti ai sensi della L. 166/2008. Nello specifico, deduceva l'appellante, il buono
Contr postale in esame apparteneva alla serie e risultava prescritto, atteso che il DM 29.3.2001 , in relazione a tali titoli, prevedeva la liquidazione in linea capitale ed interessi al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione, così come tra l'altro indicato dallo stesso Tribunale di
Avellino, con ordinanza del 18.12.2020, di segno contrario a quella impugnata, che aveva deciso un caso del tutto analogo a quello di specie. Sulla base di tale prospettazione, la società appellante chiedeva dunque la riforma integrale della pronuncia impugnata con rigetto della domanda dei ricorrenti in primo grado, per intervenuta prescrizione dell'azione.
Gli appellati, costituitisi, resistevano all'appello, eccependo in primo luogo che non Parte_1
aveva mai adeguatamente adempiuto al suo obbligo informativo in relazione alle modalità di rimborso del titolo.
All'udienza del 27.11.2024, la Corte tratteneva in decisione la causa, con termini ex art. 190 c.p.c.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui, non tenendo in considerazione il chiaro approdo giurisprudenziale per cui il buono postale va qualificato quale documento di legittimazione e non quale titolo di credito, ha ritenuto di censurare la circostanza per cui sullo stesso non fossero indicate tutte le condizioni relative alla scadenza, agli interessi ed alle condizioni di riscossione, ritenendo così impossibile determinare il termine a quo da cui far decorrere la prescrizione del diritto al rimborso. Nello specifico, l a società appellante ha dapprima ricordato come essa è mera collocataria sul mercato dei titoli in questione, emessi in realtà dalla cassa depositi e prestiti, quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., e come la determinazione dei tassi di interessi veniva operata con riferimento a decreti del Ministero del
Tesoro resi conoscibili erga omnes mediante la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, e che , al fine di consentire adeguata conoscenza delle disposizioni normative, in ossequio al principio ed agli obblighi di trasparenza, tutti gli uffici postali erano dotati di appositi prontuari che permettevano all'utenza di ricavare immediatamente ogni utile e completa informazione circa il valore effettivo dei buoni postali ed ogni altra questione relativa alla scadenza;
sotto tale profilo, ha dedotto l'appellante, l'unico elemento necessario alla validità del titolo è la data di emissione, sufficiente ex sé a ricondurre il titolo emesso alla serie di appartenenza come disciplinata dal corrispondente decreto Ministeriale, disposizione di rango legislativo, vigente all'epoca dell'acquisto del buono, ed avente carattere di norma di rango primario rispetto alla quale la parte privata era obbligata ad averne conoscenza.
Dunque, nel caso di specie, la data di emissione e la dicitura “a termine” della scadenza, avrebbero consentito alla parte privata di conoscere, tramite il riferimento al Decreto Ministeriale corrispondente, ogni elemento relativo al rendimento del buono, alla sua scadenza, ed anche al termine prescrizionale per il rimborso, decorrente dalla scadenza del titolo (facente capo alla serie
AA2, con scadenza di sette anni dalla data di emissione). La parte appellata ha invece inteso opporsi a tale prospettazione deducendo un generico richiamo agli obblighi informativi gravanti sue , evidentemente non assolti in suo favore, con Parte_1
conseguente impossibilità di conoscere la scadenza del titolo e l'eventuale inizio del decorso del termine prescrizionale per il suo rimborso.
Il motivo è fondato.
Nel merito, rileva il Collegio, che la questione relativa alle conseguenze derivanti dal prospettato inadempimento, da parte di , dei propri obblighi informativi nei confronti dei Parte_1 sottoscrittori al momento dell'emissione di Buoni Fruttiferi, registra, nella giurisprudenza di merito, diversi orientamenti.
Secondo una prima linea argomentativa, la condotta inadempiente di , che abbia Parte_1
omesso di consegnare il FIA (il documento informativo), integrerebbe gli estremi della responsabilità (pre)contrattuale, con conseguente obbligo di risarcire i danni nei confronti dei sottoscrittori che si siano visti negare il diritto al rimborso dei BFP a causa della maturata prescrizione, avendo impedito detta condotta di renderli edotti della scadenza dei BFP stessi e, quindi, di esercitare il relativo diritto di credito entro il termine ordinario ex art. 2946 c.c. In siffatta prospettiva, non avrebbe rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde
l'informazione necessaria.
Secondo un altro orientamento interpretativo, la mancata consegna del FIA al sottoscrittore non implicherebbe alcuna responsabilità di , bensì l'impossibilità di far iniziare a decorrere Parte_1 la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2935 c.c. (così anche Corte di Appello di
Napoli, sentenza n. 3719 del 24/9/2024); si afferma, infatti, che, seppure sul sottoscrittore dei BFP incombe un onere di attivarsi diligentemente per avere contezza delle caratteristiche del prodotto acquistato, ancorché non espressamente indicate nel buono, un siffatto onere è possibile assolvere solo se l'investitore sia posto in condizione di poterlo adempiere e, a tal fine, risultano funzionali a mettere il sottoscrittore-risparmiatore a conoscenza dell'intera operazione gli obblighi di trasparenza e di pubblicità, di cui agli artt. 3 e 6 del d.m. 19/12/2000, posti a carico di Parte_1
anche a tutela del valore costituzionale del risparmio (art. 47 Cost.). Ne consegue, secondo l'orientamento in esame, che, nel caso di inadempimento di all'obbligo di Parte_1
informazione sulle caratteristiche dettagliate dei BFP e, segnatamente, sulla loro scadenza e, dunque, sul decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, l'ignoranza del dies a quo a partire dal quale scatta il decorso della prescrizione è geneticamente riconducibile all'assenza di indicazioni della scadenza sul titolo e sul D.M. ad esso relativo. Una tale circostanza non potrebbe, quindi, ritenersi un mero impedimento soggettivo, come tale irrilevante, bensì una autentica causa giuridica (cioè l'inadempimento) rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c., non essendosi consentito ai sottoscrittori di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendo loro la possibilità di farlo valere, con conseguente impossibilità di ritenere che la prescrizione abbia anche solo iniziato il suo corso.
Di contro, secondo l'indirizzo interpretativo più favorevole a (cfr. Corte di Appello di Parte_1
Napoli n. 2822/24 del 22.6.2024), va escluso che il mancato assolvimento, da parte di
[...]
, dell'obbligo di consegnare il FIA ai sottoscrittori del BFP, rispetto ai quali poi venga Pt_1
eccepita la non rimborsabilità per maturata prescrizione decennale, possa in alcun modo integrare gli estremi della responsabilità – né precontrattuale, né contrattuale – in capo alla predetta società.
A tal riguardo si sostiene che i decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati e che ad essi, che dettano la disciplina normativa fondamentale, occorre pertanto fare riferimento per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, sicché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di che, pur Parte_1 costituendo un onere a carico dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare i momenti in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori. In questa prospettiva, dunque, il comportamento dei sottoscrittori non attivatisi diligentemente per conoscere la scadenza dei BFP, mediante consultazione dei Decreti Ministeriali che regolano le singole serie pubblicati in Gazzetta Ufficiale, integra una condotta inerte e superficiale, come tale idonea a recidere il nesso causale tra i danni patrimoniali asseritamente patiti e la condotta omissiva di circa la consegna del FIA. In questa prospettiva, l'obbligo Parte_1
ex artt. 3 e 6 del D.M. 19/12/2000 gravante su degraderebbe a mero onere, la cui Parte_1 inosservanza è, di fatto, priva di conseguenze, facendo ricadere sui risparmiatori l'onere di informarsi circa le caratteristiche dei BFP, ivi compresa la loro scadenza, onde conoscere fino a quale momento possono chiederne la liquidazione ed evitare, così, di incorrere in prescrizione.
Ebbene, tanto premesso va rilevato, in primo luogo, che i ricorrenti, odierni appellati, non hanno mai proposto nessuna domanda di risarcimento per responsabilità contrattuale o precontrattuale di per omessa informazione con la conseguenza che il primo tra gli orientamenti sopra Parte_1
indicati non può assumere nessuna rilevanza nel caso di specie. Inoltre, anche alla luce delle osservazioni contenute nell'ordinanza n. 1687/2025 del 23.1.2025, con la quale il Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Salerno proprio sulla questione de quo, va evidenziato che il quadro normativo di riferimento prende le mosse dall'art. 2 co. 2 d.lgs 284/99 che ha incaricato il Ministro del Tesoro, da un lato, di stabilire con appositi decreti le caratteristiche e le altre condizioni dei buoni fruttiferi postali e, dall'altro, di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori. In adempimento della delega, il D.M. del 19/12/2000, adottato dal Ministro del Tesoro, fissa le condizioni generali di emissione dei buoni postali stabilendo, all'art. 8, che i diritti dei titolari di Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda capitale e interessi.
Ebbene, ritiene il Collegio che i decreti ministeriali regolanti ab externo la disciplina dei BFP, in forza della abilitazione di legge, hanno natura di integrazione suppletiva (cfr. Cass., Sez. I, n. 22619 del 26 luglio 2023) sicchè, in tutti i casi di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto a determinate regole del rapporto contrattuale (nel caso di specie, individuazione del termine di prescrizione del diritto al rimborso) opera una integrazione suppletiva che consente di individuare il termine di prescrizione previsto dal decreto del Ministro del Tesoro del 19.12.2000, secondo quanto previsto dall'art. 8 di detto decreto.
Nel caso di specie, il buono fruttifero, secondo le indicazioni vergate a tergo, appartiene alla serie
AA2 e, sebbene non fosse espressamente indicata quale data di scadenza, risultava comunque specificato che i titolari del buono avrebbero potuto incassare il capitale versato aumentato del 40% dopo 7 anni, evidentemente dalla sua emissione. D'Altra parte, secondo il principio della integrazione suppletiva delle norme dei D.M. regolanti l'emissione dei buoni fruttiferi, va rilevato che, in assenza di ulteriori indicazioni sul titolo, doveva comunque trovare applicazione quanto previsto dal DM del 29.3.2001, istitutivo della serie AA2, che all'art. 8, indica in sette anni il termine per la scadenza del buono.
Nel caso di specie, quindi, gli aventi diritto al rimborso potevano e dovevano, con l'impiego dell'ordinaria diligenza e indipendentemente dalla consegna del foglio informativo da parte di
[...]
accertare la data della scadenza del buono e, di conseguenza, a norma dell'art. 8 Parte_1
D.M. 19.12.2000 , il dies a quo per il computo del termine decennale di prescrizione attraverso la consultazione del decreto ministeriale istitutivo di quella specifica serie di buono postale;
consegue a quanto premesso che gli appellati non possono utilmente sostenere di non aver avuto la possibilità di conoscere la scadenza del titolo a causa della incompleta compilazione di tutte le parti del buono fruttifero o della mancata consegna del foglio informativo, avendo tali documenti la mera funzione di riprodurre dati direttamente evincibili dalle fonti normative in materia, e ciò contrariamente a quanto sinteticamente motivato nella pronuncia impugnata.
Al riguardo, giova osservare che “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass.
22072/2018, Cass. 10828/2015, Cass. 14193/2021).
Ne consegue che il diritto azionato dagli odierni appellati è prescritto per essere decorso un tempo ben superiore al decennio dalla scadenza del buono a termine per cui è causa senza il compimento di alcun atto interruttivo. Il buono, emesso in data 11.5.2001, aveva dunque scadenza all'11.5.2008
(dopo sette anni dalla sua emissione), ed è da tale data che è utilmente decorso il termine prescrizionale decennale per il suo rimborso, spirato al momento in cui gli appellati, solo nel novembre del 2018, hanno dichiarato di averne chiesto il rimborso per la prima volta.
L'appello è dunque fondato e va conseguentemente accolto, con rigetto integrale della domanda proposta dai ricorrenti in primo grado..
Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ritiene il Collegio che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite attesa la complessità delle norme sopra richiamate e l'evidente contrasto tra i diversi orientamenti della giurisprudenza di merito in ordine alle conseguenze della violazione dei propri oneri informativi da parte di sulla Parte_1
decorrenza del termine di prescrizione del titolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 bis e ss pubblicata dal Tribunale di Avellino in data
10.2.2021, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, dichiara prescritto il diritto Parte_1
al rimborso del Buono Postale n. 10610010431 emesso in data 11.5.2001 da Parte_1
e rigetta la domanda proposta da , e
[...] CP_1 Controparte_2 [...]
nelle rispettive qualità; CP_3
2. compensa tra le parti le spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Napoli, il 26/02/2025
Il Consigliere relatore
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1114 /2021, vertente tra
), rappresentata e difesa dall'avv. MALANDRINO Parte_1 P.IVA_1
CARMELA ), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
), CP_1 C.F._2 Controparte_2
( ), , ), rappresentati e difesa C.F._3 Controparte_3 C.F._4 dall'avv. GIMIGLIANO EDOARDO ), giusta delega in atti C.F._5 Appellati
Conclusioni di parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adita, ogni contraria istanza, deduzione ed argomentazione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare l'Ordinanza della 2^
Sezione Civile del Tribunale di Avellino - Giudice Unico Dr. ssa Palladino- nr. 207/2021- sezionale nr. 919/2019- resa nel giudizio nr. 3262/2019 e, per l'effetto, contrariis rejectis, previa declaratoria di intervenuta prescrizione del buono in favore dell'emittente cassa e Pt_2
prestiti, rigettare la domanda attorea palesemente infondata ed in diritto.
Con vittoria di spese e compenso per il doppio grado di giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
“In virtù di quanto innanzi esposto si conclude affinchè l'On.le Corte adita voglia rigettare l'appello presentato da , confermare il provvedimento impugnato non solo per la Parte_1
mancata decorrenza della prescrizione ma anche per il grave inadempimento da parte di
[...]
nella collocazione del titolo ugualmente responsabile a titolo risarcitorio al pagamento Parte_1
del capitale con gli interessi e condannarla al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione a favore del sottoscritto difensore oltre al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c essendo evidente la mala fede e temerarietà del presente appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis proposto dinanzi al Tribunale di Avellino, ed CP_1 CP_2
quali eredi di e in proprio e quale erede della stessa,
[...] Persona_1 Controparte_3
esponevano : 1) che e la defunta erano cointestatari di un Controparte_3 Persona_1 buono fruttifero postale a termine per il valore di € 5.000,00, emesso in data 11.5.2001; 2) che al momento della richiesta di rimborso formalizzata nel novembre del 2018, le non Parte_1
avevano provveduto in tal senso, eccependo la intervenuta prescrizione. Sulla scorta di tale prospettazione, i ricorrenti chiedevano accertarsi la illegittimità della condotta della resistente, con condanna al rimborso del controvalore del buono postale ed al risarcimento del danno. Costituitasi, la resisteva alla avversa domanda eccependo la intervenuta Parte_1
prescrizione del diritto al rimborso da parte dei ricorrenti.
Con ordinanza emessa in data 10.2.2021, il giudice adito accoglieva la domanda, ritenendo del tutto infondata la eccezione di prescrizione proposta dalle , ed evidenziando come sul titolo Parte_1
in esame, non vi fosse alcun indicazione circa le condizioni di riscossione, i rendimenti, i termini di scadenza, essendovi invece apposta la sola data di emissione contenuta sul timbro riportato sul retro del buono. Il Tribunale riteneva, pertanto,che i buoni postali fruttiferi a termine, quale quello in oggetto, producevano interessi dalla data di emissione sino alla scadenza, per poi divenire infruttiferi, e che dalla data di scadenza poteva ritenersi decorrente il termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2935 c.c., rilevando che in ogni caso, in tale ipotesi, l'omessa indicazione della data di scadenza aveva di fatto impedito il decorso del termine di prescrizione, con conseguente infondatezza della eccezione proposta dalla resistente.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva gravame avverso la Parte_1
predetta ordinanza, censurando la parte in cui – a suo dire – il Tribunale non aveva preso in considerazione gli orientamenti giurisprudenziali, contenuti anche in pronunce di legittimità a
Sezioni Unite, per le quali i buoni fruttiferi in esame avevano natura di documenti di legittimazione e non di titoli di credito, e che per gli stessi non valessero i requisiti della letteralità, incorporazione ed autonomia causale propri dei titoli di credito;
deduceva pertanto che la data di emissione del titolo era requisito necessario ed altresì sufficiente a ricondurre il titolo emesso alla serie di appartenenza, come disciplinata dal corrispondente decreto ministeriale, conoscibile erga omnes, anche grazie agli appositi prontuari informativi messi a disposizione della clientela all'interno degli uffici postali. Quanto alla questione della prescrizione, l'appellante deduceva che il termine decennale di prescrizione decorrente dalla scadenza era previsione normativa che non doveva essere menzionata sul titolo proprio per le disposizioni che ne regolavano la validità ed efficacia, le modalità e le tempistiche per il rimborso, nonché in relazione anche alla ampia disciplina sui rapporti dormienti ai sensi della L. 166/2008. Nello specifico, deduceva l'appellante, il buono
Contr postale in esame apparteneva alla serie e risultava prescritto, atteso che il DM 29.3.2001 , in relazione a tali titoli, prevedeva la liquidazione in linea capitale ed interessi al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione, così come tra l'altro indicato dallo stesso Tribunale di
Avellino, con ordinanza del 18.12.2020, di segno contrario a quella impugnata, che aveva deciso un caso del tutto analogo a quello di specie. Sulla base di tale prospettazione, la società appellante chiedeva dunque la riforma integrale della pronuncia impugnata con rigetto della domanda dei ricorrenti in primo grado, per intervenuta prescrizione dell'azione.
Gli appellati, costituitisi, resistevano all'appello, eccependo in primo luogo che non Parte_1
aveva mai adeguatamente adempiuto al suo obbligo informativo in relazione alle modalità di rimborso del titolo.
All'udienza del 27.11.2024, la Corte tratteneva in decisione la causa, con termini ex art. 190 c.p.c.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui, non tenendo in considerazione il chiaro approdo giurisprudenziale per cui il buono postale va qualificato quale documento di legittimazione e non quale titolo di credito, ha ritenuto di censurare la circostanza per cui sullo stesso non fossero indicate tutte le condizioni relative alla scadenza, agli interessi ed alle condizioni di riscossione, ritenendo così impossibile determinare il termine a quo da cui far decorrere la prescrizione del diritto al rimborso. Nello specifico, l a società appellante ha dapprima ricordato come essa è mera collocataria sul mercato dei titoli in questione, emessi in realtà dalla cassa depositi e prestiti, quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., e come la determinazione dei tassi di interessi veniva operata con riferimento a decreti del Ministero del
Tesoro resi conoscibili erga omnes mediante la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, e che , al fine di consentire adeguata conoscenza delle disposizioni normative, in ossequio al principio ed agli obblighi di trasparenza, tutti gli uffici postali erano dotati di appositi prontuari che permettevano all'utenza di ricavare immediatamente ogni utile e completa informazione circa il valore effettivo dei buoni postali ed ogni altra questione relativa alla scadenza;
sotto tale profilo, ha dedotto l'appellante, l'unico elemento necessario alla validità del titolo è la data di emissione, sufficiente ex sé a ricondurre il titolo emesso alla serie di appartenenza come disciplinata dal corrispondente decreto Ministeriale, disposizione di rango legislativo, vigente all'epoca dell'acquisto del buono, ed avente carattere di norma di rango primario rispetto alla quale la parte privata era obbligata ad averne conoscenza.
Dunque, nel caso di specie, la data di emissione e la dicitura “a termine” della scadenza, avrebbero consentito alla parte privata di conoscere, tramite il riferimento al Decreto Ministeriale corrispondente, ogni elemento relativo al rendimento del buono, alla sua scadenza, ed anche al termine prescrizionale per il rimborso, decorrente dalla scadenza del titolo (facente capo alla serie
AA2, con scadenza di sette anni dalla data di emissione). La parte appellata ha invece inteso opporsi a tale prospettazione deducendo un generico richiamo agli obblighi informativi gravanti sue , evidentemente non assolti in suo favore, con Parte_1
conseguente impossibilità di conoscere la scadenza del titolo e l'eventuale inizio del decorso del termine prescrizionale per il suo rimborso.
Il motivo è fondato.
Nel merito, rileva il Collegio, che la questione relativa alle conseguenze derivanti dal prospettato inadempimento, da parte di , dei propri obblighi informativi nei confronti dei Parte_1 sottoscrittori al momento dell'emissione di Buoni Fruttiferi, registra, nella giurisprudenza di merito, diversi orientamenti.
Secondo una prima linea argomentativa, la condotta inadempiente di , che abbia Parte_1
omesso di consegnare il FIA (il documento informativo), integrerebbe gli estremi della responsabilità (pre)contrattuale, con conseguente obbligo di risarcire i danni nei confronti dei sottoscrittori che si siano visti negare il diritto al rimborso dei BFP a causa della maturata prescrizione, avendo impedito detta condotta di renderli edotti della scadenza dei BFP stessi e, quindi, di esercitare il relativo diritto di credito entro il termine ordinario ex art. 2946 c.c. In siffatta prospettiva, non avrebbe rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde
l'informazione necessaria.
Secondo un altro orientamento interpretativo, la mancata consegna del FIA al sottoscrittore non implicherebbe alcuna responsabilità di , bensì l'impossibilità di far iniziare a decorrere Parte_1 la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2935 c.c. (così anche Corte di Appello di
Napoli, sentenza n. 3719 del 24/9/2024); si afferma, infatti, che, seppure sul sottoscrittore dei BFP incombe un onere di attivarsi diligentemente per avere contezza delle caratteristiche del prodotto acquistato, ancorché non espressamente indicate nel buono, un siffatto onere è possibile assolvere solo se l'investitore sia posto in condizione di poterlo adempiere e, a tal fine, risultano funzionali a mettere il sottoscrittore-risparmiatore a conoscenza dell'intera operazione gli obblighi di trasparenza e di pubblicità, di cui agli artt. 3 e 6 del d.m. 19/12/2000, posti a carico di Parte_1
anche a tutela del valore costituzionale del risparmio (art. 47 Cost.). Ne consegue, secondo l'orientamento in esame, che, nel caso di inadempimento di all'obbligo di Parte_1
informazione sulle caratteristiche dettagliate dei BFP e, segnatamente, sulla loro scadenza e, dunque, sul decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, l'ignoranza del dies a quo a partire dal quale scatta il decorso della prescrizione è geneticamente riconducibile all'assenza di indicazioni della scadenza sul titolo e sul D.M. ad esso relativo. Una tale circostanza non potrebbe, quindi, ritenersi un mero impedimento soggettivo, come tale irrilevante, bensì una autentica causa giuridica (cioè l'inadempimento) rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c., non essendosi consentito ai sottoscrittori di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendo loro la possibilità di farlo valere, con conseguente impossibilità di ritenere che la prescrizione abbia anche solo iniziato il suo corso.
Di contro, secondo l'indirizzo interpretativo più favorevole a (cfr. Corte di Appello di Parte_1
Napoli n. 2822/24 del 22.6.2024), va escluso che il mancato assolvimento, da parte di
[...]
, dell'obbligo di consegnare il FIA ai sottoscrittori del BFP, rispetto ai quali poi venga Pt_1
eccepita la non rimborsabilità per maturata prescrizione decennale, possa in alcun modo integrare gli estremi della responsabilità – né precontrattuale, né contrattuale – in capo alla predetta società.
A tal riguardo si sostiene che i decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati e che ad essi, che dettano la disciplina normativa fondamentale, occorre pertanto fare riferimento per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, sicché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di che, pur Parte_1 costituendo un onere a carico dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare i momenti in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori. In questa prospettiva, dunque, il comportamento dei sottoscrittori non attivatisi diligentemente per conoscere la scadenza dei BFP, mediante consultazione dei Decreti Ministeriali che regolano le singole serie pubblicati in Gazzetta Ufficiale, integra una condotta inerte e superficiale, come tale idonea a recidere il nesso causale tra i danni patrimoniali asseritamente patiti e la condotta omissiva di circa la consegna del FIA. In questa prospettiva, l'obbligo Parte_1
ex artt. 3 e 6 del D.M. 19/12/2000 gravante su degraderebbe a mero onere, la cui Parte_1 inosservanza è, di fatto, priva di conseguenze, facendo ricadere sui risparmiatori l'onere di informarsi circa le caratteristiche dei BFP, ivi compresa la loro scadenza, onde conoscere fino a quale momento possono chiederne la liquidazione ed evitare, così, di incorrere in prescrizione.
Ebbene, tanto premesso va rilevato, in primo luogo, che i ricorrenti, odierni appellati, non hanno mai proposto nessuna domanda di risarcimento per responsabilità contrattuale o precontrattuale di per omessa informazione con la conseguenza che il primo tra gli orientamenti sopra Parte_1
indicati non può assumere nessuna rilevanza nel caso di specie. Inoltre, anche alla luce delle osservazioni contenute nell'ordinanza n. 1687/2025 del 23.1.2025, con la quale il Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Salerno proprio sulla questione de quo, va evidenziato che il quadro normativo di riferimento prende le mosse dall'art. 2 co. 2 d.lgs 284/99 che ha incaricato il Ministro del Tesoro, da un lato, di stabilire con appositi decreti le caratteristiche e le altre condizioni dei buoni fruttiferi postali e, dall'altro, di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori. In adempimento della delega, il D.M. del 19/12/2000, adottato dal Ministro del Tesoro, fissa le condizioni generali di emissione dei buoni postali stabilendo, all'art. 8, che i diritti dei titolari di Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda capitale e interessi.
Ebbene, ritiene il Collegio che i decreti ministeriali regolanti ab externo la disciplina dei BFP, in forza della abilitazione di legge, hanno natura di integrazione suppletiva (cfr. Cass., Sez. I, n. 22619 del 26 luglio 2023) sicchè, in tutti i casi di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto a determinate regole del rapporto contrattuale (nel caso di specie, individuazione del termine di prescrizione del diritto al rimborso) opera una integrazione suppletiva che consente di individuare il termine di prescrizione previsto dal decreto del Ministro del Tesoro del 19.12.2000, secondo quanto previsto dall'art. 8 di detto decreto.
Nel caso di specie, il buono fruttifero, secondo le indicazioni vergate a tergo, appartiene alla serie
AA2 e, sebbene non fosse espressamente indicata quale data di scadenza, risultava comunque specificato che i titolari del buono avrebbero potuto incassare il capitale versato aumentato del 40% dopo 7 anni, evidentemente dalla sua emissione. D'Altra parte, secondo il principio della integrazione suppletiva delle norme dei D.M. regolanti l'emissione dei buoni fruttiferi, va rilevato che, in assenza di ulteriori indicazioni sul titolo, doveva comunque trovare applicazione quanto previsto dal DM del 29.3.2001, istitutivo della serie AA2, che all'art. 8, indica in sette anni il termine per la scadenza del buono.
Nel caso di specie, quindi, gli aventi diritto al rimborso potevano e dovevano, con l'impiego dell'ordinaria diligenza e indipendentemente dalla consegna del foglio informativo da parte di
[...]
accertare la data della scadenza del buono e, di conseguenza, a norma dell'art. 8 Parte_1
D.M. 19.12.2000 , il dies a quo per il computo del termine decennale di prescrizione attraverso la consultazione del decreto ministeriale istitutivo di quella specifica serie di buono postale;
consegue a quanto premesso che gli appellati non possono utilmente sostenere di non aver avuto la possibilità di conoscere la scadenza del titolo a causa della incompleta compilazione di tutte le parti del buono fruttifero o della mancata consegna del foglio informativo, avendo tali documenti la mera funzione di riprodurre dati direttamente evincibili dalle fonti normative in materia, e ciò contrariamente a quanto sinteticamente motivato nella pronuncia impugnata.
Al riguardo, giova osservare che “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass.
22072/2018, Cass. 10828/2015, Cass. 14193/2021).
Ne consegue che il diritto azionato dagli odierni appellati è prescritto per essere decorso un tempo ben superiore al decennio dalla scadenza del buono a termine per cui è causa senza il compimento di alcun atto interruttivo. Il buono, emesso in data 11.5.2001, aveva dunque scadenza all'11.5.2008
(dopo sette anni dalla sua emissione), ed è da tale data che è utilmente decorso il termine prescrizionale decennale per il suo rimborso, spirato al momento in cui gli appellati, solo nel novembre del 2018, hanno dichiarato di averne chiesto il rimborso per la prima volta.
L'appello è dunque fondato e va conseguentemente accolto, con rigetto integrale della domanda proposta dai ricorrenti in primo grado..
Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ritiene il Collegio che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite attesa la complessità delle norme sopra richiamate e l'evidente contrasto tra i diversi orientamenti della giurisprudenza di merito in ordine alle conseguenze della violazione dei propri oneri informativi da parte di sulla Parte_1
decorrenza del termine di prescrizione del titolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 bis e ss pubblicata dal Tribunale di Avellino in data
10.2.2021, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, dichiara prescritto il diritto Parte_1
al rimborso del Buono Postale n. 10610010431 emesso in data 11.5.2001 da Parte_1
e rigetta la domanda proposta da , e
[...] CP_1 Controparte_2 [...]
nelle rispettive qualità; CP_3
2. compensa tra le parti le spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Napoli, il 26/02/2025
Il Consigliere relatore
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola