TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/05/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca, nella causa civile iscritta al n. 1113/2015 R.G, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
, nata a [...] il [...], nella qualità di Parte_1
erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Alfio NA
Pappalardo, giusta procura in atti,
- parte attrice
- parte resistente in riassunzione
contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli RO
avv.ti Pietro Carrozza, Francesco Carrozza, Carlo Carrozza e Doriana Lupica
Spagnolo, giusta procura in atti;
- parte convenuta
- parte ricorrente in riassunzione
e nei confronti di
, nata a [...] il [...] e Controparte_2
, nata a [...] il Controparte_3
1 7.8.1972, entrambe nella qualità di eredi di , NA
- parti resistenti in riassunzione contumaci
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
, premettendo di possedere un appezzamento di NA
terreno sito nel Comune di EL SM (Me), in c.da Bisanò, censito in catasto al Fg. 8, part. n. 245, intestato a , ha agìto in giudizio al fine di ottenere Persona_2
– previo accertamento dei presupposti necessari – la declaratoria dell'acquisto dell'immobile per intervenuta usucapione.
A fondamento della propria domanda ha esposto di avere posseduto il suddetto terreno uti dominus per oltre vent'anni, in modo continuo, pacifico e indisturbato.
, costituitosi in giudizio, ha contestato quanto dedotto dalla RO
controparte ed ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con condanna alle spese di lite.
Nel presente giudizio sono stati espletati l'interrogatorio formale del convenuto e la prova testimoniale.
Con provvedimento depositato il 7.11.2024 la causa è stata interrotta a seguito dell'intervenuto decesso di;
successivamente il convenuto NA
, con ricorso ritualmente notificato agli eredi di RO NA
, ha riassunto il presente giudizio.
[...]
, nella qualità di erede di , si è costituita in Parte_1 Persona_3
giudizio riportandosi a quanto dedotto ed argomentato dal suo dante causa;
[...]
e sebbene ritualmente evocate in CP_2 Controparte_3
giudizio quali eredi del de cuius, non si sono costituite e, pertanto, devono essere
2 dichiarate contumaci.
La domanda attorea è infondata e, come tale, deve essere rigettata.
L'art. 1158 c.c. disciplina l'istituto dell'usucapione prevedendo che la proprietà
dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano a titolo originario in virtù del possesso continuato per venti anni.
Tale regola si applica purché il possesso abbia i seguenti requisiti: a) deve trattarsi di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, b) deve trattarsi di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, c) occorre che il possesso si protragga ininterrottamente per vent'anni e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.
In materia, secondo la giurisprudenza “è onere di chi chiede accertarsi
l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che
si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo
stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella
disponibilità del bene – ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad
usucapire (Cass. civ., sez. II, 2 ottobre 2018, n. 23849). (cfr. Cass. n. 17469/2023).
Ed ancora, la giurisprudenza ha affermato che “…colui che agisce per
l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dare
rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non
interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Deve
dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad
esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere
corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un
3 potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il
compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della
cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa
stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Pertanto, è necessaria la prova
di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il
possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti
dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale”
(Tribunale Vicenza sez. II, 12/09/2024, n.1573).
Orbene, nella fattispecie in esame, dalla disamina degli atti di causa e dalle risultanze istruttorie acquisite non risulta che la parte attrice abbia fornito la prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'asserita usucapione.
In particolare parte attrice non ha dimostrato di avere posseduto il terreno per cui è causa “uti dominus”, mediante, cioè, un'attività incompatibile con il possesso altrui, per un periodo continuativo, ininterrotto, pubblico e pacifico di almeno venti anni.
Dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi di parte attrice si evince che e la propria famiglia si occupavano della coltivazione del terreno NA
in contesa, provvedevano alla raccolta delle olive e ivi custodivano i propri animali domestici.
Sul punto, il teste , all'udienza del 22.3.2023, ha Testimone_1
dichiarato: “… Ho sempre visto sui luoghi di causa il signor e la famiglia. Su Per_1
questo terreno ci tenevano pecore e galline, c'erano alberi di olive che venivano
raccolte dal sig. o dal sig. . Queste olive venivano portate al mio Per_4 Per_1
frantoio.
4 (figlia dell'originario attore deceduto nelle more Controparte_3
del giudizio), escussa all'udienza del 16.10.2024, in termini conformi, ha dichiarato di essersi occupata insieme al padre della coltivazione e della manutenzione del fondo oggetto di causa, nonché della raccolta delle olive.
Ebbene, come precisato dalla Corte di Cassazione, la coltivazione di un fondo agricolo non comporta, di per sé, una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui in quanto per usucapire un bene non risultano sufficienti soltanto atti di gestione consentiti dal proprietario, o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale, ma è necessaria un'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà accompagnata da indizi che permettano di presumere che essa sia svolta
"uti dominus" (cfr. Cass. n. n. 17376/2018; Cass. n. 18215/2013).
Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente stabilito che “non è sufficiente,
ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione,
poiché tale attività (..) non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare
esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del
diritto di proprietà” (cfr. Cass. n. 1796/2022).
Osserva, inoltre, il Tribunale che la parte attrice non ha dimostrato di avere impedito l'accesso al fondo al proprietario;
invero, nonostante dall'esame della testimonianza resa da è emerso che il terreno era Testimone_1
circondato da una recinzione, tuttavia, non è stata raggiunta la prova che la recinzione era stata apposta proprio da con l'intento di impedire al proprietario, NA
o ad altri, di accedere al fondo.
Sotto il profilo dell'onere della prova dell'elemento soggettivo dell'animus la
Corte di Cassazione ha precisato che “l'animus possidendi consiste unicamente
5 nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente
all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva
esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui” (cfr. Cass. n.
7757/2011) e “in tema di usucapione, dalla presunzione di cui al I comma dell'art.
1141 c.c., deriva un'inversione dell'onere della prova riguardo all'animus possidendi,
talchè al possessore non spetta di dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo,
bensì è a carico della parte che si opponga all'usucapione, dimostrarne la
mancanza”. (cfr. Cass., n. 25095/2022).
Dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi indicati da si RO
evince che il convenuto – sebbene non presente sui luoghi – era il solo a vantare la signoria sul terreno in contesa, conseguentemente, gli atti posti in essere da Per_1
non potevano essere sorretti dall'animus uti dominus.
[...]
In particolare, il teste , all'udienza del 22.3.2023, ha dichiarato Testimone_2
che il terreno per cui è causa, dopo la morte del padre di (1974), era RO
stato gestito proprio da quest'ultimo per il tramite soggetti interposti: dapprima mediante l'ausilio di (fino al 1998), successivamente tramite l'operato di Persona_5
(fino al 2005) e, infine, con l'ausilio di (fino al 2008). Persona_6 Persona_7
Il teste ha dichiarato, inoltre, di avere partecipato ad un incontro svoltosi tra e durante il quale quest'ultimo aveva manifestato la volontà CP_1 NA
di acquistare il terreno in contesa.
ha inoltre evidenziato quanto segue: “…Preciso che il sig. Testimone_2
non ha voluto vendere il terreno ed il voleva acquistarlo”. CP_1 Per_1
Orbene, dalla circostanza sopra indicata si desume che l'attore riconosceva la proprietà altrui sul terreno in questione avendo manifestato la volontà di acquistare il
6 bene per cui è causa.
Ed ancora, la teste ha dichiarato che “…gestivo il terreno Persona_7
tramite . Ad esempio, mi telefonava per chiedermi il permesso di Persona_8 Per_8
far pascolare le pecore ed io gli davo il in quanto io non potevo autorizzare CP_1
nulla perché gli accordi intercorrevano tra e .”. Per_8 CP_1
Sulla base di quanto esposto, pertanto, il potere di fatto esercitato dalla parte attrice sul fondo non integra gli estremi del possesso uti dominus, presupposto necessario, unitamente alla durata ventennale, per l'acquisto del bene mediante l'istituto dell'usucapione.
Tenuto conto di quanto argomentato sotto il profilo probatorio osserva, infine, il
Tribunale che nessun rilievo probatorio può attribuirsi la dichiarazione resa dal teste secondo cui aveva esercitato l'attività di Testimone_1 NA
coltivazione ed allevamento sul terreno per cui è causa “dal 1970 a seguire”.
Al riguardo si evidenzia che le dichiarazioni rese dai testi escussi sono state tra loro contrastanti e l'incertezza del quadro probatorio non può che ricadere in danno della parte attrice su cui incombe l'onere di dimostrare la fondatezza della domanda azionata.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale
“Qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le
deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando
siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato
oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza
necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi
non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute
7 altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova
si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando,
conseguentemente, il rigetto della domanda da questo proposta” (cfr. Cass. n.
4773/2015; n. 3468/2010; Tribunale di Milano, 28.2.2023).
Sulla base di quanto esposto, non potendosi ritenere raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'usucapione, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto infondata.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle del procedimento cautelare iscritto al n. 1113 - 1/2015 R.G. nonché le spese della procedura di mediazione seguono il principio della soccombenza e sono liquidate - ai sensi dell'art. 15 c.p.c. -
sulla base dei parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come modificato ed aggiornato con il D.M. n. 147/2022.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che le spese ed i costi sostenuti nella fase di mediazione devono essere liquidati all'esito del successivo giudizio di merito, secondo le regole stabilite dagli artt. 91 e s.s. (cfr. Cass., n. 5389/2024; Cass.,
n. 32306/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 1113/2015 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) dichiara la contumacia di e Controparte_4 [...]
; CP_2
2) rigetta la domanda attorea;
3) condanna e Parte_1 Controparte_4 Per_1
8 in solido, a corrispondere a la somma di € CP_2 RO
153,98 a titolo di spese vive ed € 5.000,00 a titolo di onorari di avvocato così
specificate € 3.500,00 giudizio n. 1113/2015 R.G.; € 1.000,00 giudizio n. 1113-
1/2015 R.G., € 500,00 fase mediazione), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
come per legge;
4) pone definitivamente a carico di Parte_1 Controparte_4
e , in solido, le spese della C.T.U. espletata
[...] Controparte_2
nell'ambito del giudizio n. 1113-1/2015 R.G., come già liquidate con decreto in atti.
Così deciso in Patti, 20.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca, nella causa civile iscritta al n. 1113/2015 R.G, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
, nata a [...] il [...], nella qualità di Parte_1
erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Alfio NA
Pappalardo, giusta procura in atti,
- parte attrice
- parte resistente in riassunzione
contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli RO
avv.ti Pietro Carrozza, Francesco Carrozza, Carlo Carrozza e Doriana Lupica
Spagnolo, giusta procura in atti;
- parte convenuta
- parte ricorrente in riassunzione
e nei confronti di
, nata a [...] il [...] e Controparte_2
, nata a [...] il Controparte_3
1 7.8.1972, entrambe nella qualità di eredi di , NA
- parti resistenti in riassunzione contumaci
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
, premettendo di possedere un appezzamento di NA
terreno sito nel Comune di EL SM (Me), in c.da Bisanò, censito in catasto al Fg. 8, part. n. 245, intestato a , ha agìto in giudizio al fine di ottenere Persona_2
– previo accertamento dei presupposti necessari – la declaratoria dell'acquisto dell'immobile per intervenuta usucapione.
A fondamento della propria domanda ha esposto di avere posseduto il suddetto terreno uti dominus per oltre vent'anni, in modo continuo, pacifico e indisturbato.
, costituitosi in giudizio, ha contestato quanto dedotto dalla RO
controparte ed ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con condanna alle spese di lite.
Nel presente giudizio sono stati espletati l'interrogatorio formale del convenuto e la prova testimoniale.
Con provvedimento depositato il 7.11.2024 la causa è stata interrotta a seguito dell'intervenuto decesso di;
successivamente il convenuto NA
, con ricorso ritualmente notificato agli eredi di RO NA
, ha riassunto il presente giudizio.
[...]
, nella qualità di erede di , si è costituita in Parte_1 Persona_3
giudizio riportandosi a quanto dedotto ed argomentato dal suo dante causa;
[...]
e sebbene ritualmente evocate in CP_2 Controparte_3
giudizio quali eredi del de cuius, non si sono costituite e, pertanto, devono essere
2 dichiarate contumaci.
La domanda attorea è infondata e, come tale, deve essere rigettata.
L'art. 1158 c.c. disciplina l'istituto dell'usucapione prevedendo che la proprietà
dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano a titolo originario in virtù del possesso continuato per venti anni.
Tale regola si applica purché il possesso abbia i seguenti requisiti: a) deve trattarsi di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, b) deve trattarsi di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, c) occorre che il possesso si protragga ininterrottamente per vent'anni e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.
In materia, secondo la giurisprudenza “è onere di chi chiede accertarsi
l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che
si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo
stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella
disponibilità del bene – ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad
usucapire (Cass. civ., sez. II, 2 ottobre 2018, n. 23849). (cfr. Cass. n. 17469/2023).
Ed ancora, la giurisprudenza ha affermato che “…colui che agisce per
l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dare
rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non
interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Deve
dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad
esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere
corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un
3 potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il
compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della
cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa
stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Pertanto, è necessaria la prova
di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il
possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti
dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale”
(Tribunale Vicenza sez. II, 12/09/2024, n.1573).
Orbene, nella fattispecie in esame, dalla disamina degli atti di causa e dalle risultanze istruttorie acquisite non risulta che la parte attrice abbia fornito la prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'asserita usucapione.
In particolare parte attrice non ha dimostrato di avere posseduto il terreno per cui è causa “uti dominus”, mediante, cioè, un'attività incompatibile con il possesso altrui, per un periodo continuativo, ininterrotto, pubblico e pacifico di almeno venti anni.
Dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi di parte attrice si evince che e la propria famiglia si occupavano della coltivazione del terreno NA
in contesa, provvedevano alla raccolta delle olive e ivi custodivano i propri animali domestici.
Sul punto, il teste , all'udienza del 22.3.2023, ha Testimone_1
dichiarato: “… Ho sempre visto sui luoghi di causa il signor e la famiglia. Su Per_1
questo terreno ci tenevano pecore e galline, c'erano alberi di olive che venivano
raccolte dal sig. o dal sig. . Queste olive venivano portate al mio Per_4 Per_1
frantoio.
4 (figlia dell'originario attore deceduto nelle more Controparte_3
del giudizio), escussa all'udienza del 16.10.2024, in termini conformi, ha dichiarato di essersi occupata insieme al padre della coltivazione e della manutenzione del fondo oggetto di causa, nonché della raccolta delle olive.
Ebbene, come precisato dalla Corte di Cassazione, la coltivazione di un fondo agricolo non comporta, di per sé, una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui in quanto per usucapire un bene non risultano sufficienti soltanto atti di gestione consentiti dal proprietario, o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale, ma è necessaria un'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà accompagnata da indizi che permettano di presumere che essa sia svolta
"uti dominus" (cfr. Cass. n. n. 17376/2018; Cass. n. 18215/2013).
Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente stabilito che “non è sufficiente,
ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione,
poiché tale attività (..) non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare
esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del
diritto di proprietà” (cfr. Cass. n. 1796/2022).
Osserva, inoltre, il Tribunale che la parte attrice non ha dimostrato di avere impedito l'accesso al fondo al proprietario;
invero, nonostante dall'esame della testimonianza resa da è emerso che il terreno era Testimone_1
circondato da una recinzione, tuttavia, non è stata raggiunta la prova che la recinzione era stata apposta proprio da con l'intento di impedire al proprietario, NA
o ad altri, di accedere al fondo.
Sotto il profilo dell'onere della prova dell'elemento soggettivo dell'animus la
Corte di Cassazione ha precisato che “l'animus possidendi consiste unicamente
5 nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente
all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva
esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui” (cfr. Cass. n.
7757/2011) e “in tema di usucapione, dalla presunzione di cui al I comma dell'art.
1141 c.c., deriva un'inversione dell'onere della prova riguardo all'animus possidendi,
talchè al possessore non spetta di dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo,
bensì è a carico della parte che si opponga all'usucapione, dimostrarne la
mancanza”. (cfr. Cass., n. 25095/2022).
Dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi indicati da si RO
evince che il convenuto – sebbene non presente sui luoghi – era il solo a vantare la signoria sul terreno in contesa, conseguentemente, gli atti posti in essere da Per_1
non potevano essere sorretti dall'animus uti dominus.
[...]
In particolare, il teste , all'udienza del 22.3.2023, ha dichiarato Testimone_2
che il terreno per cui è causa, dopo la morte del padre di (1974), era RO
stato gestito proprio da quest'ultimo per il tramite soggetti interposti: dapprima mediante l'ausilio di (fino al 1998), successivamente tramite l'operato di Persona_5
(fino al 2005) e, infine, con l'ausilio di (fino al 2008). Persona_6 Persona_7
Il teste ha dichiarato, inoltre, di avere partecipato ad un incontro svoltosi tra e durante il quale quest'ultimo aveva manifestato la volontà CP_1 NA
di acquistare il terreno in contesa.
ha inoltre evidenziato quanto segue: “…Preciso che il sig. Testimone_2
non ha voluto vendere il terreno ed il voleva acquistarlo”. CP_1 Per_1
Orbene, dalla circostanza sopra indicata si desume che l'attore riconosceva la proprietà altrui sul terreno in questione avendo manifestato la volontà di acquistare il
6 bene per cui è causa.
Ed ancora, la teste ha dichiarato che “…gestivo il terreno Persona_7
tramite . Ad esempio, mi telefonava per chiedermi il permesso di Persona_8 Per_8
far pascolare le pecore ed io gli davo il in quanto io non potevo autorizzare CP_1
nulla perché gli accordi intercorrevano tra e .”. Per_8 CP_1
Sulla base di quanto esposto, pertanto, il potere di fatto esercitato dalla parte attrice sul fondo non integra gli estremi del possesso uti dominus, presupposto necessario, unitamente alla durata ventennale, per l'acquisto del bene mediante l'istituto dell'usucapione.
Tenuto conto di quanto argomentato sotto il profilo probatorio osserva, infine, il
Tribunale che nessun rilievo probatorio può attribuirsi la dichiarazione resa dal teste secondo cui aveva esercitato l'attività di Testimone_1 NA
coltivazione ed allevamento sul terreno per cui è causa “dal 1970 a seguire”.
Al riguardo si evidenzia che le dichiarazioni rese dai testi escussi sono state tra loro contrastanti e l'incertezza del quadro probatorio non può che ricadere in danno della parte attrice su cui incombe l'onere di dimostrare la fondatezza della domanda azionata.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale
“Qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le
deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando
siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato
oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza
necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi
non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute
7 altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova
si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando,
conseguentemente, il rigetto della domanda da questo proposta” (cfr. Cass. n.
4773/2015; n. 3468/2010; Tribunale di Milano, 28.2.2023).
Sulla base di quanto esposto, non potendosi ritenere raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'usucapione, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto infondata.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle del procedimento cautelare iscritto al n. 1113 - 1/2015 R.G. nonché le spese della procedura di mediazione seguono il principio della soccombenza e sono liquidate - ai sensi dell'art. 15 c.p.c. -
sulla base dei parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come modificato ed aggiornato con il D.M. n. 147/2022.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che le spese ed i costi sostenuti nella fase di mediazione devono essere liquidati all'esito del successivo giudizio di merito, secondo le regole stabilite dagli artt. 91 e s.s. (cfr. Cass., n. 5389/2024; Cass.,
n. 32306/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 1113/2015 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) dichiara la contumacia di e Controparte_4 [...]
; CP_2
2) rigetta la domanda attorea;
3) condanna e Parte_1 Controparte_4 Per_1
8 in solido, a corrispondere a la somma di € CP_2 RO
153,98 a titolo di spese vive ed € 5.000,00 a titolo di onorari di avvocato così
specificate € 3.500,00 giudizio n. 1113/2015 R.G.; € 1.000,00 giudizio n. 1113-
1/2015 R.G., € 500,00 fase mediazione), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
come per legge;
4) pone definitivamente a carico di Parte_1 Controparte_4
e , in solido, le spese della C.T.U. espletata
[...] Controparte_2
nell'ambito del giudizio n. 1113-1/2015 R.G., come già liquidate con decreto in atti.
Così deciso in Patti, 20.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
9