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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. e est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 917/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Venzo Di Donato, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in AV, alla via G. Gentile, n. 2
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Copersino, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in AV, alla via Vito di Jasi, n. 55
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 1.2.2024, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in
AV (in data 24.4.2010) con dalla cui unione nasceva la figlia (in Controparte_1 Per_1
data 28.8.2010) e che tra i coniugi interveniva sentenza di separazione, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 16.4.2025 i coniugi raggiungevano un accordo e, sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli RD (in data 4.1.2023), nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa depositato l'11.1.2023, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota depositata in data 31.3.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della minore, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli RD, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AV, in data 24.4.2010, tra i coniugi (nato in [...], il [...]) e (nata in Controparte_1 Parte_1
AV, il 4.6.1987) - atto n. 12, parte II, serie A, anno 2010;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AV per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
AV, 27.5.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. e est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 917/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Venzo Di Donato, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in AV, alla via G. Gentile, n. 2
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Copersino, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in AV, alla via Vito di Jasi, n. 55
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 1.2.2024, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in
AV (in data 24.4.2010) con dalla cui unione nasceva la figlia (in Controparte_1 Per_1
data 28.8.2010) e che tra i coniugi interveniva sentenza di separazione, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 16.4.2025 i coniugi raggiungevano un accordo e, sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli RD (in data 4.1.2023), nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa depositato l'11.1.2023, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota depositata in data 31.3.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della minore, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli RD, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AV, in data 24.4.2010, tra i coniugi (nato in [...], il [...]) e (nata in Controparte_1 Parte_1
AV, il 4.6.1987) - atto n. 12, parte II, serie A, anno 2010;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AV per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
AV, 27.5.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro