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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4153/2024
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro EN
, con l'Avv. BROTINI DANIELE Parte_1
RICORRENTE contro
, con gli Avv.ti SILVANO IMBRIACI e ANTONELLO ZAFFINA CP_1
RESISTENTE
La ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto di percepire la quattordicesima di cui all'art. 5, commi da 1 a 4 d.l. 81/07, relativa alla mensilità di luglio 2019, apri a € 504,00, non riconosciuta nella fase amministrativa, con condanna del convenuto alle spese di lite.
L' si è costituito deducendo di avere riconsiderato la richiesta e a seguito della ricostituzione CP_1 ha riconosciuto la somma richiesta per la mensilità di luglio 2019 dalla ricorrente.
All'udienza odierna la difesa della ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere e ha chiesto la condanna alle spese;
la difesa dell' ha CP_1 chiesto la compensazione delle spese.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto dall' poiché CP_1 tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al pagamento delle spese CP_1 di lite, da contenersi sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta e in ragione del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 250,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 16/06/2025 Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro EN
, con l'Avv. BROTINI DANIELE Parte_1
RICORRENTE contro
, con gli Avv.ti SILVANO IMBRIACI e ANTONELLO ZAFFINA CP_1
RESISTENTE
La ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto di percepire la quattordicesima di cui all'art. 5, commi da 1 a 4 d.l. 81/07, relativa alla mensilità di luglio 2019, apri a € 504,00, non riconosciuta nella fase amministrativa, con condanna del convenuto alle spese di lite.
L' si è costituito deducendo di avere riconsiderato la richiesta e a seguito della ricostituzione CP_1 ha riconosciuto la somma richiesta per la mensilità di luglio 2019 dalla ricorrente.
All'udienza odierna la difesa della ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere e ha chiesto la condanna alle spese;
la difesa dell' ha CP_1 chiesto la compensazione delle spese.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto dall' poiché CP_1 tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al pagamento delle spese CP_1 di lite, da contenersi sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta e in ragione del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 250,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 16/06/2025 Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri