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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/06/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4673/23 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Palazzo San Gervasio presso lo studio Parte_1 dell'avv. Mirella Di Stasi che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Lavello presso lo studio dell'avv. Fabio Di CP_1
Ciommo che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 12.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 13.12.2023 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Palazzo San Gervasio il CP_1
10.08.1995 e che con sentenza n. 322/2023 del 17.03.2023 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Per_ Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (29.09.2000) e Per_1
(01.08.2009).
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con Per_ l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
la regolazione della frequentazione della minore con il genitore non collocatario;
la previsione a suo carico del contributo di mantenimento di 250,00 euro mensili per ciascun figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha dedotto che a seguito della separazione ella si è trasferita in una nuova abitazione in Palazzo San Gervasio ed è onerata del versamento del canone di locazione di 330,00 euro mensili, oltre alle spese domestiche;
che detti oneri la pongono in uno stato di “quasi indigenza che sovente le impedisce anche di provvedere ai bisogni personali quotidiani indispensabili per la sopravvivenza.”
Ha chiesto porsi a carico del ricorrente il contributo di mantenimento “in complessivi € 550,00 in favore della prole, € 250 cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate” ed ha proposto domanda riconvenzionale per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di 150,00 euro mensili.
All'esito dell'udienza del 23.05.2024, in via provvisoria e urgente sono state confermate le condizioni della separazione e la causa è stata rimessa in istruttoria per l'ascolto della figlia minore.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle Per_ parti e con l'ascolto della figlia , quindi è stata rimessa all'udienza di discussione con i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Il ricorrente ha concluso come di seguito: “Voglia l'On.le Giudice adito: a)
Pronunciare , ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere CP_1 ad annotazione della sentenza;
b) Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori in modo da consentire l'esercizio Persona_3 congiunto della responsabilità genitoriale determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme in ordine alla sua cura, istruzione ed educazione;
c) Confermare il versamento da parte del sig. di un assegno di mantenimento in Parte_1 favore di ciascuno dei due figli di euro 250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. Vinte le spese di Giudizio”.
La resistente ha così concluso: “Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della
Legge 01 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del summenzionato matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. , ordinando CP_1 Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere ad annotazione delta sentenza;
2. Confermare il pagamento del contributo di mantenimento, da parte del sig. in complessivi € 550,00 in favore della prole, € 250 cadauno, Pt_1 oltre al 50 % delle spese straordinarie documentate;
3. Confermare il pagamento del contributo di mantenimento, da parte del sig. in Pt_1 complessivi € 150,00 in favore della sig.ra ;
4. condannare controparte CP_1 alla integrale rifusione delle spese di giudizio in favore di parte resistente”. All'udienza del 12.03.2025, svoltasi a trattazione scritta, sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza di prima comparizione, le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza di questo
Tribunale n. 322/2023 del 17.03.2023, prodotta dal ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia. Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le prospettazioni del ricorrente e le deduzioni della resistente, la quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palazzo San Gervasio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e
69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per_ Quanto alle condizioni del divorzio, la figlia minore , che ha quasi sedici anni, va affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione materna, come peraltro richiesto da entrambe le parti, non emergendo concrete ragioni ostative all'affidamento condiviso, che costituisce la regola, e ad una diversa collocazione abitativa rispetto a quella ormai acquisita. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni relative all'istruzione, educazione, salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della figlia.
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia sono quelle che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo, religioso. Esse, quindi, sono destinate ad incidere profondamente sulla formazione della bambina. A titolo esemplificativo, sono considerate questioni di maggiore interesse per i figli la scelta tra scuola pubblica e privata. In particolare, se si tratta di scuola appartenente ad un ordine religioso. Oppure, si consideri la scelta dell'indirizzo scolastico al termine del ciclo delle elementari e delle medie. Ancora, una delle questioni di maggior importanza è sicuramente quella che riguarda la salute della figlia: la scelta e l'opportunità di talune cure e/o di interventi chirurgici.
In via generale, laddove si incide sulla formazione, sulla salute, su scelte cruciali di indirizzo di vita della figlia, si rientra nel novero delle questioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Le decisioni di ordinaria amministrazione sono quelle che riguardano il normale evolversi della quotidianità dei minori. Esse non incidono su rilevanti aspetti della vita degli stessi, traducendosi, piuttosto, in decisioni di mera esecuzione ed attuazione pratica delle scelte di indirizzo già adottate ab origine.
Relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, va disposto che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro.
Sulla frequentazione tra padre e figlia, le parti nel procedimento di separazione avevano concordato che “quanto all'esercizio del diritto di visita della figlia minore con il padre questi potrà averla e tenerla con sé quando desidera previo accordo con la madre e in tendenziale pari misura a questa compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi della bambina. La minore trascorrerà i fine settimane alterne dal venerdì all'uscita della scuola fino alla domenica sera dopo cena. Il padre avrà con sé la figlia orientativamente il martedì e il mercoledì (quando il fine settimana è di spettanza del padre) dall'uscita da scuola fino a dopo cena;
il lunedì e il giovedì con pernotto (quando il fine settimana è di spettanza della madre) dall'orario di uscita da scuola recandosi direttamente presso l'istituto scolastico il giorno successivo…”.
L'accordo non risulta più attuale, avuto riguardo, anzitutto, alle dichiarazioni rese Per_ dal ricorrente all'udienza del 23.05.2024 (“non vedo da tre anni mia figlia , la quale dopo i primi tempi dalla separazione, nei quali ci frequentavamo ed io andavo anche a prenderla a scuola non ha più voluto vedermi ed io non so più perché. Mi ha contattato l'ultima volta ad agosto solo per avere l'autorizzazione
a recarsi ad un concerto, per il resto tutte le volte che cerco di chiamarla non mi risponde ed io non so nulla di lei. Vedo regolarmente il mio primo figlio e di rado Per_ incontro per caso in quanto, pur vivendo a Palazzo San Gervasio, sono sempre fuori regione per lavoro in quanto svolgo l'attività di autotrasportatore”).
La minore durante l'ascolto non solo ha confermato l'attuale mancanza di rapporti con il padre, ma ha evidenziato la propria ferma volontà di non averne, dichiarando: “con papà non voglio avere più nessun rapporto perché secondo me si è comportato male con mamma e anche con me durante il matrimonio.
All'epoca lui lavorava come camionista, eseguiva viaggi anche all'estero e per questo era in casa molto poco, però anche quando tornava, non si tratteneva mai a parlare o a giocare con me, né mi portava fuori a passeggio né mi portava qualche regalino … Qualche tempo dopo la separazione, circa tre anni fa, ho accettato di vederlo perché credevo che volesse finalmente avere un rapporto con me ma succedeva che veniva a prendermi con la macchina e non faceva altro che parlarmi male di mamma, senza interessarsi della mia vita;
perciò, sono rimasta delusa e ho deciso di non incontrarlo più. Adesso, quando per caso lo incontro in paese, non lo saluto neppure e anche lui non mi saluta né si avvicina a me… mi chiedi se voglio provare di nuovo a ricostruire il rapporto con papà, ma io non ne ho alcuna intenzione, neppure alla presenza di un operatore del Servizio Sociale” (v. verbale di udienza del 09.10.2024). L'assenza di qualsivoglia contatto tra padre e figlia, ormai da anni, la chiusura opposta dalla minore alla ricostruzione del rapporto con il padre e l'età anagrafica Per_ di , che a sedici anni non può essere forzata agli incontri con il genitore, impongono che tali incontri siano rimessi alla libera volontà degli interessati.
Il mantenimento è dovuto dal ricorrente non solo per la figlia minore, ma anche per il maggiorenne , rispetto al quale entrambe le parti non solo non Per_1 hanno dedotto la raggiunta indipendenza economica, ma hanno, al contrario, chiesto la conferma del contributo già concordato in sede di separazione.
Sulla propria capacità economica, il ricorrente ha prodotto:
- Certificato PRA in cui risulta proprietario di autovettura “BMW AG” immatricolata il 05.03.2007;
- Giacenza media conto UBI Banca anno 2020 di euro 503,18;
- Giacenza media ai fini ISEE anno 2021 di 2 conti presso n. CP_2
6641/000000020011 e n. 3183/000043039092 rispettivamente pari a 0,94 euro e 117,87 euro;
- Giacenza media ai fini ISSE anno 2021 del conto corrente n. CP_2
3183/000003477455 di203,91 euro (saldo al 31.12.2021 di 1.688,33 euro);
- 730/2023 attestante reddito complessivo pari a 25.066 euro;
- 730/2022 attestante reddito complessivo pari a 23.995 euro;
- 730/2021attestante reddito complessivo pari a 20.948 euro;
- Contratto di prestito bancario (importo totale del credito 30.000 euro con accredito sul c/c 20011 intestato a e , Parte_1 CP_1 durata complessiva 120 mesi, rata iniziale pari a 343,80 euro)
La resistente ha prodotto:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui ha dichiarato che negli anni
2022, 2023 e 2024 non ha prestato attività lavorativa retribuita ed ha percepito per dette annualità il reddito di cittadinanza di 429 euro circa al mese;
- Contratto di locazione da cui emerge che ella è onerata del versamento del relativo canone di 300,00 euro mensili.
Esaminata la documentazione appena riportata, va espunta, nell'analisi della rispettiva condizione economica delle parti, la produzione documentale della resistente relativa alle spese per forniture, oneri impositivi e fiscali, oneri domestici, le quali notoriamente gravano su ogni famiglia.
In considerazione della condizione reddituale delle parti e della concorde richiesta delle stesse, a giudizio del Tribunale il contributo di mantenimento per la prole a carico del ricorrente va stabilito in complessivi 500,00 euro mensili
(250,00 euro per ciascun figlio), da rivalutare anno per anno secondo gli indici
Istat-Foi e da versare alla resistente entro il giorno 5 del mese.
Entrambi i genitori sono tenuti a sostenere, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie
“obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
La domanda riconvenzionale di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
Va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. Cass. civ., sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
In particolare, secondo le Sezioni Unite, il Tribunale deve verificare "se
l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
La pronuncia ha altresì evidenziato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Secondo gli enunciati principi, dunque, il Giudice deve in primo luogo accertare l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi, tenendo conto non solo dei redditi ma anche del patrimonio e, in generale, di qualunque utilità suscettibile di valutazione economica.
La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere
"rilevante", dovendosi così escludere che minimi scostamenti possano giustificare l'imposizione di un assegno.
L'eventuale, rilevante, squilibrio tra le posizioni dovrà poi essere causalmente ricollegato (secondo una valutazione che la Corte ritiene debba essere
"rigorosa") alle "scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare".
La preminenza della funzione equilibratrice e perequativa comporta l'esigenza di
"accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata del matrimonio" - fattore di cruciale importanza - nonché all'età del richiedente. Se esiste uno squilibrio economico rilevante, causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, il Giudice deve poi verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale;
per la Corte "il giudizio di adeguatezza ha pertanto un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso.
Sotto questo specifico profilo, il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro".
Sull'onere della prova, le Sezioni unite hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui spetta alla parte richiedente provare sia l'esistenza di uno squilibrio economico, sia il contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, di conseguenza, il nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza (ovverosia la prova che il divario dipende dai sacrifici fatti da una parte nell'interesse della famiglia e in funzione dell'assunzione di un ruolo endofamiliare "preponderante").
Nella specie va premesso che nella memoria di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. il ricorrente ha dedotto - e tanto non è stato oggetto di specifica contestazione - che la resistente ha capacità lavorativa, che non si è attivata alla ricerca di una occupazione lavorativa e non ha fornito la documentazione economica richiesta dall'art. 473 bis .16 e .12 c.p.c.
Ha inoltre dichiarato, anche in tal caso senza specifiche contestazioni ad opera della controparte, che la svolge attività non dichiarata di collaboratrice CP_1 familiare e che nei quattro anni dalla separazione non ha mai cercato di impiegarsi in altre attività (v. dichiarazioni del ricorrente all'udienza del
23.05.2024).
Dall'altro lato, la domanda di assegno divorzile - che si fonda su presupposti affatto differenti rispetto a quelli dell'assegno di mantenimento - è stata genericamente formulata dalla resistente nel senso della conferma del contributo di mantenimento previsto in separazione, senza alcuna allegazione, elemento probatorio ovvero richiesta istruttoria di prova orale sui presupposti che ne giustificherebbero il riconoscimento.
La richiedente non ha prodotto documentazione fiscale, limitandosi a fornire dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui rappresenta di aver percepito sussidio assistenziale (reddito di cittadinanza), senza fornire allegazione e prova del divario reddituale e patrimoniale tra lei e il coniuge e, soprattutto, sulle risorse economiche che le consentono di provvedere alle proprie esigenze personali, familiari e abitative con il solo contributo del coniuge ed il reddito di cittadinanza.
La , inoltre, non ha fornito alcun elemento di prova sul contributo da lei CP_1 dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, di conseguenza, sul nesso causale tra il detto divario e le scelte fatte in costanza di convivenza, e non ha neppure allegato alcunché al riguardo. In generale, dunque, non ha allegato di aver sacrificato le proprie potenzialità professionali ed economiche e le proprie aspettative di lavoro per dedicarsi alla cura della famiglia, così consentendo al coniuge di accrescere il suo patrimonio e quello comune: manca, di conseguenza, la prova del nesso causale tra il divario economico esistente tra le parti e le scelte fatte in costanza di convivenza.
Ella, infine, non ha dato prova della sua attuale capacità reddituale e lavorativa.
La domanda di assegno divorzile va pertanto rigettata.
Il sostanziale accordo dei coniugi sulle condizioni di mantenimento dei figli e il tenore delle pronunce in merito alla frequentazione tra padre e figlia e alla domanda riconvenzionale di divorzio giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso del 13.12.2023 e sulla
[...] CP_1 domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Palazzo San Gervasio il 10.08.1995, trascritto nel
[...] CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Palazzo San Gervasio dell'anno 1995, Parte II, Serie A, n. 14;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
Per_ c) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
d) rimette alla libera volontà degli interessati la frequentazione tra il padre e la figlia minorenne;
e) pone a carico del ricorrente il contributo di mantenimento per la prole di complessivi 500,00 euro mensili, 250 per ciascun figlio, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 del mese;
f) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole, come individuate e disciplinate in parte motiva;
g) rigetta la domanda di assegno divorzile;
h) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 21.05.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4673/23 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Palazzo San Gervasio presso lo studio Parte_1 dell'avv. Mirella Di Stasi che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Lavello presso lo studio dell'avv. Fabio Di CP_1
Ciommo che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 12.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 13.12.2023 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Palazzo San Gervasio il CP_1
10.08.1995 e che con sentenza n. 322/2023 del 17.03.2023 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Per_ Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (29.09.2000) e Per_1
(01.08.2009).
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con Per_ l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
la regolazione della frequentazione della minore con il genitore non collocatario;
la previsione a suo carico del contributo di mantenimento di 250,00 euro mensili per ciascun figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha dedotto che a seguito della separazione ella si è trasferita in una nuova abitazione in Palazzo San Gervasio ed è onerata del versamento del canone di locazione di 330,00 euro mensili, oltre alle spese domestiche;
che detti oneri la pongono in uno stato di “quasi indigenza che sovente le impedisce anche di provvedere ai bisogni personali quotidiani indispensabili per la sopravvivenza.”
Ha chiesto porsi a carico del ricorrente il contributo di mantenimento “in complessivi € 550,00 in favore della prole, € 250 cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate” ed ha proposto domanda riconvenzionale per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di 150,00 euro mensili.
All'esito dell'udienza del 23.05.2024, in via provvisoria e urgente sono state confermate le condizioni della separazione e la causa è stata rimessa in istruttoria per l'ascolto della figlia minore.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle Per_ parti e con l'ascolto della figlia , quindi è stata rimessa all'udienza di discussione con i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Il ricorrente ha concluso come di seguito: “Voglia l'On.le Giudice adito: a)
Pronunciare , ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere CP_1 ad annotazione della sentenza;
b) Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori in modo da consentire l'esercizio Persona_3 congiunto della responsabilità genitoriale determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme in ordine alla sua cura, istruzione ed educazione;
c) Confermare il versamento da parte del sig. di un assegno di mantenimento in Parte_1 favore di ciascuno dei due figli di euro 250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. Vinte le spese di Giudizio”.
La resistente ha così concluso: “Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della
Legge 01 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del summenzionato matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. , ordinando CP_1 Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere ad annotazione delta sentenza;
2. Confermare il pagamento del contributo di mantenimento, da parte del sig. in complessivi € 550,00 in favore della prole, € 250 cadauno, Pt_1 oltre al 50 % delle spese straordinarie documentate;
3. Confermare il pagamento del contributo di mantenimento, da parte del sig. in Pt_1 complessivi € 150,00 in favore della sig.ra ;
4. condannare controparte CP_1 alla integrale rifusione delle spese di giudizio in favore di parte resistente”. All'udienza del 12.03.2025, svoltasi a trattazione scritta, sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza di prima comparizione, le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza di questo
Tribunale n. 322/2023 del 17.03.2023, prodotta dal ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia. Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le prospettazioni del ricorrente e le deduzioni della resistente, la quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palazzo San Gervasio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e
69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per_ Quanto alle condizioni del divorzio, la figlia minore , che ha quasi sedici anni, va affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione materna, come peraltro richiesto da entrambe le parti, non emergendo concrete ragioni ostative all'affidamento condiviso, che costituisce la regola, e ad una diversa collocazione abitativa rispetto a quella ormai acquisita. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni relative all'istruzione, educazione, salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della figlia.
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia sono quelle che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo, religioso. Esse, quindi, sono destinate ad incidere profondamente sulla formazione della bambina. A titolo esemplificativo, sono considerate questioni di maggiore interesse per i figli la scelta tra scuola pubblica e privata. In particolare, se si tratta di scuola appartenente ad un ordine religioso. Oppure, si consideri la scelta dell'indirizzo scolastico al termine del ciclo delle elementari e delle medie. Ancora, una delle questioni di maggior importanza è sicuramente quella che riguarda la salute della figlia: la scelta e l'opportunità di talune cure e/o di interventi chirurgici.
In via generale, laddove si incide sulla formazione, sulla salute, su scelte cruciali di indirizzo di vita della figlia, si rientra nel novero delle questioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Le decisioni di ordinaria amministrazione sono quelle che riguardano il normale evolversi della quotidianità dei minori. Esse non incidono su rilevanti aspetti della vita degli stessi, traducendosi, piuttosto, in decisioni di mera esecuzione ed attuazione pratica delle scelte di indirizzo già adottate ab origine.
Relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, va disposto che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro.
Sulla frequentazione tra padre e figlia, le parti nel procedimento di separazione avevano concordato che “quanto all'esercizio del diritto di visita della figlia minore con il padre questi potrà averla e tenerla con sé quando desidera previo accordo con la madre e in tendenziale pari misura a questa compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi della bambina. La minore trascorrerà i fine settimane alterne dal venerdì all'uscita della scuola fino alla domenica sera dopo cena. Il padre avrà con sé la figlia orientativamente il martedì e il mercoledì (quando il fine settimana è di spettanza del padre) dall'uscita da scuola fino a dopo cena;
il lunedì e il giovedì con pernotto (quando il fine settimana è di spettanza della madre) dall'orario di uscita da scuola recandosi direttamente presso l'istituto scolastico il giorno successivo…”.
L'accordo non risulta più attuale, avuto riguardo, anzitutto, alle dichiarazioni rese Per_ dal ricorrente all'udienza del 23.05.2024 (“non vedo da tre anni mia figlia , la quale dopo i primi tempi dalla separazione, nei quali ci frequentavamo ed io andavo anche a prenderla a scuola non ha più voluto vedermi ed io non so più perché. Mi ha contattato l'ultima volta ad agosto solo per avere l'autorizzazione
a recarsi ad un concerto, per il resto tutte le volte che cerco di chiamarla non mi risponde ed io non so nulla di lei. Vedo regolarmente il mio primo figlio e di rado Per_ incontro per caso in quanto, pur vivendo a Palazzo San Gervasio, sono sempre fuori regione per lavoro in quanto svolgo l'attività di autotrasportatore”).
La minore durante l'ascolto non solo ha confermato l'attuale mancanza di rapporti con il padre, ma ha evidenziato la propria ferma volontà di non averne, dichiarando: “con papà non voglio avere più nessun rapporto perché secondo me si è comportato male con mamma e anche con me durante il matrimonio.
All'epoca lui lavorava come camionista, eseguiva viaggi anche all'estero e per questo era in casa molto poco, però anche quando tornava, non si tratteneva mai a parlare o a giocare con me, né mi portava fuori a passeggio né mi portava qualche regalino … Qualche tempo dopo la separazione, circa tre anni fa, ho accettato di vederlo perché credevo che volesse finalmente avere un rapporto con me ma succedeva che veniva a prendermi con la macchina e non faceva altro che parlarmi male di mamma, senza interessarsi della mia vita;
perciò, sono rimasta delusa e ho deciso di non incontrarlo più. Adesso, quando per caso lo incontro in paese, non lo saluto neppure e anche lui non mi saluta né si avvicina a me… mi chiedi se voglio provare di nuovo a ricostruire il rapporto con papà, ma io non ne ho alcuna intenzione, neppure alla presenza di un operatore del Servizio Sociale” (v. verbale di udienza del 09.10.2024). L'assenza di qualsivoglia contatto tra padre e figlia, ormai da anni, la chiusura opposta dalla minore alla ricostruzione del rapporto con il padre e l'età anagrafica Per_ di , che a sedici anni non può essere forzata agli incontri con il genitore, impongono che tali incontri siano rimessi alla libera volontà degli interessati.
Il mantenimento è dovuto dal ricorrente non solo per la figlia minore, ma anche per il maggiorenne , rispetto al quale entrambe le parti non solo non Per_1 hanno dedotto la raggiunta indipendenza economica, ma hanno, al contrario, chiesto la conferma del contributo già concordato in sede di separazione.
Sulla propria capacità economica, il ricorrente ha prodotto:
- Certificato PRA in cui risulta proprietario di autovettura “BMW AG” immatricolata il 05.03.2007;
- Giacenza media conto UBI Banca anno 2020 di euro 503,18;
- Giacenza media ai fini ISEE anno 2021 di 2 conti presso n. CP_2
6641/000000020011 e n. 3183/000043039092 rispettivamente pari a 0,94 euro e 117,87 euro;
- Giacenza media ai fini ISSE anno 2021 del conto corrente n. CP_2
3183/000003477455 di203,91 euro (saldo al 31.12.2021 di 1.688,33 euro);
- 730/2023 attestante reddito complessivo pari a 25.066 euro;
- 730/2022 attestante reddito complessivo pari a 23.995 euro;
- 730/2021attestante reddito complessivo pari a 20.948 euro;
- Contratto di prestito bancario (importo totale del credito 30.000 euro con accredito sul c/c 20011 intestato a e , Parte_1 CP_1 durata complessiva 120 mesi, rata iniziale pari a 343,80 euro)
La resistente ha prodotto:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui ha dichiarato che negli anni
2022, 2023 e 2024 non ha prestato attività lavorativa retribuita ed ha percepito per dette annualità il reddito di cittadinanza di 429 euro circa al mese;
- Contratto di locazione da cui emerge che ella è onerata del versamento del relativo canone di 300,00 euro mensili.
Esaminata la documentazione appena riportata, va espunta, nell'analisi della rispettiva condizione economica delle parti, la produzione documentale della resistente relativa alle spese per forniture, oneri impositivi e fiscali, oneri domestici, le quali notoriamente gravano su ogni famiglia.
In considerazione della condizione reddituale delle parti e della concorde richiesta delle stesse, a giudizio del Tribunale il contributo di mantenimento per la prole a carico del ricorrente va stabilito in complessivi 500,00 euro mensili
(250,00 euro per ciascun figlio), da rivalutare anno per anno secondo gli indici
Istat-Foi e da versare alla resistente entro il giorno 5 del mese.
Entrambi i genitori sono tenuti a sostenere, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie
“obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
La domanda riconvenzionale di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
Va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. Cass. civ., sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
In particolare, secondo le Sezioni Unite, il Tribunale deve verificare "se
l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
La pronuncia ha altresì evidenziato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Secondo gli enunciati principi, dunque, il Giudice deve in primo luogo accertare l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi, tenendo conto non solo dei redditi ma anche del patrimonio e, in generale, di qualunque utilità suscettibile di valutazione economica.
La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere
"rilevante", dovendosi così escludere che minimi scostamenti possano giustificare l'imposizione di un assegno.
L'eventuale, rilevante, squilibrio tra le posizioni dovrà poi essere causalmente ricollegato (secondo una valutazione che la Corte ritiene debba essere
"rigorosa") alle "scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare".
La preminenza della funzione equilibratrice e perequativa comporta l'esigenza di
"accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata del matrimonio" - fattore di cruciale importanza - nonché all'età del richiedente. Se esiste uno squilibrio economico rilevante, causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, il Giudice deve poi verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale;
per la Corte "il giudizio di adeguatezza ha pertanto un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso.
Sotto questo specifico profilo, il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro".
Sull'onere della prova, le Sezioni unite hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui spetta alla parte richiedente provare sia l'esistenza di uno squilibrio economico, sia il contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, di conseguenza, il nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza (ovverosia la prova che il divario dipende dai sacrifici fatti da una parte nell'interesse della famiglia e in funzione dell'assunzione di un ruolo endofamiliare "preponderante").
Nella specie va premesso che nella memoria di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. il ricorrente ha dedotto - e tanto non è stato oggetto di specifica contestazione - che la resistente ha capacità lavorativa, che non si è attivata alla ricerca di una occupazione lavorativa e non ha fornito la documentazione economica richiesta dall'art. 473 bis .16 e .12 c.p.c.
Ha inoltre dichiarato, anche in tal caso senza specifiche contestazioni ad opera della controparte, che la svolge attività non dichiarata di collaboratrice CP_1 familiare e che nei quattro anni dalla separazione non ha mai cercato di impiegarsi in altre attività (v. dichiarazioni del ricorrente all'udienza del
23.05.2024).
Dall'altro lato, la domanda di assegno divorzile - che si fonda su presupposti affatto differenti rispetto a quelli dell'assegno di mantenimento - è stata genericamente formulata dalla resistente nel senso della conferma del contributo di mantenimento previsto in separazione, senza alcuna allegazione, elemento probatorio ovvero richiesta istruttoria di prova orale sui presupposti che ne giustificherebbero il riconoscimento.
La richiedente non ha prodotto documentazione fiscale, limitandosi a fornire dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui rappresenta di aver percepito sussidio assistenziale (reddito di cittadinanza), senza fornire allegazione e prova del divario reddituale e patrimoniale tra lei e il coniuge e, soprattutto, sulle risorse economiche che le consentono di provvedere alle proprie esigenze personali, familiari e abitative con il solo contributo del coniuge ed il reddito di cittadinanza.
La , inoltre, non ha fornito alcun elemento di prova sul contributo da lei CP_1 dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, di conseguenza, sul nesso causale tra il detto divario e le scelte fatte in costanza di convivenza, e non ha neppure allegato alcunché al riguardo. In generale, dunque, non ha allegato di aver sacrificato le proprie potenzialità professionali ed economiche e le proprie aspettative di lavoro per dedicarsi alla cura della famiglia, così consentendo al coniuge di accrescere il suo patrimonio e quello comune: manca, di conseguenza, la prova del nesso causale tra il divario economico esistente tra le parti e le scelte fatte in costanza di convivenza.
Ella, infine, non ha dato prova della sua attuale capacità reddituale e lavorativa.
La domanda di assegno divorzile va pertanto rigettata.
Il sostanziale accordo dei coniugi sulle condizioni di mantenimento dei figli e il tenore delle pronunce in merito alla frequentazione tra padre e figlia e alla domanda riconvenzionale di divorzio giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso del 13.12.2023 e sulla
[...] CP_1 domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Palazzo San Gervasio il 10.08.1995, trascritto nel
[...] CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Palazzo San Gervasio dell'anno 1995, Parte II, Serie A, n. 14;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
Per_ c) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
d) rimette alla libera volontà degli interessati la frequentazione tra il padre e la figlia minorenne;
e) pone a carico del ricorrente il contributo di mantenimento per la prole di complessivi 500,00 euro mensili, 250 per ciascun figlio, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 del mese;
f) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole, come individuate e disciplinate in parte motiva;
g) rigetta la domanda di assegno divorzile;
h) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 21.05.2025
La Presidente est.