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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/04/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 6209/2019 R.G.A.C., promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pierluigi Kusturin, giusta procura in atti,
Appellante
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Guglielmi, giusta procura in atti
Appellata
e
CP_2
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Foggia n. 345/2019; risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
1 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Parte_1
Foggia, e per sentirli condannare al risarcimento dei danni Controparte_3 CP_2 conseguenti al sinistro verificatosi in data 11 settembre 2015, alle ore 20:15 circa in Foggia, allorquando il alla guida della propria bicicletta, percorrendo Via Salomone con Pt_1 direzione di marcia verso Via Marchese de Rosa, dopo aver oltrepassato l'intersezione con la
Via F. OT, veniva tamponato dal veicolo Peugeot 206, targato BA 206 GP, di proprietà di e condotto da altro soggetto, che, provenendo dalla Via F. OT, eseguiva CP_2 manovra di svolta a sinistra per immettersi su via Salomone e non si avvedeva della presenza del velocipede, attingendolo. Inoltre, il rappresentava che a seguito dell'urto ricevuto Pt_1 perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra sul lato sinistro, riportando “trauma arcata dentaria superiore con edema labbro superiore, cervicalgia da contraccolpo, trauma contusivo spalla sx, gomito sx con escoriazione, trauma contusivo polso sx, trauma contusivo emicostato sx, trauma contusivo ginocchio sx con escoriazione e trauma contusivo caviglia sx” con prognosi di gg 15, come da referto del Pronto
Soccorso degli OORR di Foggia.
Si costituiva in giudizio che contestava la domanda attorea, Controparte_1 chiedendone il rigetto, mentre rimaneva contumace l'altro convenuto CP_2
Espletata l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale, nell'escussione di un unico teste e nell'espletamento di CTU medico-legale, il giudizio di primo grado veniva definito con sentenza n. 345/2019 depositata il 20 marzo 2019, con la quale il Giudice di Pace di Foggia rigettava la domanda dell'attore, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso questa sentenza proponeva appello chiedendo l'integrale riforma Parte_1 della sentenza appellata lamentando, in sostanza, l'erronea valutazione da parte del giudice di pace del compendio probatorio fornito in primo grado.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello proposto perché Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado.
Riassunto ritualmente il giudizio a seguito di interruzione e acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione da questo Giudice (subentrato nel ruolo il 07.10.2024) all'udienza del 23.12.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127
2 ter c.p.c. - previa concessione dei termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Preliminarmente, va dichiarata contumacia di il quale, seppur regolarmente citato, CP_2 non si è costituito in giudizio.
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
La fattispecie dedotta in giudizio configura, invero, una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa- effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Ciò posto, il Tribunale ritiene che il verificarsi del sinistro, nel suo accadimento storico e nella sua dinamica, ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal teste escusso in primo grado il quale ha dichiarato di aver assistito al sinistro in questione (cfr. “Posso Testimone_1 riferire di aver assistito ad un incidente stradale in data 11.09.2015 ore 20.00 circa su Via Salomone in
Foggia all'altezza di Via OT. Tanto posso riferire perché avevo parcheggiato la mia auto nelle vicinanze e mi trovavo a piedi a 5 metri di distanza dall'incidente avvenuto tra una Peugeot 206 ed una biciletta condotta dal sig. che ho conosciuto nell'occasione del sinistro”). Sulla dinamica del sinistro, il teste, Parte_1 in particolare, ha affermato: “La biciletta percorreva la Via Salomone a senso unico con direzione verso
Via Marchese de Rosa, mentre l'extracomunitario che conduceva la Peugeot 206, immettendosi su Via
Salomone, nello svoltare a sinistra colpiva la parte posteriore della bici. Preciso che l'autovettura proveniva da
Via OT. Il conducente della bici, a seguito dell'urto, finiva contro il marciapiede posto alla sua destra e cadeva sul manto stradale con il suo lato sinistro”. Lo stesso teste, inoltre, ha dichiarato: di aver prestato soccorso al di averlo accompagnato in Ospedale;
che il dopo la Pt_1 Pt_1 caduta sanguinava dalla bocca, al gomito e ginocchio sinistro.
Orbene, le dichiarazioni del teste, come sopra riportate, appaiono attendibili essendo chiare, lineari e prive di contraddizioni.
3 Le stesse, peraltro, appaiono suffragate da ulteriori elementi di prova emersi dalla documentazione in atti.
Invero, il coinvolgimento di nel sinistro in questione e le lesioni riportare Parte_1 trovano riscontro nel referto di Pronto Soccorso dell'11.09.2015, dove si legge “Incidente in strada. Trauma arcata dentaria superiore con edema labbro superiore, cervicalgia da contraccolpo, trauma contusivo spalla sx, gomito sx con escoriazione, trauma contusivo polso sx, trauma contusivo emicostato sx, trauma contusivo ginocchio sx con escoriazione e trauma contusivo caviglia sx in rif. Traum della strada”, nonché nella CTU medico-legale espletata in corso di causa che ha accertato la compatibilità tra le lesioni e la dinamica del sinistro (cfr. “Il politrauma subito è compatibile con la dinamica dell'incidente denunciata dall'attore: collisione auto-bici con conseguente caduta al suolo e impatto di capo al cordolo di un marciapiede ed impatto dell'arto superiore sinistro al suolo”).
Non si condivide, pertanto, il giudizio espresso dal primo giudice che ha ritenuto gli elementi probatori raccolti insufficienti a provare la dinamica del sinistro e il nesso di causalità con l'evento dannoso.
Al contrario, non solo le dichiarazioni rese dal teste appaiono di per sé attendibili, in quanto chiare, lineari e prive di contraddizioni, ma, inoltre, risultano suffragate, sia per quanto concerne la dinamica, sia per quanto concerne il nesso di causalità da riscontri probatori, così come emersi dalla documentazione in atti e poc'anzi richiamati.
Pertanto, ritiene il Tribunale che, nella specie, si sia raggiunta la prova che la dinamica dell'incidente sia effettivamente avvenuta conformemente alla versione rappresentata da parte attrice e che, pertanto, risulta pienamente provata la responsabilità del conducente della
Peugeot 206 targata BA206GP in ordine alla causazione dell'evento, il quale, provenendo da
Via OT, nello svoltare a sinistra per immettersi su Via Salomone urtava da tergo la bicicletta condotta dal che transitava su via Salomone, direzione Via Marchese de Pt_1
Rosa, provocandone la caduta.
Sul punto occorre considerare che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto
4 dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. 13703/17; Cass. 8051/16; Cass. 6193/14).
Nella fattispecie in esame non sono stati forniti elementi probatori atti a far ritenere che l'attore abbia contribuito causalmente alla causazione dell'incidente. Da ciò consegue che i convenuti, in solido tra loro, devono essere condannati a risarcire i danni subiti dall'attore.
Superata, quindi, la questione dell'an della responsabilità, occorre passare a determinare il quantum dell'importo dovuto quale ristoro dei danni subiti dall'attore.
Va premesso che nel corso del giudizio di primo grado, è stata svolta la consulenza tecnica di ufficio, da un professionista medico, la cui attività è confluita in una relazione finale che risulta scevra da vizi logico scientifici e che può quindi ben costituire ausilio nella definizione di questo giudizio.
Ciò posto, il C.T.U. ha dichiarato che il è risultato essere affetto da: “pregresso da Pt_1 politrauma della strada con: - pregressa rottura ed elevata mobilità dell'elemento 12 già protesizzato (diagnosi dell'Unità operativa di Odontoiatria degli Ospedali riunti di Foggia) e trattata con terapia implantare protesica ex novo;
- esiti di trauma distorsivo al rachide cervicale con rettilineizzazione della fisiologica lordosi (accertata con Rx) e limitazione ai gradi estremi dei movimenti del capo;
- area cicatriziale discromica dalla forma ovalare con diametro massimo di cinque centimetri ed diametro minore di circa 4 (quattro) c, ictu oculi sulla superficie latero-esterna del gomito di sinistra;
- due cicatrici lineari discromiche della lunghezza di due centimetri la prima
e quattro centimetri la seconda sull'avambraccio sinistro ictu oculi;
- due relitti cicatriziali discromici di forma circolare dal diametro di circa due centimetri ictu oculi sul ginocchio sinistro”; e che tali lesioni risultano compatibili con la dinamica dell'evento.
Pertanto, dai danni riportati dall'appellante è discesa una percentuale di invalidità permanente del 4%, una ITP di giorni 15 al 75%, di giorni 20 al 50% e di giorni 20 al 25%.
Quanto alle tipologie di danni subiti dall'attore, giova precisare che, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma onnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti
5 molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass., sez. III, sent. n. 24864 del 9 dicembre
2010).
In particolare, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 31 maggio 2003,
n. 8827; 31 maggio 2003, n. 8828 e C. Cost. 11 luglio 2003 n. 233), il danno biologico deve essere inteso come temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di esser positivamente accertata sotto il profilo medico- legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso (in giurisprudenza cfr. tra le altre Cass. 9 dicembre 1994 n. 10539; Cass. 28 novembre 1998 n.
12083; Cass. 10 marzo 1998 n. 2639) e trova la sua fonte di tutela nello stesso art. 2059 c.c. Il danno biologico si configura, pertanto, come tipico danno non patrimoniale. Tale assunto è sostanzialmente da condividere, in quanto nella nozione di “danno biologico” rientrano tutte quelle figure di danno non reddituale e perciò non suscettibili di valutazione economica (ad es. danni estetici, alla vita di relazione, alla sfera sessuale), la cui liquidazione viene fatta spesso attraverso criteri equitativi.
Invero, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dall'illecito in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento (Cass. 26972/2008).
Al riguardo, va rilevato che nulla va riconosciuto a titolo di danno morale, non essendo né allegato, né essendo stato fornito, neppure in via presuntiva, alcun riscontro probatorio allo stesso e non essendo stato articolato alcun mezzo istruttorio al riguardo.
Pertanto, con riferimento al danno non patrimoniale, sulla scorta delle tabelle per le c.d. micropermanenti ex art. 139 D.lgs. 209/2005 (aggiornate ad Aprile 2024) spetta al a Pt_1 titolo di danno non patrimoniale, la somma di € 5.119,89, di cui € € 3.669,84 per i postumi al
4% e € 1.450,05 a titolo di inabilità (ITP al 75% € 621,45; ITP al 50% € 552,40; ITP al 25% €
276,20).
Venendo al danno patrimoniale, all'attore spetta il rimborso per le spese mediche causalmente riconducibili al sinistro per cui è giudizio nella misura di € 1.939,20 (calcolata all'attualità la somma di € 1.600,00), ritenuta congrua dal CTU, tenuto conto che “l'attore aveva già una protesi e non un elemento dentario naturale”.
6 In citazione il ha chiesto, inoltre, il rimborso di € 400,00 a titolo di onorari legali Pt_1 stragiudiziali.
La domanda va accolta.
Premesso, infatti, che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass. SS.UU.
16990/17), nella fattispecie la domanda è circostanziata da due lettere raccomandate inviate dall'avv. Kusturin alla (v. docc. 1 e 6) dirette ad ottenere il risarcimento CP_4 CP_5 del danno per il sinistro dell'11.09.2015.
Il compenso va pertanto liquidato, come richiesto nella nota pro-forma depositata in atti, in €
400,00.
Per tutto quanto esposto gli appellati, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, dell'ammontare di € 7.459,09.
Sugli importi riconosciuti e calcolati all'attualità, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali.
In particolare, spettano gli interessi legali dal giorno del sinistro calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Dalla sentenza al soddisfo decorreranno, poi, gli interessi di mora in misura legale.
Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della controversia, devono, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, essere poste a carico della Compagnia di Assicurazione e del in CP_2 solido tra loro.
Le stesse si liquidano, per entrambi i gradi, secondo i valori medi del dm 55/2014 (e successive modificazioni) avendo riguardo al valore della controversia (in base al criterio del decisum) e all'attività in concreto espletata. Al riguardo, va precisato che “la nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. funge da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi in quanto, quando la parte presenta la nota spese specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore” (cfr. Cass. civ. n. 6345/2020).
Le spese di CTU medica devono porsi a carico degli appellati in parti uguali tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
7 - dichiara la contumacia di CP_2
- accoglie la domanda, con conseguente integrale riforma della sentenza appellata, e per l'effetto condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 pagamento nei confronti di della somma di € 7.459,09, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patito, oltre interessi come precisati in motivazione;
- condanna e in solido tra loro, a rimborsare Controparte_1 CP_2
le spese di lite del giudizio di primo grado che liquida per compenso Parte_1 professionale in € 1.990,00 e € 280,32,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- condanna e in solido tra loro, a rimborsare Controparte_1 CP_2
le spese di lite del presente giudizio che liquida per compenso professionale Parte_1 in € 1.784,00 e € 433,11 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU medica a carico delle parti appellate in parti uguali tra loro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 09.04.2025
Il Giudice
Roberto Bianco
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