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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/12/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1111 \ 2023 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. ARENA GIOVANNI
contro
:
Controparte_1
AVV. BEVILACQUA ANTONELLO
Controparte_2
AVV. FABRIZIO FALVO
-PARTI APPELLATE –
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e , chiedendo il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro Controparte_2 stradale del 4 giugno 2020, deducendo la responsabilità esclusiva di Controparte_2
1 nella causazione dell'evento e allegando danni materiali e lesioni personali (distacco del trochite omerale sinistro).
Il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con sentenza n. 265/2023, rigettava la domanda attorea, ritenendo che la condotta dell'attore – che teneva aperto lo sportello della vettura sulla carreggiata – costituisse fattore causale determinante del sinistro, in applicazione dell'art. 157 Codice della Strada e della giurisprudenza di legittimità, e compensava integralmente le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello IC DE, deducendo:
Erroneità della sentenza nella ricostruzione della dinamica del sinistro e nella valutazione delle prove testimoniali e documentali
Erronea applicazione dell'art. 157 C.d.S., sostenendo che lo sportello non era aperto ma in fase di chiusura
Omessa liquidazione del danno biologico accertato dal CTU.
Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2 dell'appello, sostenendo l'infondatezza delle doglianze e la correttezza della sentenza impugnata.
1. Sulla dinamica del sinistro e la responsabilità
Dall'esame degli atti e delle dichiarazioni testimoniali, emerge che il sinistro si è verificato mentre l'attore si trovava fermo con la propria vettura e lo sportello aperto, in fase di chiusura, venendo urtato dalla vettura condotta da . L'unico teste Controparte_2 escusso ha fornito una ricostruzione generica e approssimativa, senza chiarire la posizione esatta dell'attore e la dinamica delle lesioni.
La sentenza di primo grado ha correttamente applicato il disposto dell'art. 157, comma
7, C.d.S., che pone una presunzione di responsabilità in capo a chi apre (o tiene aperto) lo sportello di un veicolo senza assicurarsi che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. Tale presunzione, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 34925/2022; n. 20482/2017; n. 33602/2016), può essere superata solo con prova contraria, che nel caso di specie non è stata fornita dall'appellante.
2. Sulle lesioni e il danno biologico
La documentazione medica attesta la presenza di una frattura composta del trochite omerale sinistro, con successivi controlli e trattamenti fisioterapici. Tuttavia, la prova del nesso causale tra la condotta del convenuto e le lesioni riportate dall'attore non risulta adeguatamente dimostrata, anche alla luce delle incongruenze tra le dichiarazioni testimoniali e la ricostruzione della dinamica del sinistro. La CTU medico-legale, pur
2 accertando la lesione, non fornisce elementi certi sulla riconducibilità della stessa all'evento così come descritto dall'attore.
3. Sulle spese
La natura della controversia e la compensazione delle spese disposta in primo grado appaiono giustificate dalla complessità della ricostruzione fattuale e dalla presenza di elementi di incertezza.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
e che liquida per ciascuno in euro 1701.00 per Controparte_1 Controparte_2 compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
3
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1111 \ 2023 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. ARENA GIOVANNI
contro
:
Controparte_1
AVV. BEVILACQUA ANTONELLO
Controparte_2
AVV. FABRIZIO FALVO
-PARTI APPELLATE –
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e , chiedendo il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro Controparte_2 stradale del 4 giugno 2020, deducendo la responsabilità esclusiva di Controparte_2
1 nella causazione dell'evento e allegando danni materiali e lesioni personali (distacco del trochite omerale sinistro).
Il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con sentenza n. 265/2023, rigettava la domanda attorea, ritenendo che la condotta dell'attore – che teneva aperto lo sportello della vettura sulla carreggiata – costituisse fattore causale determinante del sinistro, in applicazione dell'art. 157 Codice della Strada e della giurisprudenza di legittimità, e compensava integralmente le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello IC DE, deducendo:
Erroneità della sentenza nella ricostruzione della dinamica del sinistro e nella valutazione delle prove testimoniali e documentali
Erronea applicazione dell'art. 157 C.d.S., sostenendo che lo sportello non era aperto ma in fase di chiusura
Omessa liquidazione del danno biologico accertato dal CTU.
Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2 dell'appello, sostenendo l'infondatezza delle doglianze e la correttezza della sentenza impugnata.
1. Sulla dinamica del sinistro e la responsabilità
Dall'esame degli atti e delle dichiarazioni testimoniali, emerge che il sinistro si è verificato mentre l'attore si trovava fermo con la propria vettura e lo sportello aperto, in fase di chiusura, venendo urtato dalla vettura condotta da . L'unico teste Controparte_2 escusso ha fornito una ricostruzione generica e approssimativa, senza chiarire la posizione esatta dell'attore e la dinamica delle lesioni.
La sentenza di primo grado ha correttamente applicato il disposto dell'art. 157, comma
7, C.d.S., che pone una presunzione di responsabilità in capo a chi apre (o tiene aperto) lo sportello di un veicolo senza assicurarsi che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. Tale presunzione, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 34925/2022; n. 20482/2017; n. 33602/2016), può essere superata solo con prova contraria, che nel caso di specie non è stata fornita dall'appellante.
2. Sulle lesioni e il danno biologico
La documentazione medica attesta la presenza di una frattura composta del trochite omerale sinistro, con successivi controlli e trattamenti fisioterapici. Tuttavia, la prova del nesso causale tra la condotta del convenuto e le lesioni riportate dall'attore non risulta adeguatamente dimostrata, anche alla luce delle incongruenze tra le dichiarazioni testimoniali e la ricostruzione della dinamica del sinistro. La CTU medico-legale, pur
2 accertando la lesione, non fornisce elementi certi sulla riconducibilità della stessa all'evento così come descritto dall'attore.
3. Sulle spese
La natura della controversia e la compensazione delle spese disposta in primo grado appaiono giustificate dalla complessità della ricostruzione fattuale e dalla presenza di elementi di incertezza.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
e che liquida per ciascuno in euro 1701.00 per Controparte_1 Controparte_2 compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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