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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
9 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2986/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Mondello, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Salvatore Agnello, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.05.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: che in data 13.04.2018 è stato di assunto quale dipendente della società resistente, esercente il commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia, al tempo con sede legale in Misterbianco (CT), Contrada Cuba S.p. 54 s.n., con la qualifica di aiuto commesso alle vendite, con contratto a tempo determinato e a tempo parziale al 50%, e con scadenza al 12.07.2018, di 20 ore settimanali, con inquadramento nel quinto livello del CCNL Terziario Confcommercio e con fissazione del luogo di lavoro presso il punto vendita della società sito in Catania, Via Etnea, n. 76; che in data 13.04.2019 tale
1 contratto è stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, e che ha prestato attività lavorativa ininterrottamente sino al 29.09.2020, data in cui si è dimesso a seguito della
CIG in cui era stato posto dalla società convenuta dal 12.03.2020 e della mancata retribuzione sino alle sue dimissioni rassegnate, appunto, a seguito della protratta collocazione in CIG, che gli ha causato un danno anche retributivo, in quanto solo formalmente è stato inquadrato quale part time, mentre in realtà svolgeva regolarmente un orario di lavoro non solo a tempo pieno, ma anche connotato dal costante svolgimento di lavoro straordinario;
che, dopo la cessazione del rapporto, nulla ha percepito a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, per differenze retributive, per lavoro straordinario, per ferie e r.o.l. non goduti, per trattamento di fine rapporto, e che è rimasto, inoltre, creditore di somme dovute a titolo risarcitorio a titolo di
CIG covid 19 in ragione dell'inquadramento nel V livello part time anziché nel IV livello full time, corrispondenti a euro 2.371,69, pari a quanto percepito a tale titolo in ragione di un part time dichiarato al 50%; che per tutta la durata del rapporto ha espletato le mansioni di commesso addetto alla vendita ed alla cassa prima presso lo store di Catania, sito in via Etnea
n. 76, ove ha prestato attività lavorativa dall'inizio del rapporto sino al gennaio 2019, mentre a partire dal febbraio 2019 tali mansioni ha svolto presso il punto vendita della società convenuta sito presso il Centro Commerciale Centro Sicilia (3 Store Centro Sicilia); che per tutta la durata del rapporto ha osservato, di fatto, l'orario di lavoro che va dal lunedì alla domenica dalle ore 8,30 alle ore 17,30, oppure dalle ore 13,00 alle ore 21,30, oppure dalle ore
8,30 alle ore 17,00, oppure dalle ore 13,00 alle ore 21,30, con un giorno di riposo alla settimana in un giorno diverso dalla domenica, godendo soltanto di tredici giorni di ferie all'anno e non usufruendo mai di r.o.l. e permessi;
che per tutta la durata del rapporto ha ricevuto un trattamento economico e normativo lesivo dell'art. 36 Cost. e che, in ragione della quantità e qualità del lavoro svolto, merita di essere adeguato integralmente, assumendo quale parametro, in ragione dell'attività svolta dalla società datrice di lavoro, la contrattazione collettiva nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore commercio, e ciò anche in ragione dell'adesione esplicita manifestata da parte datoriale;
che per le mansioni svolte ha maturato il diritto ad essere inquadrato, sin dal momento genetico di ognuno dei rapporti di lavoro in questione, nel IV livello funzionale e retributivo del CCNL terziario;
che per tutta la durata del rapporto di lavoro, in assenza di qualsivoglia accordo sul punto, si è visto retribuire
(comunque nella inferiore misura rispetto a quella dovuta) in ogni mese in busta paga sia la tredicesima che la quattordicesima mensilità in rate mensili, anziché in unica soluzione in
2 coincidenza con la vigilia di natale e l'uno luglio di ogni anno, mentre parte datoriale ha fatto risultare presenti in busta paga permessi e in verità mai usufruiti dal ricorrente e così CP_2
pure ferie e, cosa ancor più grave, ha dichiarato un numero enormemente inferiore di giorni ed ore di lavoro effettuate, ed al contempo ha fatto figurare una costante indennità di trasferta anche e soprattutto riconducibile a trasferte mai effettuate, con grave danno sia retributivo, che contributivo, per il ricorrente;
che, infine, nonostante avesse responsabilità di cassa in caso di ammanchi, non ha mai percepito l'indennità di cassa o maneggio denaro prevista dall'invocato CCNL;
che, pertanto, gli spettano, in virtù dei CCNL del settore di volta in volta applicabili ratione temporis, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 c.c. - attesa la quantità e qualità del lavoro prestato -, oltre che delle leggi n. 297/82 e n. 36/88 e, comunque, secondo equità, ed a titolo di differenze di retribuzione per differenza di livello, indennità sostitutiva del preavviso, lavoro straordinario, r.o.l., indennità sostitutiva ferie non godute, indennità di cassa, TFR, risarcimento a titolo di CIG Covid 19 in ragione dell'inquadramento nel V livello part time anziché nel IV livello full time, le somme di cui al prospetto contabile analitico facente parte integrante del ricorso, ammontanti complessivamente ad euro 39.506,36.
Ciò premesso, il ricorrente ha domandato al giudice adito di: condannare la società convenuta al pagamento in suo favore della suddetta somma di euro 39.506,36 per le causali di cui in ricorso o di quell'altra somma, maggiore o minore, che si riterrà dovuta anche a titolo risarcitorio ed anche a seguito di nominanda CTU, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, e con vittoria di spese e compensi da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, la società resistente si è tempestivamente costituita in giudizio, rappresentando che il sig. è stato inizialmente assunto con contratto a tempo parziale e Pt_1
determinato per il periodo dal 13.04.2018 al 12.07.2018, successivamente prorogato sino al
30.09.2018 e poi al 12.04.2019 e, a decorrere dal 13.04.2019, trasformato in contratto a tempo indeterminato, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso e, in particolare, contestando che fosse realmente intercorso con il ricorrente un rapporto di lavoro di natura subordinata eccedente, dal punto di vista dell'orario lavorativo, quanto strettamente risultante dal contratto di assunzione part time del suddetto, stipulato per lo svolgimento da parte di quest'ultimo delle mansioni, concernenti l'attività di promozione e di vendita di servizi di telefonia corrispondenti a quelle rientranti nel V livello di cui al CCNL del settore, di fatto svolte del ricorrente, al quale, peraltro, viene addebitato di avere fornito in giudizio elementi
3 di prova dell'asserito svolgimento di mansioni riconducibili al superiore IV livello richiesto e, tantomeno, di mansioni che presupponessero la corresponsione dell'indennità di cassa parimenti richiesta;
sotto il profilo procedurale, ha eccepito la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza della domanda e, comunque, ha ribadito il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'istante per quel che concerne il reale svolgimento del rapporto lavorativo, la qualificazione spettante, siccome i periodi e gli orari di lavoro effettivamente prestati;
ha contestato, quindi, più specificamente, la richiesta di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, essendo stato il ricorrente a dimettersi volontariamente e senza alcun preavviso, la richiesta risarcitoria avanzata a titolo di CIG
Covid percepita in misura inferiore a causa dell'errato inquadramento contrattuale, avendo corrisposto al lavoratore il detto ammortizzatore sociale proporzionalmente alle mansioni ed all'orario di lavoro da questi effettivamente espletato, e, più in generale, la mancata indicazione dei criteri di calcolo adottati dal ricorrente per la quantificazione di tutte quante le proprie pretese;
ha concluso, pertanto, chiedendo rigettare integralmente le domande formulate dal ricorrente, con vittoria di spese e compensi del giudizio da liquidarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi anch'esso antistatario.
Constatata l'infruttuosità del tentativo volto ad addivenire ad un bonario componimento della lite intrapresa e ordinato ex art. 423 c.p.c. alla società resistente il pagamento dell'importo non contestato a titolo di TFR di euro 1.555,34 in favore della parte ricorrente, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed assunzione di prove orali.
Quindi, subentrato nelle more nella titolarità del procedimento questo giudice e ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'udienza del 09.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per sua asserita genericità, atteso che l'atto introduttivo appare, sia pure con le tante limitazioni di cui si dirà infra, sufficientemente dettagliato quanto ad individuazione del petitum e della causa petendi.
3. Sempre in via preliminare, si dà atto che parte resistente ha documentato di avere ottemperato all'ordine del Giudice, emesso all'udienza del 13.07.2022, di pagamento della somma non contestata di euro 1.555,34 a titolo di TFR maturato dal ricorrente (cfr. copie del
4 relativo cedolino paga e del bonifico dell'importo netto corrispondente effettuato in data
08.09.2022, allegati alle note d'udienza della resistente datate 21.09.2023).
4. Passiamo ad analizzare adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere nel presente giudizio è la debenza, affermata dal ricorrente e recisamente negata dalla resistente, di una serie di emolumenti retributivi che sarebbero maturati in favore dell'attore in conseguenza del rapporto lavorativo effettivamente intercorso tra le parti in causa nel periodo in considerazione.
Al riguardo, va innanzitutto rammentato che, secondo un pacifico e consolidato principio giurisprudenziale, al fine di accertare la congruità della retribuzione lato sensu corrisposta al dipendente, è onere del lavoratore che richieda le eventuali differenze retributive spettanti provare la sussistenza del rapporto, la sua reale durata, le mansioni di fatto esplicate, l'orario di lavoro effettivamente eseguito, oltre che l'applicabilità in concreto dell'invocato CCNL di settore.
In particolare, in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive richieste deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C.
Cass. S.U. 13533/2001).
Ciò comporta che, con specifico riferimento alle differenze retributive de quibus, incombe sulla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle pretese spettanze.
4. Nel caso di specie è incontestabile, poiché comprovata documentalmente, la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata part time al 50% intercorso tra il ricorrente e la società resistente nel periodo 13.04.2018 - 29.09.2020, siccome l'applicabilità del CCNL della categoria invocato (circostanze confermate dalla produzione in atti della lettera di assunzione, della comunicazione dimissioni del 29.09.2020 e delle buste paga), per cui si tratta in questa sede di stabilire quali siano state le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente (e, dunque, se realmente abbia espletato mansioni superiori corrispondenti al livello IV piuttosto che al
5 livello V attribuitogli dalla società datrice sin dal momento della sua assunzione), l'effettivo impegno orario profuso dallo stesso e la retribuzione conseguentemente spettante per il lavoro effettivamente prestato in quel frangente.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato iniziato in data 13.04.2018 e cessato, dopo la sua trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, il 29.09.2020, a seguito delle dimissioni rassegnate volontariamente dal ricorrente, trova immediatamente riscontro, oltre che nelle buste paga, nel contratto di lavoro part time, nella comunicazione unilav del
17.04.2019 e nella comunicazione dimissioni (cfr. doc.ti nn. 3, 4, 5 e 6 allegati al ricorso introduttivo e doc.ti nn. 2, 3, 4, 5 e 6 allegati alla memoria di costituzione), dai quali emerge senza possibilità di smentita che è stato assunto dalla resistente con contratto a Parte_1
tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato e, comunque, sempre parziale, per 20 ore settimanali, da espletarsi, a settimane alterne, dal lunedì al martedì e dal giovedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e, successivamente e negli stessi giorni, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, per l'espletamento delle mansioni di aiuto commesso addetto all'attività di promozione e di vendita di servizi di telefonia corrispondenti a quelle del suo inquadramento al livello V del C.C.N.L. del settore Terziario Confcommercio applicato dalla resistente.
Il ricorrente, di contro, ha sostenuto di avere avuto attribuito un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello ritenuto spettargli, indicato nel IV livello del suddetto C.C.N.L., e di avere lavorato per molte più ore rispetto a quelle contrattualizzate al momento della sua assunzione - svolgendo anche diverse ore di straordinario - in particolare deducendo, testualmente, che “4) Per tutta la durata del rapporto … era tenuto ad osservare e di fatto osservava l'orario di lavoro che va dal lunedì alla domenica dalle ore 8,30 alle ore 17,30 oppure dalle ore 13,00 alle ore 21,30 oppure dalle 8,30 alle 17, o dalle 13 alle 21,30 con un giorno di riposo in alla settimana in un giorno diverso dalla domenica, godendo di soli tredici giorni di ferie all'anno e non usufruendo mai di r.o.l. e permessi” (cfr. pag. 3 del ricorso introduttivo).
In relazione al superiore livello di inquadramento preteso e al maggior orario presuntivamente osservato, il ricorrente ha domandato il pagamento delle relative differenze retributive.
Per quanto concerne l'asserito svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, la domanda va rigettata per palese inadempimento dell'onere di allegazione.
6 Come noto, infatti, in tema di svolgimento di mansioni superiori, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che "il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano
i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ.
Sez. lav., 21.5.2003, n. 8025).
E, inoltre, per consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione” (vedi ex multis Cass. 30.10.2008, n. 26233); nello stesso senso, più recentemente, si è espressa Cass. 28.04.2015, n. 8589, secondo la quale “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”.
Ebbene, nella specie il ricorrente non ha esattamente e dettagliatamente descritto le mansioni in concreto svolte, il medesimo essendosi limitato ad evidenziare di avere espletato “le mansioni di commesso addetto alla vendita ed alla cassa”, senza null'altro aggiungere in ordine ai compiti specificamente disimpegnati, né ha in alcun modo dedotto il mansionario collettivo proprio del livello di inquadramento di appartenenza (livello 4°) e quello inerente al livello superiore di inquadramento al quale anela (livello 5°).
Quanto alle circostanze di fatto attinenti all'orario di lavoro concretamente osservato, invece, adempiuto il preliminare onere assertivo, all'esito della istruzione probatoria
7 complessivamente espletata non può reputarsi raggiunta una prova certa ed affidabile, tale da potere assecondare le richieste di differenze retributive avanzate dal ricorrente.
Invero, dall'esame delle deposizioni rese dai testimoni escussi in corso di causa non è emersa una versione univoca ed esaustiva con riguardo all'orario di lavoro dal ricorrente effettivamente osservato.
Il teste di parte ricorrente , ascoltato all'udienza del 9.03.2023, ha dichiarato di Tes_1
avere iniziato a lavorare alle dipendenze della società resistente soc. dal mese di CP_1 settembre 2019 (“Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro alle dipendenze della presso cui ho lavorato dal settembre 2019 a luglio 2021”), per cui, come CP_1 onestamente precisato dallo stesso rispondendo alla domanda di cui all'art. 3 del capitolato di prova di parte ricorrente (“Come già detto posso riferire soltanto per il periodo in cui il Pt_1 lavorò allo store del “Centro Sicilia”), nulla è stato in grado di comunicare sul periodo lavorativo del ricorrente che va dalla sua assunzione (13.04.2018) ad agosto 2019.
Per quel che concerne il periodo immediatamente successivo, comunque, si tratterebbe di pochi mesi soltanto (per l'esattezza, poco meno di sei mesi e mezzo), posto che il ricorrente, di fatto, ha espletato la propria attività lavorativa sino all'11.03.2020, e ciò “a seguito della
CIG in cui è stato posto dalla società convenuta dal 12.03.2020” (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo).
D'altronde, anche lo stesso teste si è visto costretto a dovere ammettere la Tes_1
propria impossibilità a riferire circostanze di fatto riguardanti il periodo successivo alla metà del mese di marzo 2020, essendo stato accomunato dal medesimo destino che ha coinvolto tutto quanto il personale della società resistente (“Non sono in grado di riferire sulla data di conclusione del suo rapporto di lavoro perché a quel tempo ero stato posto in cassa integrazione, a causa della pandemia da COVID, come gli altri colleghi”).
In quel frangente di appena poco più di sei mesi, peraltro, la frequentazione da parte del testimone in commento dei locali della resistente in cui prestava servizio il ricorrente non è stata neppure assidua, avendo riferito il teste quanto segue: “Preciso che nella qualità di responsabile commerciale mi recavo sia nel punto vendita del Centro Sicilia che in quello di via Etnea”.
E' ovvio che quando il testimone si trovava in uno dei punti vendita della resistente non poteva vedere e sapere quel che succedeva nell'altro e viceversa.
8 Per converso, l'altro testimone di parte ricorrente, , ascoltato all'udienza del Testimone_2
04.05.2023, ha dimostrato di potere avere avuto personale contezza dell'attività svolta dal ricorrente limitatamente al periodo corrente da 13.04.2018 al mese di gennaio 2019
(all'incirca, per nove mesi), null'altro essendo realmente in grado di riferire con cognizione di causa per il periodo successivo corrente dal febbraio 2019, a partire dal quale il ricorrente ha lavorato nel punto vendita sito presso il “Centro Sicilia”, dalla teste frequentato sporadicamente (“Preciso che nel periodo in cui lui lavorò alle dipendenze della io CP_1
ero addetta al Punto Vendita di via Etnea e per un certo periodo abbiamo lavorato entrambi nello stesso punto vendita. Quando venne trasferito nello Store del Centro Sicilia, di tanto in tanto, andavo a trovarlo perché lì c'era il magazzino dove venivano custoditi i telefoni e gli accessori in deposito dei punti vendita della ”). CP_1
In ogni caso, tutto quanto riferito favorevolmente, rispetto alle tesi attoree, dai suddetti testi indicati da parte ricorrente per il breve lasso di tempo in cui ciascuno di questi ha lavorato fianco a fianco con parte attrice (e, peraltro, per niente immune dal sospetto che sia stato dettato da una certa acredine nei confronti della società resistente;
, per esempio, Tes_1 ha premesso di avere “avuto un contenzioso con la società resistente definito da circa un anno”), ha trovato categorica smentita nelle parole di entrambi i testimoni chiamati dalla società resistente.
La deposizione della teste collega di lavoro del ricorrente per l'intero periodo Testimone_3
in cui questi ha prestato servizio per la resistente, appare dettagliata e circostanziata rispetto a quanto riferito sul punto dai testi di parte ricorrente, che si sono limitati a confermarne laconicamente la veridicità partendo dal presupposto che tale orario coincidesse con l'orario rispettato dagli stessi, ancorché in determinati periodi ed in tutt'altro contesto lavorativo rispetto a quello in cui ha operato di volta in volta il ricorrente.
La teste infatti, ha riferito che “In linea generale i turni di lavoro coincidevano con Tes_3 quelli indicati nell'articolato di prova che mi viene letto. Si lavorava a settimane alterne con turni di quattro ore, soltanto al mattino o soltanto al pomeriggio, con due giorni di riposo settimanali. Capitava spesso che i giorni di riposo potessero cambiare e quindi capitava di lavorare anche il mercoledì e la domenica;
in base alle esigenze personali anche di noi dipendenti. Per esigenze personali poteva accadere che tra noi colleghi scambiavamo i turni di lavoro, facendo sempre soltanto turni di 4 ore al giorno”.
9 La prova testimoniale complessivamente esaminata, dunque, non appare in grado di eliminare i dubbi e le perplessità, rimasti praticamente immutati, circa la veridicità dell'orario full-time siccome dedotto in ricorso, che il ricorrente vorrebbe riconosciuto come effettivamente lavorato e, quindi, adeguatamente retribuito.
Nessuna rilevanza può darsi in contrario avviso (deponendo, quantomeno, per l'osservanza di
24 ore di lavoro settimanali in luogo delle 20 lavorative risultanti dalla documentazione in atti) alla dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della resistente in sede di suo interrogatorio, il quale, avendo sostenuto che “Dalla documentazione presente in azienda risulta che il sig. lavorava per quattro ore al giorno;
con un giorno di riposo alla Pt_1 settimana;
ma non saprei dire in quale giorno della settimana aveva il riposo”, ha voluto certamente alludere al giorno di riposo infrasettimanale, nel caso in specie il mercoledì, previsto dal contratto di assunzione del ricorrente e dalle sue successive proroghe (cfr. doc.ti nn. 2, 3, 4 e 5 allegati alla memoria di costituzione)
Meritevole di accoglimento, invece, appare la domanda concernente l'indennità di cassa.
Al riguardo, l'art. 218 del C.C.N.L. per i dipendenti da azienda del settore “Terziario,
Distribuzione e Servizi” del 30.07.2019 stabilisce che “al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 212 del presente contratto.”.
Sul tema i testi e hanno concordemente reso dichiarazioni che depongono a Tes_1 Tes_2 favore della fondatezza della tesi attorea, avendo riferito che “Il era Tes_1 Pt_1 addetto alla cassa ed aveva il maneggio del denaro consegnato dagli acquirenti. …” e Tes_2
che “Il collega era addetto alla cassa e pertanto era responsabile in caso di
[...] Pt_1 ammanchi di denaro a fine giornata quando si faceva la contabilità giornaliera”); tale versione, peraltro, non appare significativamente smentita dalle deposizioni degli altri testi
( e i quali, nel confermare le mansioni di addetto alla vendita Testimone_4 Testimone_3
di telefoni ed accessori, hanno semplicemente escluso che vi erano stati ammanchi di denaro.
Per quanto concerne la quantificazione della relativa spettanza, come detto, occorre prendere come base di riferimento la retribuzione mensile lorda spettante per un lavoratore di V livello
(retribuzione che, secondo le tabelle retributive allegate al citato C.C.N.L., è pari ad euro
1.508,95), ridurre tale retribuzione della metà (1.508,95:2 = 754,47) in virtù della
10 conformazione del rapporto di lavoro come part time al 50%, e poi calcolare il 5% di tale somma, così ottenendo un importo mensile di euro 37,72, che moltiplicato per i 23 mesi di prestazione lavorativa (dal 13.04.2018, data di inizio dell'originario contratto a tempo determinato, al 12.03.2020, data di collocamento in CIG) conduce ad un totale spettante di euro 867,56.
Così come nulla spetta allo stesso a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso e di relativi ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità calcolati su quest'ultimo emolumento, essendosi parte attrice dimessa volontariamente e non essendo stato provato nel presente giudizio che si sia trattato realmente di dimissioni rassegnate per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.: lo stesso attore, infatti, ha sottolineato di essersi dimesso perché ha ritenuto
“intollerabile” essere stato collocato in CIG, identica sorte che, peraltro, è spettata a milioni di lavoratori di altre aziende che, a causa della epidemia da coronavirus in quel momento in corso, sono state costrette a sospendere i rapporti di lavoro in atto e ad adottare i relativi strumenti di ammortizzazione sociale.
Parimenti, non è dovuto alcunché a titolo di lavoro straordinario dallo stesso asseritamente prestato.
Al riguardo, deve trova applicazione il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di prestazione lavorativa espletata in regime di plus orario o in regime di lavoro supplementare, secondo cui “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca
l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” e “senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass. Sez. lav. 16.2.2009, n. 3714 e, da ultimo, Cass. Sez. lav., 19.6.2018, n.
16150 e Cass. Sez. lav., 20.2.2018, n. 4076).
Con ancora maggiore rigore e nettezza si è espressa Cass. Sez. lav., 14.5.2015, n. 9906, secondo la quale “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi”; con specifico riferimento al lavoro straordinario in giorno festivo o di domenica, nella medesima occasione i giudici di
11 legittimità hanno statuito che “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro domenicale o festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, quantificando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice”.
Nella specie, non è stato provato, né si è chiesto di provare, l'esatta misura e la collocazione oraria e giornaliera delle prestazioni svolte in regime di plus orario, per cui non può ritenersi minimamente assolto l'onere probatorio sul tema specifico.
In realtà, ancor prima che l'onere probatorio, deve ritenersi chiaramente inadempiuto il primario onere di allegazione, stante che, come sottolineato dalla la Suprema Corte con particolare riferimento al compenso per lavoro straordinario, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario), secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (Cass. civ. Sez. Lav., 19.6.2018, n. 16150), onere che, nella specie, non è stato rispettato, atteso che nel ricorso non sono stati minimamente specificati i giorni in cui sarebbe stato svolto lavoro in regime di lavoro straordinario o, eventualmente, di domenica e della concreta misura oraria di tale prestazione lavorativa.
Nulla è poi dovuto al ricorrente a titolo di indennità per ferie non godute (al pari dei permessi rol e delle eventuali festività non fruiti), per mancanza di prova dell'assunto, avendo peraltro lo stesso affermato in ricorso di avere goduto di tredici giorni di ferie all'anno (cfr. pag. 3 del ricorso introduttivo).
In particolare, per quel che riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro”, ma solo ove il lavoratore abbia dato prova di non avere fruito delle ferie,
“l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.” (Cass. Sez. lav., 22.12.2009, n. 26985;
Cass. Sez. lav. 27.04.2015, n. 8521; Cass. Sez. lav. 06.04.2020, n. 7696; Cass. Sez. lav.
12 31.05.2024, n. 15258/ord.; nello stesso si veda altresì Cass. Sez. lav., 19.4.2013, n. 9599, secondo cui “grava sul lavoratore l'onere di provare il mancato godimento delle ferie, delle festività ed anche dei permessi”).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato e provato, o chiesto di provare, di avere lavorato in determinati e specifici giorni che, viceversa, avrebbero dovuto essere destinati al godimento delle ferie o alla fruizione dei permessi.
Nulla, infine, è dovuto a titolo risarcitorio per differenza CIG COVID 19 percepita in ragione dell'inquadramento nel V livello part time, piuttosto che nel IV livello full time, non spettando al ricorrente, per quanto supra diffusamente evidenziato, tanto il superiore inquadramento richiesto, quanto il riconoscimento dello svolgimento dell'orario lavorativo pieno.
5. Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento, se non con esclusivo riferimento alla indennità di cassa.
Tale decisione, del resto, si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della Suprema
Corte secondo cui “sul piano del metodo, di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (Cass. Sez. lav. 28.09.2006, n.
21028; nello stesso senso più recentemente si veda Cass. Sez. lav. 02.09.2021, n. 23816/ord., pronunciata in tema di qualificazione del rapporto di lavoro in termini di lavoro subordinato, anziché autonomo, secondo la quale, “qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto”).
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della soccombenza reciproca e della situazione di incertezza e difficoltà probatoria, si ritiene di doverle interamente compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2986/2022 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: condanna la a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 867,56 per le CP_1
causali di cui in motivazione, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
13 Catania, 20 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
9 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2986/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Mondello, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Salvatore Agnello, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.05.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: che in data 13.04.2018 è stato di assunto quale dipendente della società resistente, esercente il commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia, al tempo con sede legale in Misterbianco (CT), Contrada Cuba S.p. 54 s.n., con la qualifica di aiuto commesso alle vendite, con contratto a tempo determinato e a tempo parziale al 50%, e con scadenza al 12.07.2018, di 20 ore settimanali, con inquadramento nel quinto livello del CCNL Terziario Confcommercio e con fissazione del luogo di lavoro presso il punto vendita della società sito in Catania, Via Etnea, n. 76; che in data 13.04.2019 tale
1 contratto è stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, e che ha prestato attività lavorativa ininterrottamente sino al 29.09.2020, data in cui si è dimesso a seguito della
CIG in cui era stato posto dalla società convenuta dal 12.03.2020 e della mancata retribuzione sino alle sue dimissioni rassegnate, appunto, a seguito della protratta collocazione in CIG, che gli ha causato un danno anche retributivo, in quanto solo formalmente è stato inquadrato quale part time, mentre in realtà svolgeva regolarmente un orario di lavoro non solo a tempo pieno, ma anche connotato dal costante svolgimento di lavoro straordinario;
che, dopo la cessazione del rapporto, nulla ha percepito a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, per differenze retributive, per lavoro straordinario, per ferie e r.o.l. non goduti, per trattamento di fine rapporto, e che è rimasto, inoltre, creditore di somme dovute a titolo risarcitorio a titolo di
CIG covid 19 in ragione dell'inquadramento nel V livello part time anziché nel IV livello full time, corrispondenti a euro 2.371,69, pari a quanto percepito a tale titolo in ragione di un part time dichiarato al 50%; che per tutta la durata del rapporto ha espletato le mansioni di commesso addetto alla vendita ed alla cassa prima presso lo store di Catania, sito in via Etnea
n. 76, ove ha prestato attività lavorativa dall'inizio del rapporto sino al gennaio 2019, mentre a partire dal febbraio 2019 tali mansioni ha svolto presso il punto vendita della società convenuta sito presso il Centro Commerciale Centro Sicilia (3 Store Centro Sicilia); che per tutta la durata del rapporto ha osservato, di fatto, l'orario di lavoro che va dal lunedì alla domenica dalle ore 8,30 alle ore 17,30, oppure dalle ore 13,00 alle ore 21,30, oppure dalle ore
8,30 alle ore 17,00, oppure dalle ore 13,00 alle ore 21,30, con un giorno di riposo alla settimana in un giorno diverso dalla domenica, godendo soltanto di tredici giorni di ferie all'anno e non usufruendo mai di r.o.l. e permessi;
che per tutta la durata del rapporto ha ricevuto un trattamento economico e normativo lesivo dell'art. 36 Cost. e che, in ragione della quantità e qualità del lavoro svolto, merita di essere adeguato integralmente, assumendo quale parametro, in ragione dell'attività svolta dalla società datrice di lavoro, la contrattazione collettiva nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore commercio, e ciò anche in ragione dell'adesione esplicita manifestata da parte datoriale;
che per le mansioni svolte ha maturato il diritto ad essere inquadrato, sin dal momento genetico di ognuno dei rapporti di lavoro in questione, nel IV livello funzionale e retributivo del CCNL terziario;
che per tutta la durata del rapporto di lavoro, in assenza di qualsivoglia accordo sul punto, si è visto retribuire
(comunque nella inferiore misura rispetto a quella dovuta) in ogni mese in busta paga sia la tredicesima che la quattordicesima mensilità in rate mensili, anziché in unica soluzione in
2 coincidenza con la vigilia di natale e l'uno luglio di ogni anno, mentre parte datoriale ha fatto risultare presenti in busta paga permessi e in verità mai usufruiti dal ricorrente e così CP_2
pure ferie e, cosa ancor più grave, ha dichiarato un numero enormemente inferiore di giorni ed ore di lavoro effettuate, ed al contempo ha fatto figurare una costante indennità di trasferta anche e soprattutto riconducibile a trasferte mai effettuate, con grave danno sia retributivo, che contributivo, per il ricorrente;
che, infine, nonostante avesse responsabilità di cassa in caso di ammanchi, non ha mai percepito l'indennità di cassa o maneggio denaro prevista dall'invocato CCNL;
che, pertanto, gli spettano, in virtù dei CCNL del settore di volta in volta applicabili ratione temporis, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 c.c. - attesa la quantità e qualità del lavoro prestato -, oltre che delle leggi n. 297/82 e n. 36/88 e, comunque, secondo equità, ed a titolo di differenze di retribuzione per differenza di livello, indennità sostitutiva del preavviso, lavoro straordinario, r.o.l., indennità sostitutiva ferie non godute, indennità di cassa, TFR, risarcimento a titolo di CIG Covid 19 in ragione dell'inquadramento nel V livello part time anziché nel IV livello full time, le somme di cui al prospetto contabile analitico facente parte integrante del ricorso, ammontanti complessivamente ad euro 39.506,36.
Ciò premesso, il ricorrente ha domandato al giudice adito di: condannare la società convenuta al pagamento in suo favore della suddetta somma di euro 39.506,36 per le causali di cui in ricorso o di quell'altra somma, maggiore o minore, che si riterrà dovuta anche a titolo risarcitorio ed anche a seguito di nominanda CTU, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, e con vittoria di spese e compensi da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, la società resistente si è tempestivamente costituita in giudizio, rappresentando che il sig. è stato inizialmente assunto con contratto a tempo parziale e Pt_1
determinato per il periodo dal 13.04.2018 al 12.07.2018, successivamente prorogato sino al
30.09.2018 e poi al 12.04.2019 e, a decorrere dal 13.04.2019, trasformato in contratto a tempo indeterminato, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso e, in particolare, contestando che fosse realmente intercorso con il ricorrente un rapporto di lavoro di natura subordinata eccedente, dal punto di vista dell'orario lavorativo, quanto strettamente risultante dal contratto di assunzione part time del suddetto, stipulato per lo svolgimento da parte di quest'ultimo delle mansioni, concernenti l'attività di promozione e di vendita di servizi di telefonia corrispondenti a quelle rientranti nel V livello di cui al CCNL del settore, di fatto svolte del ricorrente, al quale, peraltro, viene addebitato di avere fornito in giudizio elementi
3 di prova dell'asserito svolgimento di mansioni riconducibili al superiore IV livello richiesto e, tantomeno, di mansioni che presupponessero la corresponsione dell'indennità di cassa parimenti richiesta;
sotto il profilo procedurale, ha eccepito la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza della domanda e, comunque, ha ribadito il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'istante per quel che concerne il reale svolgimento del rapporto lavorativo, la qualificazione spettante, siccome i periodi e gli orari di lavoro effettivamente prestati;
ha contestato, quindi, più specificamente, la richiesta di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, essendo stato il ricorrente a dimettersi volontariamente e senza alcun preavviso, la richiesta risarcitoria avanzata a titolo di CIG
Covid percepita in misura inferiore a causa dell'errato inquadramento contrattuale, avendo corrisposto al lavoratore il detto ammortizzatore sociale proporzionalmente alle mansioni ed all'orario di lavoro da questi effettivamente espletato, e, più in generale, la mancata indicazione dei criteri di calcolo adottati dal ricorrente per la quantificazione di tutte quante le proprie pretese;
ha concluso, pertanto, chiedendo rigettare integralmente le domande formulate dal ricorrente, con vittoria di spese e compensi del giudizio da liquidarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi anch'esso antistatario.
Constatata l'infruttuosità del tentativo volto ad addivenire ad un bonario componimento della lite intrapresa e ordinato ex art. 423 c.p.c. alla società resistente il pagamento dell'importo non contestato a titolo di TFR di euro 1.555,34 in favore della parte ricorrente, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed assunzione di prove orali.
Quindi, subentrato nelle more nella titolarità del procedimento questo giudice e ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'udienza del 09.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per sua asserita genericità, atteso che l'atto introduttivo appare, sia pure con le tante limitazioni di cui si dirà infra, sufficientemente dettagliato quanto ad individuazione del petitum e della causa petendi.
3. Sempre in via preliminare, si dà atto che parte resistente ha documentato di avere ottemperato all'ordine del Giudice, emesso all'udienza del 13.07.2022, di pagamento della somma non contestata di euro 1.555,34 a titolo di TFR maturato dal ricorrente (cfr. copie del
4 relativo cedolino paga e del bonifico dell'importo netto corrispondente effettuato in data
08.09.2022, allegati alle note d'udienza della resistente datate 21.09.2023).
4. Passiamo ad analizzare adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere nel presente giudizio è la debenza, affermata dal ricorrente e recisamente negata dalla resistente, di una serie di emolumenti retributivi che sarebbero maturati in favore dell'attore in conseguenza del rapporto lavorativo effettivamente intercorso tra le parti in causa nel periodo in considerazione.
Al riguardo, va innanzitutto rammentato che, secondo un pacifico e consolidato principio giurisprudenziale, al fine di accertare la congruità della retribuzione lato sensu corrisposta al dipendente, è onere del lavoratore che richieda le eventuali differenze retributive spettanti provare la sussistenza del rapporto, la sua reale durata, le mansioni di fatto esplicate, l'orario di lavoro effettivamente eseguito, oltre che l'applicabilità in concreto dell'invocato CCNL di settore.
In particolare, in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive richieste deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C.
Cass. S.U. 13533/2001).
Ciò comporta che, con specifico riferimento alle differenze retributive de quibus, incombe sulla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle pretese spettanze.
4. Nel caso di specie è incontestabile, poiché comprovata documentalmente, la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata part time al 50% intercorso tra il ricorrente e la società resistente nel periodo 13.04.2018 - 29.09.2020, siccome l'applicabilità del CCNL della categoria invocato (circostanze confermate dalla produzione in atti della lettera di assunzione, della comunicazione dimissioni del 29.09.2020 e delle buste paga), per cui si tratta in questa sede di stabilire quali siano state le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente (e, dunque, se realmente abbia espletato mansioni superiori corrispondenti al livello IV piuttosto che al
5 livello V attribuitogli dalla società datrice sin dal momento della sua assunzione), l'effettivo impegno orario profuso dallo stesso e la retribuzione conseguentemente spettante per il lavoro effettivamente prestato in quel frangente.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato iniziato in data 13.04.2018 e cessato, dopo la sua trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, il 29.09.2020, a seguito delle dimissioni rassegnate volontariamente dal ricorrente, trova immediatamente riscontro, oltre che nelle buste paga, nel contratto di lavoro part time, nella comunicazione unilav del
17.04.2019 e nella comunicazione dimissioni (cfr. doc.ti nn. 3, 4, 5 e 6 allegati al ricorso introduttivo e doc.ti nn. 2, 3, 4, 5 e 6 allegati alla memoria di costituzione), dai quali emerge senza possibilità di smentita che è stato assunto dalla resistente con contratto a Parte_1
tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato e, comunque, sempre parziale, per 20 ore settimanali, da espletarsi, a settimane alterne, dal lunedì al martedì e dal giovedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e, successivamente e negli stessi giorni, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, per l'espletamento delle mansioni di aiuto commesso addetto all'attività di promozione e di vendita di servizi di telefonia corrispondenti a quelle del suo inquadramento al livello V del C.C.N.L. del settore Terziario Confcommercio applicato dalla resistente.
Il ricorrente, di contro, ha sostenuto di avere avuto attribuito un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello ritenuto spettargli, indicato nel IV livello del suddetto C.C.N.L., e di avere lavorato per molte più ore rispetto a quelle contrattualizzate al momento della sua assunzione - svolgendo anche diverse ore di straordinario - in particolare deducendo, testualmente, che “4) Per tutta la durata del rapporto … era tenuto ad osservare e di fatto osservava l'orario di lavoro che va dal lunedì alla domenica dalle ore 8,30 alle ore 17,30 oppure dalle ore 13,00 alle ore 21,30 oppure dalle 8,30 alle 17, o dalle 13 alle 21,30 con un giorno di riposo in alla settimana in un giorno diverso dalla domenica, godendo di soli tredici giorni di ferie all'anno e non usufruendo mai di r.o.l. e permessi” (cfr. pag. 3 del ricorso introduttivo).
In relazione al superiore livello di inquadramento preteso e al maggior orario presuntivamente osservato, il ricorrente ha domandato il pagamento delle relative differenze retributive.
Per quanto concerne l'asserito svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, la domanda va rigettata per palese inadempimento dell'onere di allegazione.
6 Come noto, infatti, in tema di svolgimento di mansioni superiori, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che "il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano
i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ.
Sez. lav., 21.5.2003, n. 8025).
E, inoltre, per consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione” (vedi ex multis Cass. 30.10.2008, n. 26233); nello stesso senso, più recentemente, si è espressa Cass. 28.04.2015, n. 8589, secondo la quale “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”.
Ebbene, nella specie il ricorrente non ha esattamente e dettagliatamente descritto le mansioni in concreto svolte, il medesimo essendosi limitato ad evidenziare di avere espletato “le mansioni di commesso addetto alla vendita ed alla cassa”, senza null'altro aggiungere in ordine ai compiti specificamente disimpegnati, né ha in alcun modo dedotto il mansionario collettivo proprio del livello di inquadramento di appartenenza (livello 4°) e quello inerente al livello superiore di inquadramento al quale anela (livello 5°).
Quanto alle circostanze di fatto attinenti all'orario di lavoro concretamente osservato, invece, adempiuto il preliminare onere assertivo, all'esito della istruzione probatoria
7 complessivamente espletata non può reputarsi raggiunta una prova certa ed affidabile, tale da potere assecondare le richieste di differenze retributive avanzate dal ricorrente.
Invero, dall'esame delle deposizioni rese dai testimoni escussi in corso di causa non è emersa una versione univoca ed esaustiva con riguardo all'orario di lavoro dal ricorrente effettivamente osservato.
Il teste di parte ricorrente , ascoltato all'udienza del 9.03.2023, ha dichiarato di Tes_1
avere iniziato a lavorare alle dipendenze della società resistente soc. dal mese di CP_1 settembre 2019 (“Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro alle dipendenze della presso cui ho lavorato dal settembre 2019 a luglio 2021”), per cui, come CP_1 onestamente precisato dallo stesso rispondendo alla domanda di cui all'art. 3 del capitolato di prova di parte ricorrente (“Come già detto posso riferire soltanto per il periodo in cui il Pt_1 lavorò allo store del “Centro Sicilia”), nulla è stato in grado di comunicare sul periodo lavorativo del ricorrente che va dalla sua assunzione (13.04.2018) ad agosto 2019.
Per quel che concerne il periodo immediatamente successivo, comunque, si tratterebbe di pochi mesi soltanto (per l'esattezza, poco meno di sei mesi e mezzo), posto che il ricorrente, di fatto, ha espletato la propria attività lavorativa sino all'11.03.2020, e ciò “a seguito della
CIG in cui è stato posto dalla società convenuta dal 12.03.2020” (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo).
D'altronde, anche lo stesso teste si è visto costretto a dovere ammettere la Tes_1
propria impossibilità a riferire circostanze di fatto riguardanti il periodo successivo alla metà del mese di marzo 2020, essendo stato accomunato dal medesimo destino che ha coinvolto tutto quanto il personale della società resistente (“Non sono in grado di riferire sulla data di conclusione del suo rapporto di lavoro perché a quel tempo ero stato posto in cassa integrazione, a causa della pandemia da COVID, come gli altri colleghi”).
In quel frangente di appena poco più di sei mesi, peraltro, la frequentazione da parte del testimone in commento dei locali della resistente in cui prestava servizio il ricorrente non è stata neppure assidua, avendo riferito il teste quanto segue: “Preciso che nella qualità di responsabile commerciale mi recavo sia nel punto vendita del Centro Sicilia che in quello di via Etnea”.
E' ovvio che quando il testimone si trovava in uno dei punti vendita della resistente non poteva vedere e sapere quel che succedeva nell'altro e viceversa.
8 Per converso, l'altro testimone di parte ricorrente, , ascoltato all'udienza del Testimone_2
04.05.2023, ha dimostrato di potere avere avuto personale contezza dell'attività svolta dal ricorrente limitatamente al periodo corrente da 13.04.2018 al mese di gennaio 2019
(all'incirca, per nove mesi), null'altro essendo realmente in grado di riferire con cognizione di causa per il periodo successivo corrente dal febbraio 2019, a partire dal quale il ricorrente ha lavorato nel punto vendita sito presso il “Centro Sicilia”, dalla teste frequentato sporadicamente (“Preciso che nel periodo in cui lui lavorò alle dipendenze della io CP_1
ero addetta al Punto Vendita di via Etnea e per un certo periodo abbiamo lavorato entrambi nello stesso punto vendita. Quando venne trasferito nello Store del Centro Sicilia, di tanto in tanto, andavo a trovarlo perché lì c'era il magazzino dove venivano custoditi i telefoni e gli accessori in deposito dei punti vendita della ”). CP_1
In ogni caso, tutto quanto riferito favorevolmente, rispetto alle tesi attoree, dai suddetti testi indicati da parte ricorrente per il breve lasso di tempo in cui ciascuno di questi ha lavorato fianco a fianco con parte attrice (e, peraltro, per niente immune dal sospetto che sia stato dettato da una certa acredine nei confronti della società resistente;
, per esempio, Tes_1 ha premesso di avere “avuto un contenzioso con la società resistente definito da circa un anno”), ha trovato categorica smentita nelle parole di entrambi i testimoni chiamati dalla società resistente.
La deposizione della teste collega di lavoro del ricorrente per l'intero periodo Testimone_3
in cui questi ha prestato servizio per la resistente, appare dettagliata e circostanziata rispetto a quanto riferito sul punto dai testi di parte ricorrente, che si sono limitati a confermarne laconicamente la veridicità partendo dal presupposto che tale orario coincidesse con l'orario rispettato dagli stessi, ancorché in determinati periodi ed in tutt'altro contesto lavorativo rispetto a quello in cui ha operato di volta in volta il ricorrente.
La teste infatti, ha riferito che “In linea generale i turni di lavoro coincidevano con Tes_3 quelli indicati nell'articolato di prova che mi viene letto. Si lavorava a settimane alterne con turni di quattro ore, soltanto al mattino o soltanto al pomeriggio, con due giorni di riposo settimanali. Capitava spesso che i giorni di riposo potessero cambiare e quindi capitava di lavorare anche il mercoledì e la domenica;
in base alle esigenze personali anche di noi dipendenti. Per esigenze personali poteva accadere che tra noi colleghi scambiavamo i turni di lavoro, facendo sempre soltanto turni di 4 ore al giorno”.
9 La prova testimoniale complessivamente esaminata, dunque, non appare in grado di eliminare i dubbi e le perplessità, rimasti praticamente immutati, circa la veridicità dell'orario full-time siccome dedotto in ricorso, che il ricorrente vorrebbe riconosciuto come effettivamente lavorato e, quindi, adeguatamente retribuito.
Nessuna rilevanza può darsi in contrario avviso (deponendo, quantomeno, per l'osservanza di
24 ore di lavoro settimanali in luogo delle 20 lavorative risultanti dalla documentazione in atti) alla dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della resistente in sede di suo interrogatorio, il quale, avendo sostenuto che “Dalla documentazione presente in azienda risulta che il sig. lavorava per quattro ore al giorno;
con un giorno di riposo alla Pt_1 settimana;
ma non saprei dire in quale giorno della settimana aveva il riposo”, ha voluto certamente alludere al giorno di riposo infrasettimanale, nel caso in specie il mercoledì, previsto dal contratto di assunzione del ricorrente e dalle sue successive proroghe (cfr. doc.ti nn. 2, 3, 4 e 5 allegati alla memoria di costituzione)
Meritevole di accoglimento, invece, appare la domanda concernente l'indennità di cassa.
Al riguardo, l'art. 218 del C.C.N.L. per i dipendenti da azienda del settore “Terziario,
Distribuzione e Servizi” del 30.07.2019 stabilisce che “al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 212 del presente contratto.”.
Sul tema i testi e hanno concordemente reso dichiarazioni che depongono a Tes_1 Tes_2 favore della fondatezza della tesi attorea, avendo riferito che “Il era Tes_1 Pt_1 addetto alla cassa ed aveva il maneggio del denaro consegnato dagli acquirenti. …” e Tes_2
che “Il collega era addetto alla cassa e pertanto era responsabile in caso di
[...] Pt_1 ammanchi di denaro a fine giornata quando si faceva la contabilità giornaliera”); tale versione, peraltro, non appare significativamente smentita dalle deposizioni degli altri testi
( e i quali, nel confermare le mansioni di addetto alla vendita Testimone_4 Testimone_3
di telefoni ed accessori, hanno semplicemente escluso che vi erano stati ammanchi di denaro.
Per quanto concerne la quantificazione della relativa spettanza, come detto, occorre prendere come base di riferimento la retribuzione mensile lorda spettante per un lavoratore di V livello
(retribuzione che, secondo le tabelle retributive allegate al citato C.C.N.L., è pari ad euro
1.508,95), ridurre tale retribuzione della metà (1.508,95:2 = 754,47) in virtù della
10 conformazione del rapporto di lavoro come part time al 50%, e poi calcolare il 5% di tale somma, così ottenendo un importo mensile di euro 37,72, che moltiplicato per i 23 mesi di prestazione lavorativa (dal 13.04.2018, data di inizio dell'originario contratto a tempo determinato, al 12.03.2020, data di collocamento in CIG) conduce ad un totale spettante di euro 867,56.
Così come nulla spetta allo stesso a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso e di relativi ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità calcolati su quest'ultimo emolumento, essendosi parte attrice dimessa volontariamente e non essendo stato provato nel presente giudizio che si sia trattato realmente di dimissioni rassegnate per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.: lo stesso attore, infatti, ha sottolineato di essersi dimesso perché ha ritenuto
“intollerabile” essere stato collocato in CIG, identica sorte che, peraltro, è spettata a milioni di lavoratori di altre aziende che, a causa della epidemia da coronavirus in quel momento in corso, sono state costrette a sospendere i rapporti di lavoro in atto e ad adottare i relativi strumenti di ammortizzazione sociale.
Parimenti, non è dovuto alcunché a titolo di lavoro straordinario dallo stesso asseritamente prestato.
Al riguardo, deve trova applicazione il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di prestazione lavorativa espletata in regime di plus orario o in regime di lavoro supplementare, secondo cui “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca
l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” e “senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass. Sez. lav. 16.2.2009, n. 3714 e, da ultimo, Cass. Sez. lav., 19.6.2018, n.
16150 e Cass. Sez. lav., 20.2.2018, n. 4076).
Con ancora maggiore rigore e nettezza si è espressa Cass. Sez. lav., 14.5.2015, n. 9906, secondo la quale “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi”; con specifico riferimento al lavoro straordinario in giorno festivo o di domenica, nella medesima occasione i giudici di
11 legittimità hanno statuito che “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro domenicale o festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, quantificando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice”.
Nella specie, non è stato provato, né si è chiesto di provare, l'esatta misura e la collocazione oraria e giornaliera delle prestazioni svolte in regime di plus orario, per cui non può ritenersi minimamente assolto l'onere probatorio sul tema specifico.
In realtà, ancor prima che l'onere probatorio, deve ritenersi chiaramente inadempiuto il primario onere di allegazione, stante che, come sottolineato dalla la Suprema Corte con particolare riferimento al compenso per lavoro straordinario, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario), secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (Cass. civ. Sez. Lav., 19.6.2018, n. 16150), onere che, nella specie, non è stato rispettato, atteso che nel ricorso non sono stati minimamente specificati i giorni in cui sarebbe stato svolto lavoro in regime di lavoro straordinario o, eventualmente, di domenica e della concreta misura oraria di tale prestazione lavorativa.
Nulla è poi dovuto al ricorrente a titolo di indennità per ferie non godute (al pari dei permessi rol e delle eventuali festività non fruiti), per mancanza di prova dell'assunto, avendo peraltro lo stesso affermato in ricorso di avere goduto di tredici giorni di ferie all'anno (cfr. pag. 3 del ricorso introduttivo).
In particolare, per quel che riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro”, ma solo ove il lavoratore abbia dato prova di non avere fruito delle ferie,
“l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.” (Cass. Sez. lav., 22.12.2009, n. 26985;
Cass. Sez. lav. 27.04.2015, n. 8521; Cass. Sez. lav. 06.04.2020, n. 7696; Cass. Sez. lav.
12 31.05.2024, n. 15258/ord.; nello stesso si veda altresì Cass. Sez. lav., 19.4.2013, n. 9599, secondo cui “grava sul lavoratore l'onere di provare il mancato godimento delle ferie, delle festività ed anche dei permessi”).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato e provato, o chiesto di provare, di avere lavorato in determinati e specifici giorni che, viceversa, avrebbero dovuto essere destinati al godimento delle ferie o alla fruizione dei permessi.
Nulla, infine, è dovuto a titolo risarcitorio per differenza CIG COVID 19 percepita in ragione dell'inquadramento nel V livello part time, piuttosto che nel IV livello full time, non spettando al ricorrente, per quanto supra diffusamente evidenziato, tanto il superiore inquadramento richiesto, quanto il riconoscimento dello svolgimento dell'orario lavorativo pieno.
5. Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento, se non con esclusivo riferimento alla indennità di cassa.
Tale decisione, del resto, si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della Suprema
Corte secondo cui “sul piano del metodo, di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (Cass. Sez. lav. 28.09.2006, n.
21028; nello stesso senso più recentemente si veda Cass. Sez. lav. 02.09.2021, n. 23816/ord., pronunciata in tema di qualificazione del rapporto di lavoro in termini di lavoro subordinato, anziché autonomo, secondo la quale, “qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto”).
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della soccombenza reciproca e della situazione di incertezza e difficoltà probatoria, si ritiene di doverle interamente compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2986/2022 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: condanna la a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 867,56 per le CP_1
causali di cui in motivazione, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
13 Catania, 20 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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