Art. 141. Espropriazione 1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprieta' industriale, ancorche' in corso di registrazione o di brevettazione, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilita'.
2. L'espropriazione puo' essere limitata al diritto di uso per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze obbligatorie in quanto compatibili.
3. Con l'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi titoli di proprieta' industriale di titolari italiani, e' trasferito all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli di proprieta' industriale all'estero.
2. L'espropriazione puo' essere limitata al diritto di uso per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze obbligatorie in quanto compatibili.
3. Con l'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi titoli di proprieta' industriale di titolari italiani, e' trasferito all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli di proprieta' industriale all'estero.