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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/05/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
10012/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice
onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 23/05/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 10012/2024 R.G. L. promosso
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. DA TA, come da C.F._1
procura alle liti in atti di giudizio depositata , domiciliata presso il suo studio in Aci Castello (CT)
Via Giacinta Pezzana 47 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t., c.f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 in giudizio rappresentato e P.IVA_1
difeso dall' avv. Raimund Bauer e dall'avv. Pier Luigi Tomaselli , come da procura generale alle liti in atti depositata , domiciliato in Catania, Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettua-
le ; CP_1
Resistente
oggetto : opposizione ad avviso di accertamento n. 241820341894. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23/10/2024 parte attrice agiva in giudizio per l'annullamento dell'avviso di accerta-
mento n. 241820341894 , recante data 04.09.2024 , notificato il 18.09.2024. Con l'atto impugnato
CP_ l' odierno resistente chiedeva il pagamento di somme a titolo contributi omessi per lavoro domestico , con sanzioni ed interessi , in riferimento al rapporto di lavoro n. 9505003579 , per il quarto trimestre dell'anno 2014 e per le annualità 2015, 2016, 2017 , per complessivi euro 4.866,36.
Premetteva in fatto che detto atto di accertamento era stato notificato alla ricorrente Parte_1
in data 18.09.2024 e che l'omesso versamento dei contributi per lavoro domestico svolto,
[...]
richiesti in accertamento, era riferito alla Sig. ra , in dipendenza della posizione della CP_3
datrice di lavoro , n. 9505003579 relativa a , ava materna della ricorrente , deceduta il Persona_1
16 marzo 2020.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva la prescrizione dei crediti contributivi portati in avviso di accertamento per il decorso quinquennale come previsto dall'art. 3 , commi 9 ,
10 della legge n. 335/1995.
CP_ La richiesta di pagamento , da parte dell' , dei contributi per lavoro domestico era risalente ad oltre cinque anni addietro rispetto la data di notifica dell'accertamento , ed invero le annualità
richieste erano : quarto trimestre 2014 , anno 2015 , 2016 , 2017 , mentre l'accertamento recante data 04.09.2024 , era stato notificato alla ricorrente il 18.09.2024.
Sotto altro profilo deduceva che la posizione di , deceduta il 16 marzo 2020 ed ava Persona_1
materna della ricorrente odierna , nasceva da eventi successori.
Precisava che detta datrice di lavoro scomparsa, aveva avuto tre figli , Persona_2
anch'egli deceduto , e . Persona_3 Parte_2
Quest'ultima era deceduta anteriormente alla madre in data 01.04.2019 ed era la Persona_1
madre della ricorrente odierna e di due ulteriori germane.
Pertanto l'obbligazione della ricorrente , qualora non fosse prescritta , sarebbe comunque parziaria e non solidale poiché discendeva da eventi successori , legati alla scomparsa di e di Persona_1
, che determinavano nella quota di 1/9 la misura della obbligazione contributiva in Parte_2
capo alla ricorrente . L'importo dell'accertamento comprendeva per intero il pagamento dei contributi in capo alla oppo-
nente e pertanto detto atto era suscettibile di annullamento .
Sotto altro profilo eccepiva e deduceva la decadenza dell'ente impositore dal diritto di riscuotere la somma ingiunta , secondo il disposto di cui all'art. 25 D.lgs. 46/1999.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e la declaratoria di insussistenza delle obbligazioni contributive in capo alla ricorrente , con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente .
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' con propria memoria evidentemente inconduci-
bile alla ricorrente odierna poiché veniva considerata altra e diversa controparte ( DA TA)
avente altra data di nascita, rispetto la ricorrente , diversa posizione rispetto al rapporto di lavoro preso all'esame dalla ricorrente.
CP_ La memoria di costituzione si riferiva innanzi tutto ad un atto di accertamento diverso rispetto l'atto impugnato : infatti la memoria indicava avviso di accertamento n. 241820343117 , diverso dall'atto impugnato , indicava ad altro rapporto lavorativo n. 9514070856 , diverso rispetto il rapporto lavorativo individuato in ricorso.
All'udienza del 12/02/2025 parte ricorrente eccepiva l'inammissibilità della costituzione di
contro
-
parte ed il Giudice titolare del procedimento concedeva all'Ente resistente un termine per integrare la propria memoria con riguardo alla posizione della ricorrente odierna . Parte_1
All'udienza successiva del 07/05/2025 , svolta con la trattazione scritta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. , l' depositava in atti le proprie note in cui ribadiva tutte le eccezioni , CP_1
argomentazioni ed istanze , allegazioni documentali già svolte con memoria di costituzione .
All'esito dell'udienza del 07 maggio 2025 questo giudice veniva delegato per discussione e decisio-
ne , indicando il delegante l'udienza odierna del 23/05/2025.
All'udienza odierna la causa veniva discussa come da verbale in atti depositato . All'esito di camera di consiglio la causa veniva definita con il presente provvedimento , reso ex art. 429 c.p.c.
mediante lettura delle ragioni in fatto e diritto sottese alla decisione .
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni che seguono . Dall'esame degli atti in giudizio depositati risulta evidente l'inconducibilità della memoria di costi-
tuzione di parte resistente rispetto alla ricorrente odierna e rispetto all'oggetto del giudizio.
Il presente giudizio è stato promosso dalla ricorrente , del tutto estranea ed incon- Parte_1
ferente risulta la posizione di DA TA , cui si riconduce l'Istituto con la memoria di costi-
tuzione e gli allegati offerti .
L'oggetto del giudizio indicato dalla ricorrente è l'atto di avviso di accertamento n. 241820341
894 , recante data 04.09.2024 ,che risulta essere diverso rispetto all'accertamento cui fanno riferi-
mento le difese dell'Ente che richiama l'atto n. 241820343117 ; la posizione datoriale in riferi
-mento alla quale veniva richiesto il pagamento alla ricorrente, era quella identificata dal n.
9505003579.
CP_
Invece nella memoria il rapporto di lavoro considerato era individuato al n. 9514070856.
Pertanto l'eccepita interruzione del decorso di prescrizione , con la notifica di atti interruttivi viene svolta dall'ente in riferimento ad un verbale di accertamento e ad un rapporto di lavoro diverso da quello per cui è causa , come introdotto in ricorso dalla opponente . Parte_1
CP_ Detti atti prodotti da che avrebbero interrotto il decorso di prescrizione non sono riferibili all'oggetto di giudizio .
Le difese prodotte dall' non sono pertanto idonee a contrastare l'eccepito decorso di CP_1
prescrizione , come dedotto da parte ricorrente , in riferimento alle risalenti annualità ( quarto trimestre 2014 , 2015, 2016. 2107) dei contributi richiesti in pagamento con atto notificato il 18.09.
2024 . Tantomeno risultano depositati in atti idonei atti interruttivi del decorso di prescrizione ,
riferibili all'accertamento impugnato.
Anche le rimanenti difese sviluppate dall'Ente resistente , sono riferibili a soggetto diverso dalla odierna ricorrente , trattandosi di DA TA, evidentemente soggetto giuridico distinto dalla ricorrente odierna ( ). Parte_1
Il ricorso pertanto trova accoglimento e le spese seguono la soccombenza , tenuto conto della con-
dotta processuale della resistente che non ha integrato le proprie difese nel termine disposto dal giudice come da provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 10012/2024 R.G.L. promossa da con ricorso del 23/10/2024 Parte_1
così provvede :
Accoglie il ricorso , dichiara prescritti i contributi portati dall'atto di accertamento 241820341894;
Dichiara non dovuto il pagamento delle somme portate dall'accertamento prescritto sopra indicato;
CP_ Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in €
884,5 , oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge;
Catania 23/05/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice
onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 23/05/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 10012/2024 R.G. L. promosso
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. DA TA, come da C.F._1
procura alle liti in atti di giudizio depositata , domiciliata presso il suo studio in Aci Castello (CT)
Via Giacinta Pezzana 47 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t., c.f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 in giudizio rappresentato e P.IVA_1
difeso dall' avv. Raimund Bauer e dall'avv. Pier Luigi Tomaselli , come da procura generale alle liti in atti depositata , domiciliato in Catania, Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettua-
le ; CP_1
Resistente
oggetto : opposizione ad avviso di accertamento n. 241820341894. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23/10/2024 parte attrice agiva in giudizio per l'annullamento dell'avviso di accerta-
mento n. 241820341894 , recante data 04.09.2024 , notificato il 18.09.2024. Con l'atto impugnato
CP_ l' odierno resistente chiedeva il pagamento di somme a titolo contributi omessi per lavoro domestico , con sanzioni ed interessi , in riferimento al rapporto di lavoro n. 9505003579 , per il quarto trimestre dell'anno 2014 e per le annualità 2015, 2016, 2017 , per complessivi euro 4.866,36.
Premetteva in fatto che detto atto di accertamento era stato notificato alla ricorrente Parte_1
in data 18.09.2024 e che l'omesso versamento dei contributi per lavoro domestico svolto,
[...]
richiesti in accertamento, era riferito alla Sig. ra , in dipendenza della posizione della CP_3
datrice di lavoro , n. 9505003579 relativa a , ava materna della ricorrente , deceduta il Persona_1
16 marzo 2020.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva la prescrizione dei crediti contributivi portati in avviso di accertamento per il decorso quinquennale come previsto dall'art. 3 , commi 9 ,
10 della legge n. 335/1995.
CP_ La richiesta di pagamento , da parte dell' , dei contributi per lavoro domestico era risalente ad oltre cinque anni addietro rispetto la data di notifica dell'accertamento , ed invero le annualità
richieste erano : quarto trimestre 2014 , anno 2015 , 2016 , 2017 , mentre l'accertamento recante data 04.09.2024 , era stato notificato alla ricorrente il 18.09.2024.
Sotto altro profilo deduceva che la posizione di , deceduta il 16 marzo 2020 ed ava Persona_1
materna della ricorrente odierna , nasceva da eventi successori.
Precisava che detta datrice di lavoro scomparsa, aveva avuto tre figli , Persona_2
anch'egli deceduto , e . Persona_3 Parte_2
Quest'ultima era deceduta anteriormente alla madre in data 01.04.2019 ed era la Persona_1
madre della ricorrente odierna e di due ulteriori germane.
Pertanto l'obbligazione della ricorrente , qualora non fosse prescritta , sarebbe comunque parziaria e non solidale poiché discendeva da eventi successori , legati alla scomparsa di e di Persona_1
, che determinavano nella quota di 1/9 la misura della obbligazione contributiva in Parte_2
capo alla ricorrente . L'importo dell'accertamento comprendeva per intero il pagamento dei contributi in capo alla oppo-
nente e pertanto detto atto era suscettibile di annullamento .
Sotto altro profilo eccepiva e deduceva la decadenza dell'ente impositore dal diritto di riscuotere la somma ingiunta , secondo il disposto di cui all'art. 25 D.lgs. 46/1999.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e la declaratoria di insussistenza delle obbligazioni contributive in capo alla ricorrente , con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente .
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' con propria memoria evidentemente inconduci-
bile alla ricorrente odierna poiché veniva considerata altra e diversa controparte ( DA TA)
avente altra data di nascita, rispetto la ricorrente , diversa posizione rispetto al rapporto di lavoro preso all'esame dalla ricorrente.
CP_ La memoria di costituzione si riferiva innanzi tutto ad un atto di accertamento diverso rispetto l'atto impugnato : infatti la memoria indicava avviso di accertamento n. 241820343117 , diverso dall'atto impugnato , indicava ad altro rapporto lavorativo n. 9514070856 , diverso rispetto il rapporto lavorativo individuato in ricorso.
All'udienza del 12/02/2025 parte ricorrente eccepiva l'inammissibilità della costituzione di
contro
-
parte ed il Giudice titolare del procedimento concedeva all'Ente resistente un termine per integrare la propria memoria con riguardo alla posizione della ricorrente odierna . Parte_1
All'udienza successiva del 07/05/2025 , svolta con la trattazione scritta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. , l' depositava in atti le proprie note in cui ribadiva tutte le eccezioni , CP_1
argomentazioni ed istanze , allegazioni documentali già svolte con memoria di costituzione .
All'esito dell'udienza del 07 maggio 2025 questo giudice veniva delegato per discussione e decisio-
ne , indicando il delegante l'udienza odierna del 23/05/2025.
All'udienza odierna la causa veniva discussa come da verbale in atti depositato . All'esito di camera di consiglio la causa veniva definita con il presente provvedimento , reso ex art. 429 c.p.c.
mediante lettura delle ragioni in fatto e diritto sottese alla decisione .
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni che seguono . Dall'esame degli atti in giudizio depositati risulta evidente l'inconducibilità della memoria di costi-
tuzione di parte resistente rispetto alla ricorrente odierna e rispetto all'oggetto del giudizio.
Il presente giudizio è stato promosso dalla ricorrente , del tutto estranea ed incon- Parte_1
ferente risulta la posizione di DA TA , cui si riconduce l'Istituto con la memoria di costi-
tuzione e gli allegati offerti .
L'oggetto del giudizio indicato dalla ricorrente è l'atto di avviso di accertamento n. 241820341
894 , recante data 04.09.2024 ,che risulta essere diverso rispetto all'accertamento cui fanno riferi-
mento le difese dell'Ente che richiama l'atto n. 241820343117 ; la posizione datoriale in riferi
-mento alla quale veniva richiesto il pagamento alla ricorrente, era quella identificata dal n.
9505003579.
CP_
Invece nella memoria il rapporto di lavoro considerato era individuato al n. 9514070856.
Pertanto l'eccepita interruzione del decorso di prescrizione , con la notifica di atti interruttivi viene svolta dall'ente in riferimento ad un verbale di accertamento e ad un rapporto di lavoro diverso da quello per cui è causa , come introdotto in ricorso dalla opponente . Parte_1
CP_ Detti atti prodotti da che avrebbero interrotto il decorso di prescrizione non sono riferibili all'oggetto di giudizio .
Le difese prodotte dall' non sono pertanto idonee a contrastare l'eccepito decorso di CP_1
prescrizione , come dedotto da parte ricorrente , in riferimento alle risalenti annualità ( quarto trimestre 2014 , 2015, 2016. 2107) dei contributi richiesti in pagamento con atto notificato il 18.09.
2024 . Tantomeno risultano depositati in atti idonei atti interruttivi del decorso di prescrizione ,
riferibili all'accertamento impugnato.
Anche le rimanenti difese sviluppate dall'Ente resistente , sono riferibili a soggetto diverso dalla odierna ricorrente , trattandosi di DA TA, evidentemente soggetto giuridico distinto dalla ricorrente odierna ( ). Parte_1
Il ricorso pertanto trova accoglimento e le spese seguono la soccombenza , tenuto conto della con-
dotta processuale della resistente che non ha integrato le proprie difese nel termine disposto dal giudice come da provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 10012/2024 R.G.L. promossa da con ricorso del 23/10/2024 Parte_1
così provvede :
Accoglie il ricorso , dichiara prescritti i contributi portati dall'atto di accertamento 241820341894;
Dichiara non dovuto il pagamento delle somme portate dall'accertamento prescritto sopra indicato;
CP_ Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in €
884,5 , oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge;
Catania 23/05/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo