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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/06/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
20 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5579/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Rosso, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti;
- Opposto -
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.06.2022, la ricorrente in epigrafe indicata, nella sua qualità di ex socia e liquidatrice della società “Politec s.r.l.”, cancellata dal registro delle imprese in data 03.04.2021, a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione, ha proposto opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzione, tutte notificate il 31.05.2022 per un importo complessivo preteso di euro 85.019,80: ordinanza ingiunzione n. OI–000090774 - prot. .2100.05/05/2022.0299220 con la quale, CP_1
per l'asserita violazione dell'art. 2 comma 1 bis del D.L. 463/1983, conv. dalla legge 638/1983,
è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 33.500,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre 6,60 a titolo di spese;
1 ordinanza ingiunzione n. OI–000090979 - prot. .2100.05/05/2022.0299062, con la quale, CP_1
per l'asserita violazione dell'art. 2 comma 1 bis del D.L. 463/1983, conv. dalla legge 638/1983,
è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 29.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre 6,60 a titolo di spese;
ordinanza ingiunzione n. OI-000091077 - prot. .2100.05/05/2022.0299049, con la quale è CP_1
stato ingiunto, per asserita violazione dell'art. 2 comma 1 bis del D.L. 463/1983, conv. dalla legge 638/1983, il pagamento della somma di euro 22.500,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre 6,60 a titolo di spese.
La ricorrente ha poi rappresentato che alla base delle impugnate ordinanze ingiunzione vi erano i seguenti atti di accertamenti, emessi in tema di omesso versamento, da parte della società rappresentata, delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti: accertamento n. prot. . 2100.09/05/2017.0198020, oggetto della ordinanza ingiunzione n. CP_1
OI–000090774, relativo a omesse ritenute previdenziali per i periodi 12/2014 – 05/2015 –
06/2015 – 07/2015 – 08/2015 per un importo di euro 1.600,99; accertamento n. prot. . 2100.08/05/2017.0196327, oggetto della ordinanza ingiunzione n. CP_1
OI–000090979, relativo a omesse ritenute previdenziali per i periodi 12/2013 – 01/2014 –
02/2014 – 04/2014 – 05/2014 – 06/2014 – 07/2014 – 11/2014 per un importo di euro 2.709,51; accertamento n. prot. . 2100.08/05/2017.0196195, oggetto della ordinanza ingiunzione n. CP_1
OI-000091077, relativo a omesse ritenute previdenziali per i periodi 08/2012 e 11/2012 per un importo di euro 587,05.
L'attrice ha altresì esposto di avere successivamente provveduto ad effettuare il pagamento delle suddette ritenute presso l'agente della riscossione in data 28.06.2017, per un importo di euro 2.361,43, in data 11.09.2017, per un importo di euro 1.743,20, e in data 27.09.2017, per l'importo di euro 2.000,00.
Motivi del ricorso sono: la violazione del termine per la conclusione del procedimento amministrativo per la emissione della ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi degli artt. 18 della legge n. 689/1981 e 2 della legge n.
241/1990; la maturazione della prescrizione quinquennale;
la omessa notifica degli atti di accertamento e delle ordinanze ingiunzione nei confronti della Politec s.r.l. e del sig. CP_2
, altro socio e liquidatore della società, quali coobbligati in solido;
l'impossibilità di
[...]
adempiere prontamente il debito contributivo a causa della rilevante contrazione dell'attività sociale, della gravissima crisi economica e finanziaria e dell'apertura della fase di liquidazione,
2 durante la quale la società ha potuto esclusivamente procedere alla riscossione, con discontinuità, dei crediti ed al contestuale pagamento dei debiti, per cui, non appena ottenuta la necessaria provvista, si è provveduto al pagamento delle ritenute;
il difetto di motivazione delle ordinanze opposte sia in ordine alla sussistenza della violazione che in ordine alla determinazione delle sanzioni, delle quali sono state stigmatizzate la sproporzione e l'eccessività.
Instauratosi il contraddittorio, l si è regolarmente costituito in giudizio, chiedendo la CP_1
dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso e, più specificamente, rilevando che: le tre ordinanze ingiunzione impugnate sono state rispettivamente precedute da tre diffide accertative notificate in data 20.05.2017; i pagamenti dell'11.09.2017 e del 27.09.2017 non sono stati adeguatamente provati, non ritenendosi sufficiente a tale scopo la produzione di un mero estratto conto bancario, dal quale si evince semplicemente l'emissione di assegno circolare (senza indicazione, quindi, né del beneficiario, né tanto meno delle causali del pagamento), e, in ogni caso, sono tardivi perché eseguiti dopo il decorso dei tre mesi decorrenti dalla notifica della diffida;
il versamento del 28.06.2017 per euro 2.361,43, è stato effettuato in parte sul debito della diffida del 2014 (3018 e 3022) ed in parte sul debito del 2015 (3023, 3031,
3032 e 3033); l'inapplicabilità della disciplina dettata dalla legge n. 241/1990 sia in tema di termine per la conclusione del procedimento che in tema di motivazione degli atti amministrativi;
la legittimità della motivazione delle opposte ordinanze ingiunzione per relationem alle previe diffide accertative;
la mancata maturazione del termine quinquennale di prescrizione, tenuto conto dell'atto interruttivo costituito dalle diffide accertative, notificate in data 20.05.2017, e della sospensione del termine per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica), sospensione espressamente prevista dall'art. 2 comma 1-quater del d.l. n. 463 del 1983. CP_ L' ha infine evidenziato che l' aveva proceduto alla rideterminazione delle sanzioni CP_3
portate dalle ordinanze ingiunzione opposte ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016, come da provvedimenti di rettifica allegati alla memoria di costituzione.
Nel corso del processo, l'istituto previdenziale ha rappresentato di avere proceduto ad una nuova rideterminazione delle sanzioni formanti oggetto delle ordinanze-ingiunzione opposte, e ciò ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 48/2023, che, modificando l'art. 2, co.
1-bis, d.l. n.
463/1983, ha previsto che, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali per un importo annuo inferiore a 10.000 euro, “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.”; in particolare, come si desume dai
3 CP_ provvedimenti di rettifica allegati alla memoria dell' del 05.10.2023, l'importo di euro
33.500,00, portato dalla ordinanza n. OI–000090774 - prot. .2100.05/05/2022.0299220, è CP_1
stato rideterminato nella misura di euro 4.002,48, con possibilità di estinguere il procedimento sanzionatorio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 8/2016, mediante il pagamento in misura ridotta di euro 2.001,24, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo;
l'importo di euro 29.000,00, portato dalla ordinanza n. OI–
000090979 - prot. .2100.05/05/2022.0299062, è stato rideterminato nella misura di euro CP_1
5.419,02, con possibilità di estinguere il procedimento sanzionatorio ex art. 9, comma 5, d.lgs.
n. 8/2016, mediante il pagamento in misura ridotta di euro 2.709,51, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo;
l'importo di euro 22.500,00, portato dalla ordinanza n. OI-000091077 - prot.
.2100.05/05/2022.0299049, è stato rideterminato nella misura di euro 880,58, con CP_1
possibilità di estinguere il procedimento sanzionatorio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 8/2016, mediante il pagamento in misura ridotta di euro 440,29, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
CP_ Con la nota del 09.07.2024, l' ha segnalato di avere proceduto ad una ulteriore rideterminazione delle sanzioni formanti oggetto delle ordinanze-ingiunzione n. OI–000090774
- prot. .2100.05/05/2022.0299220 (per l'importo di euro 565,88, con possibilità di CP_1
procedere al pagamento in forma ridotta di euro 282,94) e n. OI–000090979 - prot.
.2100.05/05/2022.0299062 (per l'importo di euro 5.246,63, con possibilità di procedere CP_1
al pagamento in forma ridotta di euro 2.623,32) (v. provvedimenti di rettifica allegati alla citata nota del 09.07.2024).
Con la nota del 25.03.2024, la ricorrente ha dedotto e provato di avere provveduto al pagamento della somma rideterminata di euro 446,89 con riferimento alla n. OI-000091077, relativa a sanzioni per omesse ritenute previdenziali per i periodi 08/2012 e 11/2012; tale pagamento è
CP_ stato contestato dall' perché tardivo in quanto eseguito oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 8/2016, decorrente dall'udienza del 05.10.2023, ossia la prima udienza successiva alla comunicazione del provvedimento di rideterminazione (effettuata in data 05.10.2023, ore 08:39, mediante allegazione alla nota di pari data).
Con la nota del 17.12.2024, la ricorrente ha poi rappresentato e dimostrato di avere proceduto al pagamento delle sanzioni rideterminate relative agli anni 2014 e 2015 mediante mod. F24 elide, pagamento effettuato in data 20.07.2024 (per l'importo di euro 282,94) ed in data
4 CP_ 05.08.2024 (per l'importo di euro 2.623,32): di tali versamenti l' ha preso atto senza sollevare rilievi od obiezioni.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, all'esito dell'udienza del 20 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va innanzitutto osservato che, in relazione alle ordinanze ingiunzione n. OI–000090774 - prot. .2100.05/05/2022.0299220 e n. OI– CP_1
000090979 - prot. .2100.05/05/2022.0299062 nulla quaestio, atteso l'incontestato CP_1
perfezionamento della fattispecie estintiva prevista dall'art. art. 9, comma 5, del d.lgs. n.
8/2016, considerato il tempestivo pagamento della sanzione rideterminata in forma ridotta.
La contesa, quindi, permane soltanto con riferimento alla ordinanza ingiunzione n. OI-
000091077 - prot. .2100.05/05/2022.0299049 perché il pagamento in misura ridotta, da CP_1
CP_ parte della contribuente, della relativa sanzione rideterminata viene considerato dall' come tardivo e, quindi, inidoneo a perfezionare la fattispecie estintiva di cui all'art. art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 8/2016.
Come detto, la difesa dell'Istituto previdenziale ha rilevato che tale pagamento, eseguito in data
21.03.2024, sarebbe tardivo perché eseguito dopo il decorso di sessanta giorni dall'udienza del
05.10.2023.
CP_ In altri termini, secondo la prospettazione della difesa dell' il giorno 05.10.2023, in cui si
è celebrata la relativa udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c., coinciderebbe con il dies a quo del termine di sessanta giorni entro il quale si sarebbe dovuto procedere al pagamento, e ciò perché, con il deposito della nota di trattazione scritta effettuato alle ore 08:36 dello stesso
05.10.2023, la ricorrente sarebbe stata edotta degli “estremi della violazione” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 8/2016.
Tale tesi appare infondata, oltre che eccessivamente rigorosa e formalista.
Si rammenti al riguardo che, ai sensi dei commi 5 e 6 del d.lgs. n. 8/2016, “entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.”.
Pertanto, a prescindere dall'individuazione dell'udienza da considerare quale dies a quo e dal
CP_ contenuto di eventuali circolari o messaggi dell' sul tema, come tali, ovviamente, del tutto privi di efficacia normativa vincolante, il citato termine non viene espressamente qualificato
5 come perentorio dalla legge, per cui, in applicazione dell'art. 152 c.p.c., comma 2 (ai sensi del quale “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”), lo stesso va considerato meramente ordinatorio.
La tesi perorata dall' previdenziale, come detto, risulta anche eccessivamente rigorosa e CP_3
formalista, il termine in discussione essendo finalizzato a stimolare l'adempimento spontaneo della obbligazione sanzionatoria da parte del contribuente, oltre che a generare un clima di fiducia collaborativa tra cittadini ed istituzioni.
Nel caso di specie, peraltro, il pagamento in forma ridotta è stato effettuato il 21.03.2024 e, dunque, in corso di causa, ancora prima dell'udienza del 26.03.2024 alla quale il procedimento era stato rinviato proprio “al fine di consentire all'opponente l'eventuale adesione alla rideterminazione delle sanzioni irrogate”.
Conclusivamente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento a tutte le ordinanze ingiunzione opposte, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 5579/2022 R.G., dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Catania, 24 giugno 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
20 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5579/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Rosso, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti;
- Opposto -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.06.2022, la ricorrente in epigrafe indicata, nella sua qualità di ex socia e liquidatrice della società “Politec s.r.l.”, cancellata dal registro delle imprese in data 03.04.2021, a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione, ha proposto opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzione, tutte notificate il 31.05.2022 per un importo complessivo preteso di euro 85.019,80: ordinanza ingiunzione n. OI–000090774 - prot. .2100.05/05/2022.0299220 con la quale, CP_1
per l'asserita violazione dell'art. 2 comma 1 bis del D.L. 463/1983, conv. dalla legge 638/1983,
è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 33.500,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre 6,60 a titolo di spese;
1 ordinanza ingiunzione n. OI–000090979 - prot. .2100.05/05/2022.0299062, con la quale, CP_1
per l'asserita violazione dell'art. 2 comma 1 bis del D.L. 463/1983, conv. dalla legge 638/1983,
è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 29.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre 6,60 a titolo di spese;
ordinanza ingiunzione n. OI-000091077 - prot. .2100.05/05/2022.0299049, con la quale è CP_1
stato ingiunto, per asserita violazione dell'art. 2 comma 1 bis del D.L. 463/1983, conv. dalla legge 638/1983, il pagamento della somma di euro 22.500,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre 6,60 a titolo di spese.
La ricorrente ha poi rappresentato che alla base delle impugnate ordinanze ingiunzione vi erano i seguenti atti di accertamenti, emessi in tema di omesso versamento, da parte della società rappresentata, delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti: accertamento n. prot. . 2100.09/05/2017.0198020, oggetto della ordinanza ingiunzione n. CP_1
OI–000090774, relativo a omesse ritenute previdenziali per i periodi 12/2014 – 05/2015 –
06/2015 – 07/2015 – 08/2015 per un importo di euro 1.600,99; accertamento n. prot. . 2100.08/05/2017.0196327, oggetto della ordinanza ingiunzione n. CP_1
OI–000090979, relativo a omesse ritenute previdenziali per i periodi 12/2013 – 01/2014 –
02/2014 – 04/2014 – 05/2014 – 06/2014 – 07/2014 – 11/2014 per un importo di euro 2.709,51; accertamento n. prot. . 2100.08/05/2017.0196195, oggetto della ordinanza ingiunzione n. CP_1
OI-000091077, relativo a omesse ritenute previdenziali per i periodi 08/2012 e 11/2012 per un importo di euro 587,05.
L'attrice ha altresì esposto di avere successivamente provveduto ad effettuare il pagamento delle suddette ritenute presso l'agente della riscossione in data 28.06.2017, per un importo di euro 2.361,43, in data 11.09.2017, per un importo di euro 1.743,20, e in data 27.09.2017, per l'importo di euro 2.000,00.
Motivi del ricorso sono: la violazione del termine per la conclusione del procedimento amministrativo per la emissione della ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi degli artt. 18 della legge n. 689/1981 e 2 della legge n.
241/1990; la maturazione della prescrizione quinquennale;
la omessa notifica degli atti di accertamento e delle ordinanze ingiunzione nei confronti della Politec s.r.l. e del sig. CP_2
, altro socio e liquidatore della società, quali coobbligati in solido;
l'impossibilità di
[...]
adempiere prontamente il debito contributivo a causa della rilevante contrazione dell'attività sociale, della gravissima crisi economica e finanziaria e dell'apertura della fase di liquidazione,
2 durante la quale la società ha potuto esclusivamente procedere alla riscossione, con discontinuità, dei crediti ed al contestuale pagamento dei debiti, per cui, non appena ottenuta la necessaria provvista, si è provveduto al pagamento delle ritenute;
il difetto di motivazione delle ordinanze opposte sia in ordine alla sussistenza della violazione che in ordine alla determinazione delle sanzioni, delle quali sono state stigmatizzate la sproporzione e l'eccessività.
Instauratosi il contraddittorio, l si è regolarmente costituito in giudizio, chiedendo la CP_1
dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso e, più specificamente, rilevando che: le tre ordinanze ingiunzione impugnate sono state rispettivamente precedute da tre diffide accertative notificate in data 20.05.2017; i pagamenti dell'11.09.2017 e del 27.09.2017 non sono stati adeguatamente provati, non ritenendosi sufficiente a tale scopo la produzione di un mero estratto conto bancario, dal quale si evince semplicemente l'emissione di assegno circolare (senza indicazione, quindi, né del beneficiario, né tanto meno delle causali del pagamento), e, in ogni caso, sono tardivi perché eseguiti dopo il decorso dei tre mesi decorrenti dalla notifica della diffida;
il versamento del 28.06.2017 per euro 2.361,43, è stato effettuato in parte sul debito della diffida del 2014 (3018 e 3022) ed in parte sul debito del 2015 (3023, 3031,
3032 e 3033); l'inapplicabilità della disciplina dettata dalla legge n. 241/1990 sia in tema di termine per la conclusione del procedimento che in tema di motivazione degli atti amministrativi;
la legittimità della motivazione delle opposte ordinanze ingiunzione per relationem alle previe diffide accertative;
la mancata maturazione del termine quinquennale di prescrizione, tenuto conto dell'atto interruttivo costituito dalle diffide accertative, notificate in data 20.05.2017, e della sospensione del termine per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica), sospensione espressamente prevista dall'art. 2 comma 1-quater del d.l. n. 463 del 1983. CP_ L' ha infine evidenziato che l' aveva proceduto alla rideterminazione delle sanzioni CP_3
portate dalle ordinanze ingiunzione opposte ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016, come da provvedimenti di rettifica allegati alla memoria di costituzione.
Nel corso del processo, l'istituto previdenziale ha rappresentato di avere proceduto ad una nuova rideterminazione delle sanzioni formanti oggetto delle ordinanze-ingiunzione opposte, e ciò ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 48/2023, che, modificando l'art. 2, co.
1-bis, d.l. n.
463/1983, ha previsto che, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali per un importo annuo inferiore a 10.000 euro, “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.”; in particolare, come si desume dai
3 CP_ provvedimenti di rettifica allegati alla memoria dell' del 05.10.2023, l'importo di euro
33.500,00, portato dalla ordinanza n. OI–000090774 - prot. .2100.05/05/2022.0299220, è CP_1
stato rideterminato nella misura di euro 4.002,48, con possibilità di estinguere il procedimento sanzionatorio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 8/2016, mediante il pagamento in misura ridotta di euro 2.001,24, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo;
l'importo di euro 29.000,00, portato dalla ordinanza n. OI–
000090979 - prot. .2100.05/05/2022.0299062, è stato rideterminato nella misura di euro CP_1
5.419,02, con possibilità di estinguere il procedimento sanzionatorio ex art. 9, comma 5, d.lgs.
n. 8/2016, mediante il pagamento in misura ridotta di euro 2.709,51, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo;
l'importo di euro 22.500,00, portato dalla ordinanza n. OI-000091077 - prot.
.2100.05/05/2022.0299049, è stato rideterminato nella misura di euro 880,58, con CP_1
possibilità di estinguere il procedimento sanzionatorio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 8/2016, mediante il pagamento in misura ridotta di euro 440,29, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
CP_ Con la nota del 09.07.2024, l' ha segnalato di avere proceduto ad una ulteriore rideterminazione delle sanzioni formanti oggetto delle ordinanze-ingiunzione n. OI–000090774
- prot. .2100.05/05/2022.0299220 (per l'importo di euro 565,88, con possibilità di CP_1
procedere al pagamento in forma ridotta di euro 282,94) e n. OI–000090979 - prot.
.2100.05/05/2022.0299062 (per l'importo di euro 5.246,63, con possibilità di procedere CP_1
al pagamento in forma ridotta di euro 2.623,32) (v. provvedimenti di rettifica allegati alla citata nota del 09.07.2024).
Con la nota del 25.03.2024, la ricorrente ha dedotto e provato di avere provveduto al pagamento della somma rideterminata di euro 446,89 con riferimento alla n. OI-000091077, relativa a sanzioni per omesse ritenute previdenziali per i periodi 08/2012 e 11/2012; tale pagamento è
CP_ stato contestato dall' perché tardivo in quanto eseguito oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 8/2016, decorrente dall'udienza del 05.10.2023, ossia la prima udienza successiva alla comunicazione del provvedimento di rideterminazione (effettuata in data 05.10.2023, ore 08:39, mediante allegazione alla nota di pari data).
Con la nota del 17.12.2024, la ricorrente ha poi rappresentato e dimostrato di avere proceduto al pagamento delle sanzioni rideterminate relative agli anni 2014 e 2015 mediante mod. F24 elide, pagamento effettuato in data 20.07.2024 (per l'importo di euro 282,94) ed in data
4 CP_ 05.08.2024 (per l'importo di euro 2.623,32): di tali versamenti l' ha preso atto senza sollevare rilievi od obiezioni.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, all'esito dell'udienza del 20 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va innanzitutto osservato che, in relazione alle ordinanze ingiunzione n. OI–000090774 - prot. .2100.05/05/2022.0299220 e n. OI– CP_1
000090979 - prot. .2100.05/05/2022.0299062 nulla quaestio, atteso l'incontestato CP_1
perfezionamento della fattispecie estintiva prevista dall'art. art. 9, comma 5, del d.lgs. n.
8/2016, considerato il tempestivo pagamento della sanzione rideterminata in forma ridotta.
La contesa, quindi, permane soltanto con riferimento alla ordinanza ingiunzione n. OI-
000091077 - prot. .2100.05/05/2022.0299049 perché il pagamento in misura ridotta, da CP_1
CP_ parte della contribuente, della relativa sanzione rideterminata viene considerato dall' come tardivo e, quindi, inidoneo a perfezionare la fattispecie estintiva di cui all'art. art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 8/2016.
Come detto, la difesa dell'Istituto previdenziale ha rilevato che tale pagamento, eseguito in data
21.03.2024, sarebbe tardivo perché eseguito dopo il decorso di sessanta giorni dall'udienza del
05.10.2023.
CP_ In altri termini, secondo la prospettazione della difesa dell' il giorno 05.10.2023, in cui si
è celebrata la relativa udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c., coinciderebbe con il dies a quo del termine di sessanta giorni entro il quale si sarebbe dovuto procedere al pagamento, e ciò perché, con il deposito della nota di trattazione scritta effettuato alle ore 08:36 dello stesso
05.10.2023, la ricorrente sarebbe stata edotta degli “estremi della violazione” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 8/2016.
Tale tesi appare infondata, oltre che eccessivamente rigorosa e formalista.
Si rammenti al riguardo che, ai sensi dei commi 5 e 6 del d.lgs. n. 8/2016, “entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.”.
Pertanto, a prescindere dall'individuazione dell'udienza da considerare quale dies a quo e dal
CP_ contenuto di eventuali circolari o messaggi dell' sul tema, come tali, ovviamente, del tutto privi di efficacia normativa vincolante, il citato termine non viene espressamente qualificato
5 come perentorio dalla legge, per cui, in applicazione dell'art. 152 c.p.c., comma 2 (ai sensi del quale “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”), lo stesso va considerato meramente ordinatorio.
La tesi perorata dall' previdenziale, come detto, risulta anche eccessivamente rigorosa e CP_3
formalista, il termine in discussione essendo finalizzato a stimolare l'adempimento spontaneo della obbligazione sanzionatoria da parte del contribuente, oltre che a generare un clima di fiducia collaborativa tra cittadini ed istituzioni.
Nel caso di specie, peraltro, il pagamento in forma ridotta è stato effettuato il 21.03.2024 e, dunque, in corso di causa, ancora prima dell'udienza del 26.03.2024 alla quale il procedimento era stato rinviato proprio “al fine di consentire all'opponente l'eventuale adesione alla rideterminazione delle sanzioni irrogate”.
Conclusivamente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento a tutte le ordinanze ingiunzione opposte, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 5579/2022 R.G., dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Catania, 24 giugno 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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