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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 111 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Generoso di Biase, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa in viale Giolitti n. 48;
ATTORE
E
e , rappresentati e difesi, in virtù di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 mandato in atti, dall'avv. Santoro Tommaso, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Caserta alla via G. Tescione n. 209;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto ha convenuto in giudizio Parte_1
, e chiedendo al Tribunale adito di: 1) Controparte_1 CP_2 Controparte_3
condannare , e ad eseguire gli interventi nel Controparte_1 Controparte_3 CP_2
cortile comune al fine di eliminare le cause di infiltrazioni delle acque meteoriche nella cantina di proprietà del ricorrente e nel relativo solaio di copertura;
2) condannare CP_2 all'eliminazione del quadro fessurativo conseguenza delle opere realizzate nella sua proprietà; 3) condannare ad eliminare le opere eseguite all'interno del locale di sua proprietà Controparte_1
che gravano sulla struttura originaria del fabbricato;
4) condannare ad eliminare la Controparte_1
caldaia nel cortile;
5) condannare , e ad Controparte_1 Controparte_3 CP_2
eseguire i lavori di riparazione della volta di copertura del cespite di proprietà dell'attore; 6) condannare , e ad eseguire i lavori di Controparte_1 Controparte_3 CP_2
1 rifacimento del solaio ligneo costituente il calpestio del ballatoio che disimpegna le unità immobiliari del primo piano.
Si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in Controparte_1
diritto, nonché proponendo domanda riconvenzionale tesa ad accertare che è tenuto Parte_1 all'esecuzione delle opere nel cortile comune nonché al completamento delle opere di contenimento riguardanti la cantina interrata di esclusiva proprietà di quest'ultimo, con conseguente condanna alla realizzazione delle descritte opere nelle parti comuni, nonché alla realizzazione dei piedritti di sostegno/contenimento laterale della cantina e della , al fine di ripristinare la resistenza CP_4
originaria dello strato di appoggio ridotta di circa il 20-25% su tutto il contorno, a richiudere le fessurazioni con malta cementizia supportata da rete in fibra di vetro al fine di ripristinare la consistenza intradossale della volta di copertura del locale di proprietà dell'attore, nonché a
“cerchiare in modo idoneo” il vano d'apertura posto sulla Via Galpiati mediante struttura rigida in calcestruzzo armato o acciaio, oltre la trave di chiusura a quota strada, così come viene prescritto dalla normativa in vigore per gli “interventi locali in zona sismica”, tanto da ripristinare la rigidità del setto, ovvero, in alternativa, a ripristinare il vano originario riducendo sensibilmente l'apertura con mattoni pieni come da foto d'epoca allegate.
Si sono altresì costituite e chiedendo, in via preliminare, di CP_2 Controparte_3 disporre, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. l'integrazione del contradditorio nei confronti di CP_5
e e di accertare e dichiarare la loro carenza di legittimazione passiva, e, nel
[...] Controparte_6
merito, di rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con provvedimento del 17.9.2018 il Giudice, dott.ssa Carla Bianco, precedentemente assegnatario del presente procedimento, ha disposto il mutamento del rito e fissato l'udienza ai sensi dell'art. 183
c.p.c.
Con ulteriore provvedimento del 20.2.2019, il medesimo Giudice, rilevato che il ricorrente non ha prestato consenso alla estromissione delle resistenti e e considerato che le CP_2 Controparte_3
resistenti hanno venduto al resistente , a sua moglie e al terzo Controparte_1 Controparte_7
i beni oggetto di causa, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti Controparte_8
di e , successori a titolo particolare ex articolo 111 c.p.c., e nei Controparte_7 Controparte_8
confronti di e proprietari degli immobili limitrofi indicati dai CP_5 Controparte_9
convenuti, entro il 20 maggio 2019.
Quindi, rilevato che alcuna delle parti ha provveduto ad integrare il contraddittorio disposto con il suddetto provvedimento, con sentenza del 16.9.2020 il medesimo Giudice ha disposto separarsi i giudizi relativamente alle domande (principale e riconvenzionale) aventi ad oggetto le opere di
2 regimentazione delle acque e coinvolgenti il cortile comune e, per l'effetto, ha rimesso la causa sul ruolo, relativamente alle domande proposte dall'attore ai capitoli II, III, IV, V e VI del ricorso e alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto relativamente alle opere di Controparte_1
contenimento, ed ha dichiarato estinto il giudizio nei rapporti tra e i resistenti Parte_1 P_
, e riguardo alla domanda di cui all'atto introduttivo,
[...] CP_2 Controparte_3 capitolo I e alla domanda riconvenzionale avanzata da per l'esecuzione delle Controparte_1
opere nel cortile comune.
Istruita la causa sulle domande non dichiarate estinte con l'escussione di tre testi e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, questa, assegnata al presente giudice in data
22.11.2024, è stata riservata in decisione all'udienza del 24.02.2025 con la concessione dei termini di cui al 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, risultano infondate sia le domande proposte dall'attore che le domande proposte dal convenuto , per le ragioni di seguito esposte. Controparte_1
Determinanti, in considerazione della scarsa rilevanza delle dichiarazioni dei tre testi escussi, risultano le conclusioni della consulenza tecnica espletata dall'ing. , che questo Persona_1
giudice fa propria in quanto adeguatamente argomentata ed immune da vizi logici e tecnici.
Partendo dalle domande proposte dall'attore, va osservato quanto segue.
In primo luogo, l'attore ha chiesto di condannare all'eliminazione del quadro CP_2
fessurativo presente nel soffitto della volta di copertura del cespite di sua proprietà, che determina il rischio di crollo del muro di separazione tra le due proprietà.
Sul punto, dalla consulenza tecnica espletata è emerso che la presenza del quadro fessurativo non deve destare alcuna preoccupazione circa la staticità del manufatto, trattandosi di mero distacco del materiale posto in opera successivamente all'originario impianto ed ha meramente consigliato di realizzare un intervento di sarcitura delle lesioni più significative.
L'attore ha, poi, chiesto di condannare ad eliminare le opere eseguite all'interno Controparte_1
del locale di sua proprietà che gravano sulla struttura originaria del fabbricato.
Rispetto al tale domanda, il CTU ha accertato che, come da rilievi fotografici allegati alla perizia, sono chiaramente visibili i fori praticati nella muratura verticale di separazione tra il deposito di ed il locale di , verosimilmente realizzati al fine di consentire un più Parte_1 Controparte_1
comodo infilaggio ed alloggiamento delle putrelle metalliche che, unitamente alle tavelle in laterizio, costituiscono il solaio intermedio realizzato dal per limitare l'altezza Controparte_1
utile del proprio locale terraneo, evidenziando che il solaio in questione è sprovvisto di soletta collaborante, non è fisicamente accessibile da chicchessia e non è gravato da carichi accidentali.
3 Il CTU ha, quindi, concluso che, se da un lato la presenza del predetto solaio non comporta benefici al comportamento strutturale del fabbricato, tanto dal punto di vista dei carichi gravitazionali che di quelli dinamici, d'altro la sua presenza, anche in virtù dell'esiguità dei carichi verticali indotti e dell'assenza di un comportamento di tipo “impalcato rigido”, non comporta nemmeno alcun pregiudizio strutturale all'edificio, tanto a livello locale che a livello globale.
L'attore ha, inoltre, chiesto di condannare , e ad Controparte_1 Controparte_3 CP_2
eseguire i lavori di riparazione della volta di copertura del cespite di proprietà dell'attore.
Su tale aspetto, il CTU ha accertato che, come da rilievi fotografici allegati alla perizia, risulta presente un quadro fessurativo interessante l'intradosso della volta a botte che funge da copertura al locale deposito di e da sostegno al soprastante calpestio del locale di proprietà di Parte_1
mentre la parte rimanente della volta, non visibile dal deposito di Controparte_3 Parte_1
e costituente la copertura del locale terraneo di , appare in discrete condizioni Controparte_1
manutentive, non ravvisandosi la presenza di analogo quadro fessurativo. Ha, ancora, rilevato che il profilo curvilineo dell'intradosso della volta, nella sua interezza, tanto nella parte soprastante il deposito che in quella soprastante il locale , appare ancora regolare, non Pt_1 Controparte_1
ravvisandosi la presenza di deformazioni e/o spanciamenti nella sua geometria, e che la pavimentazione del locale di proprietà di verticalmente soprastante il deposito Controparte_3
di ed il locale di , risulta perfettamente complanare e non presenta Parte_1 Controparte_1
alcuna traccia di disconnessione tra le fughe delle varie piastrelle, ciò a conferma del fatto che al dissesto fessurativo palesatosi su una porzione dell'intradosso della volta (che sostiene la predetta pavimentazione) non si è accompagnata una deformazione della geometria della volta medesima, che, in caso contrario, avrebbe certamente evidenziato la presenza di avvallamenti e sconnessioni nella soprastante pavimentazione.
Il CTU ha, quindi, concluso che il muro verticale di separazione tra il deposito di ed il Parte_1
locale terraneo di , verosimilmente realizzato in epoca successiva a quella di Controparte_1 costruzione dell'edificio e la cui originaria funzione va ricercata nell'esigenza di una diversa compartimentazione degli spazi dei locali terranei, certamente non possa aver arrecato pregiudizio al comportamento statico dell'elemento curvilineo di sostegno orizzontale e che la regolarità geometrica del profilo curvilineo dell'intradosso della volta e l'assenza di sconnessioni ed avvallamenti nella soprastante pavimentazione del locale al piano primo inducono a ritenere che non vi sia incipiente pericolo di crollo rovinoso del manufatto.
Il CTU ha, tuttavia, sul punto precisato che il pericolo che si ritiene più plausibile in relazione allo stato dei luoghi è connesso alla possibilità di distacco di isolati elementi lapidei della struttura
4 voltata e/o di frammenti di muratura e del suo rivestimento, che potrebbero eventualmente compromettere la sicurezza delle persone e/o delle cose presenti all'interno del deposito, ma tale pericolo inerisce al locale di proprietà dell'attore ed al suo stato manutentivo.
L'attore ha, ancora, chiesto di condannare ad eliminare la caldaia nel cortile in Controparte_1
quanto non sfocia a cielo libero con rischio di scoppio.
Sul punto la consulenza tecnica ha precisato che “per quanto attiene alla caldaia a servizio dell'appartamento di ubicata nella corte comune, si ritiene che il percorso dei Controparte_1
fumi provenienti dal terminale di scarico di cui trattasi sia rispettoso delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente”.
Infine, l'attore ha chiesto di condannare , e ad Controparte_1 Controparte_3 CP_2
eseguire i lavori di rifacimento del solaio ligneo costituente il calpestio del ballatoio che disimpegna le unità immobiliari del primo piano.
Sul punto, il CTU ha accertato che il disimpegno comune può essere distinto in due porzioni: una prima parte, direttamente attigua al deposito di e sottostante al solaio ligneo che Parte_1
sostiene il corridoio del piano primo che conduce ai locali di proprietà di ed Controparte_3
una seconda parte, attigua alla corte comune, che è direttamente sottostante alla porzione centrale della rampa di scale scoperta che conduce al piano primo. Ha, quindi, per quanto attiene alla prima parte del disimpegno, accertato che i lavori posti in essere da (tettoia con manto di Controparte_1
tegole poggiante su struttura metallica), appaiono idonei ad evitare che si verifichino pericolose infiltrazioni di acque meteoriche attraverso il solaio ligneo, che finirebbero quindi per interessare la sottostante porzione di disimpegno comune.
Per quanto attiene alla seconda parte del disimpegno, il CTU ha, dopo aver descritto la stessa, accertato che l'opera di consolidamento, effettuata da , sull'architrave posto a Controparte_1
presidio del vano di passaggio tra la zona di maggiore altezza del disimpegno e quella di minore altezza dello stesso disimpegno, posta in prossimità della corte interna, consistita nella sostituzione dell'originario architrave con una coppia di travi accostate in legno massello ed opportunamente ammorsate nella muratura, è idonea all'esigenza di garantire stabilità al varco nella muratura che separa la zona del disimpegno, la cui copertura è costituita dal solaio ligneo, da quella attigua, la cui copertura è costituita dalla volta in muratura sottostante alla rampa di scala esterna.
Passando ora alla valutazione della fondatezza delle domande proposte dal convenuto P_
, va rilevato che quest'ultimo ha, in primo luogo, chiesto di condannare al
[...] Parte_1
completamento delle opere di contenimento riguardanti la cantina interrata di sua proprietà.
5 Sul punto il consulente tecnico, quanto alle opere proposte dal resistente al fine di consolidare gli elementi di sostegno della cantina interrata, premesso che non è possibile allo stato attuale individuare con certezza la causa del crollo della volta, ha ritenuto che l'esecuzione delle stesse non
è necessaria, limitandosi a prescrivere al proprietario della cantina di effettuare un costante monitoraggio del manufatto interrato, al fine di controllare che, nel tempo, non si verifichino eventuali infiltrazioni acquose all'interno del volume ipogeo e/o sgretolamenti delle pareti sub- verticali tufacee.
Il convenuto ha, poi, chiesto di condannare l'attore a “cerchiare in modo idoneo” il vano d'apertura posto sulla Via Galpiati mediante struttura rigida in calcestruzzo armato o acciaio, oltre la trave di chiusura a quota strada, ovvero, in alternativa, a ripristinare il vano originario riducendo sensibilmente l'apertura con mattoni pieni come da foto d'epoca allegate.
Rispetto a tale domanda il CTU ha evidenziato che non sussistono elementi documentali idonei ad affermare che l'attore abbia effettivamente provveduto ad allargare il varco di accesso al proprio deposito, precisando che, qualora l'attore abbia effettivamente provveduto al detto allargamento è necessario, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che provveda ad effettuare la valutazione della variazione del livello locale di sicurezza (ante e post operam) e, solo nell'ipotesi di esito negativo della predetta verifica, provveda all'esecuzione della cerchiatura portante, intervento migliore rispetto alla soluzione alternativa di ripristinare il vano originario riducendo sensibilmente l'apertura con mattoni pieni.
Ebbene, alcuna prova è stata fornita sulla imputabilità all'attore dell'allargamento del vano.
Inoltre, il consulente condiziona gli interventi indicati alla valutazione della variazione del livello locale di sicurezza.
Pertanto, anche tale domanda va rigettata.
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite vengono interamente compensate.
Per la medesima ragione, le spese della CTU vengono poste a carico di ciascuna parte per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
b) rigetta le domande proposte da;
Controparte_1
c) compensa le spese di lite;
d) pone definitivamente le spese di CTU a carico di ciascuna parte per la metà.
6 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.5.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 111 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Generoso di Biase, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa in viale Giolitti n. 48;
ATTORE
E
e , rappresentati e difesi, in virtù di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 mandato in atti, dall'avv. Santoro Tommaso, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Caserta alla via G. Tescione n. 209;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto ha convenuto in giudizio Parte_1
, e chiedendo al Tribunale adito di: 1) Controparte_1 CP_2 Controparte_3
condannare , e ad eseguire gli interventi nel Controparte_1 Controparte_3 CP_2
cortile comune al fine di eliminare le cause di infiltrazioni delle acque meteoriche nella cantina di proprietà del ricorrente e nel relativo solaio di copertura;
2) condannare CP_2 all'eliminazione del quadro fessurativo conseguenza delle opere realizzate nella sua proprietà; 3) condannare ad eliminare le opere eseguite all'interno del locale di sua proprietà Controparte_1
che gravano sulla struttura originaria del fabbricato;
4) condannare ad eliminare la Controparte_1
caldaia nel cortile;
5) condannare , e ad Controparte_1 Controparte_3 CP_2
eseguire i lavori di riparazione della volta di copertura del cespite di proprietà dell'attore; 6) condannare , e ad eseguire i lavori di Controparte_1 Controparte_3 CP_2
1 rifacimento del solaio ligneo costituente il calpestio del ballatoio che disimpegna le unità immobiliari del primo piano.
Si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in Controparte_1
diritto, nonché proponendo domanda riconvenzionale tesa ad accertare che è tenuto Parte_1 all'esecuzione delle opere nel cortile comune nonché al completamento delle opere di contenimento riguardanti la cantina interrata di esclusiva proprietà di quest'ultimo, con conseguente condanna alla realizzazione delle descritte opere nelle parti comuni, nonché alla realizzazione dei piedritti di sostegno/contenimento laterale della cantina e della , al fine di ripristinare la resistenza CP_4
originaria dello strato di appoggio ridotta di circa il 20-25% su tutto il contorno, a richiudere le fessurazioni con malta cementizia supportata da rete in fibra di vetro al fine di ripristinare la consistenza intradossale della volta di copertura del locale di proprietà dell'attore, nonché a
“cerchiare in modo idoneo” il vano d'apertura posto sulla Via Galpiati mediante struttura rigida in calcestruzzo armato o acciaio, oltre la trave di chiusura a quota strada, così come viene prescritto dalla normativa in vigore per gli “interventi locali in zona sismica”, tanto da ripristinare la rigidità del setto, ovvero, in alternativa, a ripristinare il vano originario riducendo sensibilmente l'apertura con mattoni pieni come da foto d'epoca allegate.
Si sono altresì costituite e chiedendo, in via preliminare, di CP_2 Controparte_3 disporre, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. l'integrazione del contradditorio nei confronti di CP_5
e e di accertare e dichiarare la loro carenza di legittimazione passiva, e, nel
[...] Controparte_6
merito, di rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con provvedimento del 17.9.2018 il Giudice, dott.ssa Carla Bianco, precedentemente assegnatario del presente procedimento, ha disposto il mutamento del rito e fissato l'udienza ai sensi dell'art. 183
c.p.c.
Con ulteriore provvedimento del 20.2.2019, il medesimo Giudice, rilevato che il ricorrente non ha prestato consenso alla estromissione delle resistenti e e considerato che le CP_2 Controparte_3
resistenti hanno venduto al resistente , a sua moglie e al terzo Controparte_1 Controparte_7
i beni oggetto di causa, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti Controparte_8
di e , successori a titolo particolare ex articolo 111 c.p.c., e nei Controparte_7 Controparte_8
confronti di e proprietari degli immobili limitrofi indicati dai CP_5 Controparte_9
convenuti, entro il 20 maggio 2019.
Quindi, rilevato che alcuna delle parti ha provveduto ad integrare il contraddittorio disposto con il suddetto provvedimento, con sentenza del 16.9.2020 il medesimo Giudice ha disposto separarsi i giudizi relativamente alle domande (principale e riconvenzionale) aventi ad oggetto le opere di
2 regimentazione delle acque e coinvolgenti il cortile comune e, per l'effetto, ha rimesso la causa sul ruolo, relativamente alle domande proposte dall'attore ai capitoli II, III, IV, V e VI del ricorso e alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto relativamente alle opere di Controparte_1
contenimento, ed ha dichiarato estinto il giudizio nei rapporti tra e i resistenti Parte_1 P_
, e riguardo alla domanda di cui all'atto introduttivo,
[...] CP_2 Controparte_3 capitolo I e alla domanda riconvenzionale avanzata da per l'esecuzione delle Controparte_1
opere nel cortile comune.
Istruita la causa sulle domande non dichiarate estinte con l'escussione di tre testi e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, questa, assegnata al presente giudice in data
22.11.2024, è stata riservata in decisione all'udienza del 24.02.2025 con la concessione dei termini di cui al 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, risultano infondate sia le domande proposte dall'attore che le domande proposte dal convenuto , per le ragioni di seguito esposte. Controparte_1
Determinanti, in considerazione della scarsa rilevanza delle dichiarazioni dei tre testi escussi, risultano le conclusioni della consulenza tecnica espletata dall'ing. , che questo Persona_1
giudice fa propria in quanto adeguatamente argomentata ed immune da vizi logici e tecnici.
Partendo dalle domande proposte dall'attore, va osservato quanto segue.
In primo luogo, l'attore ha chiesto di condannare all'eliminazione del quadro CP_2
fessurativo presente nel soffitto della volta di copertura del cespite di sua proprietà, che determina il rischio di crollo del muro di separazione tra le due proprietà.
Sul punto, dalla consulenza tecnica espletata è emerso che la presenza del quadro fessurativo non deve destare alcuna preoccupazione circa la staticità del manufatto, trattandosi di mero distacco del materiale posto in opera successivamente all'originario impianto ed ha meramente consigliato di realizzare un intervento di sarcitura delle lesioni più significative.
L'attore ha, poi, chiesto di condannare ad eliminare le opere eseguite all'interno Controparte_1
del locale di sua proprietà che gravano sulla struttura originaria del fabbricato.
Rispetto al tale domanda, il CTU ha accertato che, come da rilievi fotografici allegati alla perizia, sono chiaramente visibili i fori praticati nella muratura verticale di separazione tra il deposito di ed il locale di , verosimilmente realizzati al fine di consentire un più Parte_1 Controparte_1
comodo infilaggio ed alloggiamento delle putrelle metalliche che, unitamente alle tavelle in laterizio, costituiscono il solaio intermedio realizzato dal per limitare l'altezza Controparte_1
utile del proprio locale terraneo, evidenziando che il solaio in questione è sprovvisto di soletta collaborante, non è fisicamente accessibile da chicchessia e non è gravato da carichi accidentali.
3 Il CTU ha, quindi, concluso che, se da un lato la presenza del predetto solaio non comporta benefici al comportamento strutturale del fabbricato, tanto dal punto di vista dei carichi gravitazionali che di quelli dinamici, d'altro la sua presenza, anche in virtù dell'esiguità dei carichi verticali indotti e dell'assenza di un comportamento di tipo “impalcato rigido”, non comporta nemmeno alcun pregiudizio strutturale all'edificio, tanto a livello locale che a livello globale.
L'attore ha, inoltre, chiesto di condannare , e ad Controparte_1 Controparte_3 CP_2
eseguire i lavori di riparazione della volta di copertura del cespite di proprietà dell'attore.
Su tale aspetto, il CTU ha accertato che, come da rilievi fotografici allegati alla perizia, risulta presente un quadro fessurativo interessante l'intradosso della volta a botte che funge da copertura al locale deposito di e da sostegno al soprastante calpestio del locale di proprietà di Parte_1
mentre la parte rimanente della volta, non visibile dal deposito di Controparte_3 Parte_1
e costituente la copertura del locale terraneo di , appare in discrete condizioni Controparte_1
manutentive, non ravvisandosi la presenza di analogo quadro fessurativo. Ha, ancora, rilevato che il profilo curvilineo dell'intradosso della volta, nella sua interezza, tanto nella parte soprastante il deposito che in quella soprastante il locale , appare ancora regolare, non Pt_1 Controparte_1
ravvisandosi la presenza di deformazioni e/o spanciamenti nella sua geometria, e che la pavimentazione del locale di proprietà di verticalmente soprastante il deposito Controparte_3
di ed il locale di , risulta perfettamente complanare e non presenta Parte_1 Controparte_1
alcuna traccia di disconnessione tra le fughe delle varie piastrelle, ciò a conferma del fatto che al dissesto fessurativo palesatosi su una porzione dell'intradosso della volta (che sostiene la predetta pavimentazione) non si è accompagnata una deformazione della geometria della volta medesima, che, in caso contrario, avrebbe certamente evidenziato la presenza di avvallamenti e sconnessioni nella soprastante pavimentazione.
Il CTU ha, quindi, concluso che il muro verticale di separazione tra il deposito di ed il Parte_1
locale terraneo di , verosimilmente realizzato in epoca successiva a quella di Controparte_1 costruzione dell'edificio e la cui originaria funzione va ricercata nell'esigenza di una diversa compartimentazione degli spazi dei locali terranei, certamente non possa aver arrecato pregiudizio al comportamento statico dell'elemento curvilineo di sostegno orizzontale e che la regolarità geometrica del profilo curvilineo dell'intradosso della volta e l'assenza di sconnessioni ed avvallamenti nella soprastante pavimentazione del locale al piano primo inducono a ritenere che non vi sia incipiente pericolo di crollo rovinoso del manufatto.
Il CTU ha, tuttavia, sul punto precisato che il pericolo che si ritiene più plausibile in relazione allo stato dei luoghi è connesso alla possibilità di distacco di isolati elementi lapidei della struttura
4 voltata e/o di frammenti di muratura e del suo rivestimento, che potrebbero eventualmente compromettere la sicurezza delle persone e/o delle cose presenti all'interno del deposito, ma tale pericolo inerisce al locale di proprietà dell'attore ed al suo stato manutentivo.
L'attore ha, ancora, chiesto di condannare ad eliminare la caldaia nel cortile in Controparte_1
quanto non sfocia a cielo libero con rischio di scoppio.
Sul punto la consulenza tecnica ha precisato che “per quanto attiene alla caldaia a servizio dell'appartamento di ubicata nella corte comune, si ritiene che il percorso dei Controparte_1
fumi provenienti dal terminale di scarico di cui trattasi sia rispettoso delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente”.
Infine, l'attore ha chiesto di condannare , e ad Controparte_1 Controparte_3 CP_2
eseguire i lavori di rifacimento del solaio ligneo costituente il calpestio del ballatoio che disimpegna le unità immobiliari del primo piano.
Sul punto, il CTU ha accertato che il disimpegno comune può essere distinto in due porzioni: una prima parte, direttamente attigua al deposito di e sottostante al solaio ligneo che Parte_1
sostiene il corridoio del piano primo che conduce ai locali di proprietà di ed Controparte_3
una seconda parte, attigua alla corte comune, che è direttamente sottostante alla porzione centrale della rampa di scale scoperta che conduce al piano primo. Ha, quindi, per quanto attiene alla prima parte del disimpegno, accertato che i lavori posti in essere da (tettoia con manto di Controparte_1
tegole poggiante su struttura metallica), appaiono idonei ad evitare che si verifichino pericolose infiltrazioni di acque meteoriche attraverso il solaio ligneo, che finirebbero quindi per interessare la sottostante porzione di disimpegno comune.
Per quanto attiene alla seconda parte del disimpegno, il CTU ha, dopo aver descritto la stessa, accertato che l'opera di consolidamento, effettuata da , sull'architrave posto a Controparte_1
presidio del vano di passaggio tra la zona di maggiore altezza del disimpegno e quella di minore altezza dello stesso disimpegno, posta in prossimità della corte interna, consistita nella sostituzione dell'originario architrave con una coppia di travi accostate in legno massello ed opportunamente ammorsate nella muratura, è idonea all'esigenza di garantire stabilità al varco nella muratura che separa la zona del disimpegno, la cui copertura è costituita dal solaio ligneo, da quella attigua, la cui copertura è costituita dalla volta in muratura sottostante alla rampa di scala esterna.
Passando ora alla valutazione della fondatezza delle domande proposte dal convenuto P_
, va rilevato che quest'ultimo ha, in primo luogo, chiesto di condannare al
[...] Parte_1
completamento delle opere di contenimento riguardanti la cantina interrata di sua proprietà.
5 Sul punto il consulente tecnico, quanto alle opere proposte dal resistente al fine di consolidare gli elementi di sostegno della cantina interrata, premesso che non è possibile allo stato attuale individuare con certezza la causa del crollo della volta, ha ritenuto che l'esecuzione delle stesse non
è necessaria, limitandosi a prescrivere al proprietario della cantina di effettuare un costante monitoraggio del manufatto interrato, al fine di controllare che, nel tempo, non si verifichino eventuali infiltrazioni acquose all'interno del volume ipogeo e/o sgretolamenti delle pareti sub- verticali tufacee.
Il convenuto ha, poi, chiesto di condannare l'attore a “cerchiare in modo idoneo” il vano d'apertura posto sulla Via Galpiati mediante struttura rigida in calcestruzzo armato o acciaio, oltre la trave di chiusura a quota strada, ovvero, in alternativa, a ripristinare il vano originario riducendo sensibilmente l'apertura con mattoni pieni come da foto d'epoca allegate.
Rispetto a tale domanda il CTU ha evidenziato che non sussistono elementi documentali idonei ad affermare che l'attore abbia effettivamente provveduto ad allargare il varco di accesso al proprio deposito, precisando che, qualora l'attore abbia effettivamente provveduto al detto allargamento è necessario, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che provveda ad effettuare la valutazione della variazione del livello locale di sicurezza (ante e post operam) e, solo nell'ipotesi di esito negativo della predetta verifica, provveda all'esecuzione della cerchiatura portante, intervento migliore rispetto alla soluzione alternativa di ripristinare il vano originario riducendo sensibilmente l'apertura con mattoni pieni.
Ebbene, alcuna prova è stata fornita sulla imputabilità all'attore dell'allargamento del vano.
Inoltre, il consulente condiziona gli interventi indicati alla valutazione della variazione del livello locale di sicurezza.
Pertanto, anche tale domanda va rigettata.
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite vengono interamente compensate.
Per la medesima ragione, le spese della CTU vengono poste a carico di ciascuna parte per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
b) rigetta le domande proposte da;
Controparte_1
c) compensa le spese di lite;
d) pone definitivamente le spese di CTU a carico di ciascuna parte per la metà.
6 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.5.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
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