Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/06/2025, n. 10646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10646 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10646/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04515/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4515 del 2022, proposto da
Cairo Network S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti e Alberto Marcovecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Prima Tv S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto del Mise del 17 novembre 2021 e pubblicato l'8 febbraio 2022, recante “ Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione di misure economiche compensative a favore di operatori di rete ”, di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale;
nonché per la condanna
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni, nella misura che ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato il giorno 11.4.2022 e depositato il 22.4.2022 la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto sopra indicato nella parte in cui ha limitato il riconoscimento di misure compensative in favore degli operatori economici che hanno effettuato investimenti per l’adeguamento delle proprie infrastrutture tecnologiche nel solo periodo intercorrente tra il 1.1.2020 ed il 31.12.2022.
Ha allegato di aver acquistato onerosamente dal Mise il proprio diritto d’uso ventennale delle frequenze, peraltro in esito ad una gara per cui ha sostenuto costi rilevanti, e di aver poi dovuto partecipare ad un’altra procedura per poter conseguire il necessario mezzo mux di frequenze e, dunque, riottenere la titolarità di un mux intero di nuova pianificazione, indispensabile per lo svolgimento dell’attività di operatore di rete dopo il riordino della disciplina.
La legge di bilancio 2018, infatti, aveva imposto il rilascio da parte degli operatori televisivi in tecnica terrestre la frequenza della banda da 696-790 Mhz, la cd. banda 700, in favore degli operatori telefonici, con conseguente necessità di riorganizzare i diritti d’uso sul rimanente spettro.
Alla luce quindi, dei necessari costi di adeguamento sostenuti dai diversi soggetti per rispondere alle esigenze nazionali, il decreto impugnato, in esecuzione della legge di bilancio, aveva previsto il riconoscimento di misure compensative, limitandole tuttavia, unicamente per i costi di adeguamento e predisposizione al passaggio degli impianti al nuovo standard di trasmissione T2, a partire dalla data del 1.1.2020 e sino al 31.12.2022, penalizzando tutti gli altri operatori che avevano già in precedenza adeguato gli impianti alle nuove tecnologie, come la ricorrente.
Ha dedotto, con i primi due motivi, l’illegittimità del decreto per plurime violazioni di legge, in particolare della legge di bilancio, art. 1 comma 1039, che aveva previsto la “ erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale ”, senza quindi fissare alcuna data di esecuzione degli interventi per il riconoscimento dei contributi in oggetto.
Ha dedotto altresì, la disparità di trattamento tra gli operatori interessati e l’ingiustizia della soluzione percorsa dal Ministero, lesiva del proprio diritto di iniziativa economica.
Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 6 della L. 24171990 ss.mm., non avendo l’Amministrazione comunicato l’avvio del procedimento ai soggetti interessati, facilmente individuabili alla luce del tipo di mercato in questione, composto da pochissime imprese di rilevanti dimensioni.
Infine, con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente si è lamentata della violazione dei principi europei della concorrenza e della par condicio , avendo il decreto realizzato un vantaggio indebito in favore degli altri operatori, che avrebbero installato nuove tecnologie a costo sostanzialmente azzerato e, per di più, potendo beneficiare di una maggiore durata degli impianti (poiché appena realizzati) rispetto a quelli della medesima, risalenti al 2014.
Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso e rilevando che la ricorrente non avesse subito alcun detrimento, essendo i propri impianti già adeguati, e quindi, in rito, eccependo la carenza di interesse a dedurre l’illegittimità del decreto nella parte in cui si è limitato a fissare misure compensative in favore degli operatori soggetti agli obblighi imposti dalla legge di bilancio.
Nel merito, ha dedotto che le misure in questione fossero state assegnate, non a supporto di interventi tecnologici delle singole imprese, ma per compensare il maggior onere a cui gli operatori a cui erano già andati incontro nel rilasciare – forzatamente - le frequenze già nella loro disponibilità.
Nella memoria ex art. 73 c.p.a. ha poi rilevato l’inammissibilità ( rectius l’improcedibilità) del ricorso a seguito di due decreti concessori del 27.6.2022 e del 21.3.2023, pubblicati sul sito del Mise, con cui sono stati concessi i benefici alle imprese operanti nel settore in questione e, in particolare, alla stessa ricorrente, che avrebbe ottenuto poco meno di due milioni di euro, nella misura pari all’80% delle spese sostenute rispettivamente negli anni 2020 e 2021 e poi, separatamente, per il 2022.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 23.5.2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va respinta l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione, in considerazione del fatto che la ricorrente – a prescindere dall’aver ottenuto parzialmente accesso a quelle misure – si è lamentata del fatto di non aver potuto indicare nella domanda di partecipazione anche i costi sostenuti negli anni precedenti a quelli considerati in decreto (quindi i costi riferiti agli anni 2015-2019) e per i quali ha specificamente proposto ricorso.
Nel merito, in assenza di graduazione dei motivi, va esaminato anzitutto quello di violazione delle garanzie partecipative, di stampo formale quindi, secondo cui il Mise avrebbe dovuto attivare la consultazione con gli operatori, come avvenuto nel corso del procedimento del refarming , prima di pubblicare il bando per l’ammissione ai benefici in parola.
Il motivo va respinto, trattandosi di atto amministrativo generale per il quale non valgono gli obblighi di partecipazione: il fatto che gli operatori aventi in astratto la possibilità di accesso ai benefici fossero pochi, in un numero facilmente individuabile e comunque certamente conosciuto dal Ministero, ha natura contingente e, come tale, assolutamente irrilevante.
Peraltro, i medesimi operatori potrebbero individuarsi soltanto a posteriori , considerando gli elementi richiesti nello stesso atto per identificare i presupposti di accesso al beneficio, ossia la titolarità di uno spettro di banda da rilasciare e l’aver eseguito interventi per rendere disponibili le frequenze in questione quale immediata conseguenza dell’obbligo giuridico imposto dalla legge di bilancio 2018.
Con riguardo agli altri motivi di ricorso, nn. 1, 2 e 4, da trattare congiuntamente poiché diretti ad evidenziare la disparità di trattamento e l’asserita violazione delle regole di concorrenza a causa del contenuto del bando impugnato, gli stessi vanno ugualmente respinti.
In primo luogo, la disparità di trattamento si verifica solo quando situazioni uguali siano trattate, senza alcuna specifica giustificazione, in modo differente.
Nel caso di specie, invece, è certo che le situazioni non siano assimilabili tra loro, poiché l’aver svolto quegli interventi di adeguamento sulle proprie tecnologie, o comunque di essersi dotati di un’infrastruttura tecnologica più evoluta, da parte di tutti gli operatori economici, compreso la ricorrente, risponde a differenti ragioni sul piano causale ex art. 40 e 41 c.p., tali da escludere ogni parallelismo ed al di là della notevole crasi temporale tra le situazioni poste a confronto.
La ricorrente infatti, ha installato le proprie infrastrutture dopo aver ottenuto i relativi titoli, creando/adeguando i propri impianti sulla base delle migliori tecnologie disponibili, compiendo un’autonoma scelta imprenditoriale; gli operatori che potrebbero beneficiare delle suddette forme di compensazione economica per aver adeguato gli impianti negli anni 2020-2022 lo hanno fatto, invece, sulla base di uno specifico obbligo giuridico.
Differente quindi è l’origine ed il fondamento delle ragioni poste alla base degli investimenti effettuati dai titolari delle frequenze televisive nei periodi indicati.
Facendo riferimento alla scelta di business della ricorrente, dunque, si vuole intendere che la medesima, nel momento in cui ha dovuto realizzare la propria rete (a prescindere dall’aspetto subiettivo/volitivo di realizzare una infrastruttura tecnologica più o meno obsoleta ovvero all’avanguardia), ha dovuto effettivamente utilizzare le nuove tecnologie T2 adeguate agli standard internazionali, come lei stessa sostiene, però con una differenza ritenuta decisiva rispetto agli altri operatori.
Ove, infatti, la ricorrente avesse ritenuto non conveniente l’operazione, di cui sapeva o avrebbe potuto/dovuto conoscere il rapporto rischi/benefici, ella avrebbe potuto non investire nel mercato in questione sulla base di un proprio progetto strategico-imprenditoriale.
Ciò palesa in modo efficace la differente posizione della medesima rispetto a tutti gli altri soggetti titolari di frequenze, i quali – già operanti nel mercato ed avendo in passato, anche remoto, dovuto sostenere costi di investimenti – sono stati obbligati dalla nuova legge a compiere specifici investimenti, peraltro entro tempi contingentati e quindi sostanzialmente a condizioni di mercato “imposte” dall’esterno.
È evidente quindi, la diversità di situazioni e, conseguentemente, la ragionevolezza ed imparzialità del decreto, contestata dalla ricorrente anche con riferimento alla violazione delle regole di buona andamento, nell’individuare un preciso arco temporale in cui limitare il riconoscimento delle compensazioni economiche, parametrate al solo e specifico obbligo di liberazione della c.d. banda 700.
Con riguardo poi, alla violazione di legge, sempre a tal proposito, va precisato che il decreto ministeriale non avrebbe potuto tenere conto di un arco temporale diverso da quello indicato nella legge di bilancio, che ne costituisce il fondamento legale, formale e sostanziale: come precisato dall’Avvocatura, infatti, le fasi di liberazione e assegnazione, determinate secondo le scadenze previste nel 2019, non potevano che interessare il periodo temporale immediatamente successivo e quindi, soltanto le spese effettivamente sostenute a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre; non invece, quelle genericamente, in qualunque momento e per qualunque motivo sostenute dagli altri operatori di rete, come è avvenuto nel caso della ricorrente.
In definitiva, il ricorso è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione, liquidate in €2.500,00 (duemilacinquecento/00) per compensi, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO