Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
Giudice dott. Alessandro Carra
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1744/2025 V.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)"
TRA
Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1
Patrizia Manzi, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 19.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.4.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il proprio rapporto con il figlio
,Per_1 nato in data [...], fosse regolamentato in ossequio alle condizioni articolate in ricorso.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 19.5.2025 le medesime hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, sicchè il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Le condizioni delineate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi del minore, sicchè non vi è ragione per discostarsene:
Stabilire che le decisioni più importanti nell'interesse della figlia e relative all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori. Questi ultimi dovranno tenersi informati reciprocamente per tutte le questioni relative al figlio e che entrambi i genitori, inoltre, per le avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul piccolo Per_1 questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. B) Regolamentare il diritto di visita del padre di vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità che seguono:
-il padre avrà il diritto di vedere e tenere il figlio con sé ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre e, compatibilmente, con le esigenze della minore e quelle lavorative dei genitori;
- il padre avrà, in ogni caso, il diritto di vedere e tenere con sé il figlio una volta al mese dalle 13.00 del giovedì alle ore 20.00 della domenica. si impegna a corrispondere, quale contributo al mantenimento C) Il Sig. Parte_2 del figlio minore il versamento mensile della somma di Euro 250,00, da versarsi Persona 2
, entro il 20 di ogni mese mediante bonifico bancario. D) Il Sig. il 50% rimborserà, inoltre, alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
(cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio Per_1 , facendo riferimento al Protocollo d'Intesa in materia di spese straordinarie del Tribunale di Lecce.
E) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
Alcuna statuizione deve adottarsi in ordine alle spese di lite, stante la natura congiunta dell'istanza.
P.T.M.
- dispone che i rapporti tra le parti e il figlio minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 23.6.2024
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo