TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 26/11/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1320/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 16/06/2025 da:
(C.F. ) nata il [...] in [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
CE (VB), via Stronetta, 13;
e
(C.F. ), nato il [...], in [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Livigno (SO), via Saroch, 823;
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo SAPPA e Alessia COLOMBO presso lo studio della quale ultima sono elettivamente domiciliati in Verbania, via Antonio Baiettini, 79, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“
1. La Sig.ra a decorrere dal giorno 1 aprile 2025, di comune accordo con il marito, ha Pt_1 trasferito la propria residenza in LL CE (VB), unitamente a quella della figlia Persona_1 che già dal mese di settembre 2024 ha iniziato a frequentare la classe 1^ elementare presso la scuola di Feriolo;
i figli e che frequentano, rispettivamente, la classe 2^ superiore presso Per_2 Per_3 l'Istituto alberghiero a Bormio e la classe 3^ media presso il Comune di Livigno, proseguiranno ivi
i loro percorsi di studio di comune accordo con i genitori e manterranno la residenza presso il predetto Comune, unitamente a quella del padre.
2. Per quanto qui non dettagliatamente previsto, i genitori eserciteranno la potestà genitoriale separatamente circa le decisioni di ordinaria amministrazione nel tempo in cui terranno con loro i figli.
3. Le parti concordano sin da ora i periodi di permanenza durante il periodo scolastico dei figli Per_2
e presso il padre e della figlia presso la madre, salvo quanto appresso: Per_3 Persona_1
per due settimane consecutive, compreso il primo fine settimana, i figli resteranno con il genitore presso cui hanno la residenza;
al termine delle due settimane, secondo il principio dell'alternanza, la Signora si recherà Pt_1 in Livigno con la figlia e dormirà presso la residenza del marito, dove usufruirà di Persona_1 apposito locale abitativo messo a disposizione dal marito, senza spese;
le successive due settimane, compreso il terzo fine settimana, i figli resteranno con il genitore presso cui hanno la residenza;
al termine della quarta settimana, secondo il principio dell'alternanza, il Signor si CP_1 recherà presso l'abitazione della moglie, unitamente ai figli e , che ivi pernotteranno Per_3 Per_2 nel weekend unitamente al padre, dove usufruiranno di apposita stanza messo a disposizione dalla
Signora Pt_1
4. I figli trascorreranno con un genitore il giorno della Vigilia e il giorno di Natale, trascorrendo il giorno di Santo Stefano e i successivi giorni sino a Capodanno con l'altro, invertendo la permanenza
l'anno successivo. La sera di fine anno e il giorno di Capodanno i figli staranno con il genitore con il quale hanno trascorso la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, invertendo la permanenza l'anno successivo. Anche il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo verranno gestiti seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno.
Inoltre, i figli trascorreranno le vacanze estive ovvero invernali - in concomitanza delle ferie dei genitori - due settimane continuative con la madre e due settimane continuative o con il padre, salvo quanto appresso. Al termine del periodo scolastico, nel mese di giungo di ciascun anno, Persona_1 si trasferirà presso la residenza del padre, per suo espresso desiderio, per trascorrere i mesi estivi in mezzo alla natura;
la madre, ogni due settimane, farà visita ai figli, mentre al termine delle successive due, sarà il Signor ad accompagnare i figli presso la madre durante i fine CP_1 settimana.
5. Ogni genitore dovrà tenere informato l'altro sulle condizioni di salute dei figli e, nel caso questi fossero indisposti o avessero bisogno di qualsiasi intervento medico o chirurgico (salvo casi di urgenza che non consentano dilazioni di tempo), i genitori si impegnano a prendere congiuntamente ogni decisione nell'esclusivo interesse dei figli. Si precisa sin da ora che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni relative ad interventi di particolare importanza clinica;
delle visite di controllo/periodiche (ad esempio, visite pediatriche di controllo e altre visite specialistiche) se ne occuperà il genitore presso cui i figli hanno la residenza.
In particolare, il figlio percepisce un assegno di invalidità civile di circa 343,00 Euro mensili Per_2
a seguito della diagnosi di una cardiopatia e dell'esecuzione di un intervento chirurgico, accreditati mensilmente su conto corrente intestato al minore, con co-delega di entrambi i genitori, aperto presso
Banco BPM S.p.a. Filiale di LL CE (doc. 4). Le decisioni inerenti all'istruzione dei figli e le attività ad essa correlate (doposcuola, partecipazione ad attività e a corsi formativi, ricreativi e/o sportivi, anche nel periodo delle vacanze estive) verranno prese di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle inclinazioni di figli.
6. In ordine alle spese di mantenimento dei figli, poiché quelle relative al mantenimento di Per_1 sono di importo pressoché identico a quelle necessarie per il mantenimento dei figli e
[...] Per_3
, i genitori concordano sin d'ora che la Sig.ra sosterrà le spese ordinarie per il Per_2 Pt_1 mantenimento della figlia, mentre il Sig. quelle per i figli e . I genitori CP_1 Per_3 Per_2 concordano altresì che le spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Tribunale di
Verbania – che i ricorrenti hanno già esaminato - saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
7. I coniugi si danno reciprocamente atto che il sostegno economico per i figli a carico, erogato dallo
Stato nella misura competerà nella misura del 50% a ciascun genitore.
8. I coniugi non sono comproprietari di alcun bene immobile o mobile registrato;
il Signor CP_1
è proprietario, in quota, dei seguenti beni immobili (terreni) siti nel Comune di Livigno (doc. 5):
9. I Signori e Pt_1 CP_1
sono intestatari dei seguenti conti correnti: doc. 6): CP_1
a) Conto corrente n. 000000080114, aperto presso Banco BPM S.p.a., Filiale di Verbania;
b) Conto corrente n. 0000015154768 aperto presso Crèdit Agricole, Filiale di Livigno;
c) Conto corrente n. 00002342156 aperto presso Banca Mediolanum, Filiale di Basiglio;
doc. 7): Pt_1
a) Conto corrente n. 000000006286 aperto presso Banco BPM S.p.a., Filiale di LL CE.
10. I Signori sono proprietari, altresì, dei seguenti veicoli:
a. Audi A4 Avant, targata DD078ZT di proprietà e in uso al Signor (doc. 8); CP_1
b. Audi A4 Avant, targata CY450KY, di proprietà e in uso alla Signora (doc. 9). Pt_1
11. I coniugi si impegnano a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, condividendo il principio della bigenitorialità; per tali motivi, prenderanno insieme tutte le decisioni sugli aspetti educativi e su quelli riferiti ad eventi determinanti della vita dei figli.
12. Il Signor si dichiara economicamente autosufficiente: temporaneamente ha percepito CP_1
l'indennità NaSpi, a seguito della conclusione di un contratto stagionale presso gli impianti sciistici di Livigno;
il Signor altresì, ha di recente alienato terreno di sua proprietà, percependo il CP_1 corrispettivo di Euro 25.000,00, che utilizza per il mantenimento di sé e dei figli;
infine, il medesimo, ha reperito un'occupazione a tempo determinato nel Comune di Bormio, con qualifica di operaio comunale e retribuzione mensile netta di Euro 1.400,00 circa (doc. 10).
La Sig.ra è occupata in qualità di OSS (Operatore Socio Sanitario) per la Universiis società Pt_1
Cooperativa Sociale presso i Comuni di Baveno e Stresa, con contratto a termine con scadenza il 31 maggio 2025 e successivo rinnovo nella forma del contratto a tempo indeterminato, verso una retribuzione mensile di circa Euro 1.400,00 netti al mese.
I coniugi, i quali hanno sempre presentato la dichiarazione dei redditi mediante redazione del
Modello 730 congiunto (doc. 11) si dichiarano, pertanto, autosufficienti.
13. Con l'adempimento e l'esecuzione di tutte le condizioni di cui sopra le parti si danno reciprocamente atto di nulla avere a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia ragione o titolo che trovi fondamento nella intercorsa separazione consensuale.
14. Le parti concordano nel compensare integralmente fra loro le spese legali del presente procedimento.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 16/06/2025, e premesso di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Baveno (VB) il 07/07/2007, dalla cui unione sono nati i figli , il Per_2
28.7.2008, il 16.8.2010, e il 3.1.2019, hanno chiesto, con domanda congiunta, Per_3 Persona_1 ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, di dichiararsi la loro separazione personale.
Dichiarato di non volersi riconciliare, hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con le successive note scritte hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione concordate tra i coniugi consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
In particolare, i figli (nato il [...]) e (nato il [...]) già vivono col padre a Per_2 Per_3
Livigno, presso il quale saranno stabilmente collocati, mentre (nata il [...]) presso Persona_1 la madre in Baveno.
Va dato atto, inoltre, che i coniugi si sono dichiarati autosufficienti e che, con l'adempimento e l'esecuzione di tutte le condizioni di cui alla presente separazione, non avranno nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro per qualsivoglia ragione o titolo che trovi fondamento nella intercorsa separazione consensuale.
Infine, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo, tale domanda, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3,
n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc.
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Baveno (VB) il 07/07/2007;
- affida i figli minori , e in via condivisa ad entrambi i genitori, i Per_2 Per_3 Persona_1 quali eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente circa le decisioni di ordinaria amministrazione nel tempo in cui terranno con loro i figli;
la madre, a decorrere dal giorno 1 aprile 2025, di comune accordo con il marito, ha trasferito la propria residenza in LL CE (VB), unitamente a quella della figlia Persona_1 che già dal mese di settembre 2024 ha iniziato a frequentare la classe 1^ elementare presso la scuola di Feriolo;
i figli e che frequentano, rispettivamente, la classe 2^ Per_2 Per_3 superiore presso l'Istituto alberghiero a Bormio e la classe 3^ media presso il Comune di
Livigno, proseguiranno ivi i loro percorsi di studio di comune accordo con i genitori e manterranno la residenza presso il predetto Comune, unitamente a quella del padre;
ogni genitore dovrà tenere informato l'altro sulle condizioni di salute dei figli e, nel caso questi fossero indisposti o avessero bisogno di qualsiasi intervento medico o chirurgico (salvo casi di urgenza che non consentano dilazioni di tempo), i genitori si impegnano a prendere congiuntamente ogni decisione nell'esclusivo interesse dei figli;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni relative ad interventi di particolare importanza clinica;
delle visite di controllo/periodiche (ad esempio, visite pediatriche di controllo e altre visite specialistiche) se ne occuperà il genitore presso cui i figli hanno la residenza;
in particolare, il figlio percepisce un assegno di invalidità civile di circa 343,00 € mensili a seguito Per_2 della diagnosi di una cardiopatia e dell'esecuzione di un intervento chirurgico, accreditati mensilmente su conto corrente intestato al minore, con co-delega di entrambi i genitori, aperto presso Banco BPM S.p.a. Filiale di LL CE;
le decisioni inerenti l'istruzione dei figli e le attività ad essa correlate (doposcuola, partecipazione ad attività e a corsi formativi, ricreativi e/o sportivi, anche nel periodo delle vacanze estive) verranno prese di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle inclinazioni di figli;
- dà facoltà ai genitori di vedere e tenere con sé i figli minori secondo le indicazioni, che riguardano i periodi di permanenza durante il periodo scolastico dei figli e Per_2 Per_3 presso il padre e della figlia presso la madre, salvo quanto appresso: Persona_1 ➢ per due settimane consecutive, compreso il primo fine settimana, i figli resteranno con il genitore presso cui hanno la residenza;
➢ al termine delle due settimane, secondo il principio dell'alternanza, la madre si recherà in
Livigno con la figlia e dormirà presso la residenza del marito, dove usufruirà Persona_1 di apposito locale abitativo messo a disposizione dal marito, senza spese;
➢ le successive due settimane, compreso il terzo fine settimana, i figli resteranno con il genitore presso cui hanno la residenza;
➢ al termine della quarta settimana, secondo il principio dell'alternanza, il padre si recherà presso l'abitazione della moglie, unitamente ai figli e , che ivi pernotteranno Per_3 Per_2 nel weekend unitamente al padre, dove usufruiranno di apposita stanza messo a disposizione dalla madre;
i figli trascorreranno con un genitore il giorno della Vigilia e il giorno di Natale, trascorrendo il giorno di Santo Stefano e i successivi giorni sino a Capodanno con l'altro, invertendo la permanenza l'anno successivo;
la sera di fine anno e il giorno di Capodanno i figli staranno con il genitore con il quale hanno trascorso la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, invertendo la permanenza l'anno successivo;
anche il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo verranno gestiti seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno;
inoltre, i figli trascorreranno le vacanze estive ovvero invernali - in concomitanza delle ferie dei genitori - due settimane continuative con la madre e due settimane continuative o con il padre, salvo quanto appresso;
al termine del periodo scolastico, nel mese di giungo di ciascun anno, si trasferirà presso la residenza del padre, per suo espresso desiderio, per Persona_1 trascorrere i mesi estivi in mezzo alla natura;
la madre, ogni due settimane, farà visita ai figli, mentre al termine delle successive due, sarà il Signor ad accompagnare i figli presso CP_1 la madre durante i fine settimana.
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli e, poiché quelle relative al mantenimento di sono di importo pressoché identico a quelle Persona_1 necessarie per il mantenimento dei figli e , la madre, sosterrà le spese Per_3 Per_2 Pt_1 ordinarie per il mantenimento della figlia, mentre il padre, quelle per i figli CP_1
e ; Per_3 Per_2 le spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Tribunale di Verbania saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; il sostegno economico per i figli a carico, erogato dallo Stato nella misura competerà nella misura del 50% a ciascun genitore.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa PERSICO.
Così deciso in Verbania il 20/11/2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 16/06/2025 da:
(C.F. ) nata il [...] in [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
CE (VB), via Stronetta, 13;
e
(C.F. ), nato il [...], in [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Livigno (SO), via Saroch, 823;
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo SAPPA e Alessia COLOMBO presso lo studio della quale ultima sono elettivamente domiciliati in Verbania, via Antonio Baiettini, 79, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“
1. La Sig.ra a decorrere dal giorno 1 aprile 2025, di comune accordo con il marito, ha Pt_1 trasferito la propria residenza in LL CE (VB), unitamente a quella della figlia Persona_1 che già dal mese di settembre 2024 ha iniziato a frequentare la classe 1^ elementare presso la scuola di Feriolo;
i figli e che frequentano, rispettivamente, la classe 2^ superiore presso Per_2 Per_3 l'Istituto alberghiero a Bormio e la classe 3^ media presso il Comune di Livigno, proseguiranno ivi
i loro percorsi di studio di comune accordo con i genitori e manterranno la residenza presso il predetto Comune, unitamente a quella del padre.
2. Per quanto qui non dettagliatamente previsto, i genitori eserciteranno la potestà genitoriale separatamente circa le decisioni di ordinaria amministrazione nel tempo in cui terranno con loro i figli.
3. Le parti concordano sin da ora i periodi di permanenza durante il periodo scolastico dei figli Per_2
e presso il padre e della figlia presso la madre, salvo quanto appresso: Per_3 Persona_1
per due settimane consecutive, compreso il primo fine settimana, i figli resteranno con il genitore presso cui hanno la residenza;
al termine delle due settimane, secondo il principio dell'alternanza, la Signora si recherà Pt_1 in Livigno con la figlia e dormirà presso la residenza del marito, dove usufruirà di Persona_1 apposito locale abitativo messo a disposizione dal marito, senza spese;
le successive due settimane, compreso il terzo fine settimana, i figli resteranno con il genitore presso cui hanno la residenza;
al termine della quarta settimana, secondo il principio dell'alternanza, il Signor si CP_1 recherà presso l'abitazione della moglie, unitamente ai figli e , che ivi pernotteranno Per_3 Per_2 nel weekend unitamente al padre, dove usufruiranno di apposita stanza messo a disposizione dalla
Signora Pt_1
4. I figli trascorreranno con un genitore il giorno della Vigilia e il giorno di Natale, trascorrendo il giorno di Santo Stefano e i successivi giorni sino a Capodanno con l'altro, invertendo la permanenza
l'anno successivo. La sera di fine anno e il giorno di Capodanno i figli staranno con il genitore con il quale hanno trascorso la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, invertendo la permanenza l'anno successivo. Anche il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo verranno gestiti seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno.
Inoltre, i figli trascorreranno le vacanze estive ovvero invernali - in concomitanza delle ferie dei genitori - due settimane continuative con la madre e due settimane continuative o con il padre, salvo quanto appresso. Al termine del periodo scolastico, nel mese di giungo di ciascun anno, Persona_1 si trasferirà presso la residenza del padre, per suo espresso desiderio, per trascorrere i mesi estivi in mezzo alla natura;
la madre, ogni due settimane, farà visita ai figli, mentre al termine delle successive due, sarà il Signor ad accompagnare i figli presso la madre durante i fine CP_1 settimana.
5. Ogni genitore dovrà tenere informato l'altro sulle condizioni di salute dei figli e, nel caso questi fossero indisposti o avessero bisogno di qualsiasi intervento medico o chirurgico (salvo casi di urgenza che non consentano dilazioni di tempo), i genitori si impegnano a prendere congiuntamente ogni decisione nell'esclusivo interesse dei figli. Si precisa sin da ora che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni relative ad interventi di particolare importanza clinica;
delle visite di controllo/periodiche (ad esempio, visite pediatriche di controllo e altre visite specialistiche) se ne occuperà il genitore presso cui i figli hanno la residenza.
In particolare, il figlio percepisce un assegno di invalidità civile di circa 343,00 Euro mensili Per_2
a seguito della diagnosi di una cardiopatia e dell'esecuzione di un intervento chirurgico, accreditati mensilmente su conto corrente intestato al minore, con co-delega di entrambi i genitori, aperto presso
Banco BPM S.p.a. Filiale di LL CE (doc. 4). Le decisioni inerenti all'istruzione dei figli e le attività ad essa correlate (doposcuola, partecipazione ad attività e a corsi formativi, ricreativi e/o sportivi, anche nel periodo delle vacanze estive) verranno prese di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle inclinazioni di figli.
6. In ordine alle spese di mantenimento dei figli, poiché quelle relative al mantenimento di Per_1 sono di importo pressoché identico a quelle necessarie per il mantenimento dei figli e
[...] Per_3
, i genitori concordano sin d'ora che la Sig.ra sosterrà le spese ordinarie per il Per_2 Pt_1 mantenimento della figlia, mentre il Sig. quelle per i figli e . I genitori CP_1 Per_3 Per_2 concordano altresì che le spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Tribunale di
Verbania – che i ricorrenti hanno già esaminato - saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
7. I coniugi si danno reciprocamente atto che il sostegno economico per i figli a carico, erogato dallo
Stato nella misura competerà nella misura del 50% a ciascun genitore.
8. I coniugi non sono comproprietari di alcun bene immobile o mobile registrato;
il Signor CP_1
è proprietario, in quota, dei seguenti beni immobili (terreni) siti nel Comune di Livigno (doc. 5):
9. I Signori e Pt_1 CP_1
sono intestatari dei seguenti conti correnti: doc. 6): CP_1
a) Conto corrente n. 000000080114, aperto presso Banco BPM S.p.a., Filiale di Verbania;
b) Conto corrente n. 0000015154768 aperto presso Crèdit Agricole, Filiale di Livigno;
c) Conto corrente n. 00002342156 aperto presso Banca Mediolanum, Filiale di Basiglio;
doc. 7): Pt_1
a) Conto corrente n. 000000006286 aperto presso Banco BPM S.p.a., Filiale di LL CE.
10. I Signori sono proprietari, altresì, dei seguenti veicoli:
a. Audi A4 Avant, targata DD078ZT di proprietà e in uso al Signor (doc. 8); CP_1
b. Audi A4 Avant, targata CY450KY, di proprietà e in uso alla Signora (doc. 9). Pt_1
11. I coniugi si impegnano a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, condividendo il principio della bigenitorialità; per tali motivi, prenderanno insieme tutte le decisioni sugli aspetti educativi e su quelli riferiti ad eventi determinanti della vita dei figli.
12. Il Signor si dichiara economicamente autosufficiente: temporaneamente ha percepito CP_1
l'indennità NaSpi, a seguito della conclusione di un contratto stagionale presso gli impianti sciistici di Livigno;
il Signor altresì, ha di recente alienato terreno di sua proprietà, percependo il CP_1 corrispettivo di Euro 25.000,00, che utilizza per il mantenimento di sé e dei figli;
infine, il medesimo, ha reperito un'occupazione a tempo determinato nel Comune di Bormio, con qualifica di operaio comunale e retribuzione mensile netta di Euro 1.400,00 circa (doc. 10).
La Sig.ra è occupata in qualità di OSS (Operatore Socio Sanitario) per la Universiis società Pt_1
Cooperativa Sociale presso i Comuni di Baveno e Stresa, con contratto a termine con scadenza il 31 maggio 2025 e successivo rinnovo nella forma del contratto a tempo indeterminato, verso una retribuzione mensile di circa Euro 1.400,00 netti al mese.
I coniugi, i quali hanno sempre presentato la dichiarazione dei redditi mediante redazione del
Modello 730 congiunto (doc. 11) si dichiarano, pertanto, autosufficienti.
13. Con l'adempimento e l'esecuzione di tutte le condizioni di cui sopra le parti si danno reciprocamente atto di nulla avere a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia ragione o titolo che trovi fondamento nella intercorsa separazione consensuale.
14. Le parti concordano nel compensare integralmente fra loro le spese legali del presente procedimento.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 16/06/2025, e premesso di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Baveno (VB) il 07/07/2007, dalla cui unione sono nati i figli , il Per_2
28.7.2008, il 16.8.2010, e il 3.1.2019, hanno chiesto, con domanda congiunta, Per_3 Persona_1 ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, di dichiararsi la loro separazione personale.
Dichiarato di non volersi riconciliare, hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con le successive note scritte hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione concordate tra i coniugi consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
In particolare, i figli (nato il [...]) e (nato il [...]) già vivono col padre a Per_2 Per_3
Livigno, presso il quale saranno stabilmente collocati, mentre (nata il [...]) presso Persona_1 la madre in Baveno.
Va dato atto, inoltre, che i coniugi si sono dichiarati autosufficienti e che, con l'adempimento e l'esecuzione di tutte le condizioni di cui alla presente separazione, non avranno nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro per qualsivoglia ragione o titolo che trovi fondamento nella intercorsa separazione consensuale.
Infine, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo, tale domanda, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3,
n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc.
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Baveno (VB) il 07/07/2007;
- affida i figli minori , e in via condivisa ad entrambi i genitori, i Per_2 Per_3 Persona_1 quali eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente circa le decisioni di ordinaria amministrazione nel tempo in cui terranno con loro i figli;
la madre, a decorrere dal giorno 1 aprile 2025, di comune accordo con il marito, ha trasferito la propria residenza in LL CE (VB), unitamente a quella della figlia Persona_1 che già dal mese di settembre 2024 ha iniziato a frequentare la classe 1^ elementare presso la scuola di Feriolo;
i figli e che frequentano, rispettivamente, la classe 2^ Per_2 Per_3 superiore presso l'Istituto alberghiero a Bormio e la classe 3^ media presso il Comune di
Livigno, proseguiranno ivi i loro percorsi di studio di comune accordo con i genitori e manterranno la residenza presso il predetto Comune, unitamente a quella del padre;
ogni genitore dovrà tenere informato l'altro sulle condizioni di salute dei figli e, nel caso questi fossero indisposti o avessero bisogno di qualsiasi intervento medico o chirurgico (salvo casi di urgenza che non consentano dilazioni di tempo), i genitori si impegnano a prendere congiuntamente ogni decisione nell'esclusivo interesse dei figli;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni relative ad interventi di particolare importanza clinica;
delle visite di controllo/periodiche (ad esempio, visite pediatriche di controllo e altre visite specialistiche) se ne occuperà il genitore presso cui i figli hanno la residenza;
in particolare, il figlio percepisce un assegno di invalidità civile di circa 343,00 € mensili a seguito Per_2 della diagnosi di una cardiopatia e dell'esecuzione di un intervento chirurgico, accreditati mensilmente su conto corrente intestato al minore, con co-delega di entrambi i genitori, aperto presso Banco BPM S.p.a. Filiale di LL CE;
le decisioni inerenti l'istruzione dei figli e le attività ad essa correlate (doposcuola, partecipazione ad attività e a corsi formativi, ricreativi e/o sportivi, anche nel periodo delle vacanze estive) verranno prese di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle inclinazioni di figli;
- dà facoltà ai genitori di vedere e tenere con sé i figli minori secondo le indicazioni, che riguardano i periodi di permanenza durante il periodo scolastico dei figli e Per_2 Per_3 presso il padre e della figlia presso la madre, salvo quanto appresso: Persona_1 ➢ per due settimane consecutive, compreso il primo fine settimana, i figli resteranno con il genitore presso cui hanno la residenza;
➢ al termine delle due settimane, secondo il principio dell'alternanza, la madre si recherà in
Livigno con la figlia e dormirà presso la residenza del marito, dove usufruirà Persona_1 di apposito locale abitativo messo a disposizione dal marito, senza spese;
➢ le successive due settimane, compreso il terzo fine settimana, i figli resteranno con il genitore presso cui hanno la residenza;
➢ al termine della quarta settimana, secondo il principio dell'alternanza, il padre si recherà presso l'abitazione della moglie, unitamente ai figli e , che ivi pernotteranno Per_3 Per_2 nel weekend unitamente al padre, dove usufruiranno di apposita stanza messo a disposizione dalla madre;
i figli trascorreranno con un genitore il giorno della Vigilia e il giorno di Natale, trascorrendo il giorno di Santo Stefano e i successivi giorni sino a Capodanno con l'altro, invertendo la permanenza l'anno successivo;
la sera di fine anno e il giorno di Capodanno i figli staranno con il genitore con il quale hanno trascorso la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, invertendo la permanenza l'anno successivo;
anche il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo verranno gestiti seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno;
inoltre, i figli trascorreranno le vacanze estive ovvero invernali - in concomitanza delle ferie dei genitori - due settimane continuative con la madre e due settimane continuative o con il padre, salvo quanto appresso;
al termine del periodo scolastico, nel mese di giungo di ciascun anno, si trasferirà presso la residenza del padre, per suo espresso desiderio, per Persona_1 trascorrere i mesi estivi in mezzo alla natura;
la madre, ogni due settimane, farà visita ai figli, mentre al termine delle successive due, sarà il Signor ad accompagnare i figli presso CP_1 la madre durante i fine settimana.
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli e, poiché quelle relative al mantenimento di sono di importo pressoché identico a quelle Persona_1 necessarie per il mantenimento dei figli e , la madre, sosterrà le spese Per_3 Per_2 Pt_1 ordinarie per il mantenimento della figlia, mentre il padre, quelle per i figli CP_1
e ; Per_3 Per_2 le spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Tribunale di Verbania saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; il sostegno economico per i figli a carico, erogato dallo Stato nella misura competerà nella misura del 50% a ciascun genitore.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa PERSICO.
Così deciso in Verbania il 20/11/2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO