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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/07/2025, n. 6027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6027 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 30/04/2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12724/2023 R.G. promossa da: rapp.to e difeso dall'Avv. GAETANI PIERO Parte_1 come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
CP_1 rapp.to e difeso dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/06/2023 il ricorrente in epigrafe esponeva che, con comunicazione di riliquidazione del 24/02/2022 1' CP_1 gli comunicava che risultava in capo allo stesso un debito pari ad € 8.466,75 per il periodo dal 01/01/2012 al 31/03/2022 sulla pensione cat. INVCIV n. 07841752; che, con successiva comunicazione di riliquidazione del
23/05/2023 l'Ente gli comunicava che risultava in capo allo stesso un debito pari ad € 6.826,14 per il medesimo periodo dal 01/01/2012 al 31/03/2022 sulla stessa pensione cat. INVCIV n. 07841752; in particolare si precisava che "E' stata riscossa la prestazione in misura superiore a quella spettante
(anno 2016) in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge. È stata riscossa la prestazione in data successiva alla mancata conferma sanitaria dell'invalidità civile con verbale del 25.10.21".
L'istante assumeva che il recupero fosse totalmente ingiustificato, poiché le somme richieste venivano erogate spontaneamente dall' CP_1 e che fossero irripetibili le somme percepite in buona fede dall'accipiens, il quale aveva regolarmente rispettato gli obblighi imposti dalla legge, avendo inoltrato all'Istituto previdenziale, per l'anno in contestazione, le comunicazioni dei redditi ed avendo trasmesso all'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi;
precisava di non avere riscosso nel periodo per cui è causa altri redditi oltre quello derivante dalla pensione di invalidità e ciò per tutti gli anni menzionati nei documenti in disamina.
Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) il provvedimento dell'istituto in disamina è siccome non rispondente al dettato di legge nella sua motivazione e comunque non idoneo alla determinazione del contraddittorio tra le parti e per l'effetto siccome non produttivo di alcun effetto giuridico e di fatto;
2)in ogni caso che lo stesso è infondato in fatto ed in diritto nelle sue affermazioni e siccome non ricorrenti le condizioni occorrenti per potere conseguire il recupero delle ipotetiche ragioni di credito dell'istituto non solo stante la loro non sussistenza ma anche per effetto della carenza dei requisiti previsti ex lege ed occorrenti per potere reclamare il recupero di provvidenze previdenziali ritenute non dovute tenuto conto della condizione soggettiva del percettore e per l'effetto dichiarare la loro non ricorrenza o comunque la loro non recuperabilità. Vittoria nelle spese e competenze onorarie di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario".
Si costituiva tempestivamente 1 CP_1 che chiedeva il rigetto della domanda. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato.
In punto di diritto, appare utile rammentare il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale.
Seppure sia corretto affermare che in tale ambito non si applichi la disciplina dell'art. 13 1. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione 0 disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In termini generali, la Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Per_1 v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur affermando ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste
-
un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39
-
del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la Corte di Cassazione ha affermato (Sez. L. n. 26036 del 15/10/2019) che L'indebito assistenziale determinato dalla "
sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
"l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
Nella stessa traccia motivazionale, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 13915 del 20/05/2021) secondo cui "in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977,
e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 a partire dalla data del provvedimento che accerta che la
-
prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.".
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. Per_1 e che anche le Sez. Unite della Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 prima di stabilire per il
-
periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( CP_1,
Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall CP_1, si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato. Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". Secondo la Corte, non è comunque configurabile il dolo in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce ha l'onere di conoscere.
Venendo all'esame del caso di specie, nulla affatto ha allegato l'CP_1 per escludere un affidamento incolpevole. Tale prova, invero, non è stata affatto fornita, né appare configurabile in via presuntiva.
Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale, come si è detto, non è comunque configurabile.
Consegue, altresì, la condanna dell' CP_1 alla restituzione delle somme già trattenute a tale titolo nella misura di € 6.826,14 oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'l'irripetibilità dell'importo di € 6.826,14 di cui alla nota del 23/05/2023, con condanna alla restituzione in favore del ricorrente degli importi già trattenuti oltre accessori di legge;
2) condanna l' CP_1 alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1500,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa, con attribuzione all' avv.to Gaetani Piero dichiaratosi antistatario.
Si comunichi
Così deciso in data 30/04/2025. il Giudice
Dott. Manuela Montuori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 30/04/2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12724/2023 R.G. promossa da: rapp.to e difeso dall'Avv. GAETANI PIERO Parte_1 come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
CP_1 rapp.to e difeso dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/06/2023 il ricorrente in epigrafe esponeva che, con comunicazione di riliquidazione del 24/02/2022 1' CP_1 gli comunicava che risultava in capo allo stesso un debito pari ad € 8.466,75 per il periodo dal 01/01/2012 al 31/03/2022 sulla pensione cat. INVCIV n. 07841752; che, con successiva comunicazione di riliquidazione del
23/05/2023 l'Ente gli comunicava che risultava in capo allo stesso un debito pari ad € 6.826,14 per il medesimo periodo dal 01/01/2012 al 31/03/2022 sulla stessa pensione cat. INVCIV n. 07841752; in particolare si precisava che "E' stata riscossa la prestazione in misura superiore a quella spettante
(anno 2016) in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge. È stata riscossa la prestazione in data successiva alla mancata conferma sanitaria dell'invalidità civile con verbale del 25.10.21".
L'istante assumeva che il recupero fosse totalmente ingiustificato, poiché le somme richieste venivano erogate spontaneamente dall' CP_1 e che fossero irripetibili le somme percepite in buona fede dall'accipiens, il quale aveva regolarmente rispettato gli obblighi imposti dalla legge, avendo inoltrato all'Istituto previdenziale, per l'anno in contestazione, le comunicazioni dei redditi ed avendo trasmesso all'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi;
precisava di non avere riscosso nel periodo per cui è causa altri redditi oltre quello derivante dalla pensione di invalidità e ciò per tutti gli anni menzionati nei documenti in disamina.
Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) il provvedimento dell'istituto in disamina è siccome non rispondente al dettato di legge nella sua motivazione e comunque non idoneo alla determinazione del contraddittorio tra le parti e per l'effetto siccome non produttivo di alcun effetto giuridico e di fatto;
2)in ogni caso che lo stesso è infondato in fatto ed in diritto nelle sue affermazioni e siccome non ricorrenti le condizioni occorrenti per potere conseguire il recupero delle ipotetiche ragioni di credito dell'istituto non solo stante la loro non sussistenza ma anche per effetto della carenza dei requisiti previsti ex lege ed occorrenti per potere reclamare il recupero di provvidenze previdenziali ritenute non dovute tenuto conto della condizione soggettiva del percettore e per l'effetto dichiarare la loro non ricorrenza o comunque la loro non recuperabilità. Vittoria nelle spese e competenze onorarie di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario".
Si costituiva tempestivamente 1 CP_1 che chiedeva il rigetto della domanda. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato.
In punto di diritto, appare utile rammentare il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale.
Seppure sia corretto affermare che in tale ambito non si applichi la disciplina dell'art. 13 1. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione 0 disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In termini generali, la Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Per_1 v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur affermando ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste
-
un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39
-
del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la Corte di Cassazione ha affermato (Sez. L. n. 26036 del 15/10/2019) che L'indebito assistenziale determinato dalla "
sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
"l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
Nella stessa traccia motivazionale, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 13915 del 20/05/2021) secondo cui "in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977,
e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 a partire dalla data del provvedimento che accerta che la
-
prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.".
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. Per_1 e che anche le Sez. Unite della Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 prima di stabilire per il
-
periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( CP_1,
Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall CP_1, si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato. Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". Secondo la Corte, non è comunque configurabile il dolo in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce ha l'onere di conoscere.
Venendo all'esame del caso di specie, nulla affatto ha allegato l'CP_1 per escludere un affidamento incolpevole. Tale prova, invero, non è stata affatto fornita, né appare configurabile in via presuntiva.
Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale, come si è detto, non è comunque configurabile.
Consegue, altresì, la condanna dell' CP_1 alla restituzione delle somme già trattenute a tale titolo nella misura di € 6.826,14 oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'l'irripetibilità dell'importo di € 6.826,14 di cui alla nota del 23/05/2023, con condanna alla restituzione in favore del ricorrente degli importi già trattenuti oltre accessori di legge;
2) condanna l' CP_1 alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1500,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa, con attribuzione all' avv.to Gaetani Piero dichiaratosi antistatario.
Si comunichi
Così deciso in data 30/04/2025. il Giudice
Dott. Manuela Montuori