TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Non definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 6558/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Zucchiatti Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Marta Galluzzi CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 18/12/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai medesimi patti e condizioni della separazione;
i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 29/06/2010 in Bir El Hafay (TUNISIA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Locorotondo (BA) al n. 7, parte II, serie C, anno 2010; dalla loro unione sono nati due figli: , nato il [...] in [...] e Persona_1 Per_2
, nato il [...] in [...];
[...] rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che all'udienza in camera di consiglio del 22.04.2025 le parti hanno confermato la loro volontà di separarsi e le condizioni della separazione.
DIRITTO Ricorrono al momento le condizioni per la sola omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di scioglimento del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Trasmetti gli atti al P.M.,
1. dichiara omologata la separazione dei coniugi nato in [...] il Parte_1
17.10.1987 e , nata in [...] il [...] che hanno contratto matrimonio CP_1 con rito civile in data 29/06/2010 in Bir El Hafay (TUNISIA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Locorotondo (BA) al n. 7, parte II, serie C, anno 2010 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3. dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le spese interamente compensate tra le parti per la proposta domanda di separazione.
Bari, 03/06/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Non definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 6558/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Zucchiatti Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Marta Galluzzi CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 18/12/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai medesimi patti e condizioni della separazione;
i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 29/06/2010 in Bir El Hafay (TUNISIA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Locorotondo (BA) al n. 7, parte II, serie C, anno 2010; dalla loro unione sono nati due figli: , nato il [...] in [...] e Persona_1 Per_2
, nato il [...] in [...];
[...] rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che all'udienza in camera di consiglio del 22.04.2025 le parti hanno confermato la loro volontà di separarsi e le condizioni della separazione.
DIRITTO Ricorrono al momento le condizioni per la sola omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di scioglimento del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Trasmetti gli atti al P.M.,
1. dichiara omologata la separazione dei coniugi nato in [...] il Parte_1
17.10.1987 e , nata in [...] il [...] che hanno contratto matrimonio CP_1 con rito civile in data 29/06/2010 in Bir El Hafay (TUNISIA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Locorotondo (BA) al n. 7, parte II, serie C, anno 2010 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3. dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le spese interamente compensate tra le parti per la proposta domanda di separazione.
Bari, 03/06/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo