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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/12/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro
Dott.ssa IA Di AU in data 13/12/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1148/2024R.g.
Tra
n.15/02/1955 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Mobilio Francesco
RICORRENTE
E in p.l.r.p.t. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Vitale Silvestro
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 20/05/2024, depositato in data 17/05/2024,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che il ricorrente per ogni giorno di lavoro
è stato costretto per esigenze aziendali a percorrere andata e ritorno il tragitto tra la sede di lavoro sita in Vibo Valentia e la sede operativa aziendale sita in
Località Grande nel Comune di Maierato (Vv) ove è allocato il deposito dei mezzi aziendali, utilizzando la propria autovettura personale per esigenze di servizio;
di conseguenza accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere il rimborso spese per uso autovettura previsto dall'art.
37 lettera a) C.C.N.L. Fise Assoambiente applicato inter partes;
per l'effetto condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, al pagamento a tale titolo in favore del ricorrente relativamente al 16
1 giugno 2020 – 28 febbraio 2022 della complessiva somma di €. 4.046,24 al lordo delle eventuali ritenute di legge, o alla diversa maggiore o minore somma eventualmente accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
d) condannare, altresì, la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipa to le prime e non riscosse le seconde.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto all'udienza del
10.12.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c. , con termine per il deposito fissato per il medesimo giorno;
all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritt e d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti, ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, nei termini di seguito precisati , di cui dispone la comunicazione alle parti.
In via preliminare si rileva che è orario di lavoro (art.2107c.c.) qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro.
Secondo l'orientamento espresso dalla S.C. (C. 5323/1996), cui il Giudice scrivente presta adesion e, il tempo impiegato per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa resta estraneo all'attività lavorativa vera e propria e non si somma quindi al normale orario di lavoro - così da essere qualificato come lavoro straordinario - a meno che il tempo del viaggio sia connaturato alla prestazione lavorativa e all'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui un dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa
(anche C. 5775/2003; C. ). Analogo carattere deve riconoscersi in P.IVA_2 tutte le ipotesi in cui il lavoratore sia obbligato dal datore di lavoro, per ragioni inerenti alla prestazione, a risiedere in un determinato luogo, si ché lo spostamento da questo alla sede aziendale per lo svolgime nto delle ordinarie
2 attività lavorative è senz'altro computabile nell'orario di lavoro. Di contro, la mera distanza, ancorché notevole, dell'abitazione del lavoratore dal luogo di lavoro non giustifica l'equiparazione fra il tempo di viaggio e il lavoro effettivo, anche qualora il lavoro si svolga all'estero (C. 5496/2006).
Nel caso di specie, la giornata lavorativa del ricorrente ha inizio presso la sede aziendale in cui egli si presenta per ritirare l'automezzo con cui svolge la sua attività. La società, nel costituirsi in giudizio, ha allegato espressamente la circostanza che il l'autoparco aziendale di Maierato è il luogo di lavoro ove ogni giorno il prestatore inizia l'orario lavorativo registrando la propria presenza con apposita timbratura. L'allegazione non contestata dal ricorrente e, dunque, da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115c.p.c. è, inoltre, posta a fondamento delle stesse deduzioni attoree, nell'invocare la corresponsione della somma per cui è causa.
Ne discende che, prima di presentarsi in azienda, il ricorrente non è in servizio e, quindi, alla luce dei principi sopra esposti, non può presumere di utilizzare la propria autovettura per ragioni di servizio.
Il ricorso in quanto infondato va rigettato. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente ai sensi dell'art.91c.p.c.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €1314,00 oltre spese generali (15%), I.v.a. e c.p.a. come per legge, nei confronti di parte resistente.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 13 dicembre 2025
Il Giudice
IA Di AU
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