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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/06/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 296/23 R.G. rimessa al Collegio all'udienza del 21
maggio 2025 promossa d a
OGGETTO:
, , Controparte_1 Controparte_2
Responsabilità in proprio e quali eredi di , Controparte_3 Persona_1 professionale
, e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, rappresentati e difesi dall'avv. FRANZONI MAURIZIO e
[...]
dall'avv. SALANDIN PAOLO ( ) P.ZZA A. MORO 7 C.F._1
31044 MONTEBELLUNA;
elettivamente domiciliati in VIA SOLFERINO 55
25121 BRESCIA presso il difensore avv. FRANZONI MAURIZIO, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello pagina 1 di 19
APPELLANTI PRINCIPALI
c o n t r o
(già Controparte_7
), rappresentata e difesa Controparte_8
dall'avv. BARBERA MAURO e dall'avv. RODOLFI MARCO
( ) VIA FILIPPO TURATI 32 20121 MILANO;
C.F._2
( ) RG AUGUSTO 3 20122 Parte_1 C.F._3
MILANO; elettivamente domiciliata in VIA VALOTTI 42 25010 ISORELLA
presso il difensore avv. BARBERA MAURO, come da procura allegata
APPELLATA
contro
già Controparte_9 Controparte_10
rappresentati e difesi dall'avv. RAMPINELLI ROTA
[...]
BARTOLOMEO e dall'avv. DALLE DONNE STEFANO
( VIA CINQUE GIORNATE 61 C.F._4 CP_8 [...]
( ) VIA CINQUE GIORNATE 61 22100 Pt_2 C.F._5
elettivamente domiciliati in VIA VITTORIO EMANUELE II, 1 CP_8
25122 BRESCIA presso il difensore avv. RAMPINELLI ROTA
BARTOLOMEO, come da procura allegata
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
contro pagina 2 di 19 , rappresentato e difeso dall'avv. ROSATI URBANO Controparte_11
FLAVIO VALERIO e dall'avv. ROSATI UBERTO CP_12
( ) VIA ITALIA 28 20900 MONZA;
elettivamente C.F._6
domiciliato in VIA ITALIA 28 20900 MONZA presso il difensore avv.
ROSATI URBANO FLAVIO VALERIO, come da procura allegata
APPELLATO
contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_13
LAMASTRA VINCENZO e dall'avv. RAITERI DANIELE
( ) VIA GUASTALLA 1 20122 MILANO;
C.F._7
elettivamente domiciliato in VIA GUASTALLA 1 10122 MILANO presso il difensore avv. LAMASTRA VINCENZO, come da procura allegata
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
contro rappresentata e difesa dall'avv. CAFFI Controparte_14
FEDERICO elettivamente domiciliata in VIA VERDI, 4 24121 BERGAMO
presso il difensore avv. CAFFI FEDERICO, come da procura allegata
APPELLATA
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. e dall'avv. MANENTI CP_15
TERESITA ( ) VIA BROSETA 29 24122 BERGAMO;
C.F._8
elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura allegata pagina 3 di 19 APPELLATA
contro
(QUALE COMPAGNIA Controparte_16
Controparte_17
rappresentata e difesa dall'avv. CHIARI OMAR,
[...]
elettivamente domiciliata in VIA DANIELE PICCININI 2 24122 BERGAMO
presso il difensore avv. CHIARI OMAR, come da procura allegata
APPELLATA
contro
(QUALE COMPAGNIA Controparte_16
Controparte_18
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Terza Civile)
n. 409/2023.
CONCLUSIONI
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Controparte_1 CP_2
e in proprio e in qualità di eredi della madre
[...] Controparte_3
nonchè e Persona_1 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
pagina 4 di 19 nipoti di chiedevano al tribunale di Bergamo la CP_6 Persona_1
condanna, in solido, del dell' Controparte_13 [...]
, del della Controparte_7 Controparte_19 CP_14
al risarcimento dei danni subiti, iure proprio e iure hereditatis, in
[...]
conseguenza della morte della loro madre/ nonna, sottoposta il 7 aprile 2008
ad intervento di artroprotesi al ginocchio sinistro presso il Policlinico di
ZA e deceduta l'1 settembre 2008 presso l'Ospedale di Lecco per shock
settico.
In sintesi, la vicenda clinica era stata contrassegnata ( i) dal ricovero presso il
Policlinico di ZA il 6 aprile 2008 con diagnosi di ginocchio varo artrosico e dall'intervento di artroprotesi totale ivi eseguito ad opera del dott. , CP_11
(ii) dal successivo ricovero in data 22 aprile 2008 presso l'U.O di
Riabilitazione Neuromotoria dell' di Mariano Comense;
Controparte_8
(iii) dal nuovo ricovero in data 17 maggio 2008 presso il Policlinico di ZA
ove, accolta con diagnosi di necrosi cutanea e sospetta infezione in esiti di protesi al ginocchio, la paziente era stata sottoposta a terapia antibiotica;
(iiii)
dalla comparsa di scompenso cardio circolatorio e insufficienza renale acuta e dal conseguente trasferimento, dal 6 giugno 2008 al 16 giugno 2008, presso il
, ove era stata trattata per tali patologie;
(iiiii) dal Controparte_10
trasferimento in data 16 giugno 2008 presso la Controparte_20
ove era stata sottoposta a trattamento iperbarico;
(iiiiii) dalle
[...]
successive dimissioni, cui seguiva l'1 settembre 2008 il decesso della paziente pagina 5 di 19 per shock settico.
Disposta la conversione del rito, il Policlinico di ZA chiamava in giudizio e il dott. al fine di essere manlevata;
il dott. CP_16 CP_21 CP_11
chiamava in giudizio e la la sua
[...] CP_15 Controparte_14
compagnia assicuratrice . CP_16
Espletata consulenza medico legale il tribunale di Bergamo, con sentenza n.
CP_1 409/23, accertava la responsabilità del dott. e di tutte le strutture sanitarie convenute nella causazione della morte di respingeva la Persona_1
domanda dei congiunti di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ritenendo che il relativo diritto fosse prescritto in quanto, vertendosi in ambito di responsabilità extra contrattuale soggetta al termine prescrizionale quinquennale, l'exordium prescriptionis coincideva con la morte di ER
( 1 settembre 2008) e non come preteso dagli attori dalla data della
[...]
consulenza di parte ( 2013).
Argomentava sul punto il primo giudice che “i continui passaggi da una
struttura all'altra, con il persistente aggravarsi della salute, rendevano
pacifica ed evidente la conoscenza da parte degli odierni attori delle
negligenze o comunque delle evidenti problematiche insorte … e in ogni caso
l'evento morte fa venir meno qualsivoglia doglianza in ordine al momento in
cui si sia palesata la consapevolezza dell'avvenuto sinistro”.
In favore degli eredi di veniva riconosciuto il diritto al Persona_1
pagina 6 di 19 risarcimento del danno biologico terminale e per l'effetto le strutture sanitarie
CP_1 e il dott. , in solido, venivano condannati a pagare in loro favore la somma di euro 109.851 e alla sola la somma di euro Controparte_1
19.630 per spese di consulenza tecnica nel procedimento per ATP “oltre
interessi, rivalutazione e devalutazione”.
La domanda di garanzia svolta dal Policlinico di ZA nei confronti di veniva respinta in quanto, in regime di claims made, la denuncia CP_15
non era pervenuta nel periodo di vigenza della polizza.
La sentenza è stata gravata dai congiunti di e, in via incidentale, Persona_1
dagli già e dal Controparte_22 Controparte_10
. Controparte_13
All'udienza del 21 maggio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale dei congiunti di Persona_1
Con il primo motivo censurano il rigetto della domanda di condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito iure proprio per perdita del rapporto parentale, fondato sulla prescrizione del relativo diritto.
Assumono l'erroneità della decisione sia perché il termine prescrizionale per un illecito integrante reato, sensi dell'art. 589 c.p.c, era di sei anni e non di pagina 7 di 19 cinque, sicchè non poteva ritenersi spirato alla data di trasmissione della prima diffida in data 18 ottobre 2013, sia perché la consapevolezza della causa della morte di e delle inadempienze dei sanitari poteva dirsi acquisita Persona_1
soltanto con la prima perizia di parte.
Con il secondo motivo censurano il rigetto della domanda risarcitoria per lesione dell'aspettativa della vita fondato sulla laconica ed incomprensibile motivazione relativa alle compromesse condizioni di salute della signora
[...]
. ER
Con il terzo motivo si duole del mancato rimborso di Controparte_1
euro 8.552, esborso sostenuto per la consulenza ante causa.
Con il quarto motivo censurano l'errato calcolo degli interessi legali sui crediti risarcitori.
Appello di già Controparte_22 Controparte_10
Nell'unico motivo censurano l'affermazione di corresponsabilità – nella modesta misura del 5% - nella causazione della morte della paziente assumendo che il ricovero di era stato determinato da Persona_1
complicanze internistiche ( scompenso cardiocircolatorio in IRA iatrogeno)
che erano state pienamente risolte.
Deducono che i sanitari della struttura avevano correttamente inquadrato il caso, laddove avevano posto l'indicazione all'espianto della protesi infetta, ma che l'intervento non rientrava nelle finalità del temporaneo e breve ricovero pagina 8 di 19 della paziente che, per accordo con il Policlinico di ZA, doveva essere trasferita presso la . Controparte_14
Quanto all'errata terapia antibiotica somministrata alla paziente, fanno rilevare che essendosi protratta per soli dieci giorni di degenza non poteva che aver avuto conseguenze trascurabili nel contesto della complessiva vicenda clinica della paziente.
Appello incidentale del Controparte_13
Nell'unico motivo censura il rigetto della domanda di garanzia svolta nei confronti di assumendo che la clausola claims made era CP_23
vessatoria e comunque nulla con conseguente operatività della garanzia assicurativa invocata.
---------------------------
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di esaminare innanzitutto l'appello incidentale proposto dagli già Controparte_9
. Controparte_10
Il motivo è infondato.
Su indicazione del Policlinico di ZA RO AN veniva ricoverata dal 6
al 16 giugno 2008 presso il Policlinico per scompenso CP_10
cardiocircolatorio e insufficienza renale acuta.
Per tutta la durata del ricovero alla paziente venne somministrata terapia pagina 9 di 19 antibiotica con ampicillina benchè il tampone effettuato, durante il precedente ricovero presso il Policlinico di ZA, avesse rivelato la positività allo stafilococco Aureus, notoriamente resistente all'ampicillina.
Assume la difesa della struttura sanitaria che l'errata terapia somministrata alla paziente non poteva aver prodotto alcun effetto stante il breve periodo di degenza ( dieci giorni).
L'affermazione del tutto apodittica non tiene conto della nefrotossicità di tutti gli antibiotici (in quanto eliminati per via renale o prevalentemente renale),
dell'estrema criticità delle condizioni in cui versava la paziente al momento del ricovero ( insufficienza renale acuta) e delle sue pregresse patologie
L'aver protratto una terapia antibiotica del tutto inidonea a debellare la grave infezione in atto deve, pertanto, ritenersi da un punto di vista logico di per sé
idonea ad aggravare, ulteriormente, le condizioni della paziente sia pure nella misura assai modesta accertata dal Ctu.
Appello principale
Il primo motivo è fondato.
La conoscibilità del danno da perdita del rapporto parentale da parte dei congiunti di e la loro percezione, in base all'ordinaria diligenza, Persona_1
della astratta riconducibilità del danno stesso alla condotta potenzialmente inadempiente dei sanitari (requisito della rapportabilità causale) non era in punto di fatto apprezzabile per il solo fatto che si era verificata la morte.
pagina 10 di 19 Nel caso di specie, il susseguirsi dei ricoveri in un arco temporale compreso tra l'aprile e il settembre 2008, mese in cui avvenne il decesso della paziente,
le plurime patologie riscontrate – alcune di esse apparentemente non riconducibili all'intervento di artroprotesi ( si veda il ricovero presso il per problemi di carattere internistico, cardiologico e Controparte_10
renale) – non potevano indurre i familiari a ricollegare la morte all'intervento di artroprotesi e alle complicanze che nel corso di tale intervento si erano verificate.
Tale consapevolezza venne acquisita soltanto con il deposito della relazione di parte datata 3 agosto 2013, redatta dai dott.ri e Persona_2 Per_3
che ricondussero il decesso ai comportamenti censurabili dei sanitari
[...]
dei diversi nosocomi.
L'esordio della prescrizione, coincidente con tale data, venne interrotto con la diffida inviata il 24 ottobre 2013 a tutte le strutture sanitarie, anche al fine di interrompere la prescrizione, sicchè il diritto al risarcimento azionato nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 24 settembre 2018 non era prescritto pur applicando l'ordinario termine quinquennale e non quello previsto nel caso in cui l'illecito – come nella specie – integri anche un reato.
In difetto di qualsiasi allegazione relativa sia all'intensità del rapporto, alle frequentazioni e alla convivenza, tale voce di danno viene liquidata, in base alle tabelle di Milano, per in euro164.262 ( tot. Punti Parte_3
pagina 11 di 19 42; valore punto euro 3.911; 12 punti età vittima primaria;
18 punti vittima secondaria;
sopravvivenza superstiti: 12 punti); per e CP_2 CP_3
euro 172.084 ciascuno ( età vittima primaria: 12; età vittime secondarie: punti
20; superstiti: punti 12; tot. punti 44 x euro 3.911).
Sulle somme predette, devalutate all'epoca della morte di e via Persona_1
via devalutate anno per anno, vanno corrisposti gli interessi legali.
Quanto ai nipoti della signora gli stessi non hanno neppure Persona_1
allegato l'esistenza di una relazione affettiva, la cui lesione potesse ritenersi fonte di pregiudizio non patrimoniale sicchè la domanda risarcitoria non merita di essere accolta.
Il secondo motivo è infondato.
Nella relazione peritale depositata nel primo grado di giudizio il Ctu accertava che le condotte colpose di tutti i sanitari dei nosocomi convenuti in giudizio avevano concorso, in misura diversa, alla morte della signora in Persona_1
quanto se quest'ultima fosse stata sottoposta ad una corretta terapia antibiotica nonché all'espianto della protesi infetta è più probabile che non che il decesso non si sarebbe verificato.
In ragione del nesso causale accertato tra le condotte negligenti dei sanitari e la morte della paziente il danno cd. catastrofale veniva risarcito integralmente e non sotto forma di perdita di chance di sopravvivenza.
In materia di perdita di "chance", l'attività del giudice deve, infatti, tenere pagina 12 di 19 distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra,
muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità
al concetto di "chance" postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una
"chance" perduta, ma di un altro e diverso danno;
ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà
dovuto integralmente.
Il terzo motivo è infondato.
La fattura n. 28/2014 di cui gli appellanti chiedono il rimborso è stata emessa da per relazione peritale definitiva dott. tuttavia non CP_24 Per_2
è possibile disporre la condanna dei soccombenti al pagamento della stessa in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa ( Cass. n.
21402/22).
Il terzo motivo è fondato.
Sulle somme riconosciute a titolo di danno biologico terminale agli eredi di devalutate all'epoca della morte e via via rivalutate anno per Persona_1
anno, vanno corrisposti gli interessi legali.
pagina 13 di 19 Appello incidentale di Controparte_13
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie, la polizza conclusa dal Policlinico di ZA,
originariamente con Milano Assicurazioni, oggi , Controparte_16
prevedeva, all'art. 9, che: “ Per la garanzia RCT, premesso che la definizione
di sinistro è la richiesta di risarcimento presentata dall'assicurato durante la
vigenza della polizza, si conviene che la copertura vale per i sinistri ( cioè
richieste di risarcimenti) avvenuti per la prima volta nel corso del periodo di
efficacia della polizza a condizione che siano conseguenti a comportamenti
colposi posti in essere per ogni struttura dalla data di seguito indicata: dal 30
settembre 1998”.
Di conseguenza la polizza assicurava copriva le condotte colpose poste in essere dal 30 settembre 1998 purchè le richieste di risarcimento fossero pervenute per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza tra l'1.10.2007 e il 31.12.2008.
Nel caso di specie, la prima richiesta di risarcimento del danno risulta essere del 18.10.2013 – data della lettera dell'Avv. Salandin per gli eredi (cfr. ER
doc. 27-fascicolo per ATP prodotto dai ricorrenti al nr. 1) – e, quindi, non rientra nel periodo di efficacia della polizza, con conseguente inoperatività
della copertura assicurativa.
In relazione alla clausola “claims made” che subordina l'operatività della pagina 14 di 19 copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd.
clausola "claims made" mista o impura), la Suprema Corte ha precisato che essa non è vessatoria ( Cass. S.U. n. 9140/2016) e che «non può essere affetta
da nullità, ex art. 2965 cod. civ, perché fa dipendere la decadenza dalla scelta
di un terzo, giacché l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro,
imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del
contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito è da ricondursi la
polizza con clausola claims made), in cui l'operatività della copertura deve
dipendere da fatto non dell'assicurato» (Cass. 22/04/2022, n. 12908).
Ne consegue l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'assicurato.
Benchè il abbia formulato un unico motivo di censura CP_10 CP_13
alla sentenza gravata, nelle conclusioni rassegnate viene chiesto l'accoglimento della domanda di rivalsa nei confronti del sanitario dott. CP_11
; domanda integralmente ed erroneamente respinta dal primo giudice sul
[...]
presupposto che “ gli evidenti errori compiuti dal medico sulla paziente non
possono certamente essere considerati talmente gravi da determinare una
rivalsa totale della struttura sanitaria nei suoi confronti”.
Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
quello secondo cui nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la pagina 15 di 19 responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa,
assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri,
oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto,
comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati
( Cass. n. 29001/2021).
Tuttavia, nessuna censura è stata mossa dall'appellante incidentale alla ratio
posta dal tribunale a fondamento della decisione sicchè la domanda non merita di essere accolta.
In considerazione dell'esito del giudizio e della prevalente soccombenza delle strutture sanitarie e del dott. , quest'ultimo unitamente al CP_11 CP_13
agli Istituti già , a
[...] Controparte_9 Controparte_10
e alla vanno condannati in solido a CP_25 Controparte_14
rifondere in favore di e Parte_3 Controparte_3
pagina 16 di 19 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che si Controparte_2
liquidano, in base al criterio del decisum, per il primo grado in complessivi (
valore causa: euro 465.000) euro 22.457 ( di cui euro 3.544 per la fase di studio, euro 2.338 per la fase introduttiva, euro 10.411 per la fase istruttoria e euro 6.164 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 14.239 ( di cui euro
4ò.389 per la fase di studio, euro 2.552 per la fase introduttiva e euro 7.298
per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Nel rapporto processuale instauratosi tra i nipoti di ( rimasti Persona_1
soccombenti) e il dott. e le strutture sanitarie, le spese di lite CP_11
vengono integralmente compensate attesa l'unitarietà delle difese svolte per contrastare le domande risarcitorie degli originari attori.
Preso atto che il primo giudice non ha pronunciato sulle spese di lite relative al rapporto assicurativo tra di ZA e la sua compagnia Parte_4
assicuratrice e che sul punto non è stata sollevata alcuna censura, questa Corte
provvede sulle sole spese relative al grado e, per la sua soccombenza,
condanna il di ZA a rifondere in favore di le CP_10 CP_23
predette spese che si liquidano, in base al criterio del decisum, ( valore causa:
euro 465.000) in complessivi euro 14.239 ( di cui euro 4.389 per la fase di studio, euro 2.552 per la fase introduttiva e euro 7.298 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
pagina 17 di 19 Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di Controparte_13
e degli già l'onere del Controparte_9 Controparte_10
pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, condanna il , Controparte_13
l gli Controparte_7 Controparte_9
già , la , il
[...] Controparte_10 Controparte_14
dott. , in solido, e nei rapporti interni come statuito dal primo CP_11
giudice, a pagare in favore di la somma di euro Parte_3
164.262 e in favore di e la Controparte_2 Controparte_3
somma di euro 172.084, ciascuno, oltre interessi legali da calcolarsi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
condanna il l' Controparte_13 Controparte_7
, gli già , la
[...] Controparte_9 Controparte_10
, il dott. , in solido, a corrispondere sulle Controparte_14 CP_11
somme liquidate a titolo di danno biologico terminale subito da – Persona_1
devalutate all'epoca del decesso e via via rivalutate anno per anno – gli interessi legali;
pagina 18 di 19 respinge gli appelli incidentali proposti dal e dagli Controparte_13 [...]
già ; Controparte_9 Controparte_10
condanna il dott. , il , gli CP_11 Controparte_13 Controparte_9
già , l' e la
[...] Controparte_13 CP_25 CP_14
a rifondere in favore di
[...] Parte_3 CP_2
e le spese di entrambi i gradi del giudizio,
[...] Controparte_3
liquidate come in parte motiva;
compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra
[...]
CP_1 e e il dott. e le strutture Parte_5 Controparte_6
sanitarie;
condanna il Policlinico di ZA a rifondere in favore della sua compagnia di assicurazione le spese di questo grado di giudizio liquidate CP_16
come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico del
[...]
già l'onere del Controparte_26 Controparte_10
pagamento di una somma pari al contributo versato
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 19 di 19
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 296/23 R.G. rimessa al Collegio all'udienza del 21
maggio 2025 promossa d a
OGGETTO:
, , Controparte_1 Controparte_2
Responsabilità in proprio e quali eredi di , Controparte_3 Persona_1 professionale
, e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, rappresentati e difesi dall'avv. FRANZONI MAURIZIO e
[...]
dall'avv. SALANDIN PAOLO ( ) P.ZZA A. MORO 7 C.F._1
31044 MONTEBELLUNA;
elettivamente domiciliati in VIA SOLFERINO 55
25121 BRESCIA presso il difensore avv. FRANZONI MAURIZIO, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello pagina 1 di 19
APPELLANTI PRINCIPALI
c o n t r o
(già Controparte_7
), rappresentata e difesa Controparte_8
dall'avv. BARBERA MAURO e dall'avv. RODOLFI MARCO
( ) VIA FILIPPO TURATI 32 20121 MILANO;
C.F._2
( ) RG AUGUSTO 3 20122 Parte_1 C.F._3
MILANO; elettivamente domiciliata in VIA VALOTTI 42 25010 ISORELLA
presso il difensore avv. BARBERA MAURO, come da procura allegata
APPELLATA
contro
già Controparte_9 Controparte_10
rappresentati e difesi dall'avv. RAMPINELLI ROTA
[...]
BARTOLOMEO e dall'avv. DALLE DONNE STEFANO
( VIA CINQUE GIORNATE 61 C.F._4 CP_8 [...]
( ) VIA CINQUE GIORNATE 61 22100 Pt_2 C.F._5
elettivamente domiciliati in VIA VITTORIO EMANUELE II, 1 CP_8
25122 BRESCIA presso il difensore avv. RAMPINELLI ROTA
BARTOLOMEO, come da procura allegata
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
contro pagina 2 di 19 , rappresentato e difeso dall'avv. ROSATI URBANO Controparte_11
FLAVIO VALERIO e dall'avv. ROSATI UBERTO CP_12
( ) VIA ITALIA 28 20900 MONZA;
elettivamente C.F._6
domiciliato in VIA ITALIA 28 20900 MONZA presso il difensore avv.
ROSATI URBANO FLAVIO VALERIO, come da procura allegata
APPELLATO
contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_13
LAMASTRA VINCENZO e dall'avv. RAITERI DANIELE
( ) VIA GUASTALLA 1 20122 MILANO;
C.F._7
elettivamente domiciliato in VIA GUASTALLA 1 10122 MILANO presso il difensore avv. LAMASTRA VINCENZO, come da procura allegata
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
contro rappresentata e difesa dall'avv. CAFFI Controparte_14
FEDERICO elettivamente domiciliata in VIA VERDI, 4 24121 BERGAMO
presso il difensore avv. CAFFI FEDERICO, come da procura allegata
APPELLATA
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. e dall'avv. MANENTI CP_15
TERESITA ( ) VIA BROSETA 29 24122 BERGAMO;
C.F._8
elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura allegata pagina 3 di 19 APPELLATA
contro
(QUALE COMPAGNIA Controparte_16
Controparte_17
rappresentata e difesa dall'avv. CHIARI OMAR,
[...]
elettivamente domiciliata in VIA DANIELE PICCININI 2 24122 BERGAMO
presso il difensore avv. CHIARI OMAR, come da procura allegata
APPELLATA
contro
(QUALE COMPAGNIA Controparte_16
Controparte_18
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Terza Civile)
n. 409/2023.
CONCLUSIONI
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Controparte_1 CP_2
e in proprio e in qualità di eredi della madre
[...] Controparte_3
nonchè e Persona_1 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
pagina 4 di 19 nipoti di chiedevano al tribunale di Bergamo la CP_6 Persona_1
condanna, in solido, del dell' Controparte_13 [...]
, del della Controparte_7 Controparte_19 CP_14
al risarcimento dei danni subiti, iure proprio e iure hereditatis, in
[...]
conseguenza della morte della loro madre/ nonna, sottoposta il 7 aprile 2008
ad intervento di artroprotesi al ginocchio sinistro presso il Policlinico di
ZA e deceduta l'1 settembre 2008 presso l'Ospedale di Lecco per shock
settico.
In sintesi, la vicenda clinica era stata contrassegnata ( i) dal ricovero presso il
Policlinico di ZA il 6 aprile 2008 con diagnosi di ginocchio varo artrosico e dall'intervento di artroprotesi totale ivi eseguito ad opera del dott. , CP_11
(ii) dal successivo ricovero in data 22 aprile 2008 presso l'U.O di
Riabilitazione Neuromotoria dell' di Mariano Comense;
Controparte_8
(iii) dal nuovo ricovero in data 17 maggio 2008 presso il Policlinico di ZA
ove, accolta con diagnosi di necrosi cutanea e sospetta infezione in esiti di protesi al ginocchio, la paziente era stata sottoposta a terapia antibiotica;
(iiii)
dalla comparsa di scompenso cardio circolatorio e insufficienza renale acuta e dal conseguente trasferimento, dal 6 giugno 2008 al 16 giugno 2008, presso il
, ove era stata trattata per tali patologie;
(iiiii) dal Controparte_10
trasferimento in data 16 giugno 2008 presso la Controparte_20
ove era stata sottoposta a trattamento iperbarico;
(iiiiii) dalle
[...]
successive dimissioni, cui seguiva l'1 settembre 2008 il decesso della paziente pagina 5 di 19 per shock settico.
Disposta la conversione del rito, il Policlinico di ZA chiamava in giudizio e il dott. al fine di essere manlevata;
il dott. CP_16 CP_21 CP_11
chiamava in giudizio e la la sua
[...] CP_15 Controparte_14
compagnia assicuratrice . CP_16
Espletata consulenza medico legale il tribunale di Bergamo, con sentenza n.
CP_1 409/23, accertava la responsabilità del dott. e di tutte le strutture sanitarie convenute nella causazione della morte di respingeva la Persona_1
domanda dei congiunti di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ritenendo che il relativo diritto fosse prescritto in quanto, vertendosi in ambito di responsabilità extra contrattuale soggetta al termine prescrizionale quinquennale, l'exordium prescriptionis coincideva con la morte di ER
( 1 settembre 2008) e non come preteso dagli attori dalla data della
[...]
consulenza di parte ( 2013).
Argomentava sul punto il primo giudice che “i continui passaggi da una
struttura all'altra, con il persistente aggravarsi della salute, rendevano
pacifica ed evidente la conoscenza da parte degli odierni attori delle
negligenze o comunque delle evidenti problematiche insorte … e in ogni caso
l'evento morte fa venir meno qualsivoglia doglianza in ordine al momento in
cui si sia palesata la consapevolezza dell'avvenuto sinistro”.
In favore degli eredi di veniva riconosciuto il diritto al Persona_1
pagina 6 di 19 risarcimento del danno biologico terminale e per l'effetto le strutture sanitarie
CP_1 e il dott. , in solido, venivano condannati a pagare in loro favore la somma di euro 109.851 e alla sola la somma di euro Controparte_1
19.630 per spese di consulenza tecnica nel procedimento per ATP “oltre
interessi, rivalutazione e devalutazione”.
La domanda di garanzia svolta dal Policlinico di ZA nei confronti di veniva respinta in quanto, in regime di claims made, la denuncia CP_15
non era pervenuta nel periodo di vigenza della polizza.
La sentenza è stata gravata dai congiunti di e, in via incidentale, Persona_1
dagli già e dal Controparte_22 Controparte_10
. Controparte_13
All'udienza del 21 maggio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale dei congiunti di Persona_1
Con il primo motivo censurano il rigetto della domanda di condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito iure proprio per perdita del rapporto parentale, fondato sulla prescrizione del relativo diritto.
Assumono l'erroneità della decisione sia perché il termine prescrizionale per un illecito integrante reato, sensi dell'art. 589 c.p.c, era di sei anni e non di pagina 7 di 19 cinque, sicchè non poteva ritenersi spirato alla data di trasmissione della prima diffida in data 18 ottobre 2013, sia perché la consapevolezza della causa della morte di e delle inadempienze dei sanitari poteva dirsi acquisita Persona_1
soltanto con la prima perizia di parte.
Con il secondo motivo censurano il rigetto della domanda risarcitoria per lesione dell'aspettativa della vita fondato sulla laconica ed incomprensibile motivazione relativa alle compromesse condizioni di salute della signora
[...]
. ER
Con il terzo motivo si duole del mancato rimborso di Controparte_1
euro 8.552, esborso sostenuto per la consulenza ante causa.
Con il quarto motivo censurano l'errato calcolo degli interessi legali sui crediti risarcitori.
Appello di già Controparte_22 Controparte_10
Nell'unico motivo censurano l'affermazione di corresponsabilità – nella modesta misura del 5% - nella causazione della morte della paziente assumendo che il ricovero di era stato determinato da Persona_1
complicanze internistiche ( scompenso cardiocircolatorio in IRA iatrogeno)
che erano state pienamente risolte.
Deducono che i sanitari della struttura avevano correttamente inquadrato il caso, laddove avevano posto l'indicazione all'espianto della protesi infetta, ma che l'intervento non rientrava nelle finalità del temporaneo e breve ricovero pagina 8 di 19 della paziente che, per accordo con il Policlinico di ZA, doveva essere trasferita presso la . Controparte_14
Quanto all'errata terapia antibiotica somministrata alla paziente, fanno rilevare che essendosi protratta per soli dieci giorni di degenza non poteva che aver avuto conseguenze trascurabili nel contesto della complessiva vicenda clinica della paziente.
Appello incidentale del Controparte_13
Nell'unico motivo censura il rigetto della domanda di garanzia svolta nei confronti di assumendo che la clausola claims made era CP_23
vessatoria e comunque nulla con conseguente operatività della garanzia assicurativa invocata.
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Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di esaminare innanzitutto l'appello incidentale proposto dagli già Controparte_9
. Controparte_10
Il motivo è infondato.
Su indicazione del Policlinico di ZA RO AN veniva ricoverata dal 6
al 16 giugno 2008 presso il Policlinico per scompenso CP_10
cardiocircolatorio e insufficienza renale acuta.
Per tutta la durata del ricovero alla paziente venne somministrata terapia pagina 9 di 19 antibiotica con ampicillina benchè il tampone effettuato, durante il precedente ricovero presso il Policlinico di ZA, avesse rivelato la positività allo stafilococco Aureus, notoriamente resistente all'ampicillina.
Assume la difesa della struttura sanitaria che l'errata terapia somministrata alla paziente non poteva aver prodotto alcun effetto stante il breve periodo di degenza ( dieci giorni).
L'affermazione del tutto apodittica non tiene conto della nefrotossicità di tutti gli antibiotici (in quanto eliminati per via renale o prevalentemente renale),
dell'estrema criticità delle condizioni in cui versava la paziente al momento del ricovero ( insufficienza renale acuta) e delle sue pregresse patologie
L'aver protratto una terapia antibiotica del tutto inidonea a debellare la grave infezione in atto deve, pertanto, ritenersi da un punto di vista logico di per sé
idonea ad aggravare, ulteriormente, le condizioni della paziente sia pure nella misura assai modesta accertata dal Ctu.
Appello principale
Il primo motivo è fondato.
La conoscibilità del danno da perdita del rapporto parentale da parte dei congiunti di e la loro percezione, in base all'ordinaria diligenza, Persona_1
della astratta riconducibilità del danno stesso alla condotta potenzialmente inadempiente dei sanitari (requisito della rapportabilità causale) non era in punto di fatto apprezzabile per il solo fatto che si era verificata la morte.
pagina 10 di 19 Nel caso di specie, il susseguirsi dei ricoveri in un arco temporale compreso tra l'aprile e il settembre 2008, mese in cui avvenne il decesso della paziente,
le plurime patologie riscontrate – alcune di esse apparentemente non riconducibili all'intervento di artroprotesi ( si veda il ricovero presso il per problemi di carattere internistico, cardiologico e Controparte_10
renale) – non potevano indurre i familiari a ricollegare la morte all'intervento di artroprotesi e alle complicanze che nel corso di tale intervento si erano verificate.
Tale consapevolezza venne acquisita soltanto con il deposito della relazione di parte datata 3 agosto 2013, redatta dai dott.ri e Persona_2 Per_3
che ricondussero il decesso ai comportamenti censurabili dei sanitari
[...]
dei diversi nosocomi.
L'esordio della prescrizione, coincidente con tale data, venne interrotto con la diffida inviata il 24 ottobre 2013 a tutte le strutture sanitarie, anche al fine di interrompere la prescrizione, sicchè il diritto al risarcimento azionato nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 24 settembre 2018 non era prescritto pur applicando l'ordinario termine quinquennale e non quello previsto nel caso in cui l'illecito – come nella specie – integri anche un reato.
In difetto di qualsiasi allegazione relativa sia all'intensità del rapporto, alle frequentazioni e alla convivenza, tale voce di danno viene liquidata, in base alle tabelle di Milano, per in euro164.262 ( tot. Punti Parte_3
pagina 11 di 19 42; valore punto euro 3.911; 12 punti età vittima primaria;
18 punti vittima secondaria;
sopravvivenza superstiti: 12 punti); per e CP_2 CP_3
euro 172.084 ciascuno ( età vittima primaria: 12; età vittime secondarie: punti
20; superstiti: punti 12; tot. punti 44 x euro 3.911).
Sulle somme predette, devalutate all'epoca della morte di e via Persona_1
via devalutate anno per anno, vanno corrisposti gli interessi legali.
Quanto ai nipoti della signora gli stessi non hanno neppure Persona_1
allegato l'esistenza di una relazione affettiva, la cui lesione potesse ritenersi fonte di pregiudizio non patrimoniale sicchè la domanda risarcitoria non merita di essere accolta.
Il secondo motivo è infondato.
Nella relazione peritale depositata nel primo grado di giudizio il Ctu accertava che le condotte colpose di tutti i sanitari dei nosocomi convenuti in giudizio avevano concorso, in misura diversa, alla morte della signora in Persona_1
quanto se quest'ultima fosse stata sottoposta ad una corretta terapia antibiotica nonché all'espianto della protesi infetta è più probabile che non che il decesso non si sarebbe verificato.
In ragione del nesso causale accertato tra le condotte negligenti dei sanitari e la morte della paziente il danno cd. catastrofale veniva risarcito integralmente e non sotto forma di perdita di chance di sopravvivenza.
In materia di perdita di "chance", l'attività del giudice deve, infatti, tenere pagina 12 di 19 distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra,
muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità
al concetto di "chance" postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una
"chance" perduta, ma di un altro e diverso danno;
ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà
dovuto integralmente.
Il terzo motivo è infondato.
La fattura n. 28/2014 di cui gli appellanti chiedono il rimborso è stata emessa da per relazione peritale definitiva dott. tuttavia non CP_24 Per_2
è possibile disporre la condanna dei soccombenti al pagamento della stessa in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa ( Cass. n.
21402/22).
Il terzo motivo è fondato.
Sulle somme riconosciute a titolo di danno biologico terminale agli eredi di devalutate all'epoca della morte e via via rivalutate anno per Persona_1
anno, vanno corrisposti gli interessi legali.
pagina 13 di 19 Appello incidentale di Controparte_13
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie, la polizza conclusa dal Policlinico di ZA,
originariamente con Milano Assicurazioni, oggi , Controparte_16
prevedeva, all'art. 9, che: “ Per la garanzia RCT, premesso che la definizione
di sinistro è la richiesta di risarcimento presentata dall'assicurato durante la
vigenza della polizza, si conviene che la copertura vale per i sinistri ( cioè
richieste di risarcimenti) avvenuti per la prima volta nel corso del periodo di
efficacia della polizza a condizione che siano conseguenti a comportamenti
colposi posti in essere per ogni struttura dalla data di seguito indicata: dal 30
settembre 1998”.
Di conseguenza la polizza assicurava copriva le condotte colpose poste in essere dal 30 settembre 1998 purchè le richieste di risarcimento fossero pervenute per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza tra l'1.10.2007 e il 31.12.2008.
Nel caso di specie, la prima richiesta di risarcimento del danno risulta essere del 18.10.2013 – data della lettera dell'Avv. Salandin per gli eredi (cfr. ER
doc. 27-fascicolo per ATP prodotto dai ricorrenti al nr. 1) – e, quindi, non rientra nel periodo di efficacia della polizza, con conseguente inoperatività
della copertura assicurativa.
In relazione alla clausola “claims made” che subordina l'operatività della pagina 14 di 19 copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd.
clausola "claims made" mista o impura), la Suprema Corte ha precisato che essa non è vessatoria ( Cass. S.U. n. 9140/2016) e che «non può essere affetta
da nullità, ex art. 2965 cod. civ, perché fa dipendere la decadenza dalla scelta
di un terzo, giacché l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro,
imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del
contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito è da ricondursi la
polizza con clausola claims made), in cui l'operatività della copertura deve
dipendere da fatto non dell'assicurato» (Cass. 22/04/2022, n. 12908).
Ne consegue l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'assicurato.
Benchè il abbia formulato un unico motivo di censura CP_10 CP_13
alla sentenza gravata, nelle conclusioni rassegnate viene chiesto l'accoglimento della domanda di rivalsa nei confronti del sanitario dott. CP_11
; domanda integralmente ed erroneamente respinta dal primo giudice sul
[...]
presupposto che “ gli evidenti errori compiuti dal medico sulla paziente non
possono certamente essere considerati talmente gravi da determinare una
rivalsa totale della struttura sanitaria nei suoi confronti”.
Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
quello secondo cui nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la pagina 15 di 19 responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa,
assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri,
oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto,
comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati
( Cass. n. 29001/2021).
Tuttavia, nessuna censura è stata mossa dall'appellante incidentale alla ratio
posta dal tribunale a fondamento della decisione sicchè la domanda non merita di essere accolta.
In considerazione dell'esito del giudizio e della prevalente soccombenza delle strutture sanitarie e del dott. , quest'ultimo unitamente al CP_11 CP_13
agli Istituti già , a
[...] Controparte_9 Controparte_10
e alla vanno condannati in solido a CP_25 Controparte_14
rifondere in favore di e Parte_3 Controparte_3
pagina 16 di 19 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che si Controparte_2
liquidano, in base al criterio del decisum, per il primo grado in complessivi (
valore causa: euro 465.000) euro 22.457 ( di cui euro 3.544 per la fase di studio, euro 2.338 per la fase introduttiva, euro 10.411 per la fase istruttoria e euro 6.164 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 14.239 ( di cui euro
4ò.389 per la fase di studio, euro 2.552 per la fase introduttiva e euro 7.298
per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Nel rapporto processuale instauratosi tra i nipoti di ( rimasti Persona_1
soccombenti) e il dott. e le strutture sanitarie, le spese di lite CP_11
vengono integralmente compensate attesa l'unitarietà delle difese svolte per contrastare le domande risarcitorie degli originari attori.
Preso atto che il primo giudice non ha pronunciato sulle spese di lite relative al rapporto assicurativo tra di ZA e la sua compagnia Parte_4
assicuratrice e che sul punto non è stata sollevata alcuna censura, questa Corte
provvede sulle sole spese relative al grado e, per la sua soccombenza,
condanna il di ZA a rifondere in favore di le CP_10 CP_23
predette spese che si liquidano, in base al criterio del decisum, ( valore causa:
euro 465.000) in complessivi euro 14.239 ( di cui euro 4.389 per la fase di studio, euro 2.552 per la fase introduttiva e euro 7.298 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
pagina 17 di 19 Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di Controparte_13
e degli già l'onere del Controparte_9 Controparte_10
pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, condanna il , Controparte_13
l gli Controparte_7 Controparte_9
già , la , il
[...] Controparte_10 Controparte_14
dott. , in solido, e nei rapporti interni come statuito dal primo CP_11
giudice, a pagare in favore di la somma di euro Parte_3
164.262 e in favore di e la Controparte_2 Controparte_3
somma di euro 172.084, ciascuno, oltre interessi legali da calcolarsi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
condanna il l' Controparte_13 Controparte_7
, gli già , la
[...] Controparte_9 Controparte_10
, il dott. , in solido, a corrispondere sulle Controparte_14 CP_11
somme liquidate a titolo di danno biologico terminale subito da – Persona_1
devalutate all'epoca del decesso e via via rivalutate anno per anno – gli interessi legali;
pagina 18 di 19 respinge gli appelli incidentali proposti dal e dagli Controparte_13 [...]
già ; Controparte_9 Controparte_10
condanna il dott. , il , gli CP_11 Controparte_13 Controparte_9
già , l' e la
[...] Controparte_13 CP_25 CP_14
a rifondere in favore di
[...] Parte_3 CP_2
e le spese di entrambi i gradi del giudizio,
[...] Controparte_3
liquidate come in parte motiva;
compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra
[...]
CP_1 e e il dott. e le strutture Parte_5 Controparte_6
sanitarie;
condanna il Policlinico di ZA a rifondere in favore della sua compagnia di assicurazione le spese di questo grado di giudizio liquidate CP_16
come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico del
[...]
già l'onere del Controparte_26 Controparte_10
pagamento di una somma pari al contributo versato
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 19 di 19