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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro Designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7595/2024 avente ad oggetto selezione degli iscritti alle liste di collocamento
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Pietro, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catania Vincenzo Giuffrida n.107/A, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Catania,
[...] via Santa Sofia n. 78, p. iva , rappresentata e difesa dall'avv. Angela Verbaro, P.IVA_1
d'intesa con l'avv. Viviana Verdina, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura
Aziendale dell'Azienda –Servizio Legale, Contenzioso e Sinistri, sita in Catania via Santa Sofia
n. 78, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...], cod. fisc: Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Giovanna Falletta ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catania via Quieta n.16, come da procura in atti telematici
Pagina 1 NONCHÉ
[...]
, nata il 25.03.1980 CP_3
, nata il 01.09.1972 Controparte_4
, nata il 05.11.1971 CP_5
-TERZI CONTROINTERESSATI-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare depositato telematicamente il
30.07.2024, in estrema sintesi, ha esposto: Parte_2
- che ha partecipato alla selezione mediante avviamento degli iscritti al Centro per l'Impiego, finalizzata all'assunzione di 4 operatori tecnici con profilo professionale di “addetto all'immissione dati” presso l' di Controparte_6
Catania indetta con avviso del 18.09.2023;
- che con provvedimento dell'11.01.2024 è stata pubblicata la graduatoria degli ammessi alla prova selettiva, segnatamente costituta dalla stessa, da , da e CP_3 Controparte_4 da e in data 12.03.2024 è stata nominata la commissione per l'espletamento CP_5 della prova finalizzata ad accertare l'idoneità dei candidati ammessi;
- che nel bando è stata testualmente prevista la sottoposizione dei candidati ad una prova pratico-attitudinale volta ad accertare esclusivamente la loro idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica e del profilo professionale da ricoprire presso l' CP_1
, restando esclusa Controparte_7
tra gli stessi qualsiasi valutazione comparativa o emulativa;
- che, tuttavia, il verbale del 20.03.2024 n.1 ha previso che “la prova di idoneità sarà composta, … da una prova pratica attitudinale, integrata da una prova teorica: - la prova pratica attitudinale, verterà sulla predisposizione, redazione e formattazione di una lettera su formato Word o Excel con successivo salvataggio sul desktop tramite l'utilizzo di un computer messo a disposizione dalla Commissione;
- la prova teorica consisterà nella risposta da parte del candidato a due quesiti, di cui uno relativo alle conoscenze tecnico-pratiche di base in
Pagina 2 ambito amministrativo richieste dal profilo professionale di Operatore Tecnico per
l'immissione dati ed un secondo quesito relativo alle conoscenze informatiche di base”;
- che la prova pratico-attitudinale disposta ad integrazione della prova teorica ha introdotto un ulteriore requisito (il superamento della prova teorica) non previsto dal D.P.C.M. del
27.12.1988 né dall'avviso di selezione né dall'art. 6 del D.P.C.M. 27.12.1988, per cui i verbali n. 1 del 20.03.2024, n. 2 del 25.03.2024 e gli atti successivi sono illegittimi avendo violato la normativa vigente;
- che, peraltro, la previsione di una prova teorica è assolutamente inutile ai fini della valutazione dell'idoneità del candidato;
- che, ad ogni modo, le domande teoriche formulate non hanno a che vedere con le prove previste dal D.P.C.M. 27.12.1988 vertendo sui “Diritti del dipendente pubblico” e sul“la differenza tra un server e un client in una rete informatica?”;
- che la normativa vigente non prevede l'attribuzione di punteggi ma, unicamente, la valutazione di “idoneità” o di “mancata idoneità” proprio in considerazione della natura pratico-attitudinale della prova, laddove il giudizio di inidoneità espresso all'esito della prova teorica non consente di apprezzare la correttezza delle valutazioni operate dalla commissione, in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa;
- che la stessa ha appreso della modifica delle modalità di svolgimento della prova pochi giorni prima l'espletamento di esse e, per di più, ha conosciuto le domande oggetto della prova teorica solo appena pochi minuti prima della selezione, mentre, la prova teorica della candidata ha riguardato le domande non estratte in data 25.03.2024 e già pubblicate Controparte_2
da tempo, sì come si evince dal verbale n. 3 del 14.05.2024;
- che, dunque, la prova teorica si è svolta in violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., non essendo stati rispettati i principi di eguaglianza, di pari opportunità, di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto ha avuto ben due mesi di CP_2
tempo per prepararsi per la prova teorica, sin anche conoscendo in anticipo le possibili domande;
- che la stessa si trova in precarie condizioni economiche, convive con il figlio di appena 7 anni ed è attualmente priva di occupazione e, comunque, al termine della procedura di selezione sono stati considerati idonei solo tre candidati ed uno dei posti messi a disposizione è tuttora vacante.
Su tali premesse, la ricorrente ha argomentato in ordine alla sussistenza della giurisdizione del Tribunale adito, chiedendo testualmente “nel merito: previo accertamento dell'illegittimità
e disapplicazione di ogni contrario provvedimento, (di) annullare il verbale del 25.043.2024 e
Pagina 3 la deliberazione 773 del 04.04.2024, nella parte in cui dichiara “non idonea” la (stessa) …, annullare/disapplicare il giudizio di inidoneità … ed ordinare all'amministrazione resistente di ammetter(la) … ad una nuova prova selettiva, da svolgersi secondo le modalità previste dall'art. 6 D.P.C.M. 27.12.1988; Condannare la resistente per quanto di ragione, al risarcimento del danno nella misura ritenuta equa e di giustizia;
In via subordinata previo accertamento dell'illegittimità e disapplicazione di ogni contrario provvedimento si chiede che venga dichiarata l'illegittimità dell'intera procedura selettiva ed ordinata alla resistente la rinnovazione della stessa. Con vittoria di spese e compensi”.
In data 10.10.2024 si è costituito nel presente giudizio l'
[...]
depositando nel fascicolo telematico comparsa di Controparte_8
costituzione con la quale, in breve, ha dedotto:
- che difetta la giurisdizione del Tribunale adito, in quanto il diritto soggettivo che può vantare colui che è iscritto alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità ex art. 16 delle l. n.
56/1987 è esclusivamente relativo all'avviamento a selezione e non alla successiva assunzione, che non avviene in maniera automatica, essendo subordinata al superamento della prova di idoneità;
- che gli eccepiti vizi di presunta illegittimità degli atti opposti (violazione di legge ed eccesso di potere) unitamente alla lamenta mancanza di motivazione del giudizio di inidoneità
“costituiscono i tipici vizi degli atti amministrativi da far valere, nei previsti perentori termini di legge, innanzi al TAR, non competendo alla giurisdizione del G.O. dichiarare l'illegittimità di tali atti né, tantomeno, il potere di ordinare alla resistente la rinnovazione della procedura o di annullare il giudizio di inidoneità formulato da una Commissione nominata ad hoc, potere che, invero, non compete neppure al TAR”;
- che, nel merito, l'art. 6 del D.P.C.M. del 27.12.1988 prevede che “
2. La selezione deve consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative
i cui contenuti sono da determinare con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria o profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle singole amministrazioni”;
- che l'art. 15, comma 6 del CCNL Comparto Sanità 2019/2021 applicabile ratione temporis, all'allegato A contiene, per ciascuna area, le declaratorie dei profili professionali e dei relativi requisiti di accesso;
- che le modalità di svolgimento della prova pratico-attitudinale non sono predeterminate dalla legge ma sono rimesse alla discrezionalità della P.A. e nulla esclude che lo svolgimento di una prova di idoneità consista anche in colloquio o in una prova scritta, assumendo rilievo
Pagina 4 unicamente che la prova sia strutturata in maniera tale da consentire di accertare se i candidati siano in grado di svolgere le mansioni che dovrebbero eseguire e che il contenuto delle domande formulate abbia carattere pratico e, nella specie, era tendente ad accertare una conoscenza tecnica e pratica di base per un'eventuale assunzione nello specifico profilo professionale oggetto della selezione;
- che, infatti, il profilo di operatore tecnico addetto all'immissione dati implica la conoscenza delle nozioni tecnico/informatiche di base e quindi della differenza tra un server e un client, e la domanda relativa ai diritti del dipendente pubblico consente di definire ciò che il dipendente può e/o deve fare sul posto di lavoro, anche in relazione ai colleghi di lavoro, laddove “La ricorrente pretende di essere assunta presso una P.A.: 1) nella totale assenza delle conoscenze tecnico-informatiche di base e, anche, 2) della condotta che dovrebbe e/o potrebbe tenere all'interno dell'Amministrazione, con i colleghi stessi e con i superiori”;
- che dalla semplice lettura del verbale del 25.03.2024 n. 2 emerge la natura meramente pratica e tecnica delle domande rivolte ai canditati unitamente alla basilarità di esse (ad esempio: “cos'è la pec?”; “Cosa è l'Urp?”).
- che tutti i candidati hanno avuto conoscenza della modalità di espletamento della prova nello stesso momento, essendosi provveduto alla relativa pubblicazione di esse nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” consultabile liberamente, per cui nessuna lesione della parità di trattamento si è configurata in danno alla ricorrente;
- che, in occasione della valutazione dei pubblici concorsi, non sussiste alcun obbligo di trascrivere le risposte fornite dai candidati nelle prove orali, essendo sufficiente la verbalizzazione della concreta modalità di espletamento della prova, che può essere assolta anche con la semplice annotazione delle domande formulate al candidato;
- che la selezione si è svolta pubblicamente, conferendo all'attività espletata dalla
Commissione massima trasparenza ed imparzialità;
- che difetta il periculum in mora non essendo state dimostrate le precarie condizioni economiche e le ulteriori argomentazioni dedotte dalla ricorrente con riguardo alla lesione occorsa alle proprie “aspirazioni di assunzioni presso la resistente come addetto inserimento dati” e il giudizio di inidoneità non può rappresentare ostacolo per la “possibilità di stabilizzare definitivamente la propria vita professionale e personale”.
Conseguentemente, l'Amministrazione sanitaria ha chiesto “In via preliminare, (di) dichiarare il ricorso proposto dalla Sig.ra inammissibile per difetto di Parte_2
giurisdizione del Tribunale adito;
- In via principale, nel merito, rigettare integralmente il ricorso proposto dalla Sig.ra in quanto del tutto pretestuoso ed infondato, in Parte_2
Pagina 5 fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui alla presente memoria difensiva e, per l'effetto, dichiarare la condotta dell'Azienda resistente esente da censura alcuna e dichiarare l'assoluta legittimità degli atti opposti dalla ricorrente. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
In data 22.10.2024 si è ritualmente costituita deducendo: Controparte_2
- che la stessa è stata ammessa alla prova selettiva con punti 1021 ed ha legittimamente partecipato alla prova orale ma, poiché non era stata convocata per lo svolgimento delle prove del 23 marzo 2024, è stata chiamata ad espletare la prova teorica il successivo 14.05.2024;
- le domande rivolte alla stessa sono state estratte a sorte e, peraltro, riguardando le basi della informatica, sono frequenti e ripetute nei vari concorsi indetti dalla Regione Sicilia per selezionare operatori tecnici per l'ammissione dati profili.
In considerazione di quanto precede, ha chiesto il rigetto della domanda di parte CP_2
ricorrente e la conferma della regolarità della procedura selettiva.
La prima udienza, tenutasi il 13.12.2024, è stata rinviata per consentire alla parte ricorrente di radicare il contraddittorio nei confronti di tutti i terzi eventualmente controinteressati rispetto a quanto dedotto dalla stessa in ricorso;
quindi, all'udienza del 28.03.2025 sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
________________________
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , e CP_3 Controparte_4
in quanto pur ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite. CP_5
Sempre sul piano processuale, va ritenuta la competenza giurisdizionale del Tribunale adito a conoscere la vicenda oggetto di causa, atteso che in caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento e a quelle di mobilità ex art. 16 della l. n. 56/1987 e successive modificazioni, la legge non attribuisce all'Amministrazione una potestà discrezionale nell'accertamento dei relativi presupposti, essendo chiamata a svolgere un'attività meramente tecnico-esecutiva di certazione, sicché la relativa controversia –con correlata domanda risarcitoria– verte sulla semplice chiamata su base numerica, secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, restando azionate in seno ad essa posizioni di diritto soggettivo all'assunzione (in tal senso, tra le varie, v. Cass. Sez. Unite 09.06.2017, n. 14432; Cass. Sez.
Unite 17.02.2017).
Pagina 6 I principi in parola non restano contraddetti per il fatto che l'Amministrazione convenuta abbia avviato l'espletamento di verifiche di idoneità.
Infatti, la selezione oggetto di causa si inserisce in procedura di assunzione che non ha carattere di concorso pubblico, posto che l'offerta di lavoro è indirizzata specificamente ad un pubblico ufficio (segnatamente, il Centro per l'Impiego) e la graduatoria resta determinata secondo criteri prefissati sulla scorta dei quali l'Amministrazione opera una valutazione tecnica della sussistenza di requisiti soggettivi (v. all. 1 del fascicolo di parte ricorrente), senza comparazione discrezionale tra aspiranti. Di contro, la giurisdizione compete al giudice amministrativo nei casi in cui il sistema di reclutamento è articolato su procedure caratterizzate dall'emanazione di un bando, da una fase tesa all'individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo con dominante discrezionalità (non solo tecnica, ma anche) amministrativa nella valutazione dei candidati, all'esito della quale resta formata la graduatoria finale di merito che individua i vincitori (Cass. 22.11.2018
n.30270).
Ciò posto ed entrando nel merito delle questioni oggetto di causa, innanzitutto, ha Parte_3 lamentato la violazione, da parte dell' della disciplina della selezione Controparte_6 degli aspiranti, assumendo che quest'ultima avrebbe dovuto limitarsi ad esperire prove pratiche attitudinali, invece ha introdotto anche una prova teorica consistente in un colloquio nel corso del quale la stessa è stata tenuta a rispondere a domande prive di profili pratico attitudinali.
Nell'esaminare una questione sovrapponibile a quella dedotta dalla ricorrente, di recente, i giudici di legittimità hanno osservato che “in caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità ex art. 16 della legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni, l'assunzione, da parte di una pubblica amministrazione, di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, è effettuata sulla base di selezioni cui gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità sono avviati numericamente secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, stipulate sulla base delle domande presentate dagli interessati al centro per l'impiego competente;
il successivo D.P.R. n. 487 del 1994 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") ha stabilito che le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, debbono convocare i candidati per sottoporli alle "prove di idoneità", rispettivamente secondo
Pagina 7 l'ordine di avviamento e di graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse;
in particolare, il Capo III del D.P.R. n. 487 del 1994 ha previsto, fra l'altro, che
"la selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale dei compatti di appartenenza..."
(art. 27, comma 2) e che "le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'albo dell'amministrazione o dell'ente; a tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro" (art.
27, comma 5); detta selezione è costituita da "prove pratiche attitudinali ovvero da sperimentazioni lavorative" i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie
e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che deve procedere alla selezione , alla stregua degli artt. 14 e 18 della legge n. 845 del 1978; essa deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa (Cass., Sez. L, n. 11906 del 12 maggio 2017); per i candidati avviati al lavoro, la prova pratica si contrappone a quella teorica, perché è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto e detta capacità può essere verificata anche attraverso una prova scritta
o un colloquio, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine tra teoria e pratica è dato, in tale tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste (Cass., Sez. L, n. 15223 del 22 luglio 2016);
è stato anche affermato che la previsione di cui all'art. 27 va intesa nel senso che
l'amministrazione deve convocare per la prova d'idoneità i candidati, e cioè tutti i lavoratori avviati (ex art. 25 quelli in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire, come consigliano evidenti ragioni di celerità, ossia per sostituire tempestivamente i primi in graduatoria che non superano la prova, ovvero rinunciano al posto, con i lavoratori che si trovano nelle posizioni successive); la disposizione riguarda esclusivamente i criteri di valutazione da adottare, vietando che questa venga espressa all'esito di una comparazione tra i candidati, ma non
Pagina 8 preclude la contemporanea sottoposizione a prova di tutti gli avviati, sia pure da effettuare secondo l'ordine della graduatoria delle liste di collocamento (Cass., Sez. L, n. 20245 del 10 ottobre 2010); se ne ricava che gli unici requisiti sostanziali imposti dalla normativa richiamata sono che la prova sia strutturata in maniera da consentire di accertare se i candidati siano in grado di svolgere le mansioni che dovrebbero eseguire e che il contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste abbia carattere pratico e non teorico (Cass., Sez. L, n. 7068 del
15/3/2024); non rileva, dunque, che la prova sia scritta od orale o sia impostata a mo' di colloquio, aspetto che, contrariamente a quanto opina la difesa del ricorrente, è irrilevante”, sicché “il contenuto delle domande formulate nel colloquio … come dirette non a verificare la conoscenza teorica ma solo l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni … che poteva essere verificata, contrariamente all'assunto del ricorrente, con plurime prove e non solo con la prima sperimentazione già eseguita;
il ricorrente, richiedendo peraltro inammissibilmente un riesame degli atti di causa (bando del … disposizioni commissione esaminatrice, ecc.), sembra confondere gli elementi distintivi della selezione in parola con quelli che sono i tratti tipici della procedura concorsuale, il proprium della quale sta nella valutazione comparativa dei candidati e non nella natura scritta od orale delle prove o nell'unicità o pluralità delle stesse” (così, in motivazione, Cass.
19.02.2025 n.4399).
In linea di continuità con i superiori insegnamenti, va affermato che il contenuto pratico della prova non viene meno per il solo fatto che essa consiste anche in un colloquio nel corso del quale l'aspirante all'assunzione renda risposte a domande scritte o orali finalizzate a verificare la capacità operativa ed esecutiva del medesimo rispetto alla specifica professionalità oggetto per la quale l'Amministrazione proceda all'assunzione di iscritti ai Centri per l'impiego.
Ciò posto, va osservato che dalla lettura del verbale del 20.03.2024 n.1 la Commissione nel
“prende(re) atto, come altresì comunicato dal Centro per l'Impiego di Catania che in conformità al DPCM del 27/12/1988: - la selezione deve consistere esclusivamente ad accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste per un Operatore tecnico per l'immissione dati, escludendo qualsiasi valutazione comparativa … al fine di definire i criteri per l'espletamento e la valutazione della prova … (ha) stabili(to) che, in concordanza a quanto disposto dall'art. 6 del DPCM del 27/12/1988, “la selezione deve consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative” previsti nelle
Pagina 9 declaratorie e nei mansionari di qualifica di Operatore Tecnico per l'immissione dati, la prova di idoneità sarà composta, dunque, da …
- la prova pratica attitudinale, verterà sulla predisposizione, redazione e formattazione di una lettera su formato Word o Excel con successivo salvataggio sul desktop tramite l'utilizzo di un computer messo a disposizione dalla Commissione;
- la prova teorica consisterà nella risposta da parte del candidato a due quesiti, di cui uno relativo alle conoscenze tecnico-pratiche di base in ambito amministrativo richieste dal profilo professionale di Operatore Tecnico per l'immissione dati ed un secondo quesito relativo alle conoscenze informatiche di base. …
… La Commissione definirà n. 3 allegati … contenente i quesiti relativi …
Ciascuno degli allegati ... sarà composto da un numero di 6 quesiti/argomenti, due in più rispetto ai candidati convocati, in modo tale che anche l'ultimo candidato presente abbia la possibilià di scegliere eventualmente fra almeno tre opzioni. La Commissione immediatamente prima dell'espletamento della prova predisporrà i quesiti/argomenti per ciascuno dei gruppi richiamati …
La Commissione, sulla base dei criteri di conoscenza, capacità di espressione e valutazione della prova teorico -pratica, esprimerà, complessivamente un unico giudizio come di seguito riportato:
- “sufficiente”, per cui il candidato risulterà “idoneo”;
- “non sufficiente”, per cui il candidato risulterà “non idoneo. … ”.
Dalla lettura del verbale del 25.03.2024 n.2, poi, si apprende che la Commissione ha predisposto tre gruppi, ciascuno contenente “n.6 quesiti/argomenti/casi numerati (due in più rispetto ai candidati convocati alla prova), di uguale complessità ed impegno … Ciascun candidato estrarrà a sorte n. 3 quesiti, nei modi e nell'ordine come di seguito: - un numero da
1 a 6 dalla busta “Gruppo A – Conoscenze tecnico – pratiche”; - un numero da 1 a 6 dalla busta “Gruppo B – Conoscenze informatiche di base”; - un numero da 1 a 6 dalla busta
“Gruppo C – Prova pratica””, puntualizzando espressamente che “Gli argomenti già estratti dai candidati non saranno più oggetto di successivo sorteggio” e che i colloqui sono stati effettuati in ordine alfabetico dei candidati e “Terminata la prova dell'ultimo candidato, il
Presidente alla presenza di almeno 2 candidati legge le domande non sorteggiate, quindi apre i relativi bigliettini non estratti”.
Per quanto interessa in questa sede, “ha estratto: • la domanda n. 6 del Parte_2
“Gruppo A”; • la domanda n. 6 del “Gruppo B”; • la domanda n. 1 del “Gruppo C” e “dopo aver relazionato sugli argomenti estratti ed effettuato la prova pratica sul PC messo a
Pagina 10 disposizione, il Presidente ed i Componenti della Commissione sulla base dei criteri di cui al verbale n. 1 all'unanimità” hanno espresso giudizio “non sufficiente” e, per l'effetto, dichiarato la stessa “non idonea”.
Si rende, dunque, necessario esaminare il contenuto delle domande rivolte alla ricorrente nel corso della prova teorica /colloquio e, nello specifico, relative ai “Diritti del dipendente pubblico” e alla spiegazione della “differenza tra un server e un client in una rete informatica”, mentre non sono state avanzate osservazioni in ordine alle risultanze della prova pratica attitudinale, segnatamente consistita nella predisposizione, da parte della candidata, di “una lettera attraverso un foglio Word da dove si evinca: -Inserimento di più destinatari;
-Utilizzo del font “Times new Roman”; -Inserimento di elenco puntato”.
Nel condurre l'indagine in parola, occorre assumere quale referente le mansioni specifiche del profilo professionale dell'“addetto all'immissione dati”, riportate in seno all'avviso di chiamata predisposto dal Centro per l'Impiego, ove resta spiegato che “appartengono a quest'area i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze tecniche nonché attività amministrative semplici con l'ausilio di idonee attrezzature e tecnologie informatiche;
svolgono mansioni di supporto alle attività d'ufficio, utilizzano computer, registrano e controllano dati e codici, eseguono operazioni di calcolo e di elaborazione, utilizzano sistemi di gestione di fogli elettronici e sistemi word processing, selezionano e classificano informazioni, procedono all'archiviazione di documenti e/o dati, preparano, modificano, correggono, riproducono, trascrivono e trasmettono documenti, redigono verbali, eseguono fotocopie e fax di documenti, rispondono alle richieste telefoniche o telematiche direttamente o inoltrandole alla persona interessata”.
Alla luce della declaratorie delle incombenze proprie della professionalità dell'operatore tecnico oggetto della selezione de qua, la verifica della conoscenza dei “diritti dei dipendenti” non è volta ad appurare una conoscenza astratta in ambito amministrativo della ricorrente ma la concreta capacità di quest'ultima di relazionarsi con terzi, ad esempio, nel rispondere direttamente alle richieste telefoniche o telematiche dei medesimi ovvero rispetto a doglianze mosse per le condotte tenute da questi ultimi o da dipendenti dell'Azienda, o nel valutare se le domande/doglianze dell'utenza o di uno stesso dipendente pubblico siano meritevoli di essere inoltrate alla persona competente ad evaderla, sì come prevede la declaratoria professionale che ci occupa.
Parimenti, per un addetto all'immissione di dati è funzionale all'espletamento di siffatte mansioni l'utilizzo delle tecnologie informatiche unitamente al possesso di conoscenze di base relative ai moduli word processing, ai sistemi di gestione di fogli elettronici, al pari delle
Pagina 11 cognizioni principali dei dispositivi digitali, dei software, delle connessioni alle reti informatiche. Di qui, la conoscenza dei concetti base di client e di server sono preordinate al diligente espletamento della professionalità dell'operatore tecnico in parola.
In tema di prova di idoneità da parte della P.A. di candidati avviati al lavoro, i giudici di legittimità hanno sottolineato che “la prova non perde il suo contenuto di praticità per il solo fatto che consista nella risposta a domande scritte, ove dette domande non siano finalizzate ad accertare le conoscenze teoriche dell'avviato al lavoro e sollecitino solo la sommaria indicazione dei comportamenti da assumere nelle situazioni concrete prospettate.
La norma regolamentare, infatti, nel contrapporre alla "prova pratica" la "sperimentazione lavorativa", esclude la sovrapponibilità delle due diverse forme di verifica della idoneità, sicché non richiede che il giudizio sia necessariamente espresso all'esito di una prova che comporti il concreto espletamento delle mansioni ricomprese nel profilo professionale.
In altri termini la "prova pratica" è ontologicamente diversa dalla "prova manuale" e si contrappone a quella teorica, perché è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto i comportamenti necessari in un determinato contesto.
Detta capacità può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine fra teoria e pratica è dato, in detto tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste”
(Cass. 22.07.2016 n.15223).
Alla luce di quanto precede, le domande rivolte dalla Commissione esaminatrice alla ricorrente essendo preordinate a verificare l'idoneità della stessa a svolgere le mansioni vanno mandate esenti da censura.
Parimenti, destituita di fondamento la dedotta l'illegittimità dell'operato della CP_9 per l'assunta carenza di motivazione del colloquio svolto dai candidati.
Al riguardo, è sufficiente ribadire che la procedura di assunzione mediante selezione da parte dell'Amministrazione degli iscritti nelle liste di collocamento non è assimilabile alle procedure concorsuali per cui la valutazione del candidato resta validamente compiuta in termini di idoneità /non idoneità dello stesso a svolgere le mansioni, non comportando alcuna valutazione comparativa dei medesimi.
Prive di pregio, infine, sono le doglianze mosse in ordine alla scelta della Commissione di valutare la candidata nella seduta del 14.05.2024. CP_2
E' bene subito evidenziare che la necessità di proseguire la selezione con i canditati ammessi
è sorta solo all'esito dei colloqui del 25.03.2024 in quanto la Commissione ha ritenuto Pt_2
Pagina 12 e candidate non idonee. A fronte di tale sopravvenienza, dunque, la Parte_3 CP_5
convocazione degli ulteriori candidati era un atto doveroso da parte di tale organo che a buon diritto ha dato corso allo svolgimento della prova con essendo stata l'unica Controparte_2 candidata non esclusa per l'eventuale impiego come addetto all'immissione dati,
Diversamente da quanto labialmente asserito dalla ricorrente, la candidata ha appreso CP_2 che avrebbe sostenuto la prova nei medesimi tempi della ricorrente, in quanto solo “con nota prot. n. 27388 del 24/04/2024 (assunta al protocollo aziendale n. 24322 del 24/04/2024), avente per oggetto “Trasmissione candidati individuati in sostituzione per l'assunzione a tempo determinato, ai senti dell'art. 16 della L. 56/87 e ss.mm.ii., di n. 4 Addetti all'Immissione
Dati presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di
Catania” l'Assessorato Regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro,
Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, Servizio IX - Centro per l'impiego di Catania ha trasmesso a questa Azienda il nominativo avente titolo a sostenere la prova di idoneità per l'avviamento di che trattasi, in sostituzione dei lavoratori risultati non idonei alle prove” (v. infra verbale del 14.05.2024 n.3).
La Commissione ha scelto i quesiti/argomenti/casi oggetto della prova della candidata solo nella seduta del 14.05.2024 seguendo il medesimo iter procedimentale già CP_2
determinato nel verbale del 20.03.2024 n. 1 sopra riferito, poi attuando lo svolgimento dei colloqui per come già illustrato nel verbale del 25.03.2024 n.2, per cui resta assicurato dalla un trattamento equivalente a tutti i candidati convocati per aver sottoposto loro CP_9
prove delle medesima difficoltà. Pertanto, nessuna violazione dei principi di eguaglianza e imparzialità si palesa nel caso concreto, in disparte che la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione è una attività priva di margini di discrezionalità che non altera la natura non comparativa della procedura né, alla luce del tenore degli artt. 25 e 27 del D.P.R. n.
487/ 1994, risulta precluso alla commissione di sottoporre a prova anche gli altri avviati che si trovano, nella lista di collocamento, nelle posizioni successive.
Peraltro, va evidenziato che “La circostanza che il verbale, oltre agli argomenti scelti dal candidato e a quelli proposti dalla commissione, non abbia registrato integralmente
l'andamento del colloquio, non consente di inferire alcun vizio a carico delle operazioni
d'esame, dal momento che nessuna disposizione vigente impone di verbalizzare le risposte dei concorrenti nelle prove orali (cfr. Cons. Stato V 6.6.02 n. 3184)” (T.A.R. Lombardia Milano,
20.02.2008 n. 339), risolvendosi ciò in una “attività che peraltro pregiudicherebbe la speditezza dei lavori della commissione esaminatrice, così pregiudicando il buon andamento
Pagina 13 dell'attività amministrativa” ( Venezia 29.01.2024 n.136. Conf., tra le varie, CP_10
Genova 16.05.2022 n.383; Roma 3.11.2015 n.12406). CP_11 CP_12
Solo per completezza, infine, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, va ribadito che una volta che “la prova di esame sia stata regolarmente completata perché, … gli interessati che l'abbiano superata hanno ormai un diritto soggettivo al completamento della procedura e all'assunzione (Cass., Sez. L, n. 31407 del 3 novembre 2021)” è esclusa la fondatezza di ogni pretesa della ricorrente tesa alla rinnovazione della procedura selettiva in contestazione, evidenziando oltretutto che neppure la pubblica amministrazione potrebbe annullare o revocare gli atti della prova selettiva già espletata neanche ove ritenesse l'eccessiva complessità della stessa in quanto solo la commissione esaminatrice può predisporla e stabilirne il livello di difficoltà (Cass. 15.03.2024 n.7068).
In considerazione di quanto precede, assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, non ravvisandosi macroscopiche illogicità nel dispiegarsi della procedura selettiva né la violazione dei canoni di correttezza e buona fede né l'adozione di regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di assoluta disparità e tanto meno una violazione dell'obbligo di imparzialità nei criteri valutativi e, per quanto detto, ritenuta le domande poste ai candidati conformi a quanto stabilito nell'atto di avviamento alla procedura e del profilo professionale da assegnare, il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese tra la ricorrente e , e CP_3 Controparte_4 CP_5
non essendosi costituite in giudizio.
Le spese del presente giudizio e del procedimento cautelare tra la parte ricorrente e la terza controinteressata sono compensate avuto riguardo alla posizione processuale della stessa CP_2
rispetto al contenzioso oggetto di causa;
parimenti, le spese processuali tra la parte ricorrente e l'Amministrazione sanitaria sono compensate valutata la soccombenza di quest'ultima sulle eccezioni di rito, la particolare materia su cui verte la controversia e i profili di complessità che connotano le questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA la contumacia di , e CP_3 Controparte_4 CP_5
RIGETTA il ricorso
NULLA sulle spese tra la ricorrente e , e CP_3 Controparte_4 CP_5
Pagina 14 COMPENSA per intero le spese processuali tra la ricorrente, l'
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e Controparte_13 Controparte_2
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso, in Catania, il 29.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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