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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 115/2020 R.G., vertente
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , rappresentati e difesi dall'avv.to Fabrizio
[...] C.F._2
AS ed elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore, sito in
Potenza (PZ), alla via Racioppi n. 48
APPELLANTI
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv.to Pio Belmonte ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Potenza (PZ), alla via Crispi n. 12
APPELLATO
Oggetto: restituzione somme prestito tra privati - appello avverso la sentenza n.
88/2020 – r.g. n. 1847/2017 resa dal Tribunale di Potenza in data 24.01.2020, notificata il 28.01.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 10 1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 250/2017 – R.G. n. 632/2017 del
09.03.2017, con il quale era stato condannato al pagamento, in favore degli odierni appellanti, della somma di euro 100.000,00, oltre interessi come da domanda, nonché oltre le spese della procedura monitoria di ingiunzione, per non avere lo stesso adempiuto all'obbligazione di restituzione sullo stesso gravante ed assunta in forza di un prestito ricevuto dal nonno, (nato nel 1925). Controparte_1
L'attore, nel merito, ha sostenuto che parte ricorrente non avesse fornito la prova del contratto di mutuo, non essendo decisivi i due documenti prodotti a supporto della domanda, ossia l'assegno bancario e la raccomandata del 16.07.2012 contenente la richiesta restitutoria.
In via riconvenzionale, ha addotto di essere a sua volta creditore, nei confronti dei convenuti, dei 2/3 della complessiva somma di euro 220.000,00 (pari ad euro
146.666,66), per essersi reso cessionario del credito vantato da suo padre,
[...]
, nei confronti del nonno, . Infatti, il padre alienò Controparte_2 Controparte_1
un immobile di sua proprietà per l'importo di euro 550.000,00 e successivamente corrispose a (nato nel 1925), la somma di euro 220.000,00 senza Controparte_1
alcun titolo giustificativo.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, la condanna degli opposti al pagamento, ciascuno per la metà, della somma di euro
146.666,66 e, in via subordinata, la condanna al pagamento della minore somma di euro 46.666,66, quale importo risultante dalla compensazione dei crediti e controcrediti.
2.Si sono ritualmente costituiti in giudizio i convenuti che hanno chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo: che proprio dalla natura astratta dell'assegno bancario negoziato discende il diritto degli eredi ad ottenere la restituzione dell'importo incassato da;
Controparte_1
che, stante la contestazione dell'esistenza del prestito, si deve ritenere che la somma di € 100.000,00 è il frutto di una donazione del nonno;
pagina 2 di 10 che, tuttavia, tale atto di liberalità sarebbe nullo per difetto di forma, con diritto alla restituzione dell'indebito a favore degli eredi legittimi;
che, infatti, chiede la ripetizione dell'indebito, qualora ignorasse la causa della dazione, potrebbe limitarsi ad indicarne una: se prova che quella causa non ricorre, spetta al convenuto dimostrare quale fosse la vera causa del pagamento;
che l'azione di indebito è accordata al solvens sia quando abbia effettuato un pagamento sulla base di un titolo invalido ab initio o divenuto invalido in seguito;
sia quando abbia effettuato un pagamento senza alcun titolo, come nel caso di indebito oggettivo. Chi chiede la ripetizione dell'indebito dunque, a fondamento della propria domanda può prospettare sia l'invalidità, sia l'inesistenza d'una iuxta causa obligationis.
Quindi la parte creditrice ha così concluso: I) confermarsi il decreto ingiuntivo n.
91/2017, emesso dal Tribunale di Potenza, il 9.02.2017 e concedersi la sua provvisoria esecuzione per essere l'opposizione, meramente dilatoria, non fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
II) dichiararsi infondata e temeraria
l'opposizione, dovendo restituire , nato il [...], la Controparte_1 somma di € 100.000, incassata il 29.12.2009, con la negoziazione dell'assegno della Banca Popolare di Bari n. 0015321076-04, a favore degli eredi Parte_2
e , in esecuzione del prestito (mutuo) concessogli dal de
[...] Parte_1
cuius , nato il , o in subordine, qualora sia accolta la querela di Controparte_1
falso, a titolo di indebito oggettivo;
III) rigettarsi la domanda riconvenzionale in quanto totalmente destituita di fondamento: l'opponente non è erede di , nato il il 4/2/1925, Controparte_1 deceduto il 6/8/2012 ed il presunto credito a lui ceduto da è Controparte_2
incerto, non liquido, giuridicamente inesistente”
3.Il Giudice, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c. ed istruita la causa, ha rinviato all'udienza del 24.01.2020 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 3 di 10 4.Con sentenza n. 88/2020, il Tribunale di Potenza ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 250/2017, e ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale, compensando integralmente le spese di lite.
A sostegno della decisione, ha ritenuto il primo giudice che gli opposti non abbiano fornito la prova del titolo dal quale è derivato l'obbligo di restituzione delle somme, essendosi limitati a produrre un assegno bancario – che non consente di ritenere provata la stipula di un contratto di mutuo – e la richiesta di restituzione del
16.07.2012 – che è, invece, una mera dichiarazione unilaterale inidonea a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale asseritamente intercorso tra le parti.
Quanto alla domanda riconvenzionale ha concluso per la sua inammissibilità non sussistendo tra la domanda principale e quella proposta in via riconvenzionale, né comunanza di titolo ed oggetto, né un collegamento obiettivo secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
5. Avverso la sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
i quali hanno chiesto la condanna di al pagamento della
[...] Controparte_1
somma di euro 100.000,00, a titolo di mutuo gratuito, ovvero, nell'ipotesi in cui non dovesse essere ritenuto esistente il vincolo contrattuale, a titolo di indebito oggettivo, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
A fondamento del proposto appello, hanno addotto quale unico motivo l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata l'esistenza del contratto di mutuo in forza del quale sarebbe sorta la pretesa restitutoria, per non essere sufficienti né l'assegno bancario né la richiesta di restituzione. Inoltre, il Giudice di prime cure avrebbe anche omesso di pronunciarsi sulla domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, formulata in via subordinata, laddove non ha considerato che in assenza della prova del contratto di mutuo, la dazione dovesse ritenersi frutto di una donazione, nulla per difetto di forma ex art. 782 c.c. Ed invero, parte appellata avrebbe dovuto fornire la prova del titolo in forza del quale avrebbe il diritto di trattenere senza giusta causa la somma ricevuta.
Alla luce dei descritti motivi l'appellante ha concluso che in accoglimento dell'appello fosse dichiarata “infondata l'opposizione proposta da CP_1
pagina 4 di 10 , nato il [...], dovendo egli restituire € 100.000,00, incassati il CP_1
29.12.2009, con la negoziazione dell'assegno della Banca Popolare di Bari n.
0015321076-04, a favore degli eredi legittimi e Parte_1 Parte_2
, a titolo di mutuo gratuito con richiesta di restituzione formalizzata il
[...]
16.7.2012, oppure, qualora non sia ritenuto sussistente il vincolo contrattuale, per indebito oggettivo, non avendo egli fornito il titolo in forza del quale ha ricevuto la somma dal de cuius”.
6.Si è regolarmente costituito in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, nonché la condanna al pagamento delle spese del giudizio, sostenendo, nel merito, l'infondatezza dell'unico motivo di appello proposto dai CP_1
In particolare secondo l'appellato, il Giudice ha correttamente ritenuto non sussistente la prova del mutuo e inesistente la prova di qualunque altro rapporto;
Con riferimento all'indebito oggettivo, l'appellato ha evidenziato che gli attori sostanziali del giudizio di primo grado (attuali appellanti) avevano chiesto al
Tribunale di accertare l'indebito “qualora sia accolta la domanda di querela di falso”, ma tale domanda è stata ritenuta superflua dal Giudice e, come tale, non accolta.
7. All'udienza del 03.06.2025, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assegnata in decisione, con concessione alle parti di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. In via preliminare, occorre rilevare che le parti non hanno impugnato il capo autonomo della sentenza relativo alla domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile per mancanza dei requisiti di cui all'art. 36 c.p.c. che, pertanto, è passato in giudicato.
9.Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto va rigettato.
Con l'unico motivo di appello, gli attori hanno dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto provato il rapporto contrattuale in forza del quale pagina 5 di 10 sarebbe sorto l'obbligo restitutorio in capo a , non essendo Controparte_1
sufficiente la documentazione prodotta. Successivamente, nella misura in cui non ha ritenuto provato il contratto di mutuo, il Giudice di prime cure non ha statuito sulla domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., formulata in via subordinata, su cui, invece, avrebbe dovuto pronunciarsi. A dire dell'appellante, la giurisprudenza di legittimità ha disposto che, sebbene sia la parte che agisce per la ripetizione dell'indebito a dover fornire la prova del titolo su cui tale richiesta si fonda, è del pari vero che chi riceve denaro altrui non piò trattenerlo senza causa e deve, a sua volta, provare il diverso titolo in virtù del quale lo trattiene, con inversione dell'onere probatorio in capo all'accipiens.
Dall'accoglimento del motivo di appello discenderebbe l'integrale soccombenza dell'odierna appellata, anche in relazione al giudizio di primo grado, che dovrà essere condannata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Il motivo è infondato.
9.1. Il Collegio ritiene di condividere la decisione del Giudice di prime cure secondo cui la parte creditrice non ha fornito la prova, come era suo onere, dell'esistenza del contratto di mutuo ovvero di un altro titolo a fondamento del diritto dalla stessa vantato di ottenere la restituzione della somma dalla controparte.
La pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio ha ad oggetto la restituzione di una somma di denaro che, secondo le allegazioni dei ricorrenti, trova fondamento in un contratto di mutuo asseritamente stipulato tra Controparte_1
e suo nonno ovvero, in alternativa, in una donazione nulla per difetto di forma.
La documentazione prodotta a sostegno del diritto di credito è costituita dalla copia di un assegno bancario tratto sulla Banca Popolare di Bari ed emesso, in data
23.12.2009, in favore dell'opponente/appellato e una lettera raccomandata del
16.07.2012 con la quale il nonno scriveva “mi trovo costretto a scriverti per pregarti di restituirmi al più presto i 100.000 euro che ti ho prestato per comprare il terreno al […]”. Pt_3
pagina 6 di 10 Ciò posto, deve rilevarsi come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione” (Cass. Sez. II,
Ord. n. 16332 del 12/06/2024), con la conseguenza che la contestazione del convenuto circa la causale del versamento non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, rimanendo così fermo l'onere della prova in capo all'attore (ex multis: Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944;
Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119).
Ancora: “In tema di contratto di mutuo, poiché il legittimo possesso di assegni bancari da parte del prenditore fa sorgere una presunzione semplice di esistenza di un rapporto fondamentale che legittima la dazione di denaro, è onere della parte che ne chieda la restituzione dimostrare i fatti costitutivi di un altro tipo di rapporto in forza del quale il prenditore sia tenuto a restituire le somme ricevute” (Cass.
Sez. II, ord. n. 24328 del 16/10/2017; Cass. Sez. III, Sent. n. 27 del 05/01/2010).
Facendo applicazione dei sopra menzionati principi, si ritiene che i creditori non abbiano fornito idonea prova del titolo comprovante il diritto alla restituzione della somma, non potendosi considerare tale né la copia dell'assegno bancario, stante la sua astrattezza, né la lettera raccomandata del 16.07.2012 con la quale il nonno ha chiesto al nipote la restituzione della somma che assume essere oggetto di un prestito trattandosi pur sempre di dichiarazione unilaterale proveniente dallo stesso solvens e, quindi, di documenti inidonei a comprovare l'avvenuta stipulazione di un contratto di mutuo.
Né tantomeno i predetti documenti, stante la loro inidoneità probatoria intrinseca, consentono di sostenere che la dazione della somma in favore dell'appellante sia avvenuta a titolo di donazione non sussistendo alcun elemento probatorio comprovante lo spirito di liberalità in capo al nonno del CP_1
pagina 7 di 10 Stante, dunque, il difetto di prova in merito all'esistenza e all'invalidità del diverso titolo posto a fondamento della domanda di ripetizione dell'indebito, anche tale domanda non può essere accolta.
Parte attrice, pertanto, non ha assolto l'onere probatorio non avendo dimostrato che l'assegno bancario di cui ha prodotto copia, che vede l'appellato come beneficiario e dallo stesso incassato, sia stato consegnato proprio in relazione a quello specifico rapporto contrattuale ( mutuo o, in alternativa un atto di donazione) di cui asserisce l'esistenza.
Gli odierni appellanti hanno inoltre invocato anche l'indebito oggettivo ex art 2033 cc a sostegno del loro diritto di restituzione, ma tale azione ( come evidenziato anche dall'appellato nella comparsa di costituzione in appello) è stata da loro proposta nel giudizio di primo grado soltanto in via subordinata all'accoglimento della querela di falso.
In particolare, la parte creditrice ha chiesto al Tribunale ( sia nella la comparsa di costituzione e risposta che nella prima memoria ex art 183 comma 6 cpc) la restituzione della somma a titolo di mero indebito oggettivo “qualora sia accolta la domanda di querela di falso”, ma la querela di falso è stata ritenuta inammissibile dal giudice perché superflua ai fini della decisione.
Appare evidente dunque che, lungi dal configurare un'omissione di pronuncia, il giudice di prime cure non ha proceduto all'esame della sussistenza di un indebito oggettivo ex art 2033 cc perché detta domanda è stata dalla parte opposta subordinata al positivo accertamento della falsità della scrittura privata del
16.07.2012, accertamento che, invece, il giudice ha ritenuto inammissibile.
Tale ultima valutazione operata dal Tribunale in ordine alla inammissibilità della querela di falso è senz'altro da condividere.
Ed invero, l'accertamento dell'eventuale falsità della sottoscrizione apposta dal de cuius, , sulla missiva inviata al nipote contenente la richiesta di Controparte_1
restituzione della somma in questione, non potrebbe avere alcuna influenza sulla decisione della causa dal momento che, come già detto, la citata missiva non proverebbe alcunchè trattandosi di dichiarazione unilaterale e, in quanto tale pagina 8 di 10 inidonea da sola a dimostrare la sussistenza dell'asserito rapporto contrattuale di mutuo ovvero di una donazione ovvero di un altro titolo negoziale.
Il mancato accoglimento della domanda di querela di falso non ha consentito, pertanto, l'esame della domanda ad essa subordinata di accertamento dell'indebito oggettivo ex art 2033 cc.
Alla luce delle precedenti considerazioni l'appello deve essere respinto con assorbimento delle restanti questioni.
10. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono, invece, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa (scaglione di valore € 52.001,00 – 260.000,00).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, applicabile ratione temporis al presente giudizio instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013), per il versamento a carico della parte soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna gli appellanti, alla rifusione, in solido, delle spese di lite sostenute dalla parte appellata liquidate in euro 7.160,00, per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.
-Dà atto dell'obbligo a carico degli appellanti di versare un ulteriore importo - pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta - a norma dell'art. 13, co.1 quater, d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 9 di 10 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della d.ssa
Francesca Silla, magistrato ordinario in tirocinio presso la Corte di Appello di
Potenza.
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