Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 14234 – 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile – in persona del G.I. Dott. Paola
Odorino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 14234/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: “Proprietà”
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Mugnano di Napoli (NA), alla Via Prov. le Mugnano Melito, n. 170, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Alberto, giusta mandato in calce all'atto introduttivo;
ATTORE
E
, C.F. , elettivamente domiciliata in CP_1 CodiceFiscale_2
Napoli, alla Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, n. 15, presso lo studio dell'Avv.
Pasquale Di Maio, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. , premessa la qualità Parte_1
di proprietario di una unità immobiliare sita in Mugnano di Napoli (NA), alla Via
Prov. le Mugnano Melito, n. 170, specificamente e catastalmente individuata in atti, deduceva: che il suo appartamento ubicato al primo piano era sormontato da una copertura aggettante sovrastante l'intero balcone sottostante ed in cui era localizzato un vano di apertura;
che, il detto varco veniva utilizzato dall'istante per effettuare opere di manutenzione dell'antenna per la ricezione televisiva, sita sul solaio di copertura;
che il detto fabbricato di sua proprietà era posto in aderenza ad altro corpo di fabbrica, i quali sono separati da un parapetto posto sulla sommità dell'aggetto solaio, per cui l'unico accesso all'aggetto stesso era la suindicata apertura;
che, nell'ottobre del 2015 all'odierno attore veniva impedito di utilizzare la detta apertura, nonostante sullo stesso fosse installata l'antenna televisiva del proprio appartamento, poiché la definendosene la proprietaria aveva provveduto ad eliminare con CP_1 una copertura;
che sul detto “lastrico solare” era possibile accedere tramite una botola sita nell'unità abitativa della convenuta;
che, sino ad ottobre del 2015, l' istante aveva sempre utilizzato il ridetto varco con la esistente botola al fine di effettuare opere di manutenzione dell'antenna; che la convenuta con lettera del 28.9.2016, da lei sottoscritta, rappresentava che la stessa era divenuta proprietaria del bene solo dal
14.09.2015 e l'odierno attore non aveva alcun diritto di accedere;
che, l'atteggiamento ostativo della convenuta provocava gravi danni all'appartamento sottostante ed alle sue parti strutturali;
che altresì, il possedeva le porzioni immobiliari Pt_1 dall'acquisto delle stesse per atto per notar del 21.9.2009 pacificamente ed Per_1
indisturbatamente per oltre venti anni nonché utilizzando la detta porzione aggettante sino al 2015 con la suindicata botola;
che, nonostante le reiterate richieste da parte all'istante veniva negato l'accesso al vano scala nonché al lastrico solare anche per le necessarie manutenzioni e riparazione dell'impianto radiotelevisivo ivi presente.
Per questi motivi
chiedeva all'adito Tribunale di: accertare e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà della porzione aggettante, erroneamente definita lastrico solare anche ai sensi dell'art. 1117 c.c.; dichiarare nulla e/o illegittima e/o inefficace, lesiva del diritto di proprietà dell'attore, ivi compreso, l'atto per notar del Per_2
14.9.2015, che abbia attribuito a terzi, e quindi anche a la piena CP_1
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proprietà di detta porzione e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del frazionamento indicato sub x) e condannare a ripristinare la botola di accesso dal CP_1 balcone dell'appartamento al primo piano alla porzione aggettante ed a rilasciarla libera e sgombra di persone e cose nella disponibilità dell'attore stesso;
dichiarare l'acquisto per usucapione ex art. 1159 c.c. e/o art. 1158 c.c..; dichiarare la lesione del diritto di informazione ex art. 21 Cost., attuata dalla chiusura della botola e quindi il diritto a installare e mantenere la sua antenna televisiva sulla porzione aggettante con conseguente condanna di al ripristino della botola a sue cure e spese;
CP_1
condannare, altresì, la convenuta al pagamento di una somma di danaro, oltre rivalutazione ed interessi, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, da liquidarsi equitativamente, oltre che dell'importo di euro 4.450,00, necessario per ripristinare l'immobile di sua proprietà a seguito delle infiltrazioni provenienti della detta porzione;
condannare, infine, la stessa al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la convenuta CP_1
la quale impugnava e contestava la ricostruzione dei fatti ed eccepiva
[...]
l'improcedibilità, inammissibilità ed improponibilità delle domande proposte dall'attore.
Preliminarmente, rilevava che l'attore non aveva prodotto ed indicato alcun titolo da cui possa derivarne la proprietà di tale aggetto, rilevando una diversa consistenza immobiliare della palazzina oggetto di causa, descrivendo dettagliatamente la stessa,
anche in riferimento alle particelle catastali;
asseriva, dunque, che la porzione di lastrico solare di proprietà della convenuta costituiva un unico con la sua parte aggettante e parte integrale e sostanziale del solaio – piano di copertura (lastrico solare sub. 8) eccependo, in relazione ad esse, l'infondatezza delle avverse pretese;
deduceva, ancora, che mai l'attore aveva richiesto alla proprietaria del lastrico solare, di accedervi per eseguire lavori di manutenzione dell'antenna televisiva;
contestava, anche, il riconoscimento della natura comune del lastrico solare, affermando la derivazione delle unità immobiliari in capo alle parti in causa, come dai richiamati titoli.
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Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande giudiziali proposte dall'attore, siccome inammissibili ed infondate;
condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
All'udienza di comparizione del 07.09.2020, il Giudice, rilevato che la materia oggetto di causa rientrava tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ex lege, invitava le parti ad avviare la mediazione e rinviava la causa al 01.02.2021. Il
G.I. concedeva i termini ex art. 183, VI° comma c.p.c., fissando la successiva udienza del 21.06.2021, a seguito della quale si riservava sull'ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
A scioglimento della riserva assunta, il G.I. ammetteva la prova per testi richieste dalle parti fissando la successiva udienza al 6 dicembre 2021.
Raccolta la prova orale, l'istruttore, ritenuto che, ai fini del decidere, fosse necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio; all'uopo, nominava quale CTU l'arch.
, fissando la successiva udienza del 7 febbraio 2023 ore 12:30. Persona_3
Espletata la CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22/01/2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti precisavano le loro conclusioni, all'esito la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
§§§ §§§§ §§§
Preliminarmente, si osserva che corretto è l'inquadramento della fattispecie dedotta in giudizio nell'ambito delle ipotesi a tutela e dirette al definitivo accertamento della proprietà; le relative azioni, classificate come “petitorie”, regolate agli artt. 948 e ss.
c.c., sono esercitabili nei confronti di chiunque ponga in essere atti diretti a contestare la titolarità del diritto di proprietà ovvero ad incidere sul suo contenuto.
Tali azioni hanno natura reale, in quanto volte a far valere un diritto reale;
nello specifico, la fattispecie dedotta in giudizio può essere inquadrata come azione di mero accertamento della proprietà, riconosciuta a chi ha interesse ad una pronuncia giudiziale che affermi il suo diritto di proprietà su un determinato bene, ed è rivolta, pertanto, non già a recuperare un bene proprio, ma a rimuovere la situazione di incertezza venutasi a creare in ordine alla proprietà dello stesso.
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Sul punto, in tema di onere probatorio, la Suprema Corte precisava, in un primo tempo, che colui il quale proponga un'azione di mero accertamento della proprietà di un bene non abbia l'onere della "probatio diabolica", ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, quando l'azione non miri alla modifica di uno stato di fatto, bensì unicamente all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito (Cass. Civ., sez.
II, 29.11.2016 –18.01.2017, n. 1210; Cass. Civ. 14.04.2005 n. 7777; Cass. Civ.
09.06.2000 n. 7894). In altre pronunce, viceversa, si è negata ogni attenuazione dell'onere probatorio del titolo del preteso dominio della proprietà, rispetto all'azione di rivendica, per chi proponga un'azione di accertamento della proprietà di un bene;
secondo detto orientamento, recente e maggioritario, non è possibile ammettere alcuna elusione dall'onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento comunque nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione (Cass. Civ. SS.UU. 28.03.2014 n. 7305; Cass. Civ.
22.01.2000, n. 696).
Da ultimo, definitivamente risolvendo il contrasto, è stato sancito che colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene,
anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (Cass. Civ., II sez.,
Ordinanza 06.05.2019 n. 11767).
Premesso detto inquadramento giurisprudenziale, entrando nel merito della causa, occorre rilevare che ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda, dirimente e necessaria è risultata la consulenza tecnica espletata sui luoghi di causa, non potendo l'odierno Giudicante avere conoscenza di nozioni tecniche, con conseguente necessità di delega ad un tecnico terzo;
orbene, all'esito dell'istruttoria svoltasi mediante l'espletamento della consulenza tecnica ed esame della
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documentazione versata in atti, ritiene il Giudicante che la domanda proposta dall'attore è infondata e, quindi, non può essere accolta.
Anzitutto, si osserva che parte attorea non abbia assolto l'onere probatorio, non versando in atti prova documentale e per atto pubblico, della pretesa proprietà sull'aggetto controverso, né risulta pienamente provata l'acquisto originario per intervenuta usucapione della stessa.
Nella perizia tecnica a firma dell'Arch. si osserva che il Persona_3
consulente ha preliminarmente accertato lo stato dei luoghi anzitutto da un punto di vista documentale, analizzando gli atti di compravendita delle unità immobiliari in parola.
Dall'analisi della documentazione, con particolare riferimento ai titoli di provenienza,
Licenza Edilizia e alla istanza di Condono è stato possibile accertare che l'unità immobiliare di cui è parte il lastrico solare, attualmente identificato al catasto con il sub 11) è stato realizzato con Licenza Edilizia n. 3 del 06/02/1962 rilasciata a CP_2
all'epoca unica proprietaria dell'intero corpo di fabbrica. In data 09/03/1990
[...] con atto a firma del Notaio la sig.ra donava riservandosene l'usufrutto Per_4 CP_2
a vita, alle figlie e l'intero compendio Parte_2 Controparte_3
immobiliare. Successivamente con atto di donazione stipulato dal Notaio in Per_4
data 30/03/1999, la sig. ra donava ai propri figli la nuda Controparte_3
proprietà degli immobili in suo possesso. Come si evince dal medesimo atto all'art. 5 ove è testualmente riportato: “la donazione in favore del sig. Parte_3 comprende, altresì, la nuda proprietà dell'intero lastrico solare del fabbricato, di cui fa parte l'appartamento a lui donato e della cassa scale”. Dalla visura catastale del sub 11, il sig. , divenuto proprietario dell'intero lastrico solare, Parte_3
provvedeva ad accatastarlo con il seguente identificativo: Foglio 1, Particella 146 sub
8, consistenza 200 mq. Successivamente lo stesso frazionava detto lastrico solare in due distinte unità, sub 10 e sub 11, come riportato nei due elaborati planimetrici.
Infine, con atto di compravendita del Notaio stipulato in data 14/09/2015, Per_2
Rep. n.
1.966 raccolta n. 1.412, il sig. vendeva a Parte_3 CP_1
attuale convenuta, la piena proprietà della seguente consistenza immobiliare e precisamente: porzione del lastrico solare di copertura di parte del fabbricato posto al
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secondo ed ultimo piano, della superficie di circa 40 (quaranta) metri quadrati, confini: con cassa scale, con cortile condominiale e con altra proprietà della parte acquirente,
salvo altri, dati catastali: foglio 1 particella 146 sub 11 Via Provinciale Mugnano
Melito, 184 piano: 2 scala: U mq 40 lastrico solare senza dati censuari, in ditta alla parte venditrice.
Da un'analisi degli atti di trasferimenti delle unità immobiliari di entrambe le parti, il
CTU affermava, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore “…che il lastrico solare, per l'intera superficie, compresa anche la parte aggettante sovrastante il balcone di proprietà dell'attore è identificato catastalmente nel Parte_1
Comune di Mugnano di Napoli al Foglio 1, p.lla 146, sub 11, ed è attualmente di proprietà di per l'intera quota”. CP_1
Alla luce delle conclusioni rese dall'ausiliario del Giudice, dal punto di vista documentale/catastale, dunque, non è possibile riconoscere la proprietà esclusiva della porzione aggettane del lastrico solare in questione alla parte attorea;
dopo un'approfondita analisi dei titoli di proprietà ed a seguito dell'accesso agli atti eseguiti dal CTU presso il Comune di Mugnano di Napoli, si ritiene che, il lastrico solare di cui all'atto di compravendita per notar stipulato in data 14/09/2015, sia bene Per_2 esclusivo della e risulta un tutt'uno con l'aggetto preteso dall'attore. CP_1
In relazione ai danni lamentati da parte attorea, si rileva che non è stata raggiunta alcuna prova, utile anche alla quantificazione degli stessi;
in assenza, dunque, di idoneo supporto probatorio, alcuna liquidazione a titolo risarcitorio può essere riconosciuta in favore dell'attore.
Ed invero, relativamente al rilievo avente ad oggetto la presenza di fenomeni infiltrativi provenienti dal sovrastante lastrico solare, si rileva, preliminarmente, che esse sono state realizzate dal dante causa della odierna convenuta.
Dalle risultanze istruttorie, anche documentali, emerge la evidente infondatezza della domanda di parte attorea, ribadendo che il lastrico solare in parola appartiene alla proprietà esclusiva della convenuta, e che pertanto l'attore non ha pari ed egual diritto di utilizzo dello stesso.
In ultimo, si osserva che l'attore avrebbe potuto, allorquando, la botola di accesso all'aggetto sovrastante il suo balcone ostruita dalla convenuta nell'ottobre del 2015,
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proporre un'azione a tutela del possesso e del suo diritto a mantenere e/o manutenere l'antenna televisiva sul suo appartamento.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza secondo lo scaglione di riferimento del valore della causa.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario
Dr.ssa Odorino Paola, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe,
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda di accertamento o di acquisto per usucapione della proprietà sull'aggetto controverso e, per l'effetto, accerta e dichiara proprietaria esclusiva sul medesimo aggetto della convenuta CP_1
2) Rigetta la proposta domanda attorea di risarcimento dei danni, come in motivazione;
3) Condanna l'attore a rifondere in favore della convenuta le spese di lite che si liquidano in € 2.552,00 per onorari, oltre le spese generali pari al 15 % degli onorari
IVA, se dovuta, e CPA come per Legge.
Così decisa in Aversa, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Paola Odorino
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