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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 25/06/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 48/2025 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente di Sezione dott.
Vito Colucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 40/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, e vertente
TRA
Avv. Roberto Picecchi, del Foro di Salerno, con studio in Salerno, via V. Dono n. 15, difensore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
RICORRENTE OPPONENTE
E
, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
RESISTENTE OPPOSTO CONTUMACE
Conclusioni.
La parte ricorrente opponente ha rassegnato le sue conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 12/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/1/2025 l'avv. Roberto Picecchi ha proposto opposizione avverso il decreto di rigetto di istanza di liquidazione di compenso professionale, in relazione a parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.p.r. n.
115 del 30/5/2002, nonché degli artt. 281 decies e segg. c.p.c., e dall'art. 15 del D. Lgs. n. 150 dell'1/9/2011.
La parte resistente opposta non si è costituita nel presente procedimento.
La parte ricorrente opponente ha rassegnato le sue conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 12/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi,
è stata rimessa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente opponente ha dedotto di avere rappresentato la parte civile Controparte_2 nel giudizio di appello n. 69/2022 R.G. Appello, svoltosi nei confronti degli imputati CP_3
e dinanzi alla Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale (appello avverso Controparte_4
la sentenza n. 3378 del 16/9/2021 del Tribunale di Salerno. Il ricorrente opponente ha precisato che era stata ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato dalla Corte di Controparte_2
Appello di Salerno in data 22/9/2022, con decorrenza 28/7/2022 (data di presentazione della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
I motivi della impugnazione.
Il ricorrente opponente ha, poi, puntualizzato quanto segue: il ricorrente è stato difensore di fiducia di parte civile nel procedimento penale di appello svoltosi dinanzi alla Corte Controparte_2
di Appello di Salerno e rubricato al n. 69/2022 R.C.A. in seguito all'impugnazione della sentenza n.
3378/2021 emessa dal Tribunale di Salerno;
la parte civile veniva ammesso al Controparte_2
patrocinio a spese dello Stato con provvedimento n. 90/22 R. Grat. patr. della Corte di Appello di
Salerno del 22.09.2022 a far data dalla data di presentazione dell' istanza del 28.07.2022; a seguito della proposizione dell'appello da parte degli imputati, veniva fissata udienza dinanzi alla Corte di
Appello di Salerno, in data 15.09.2022; l'udienza di svolgeva secondo le regole dell'udienza non partecipata;
dopo la ricezione delle conclusioni scritte del P.G. in data 01.09.2022, si provvedeva al deposito delle conclusioni della parte civile e della specifica nota spesa in data 9/9/2022 alle ore 16 e
50 a mezzo pec all'indirizzo istituzionale , nonché Email_1 all'indirizzo pec : il predetto giudizio si concludeva con la Email_2
sentenza n. 1471/2022 che confermava la sentenza impugnata;
in data 29/2/2024, il ricorrente chiedeva alla Corte di Appello di Salerno, mediante deposito sul portale SIAMM n. protocollo
000401/2024 – numero istanza siamm IW4277611, la liquidazione delle proprie competenze (l'istanza conteneva: istanza di liquidazione, nota spese, ammissione al gratuito patrocinio, decreto di citazione nel giudizio di appello, conclusioni scritte e specifica nota spese depositate a mezzo pec con attestazioni di deposito a mezzo pec, verbale di udienza, sentenza, certificato di iscrizione nell'elenco dei difensori ammessi al Gratuito Patrocinio presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, tesserino avvocato, autocertificazione); l'attività svolta dal difensore è consistita in fase di studio per
€. 473,00, fase introduttiva per €. 945,00 e fase decisionale per €. 1.418,00 per un totale di €. 2.836,00, oltre rimborso 15% e CPA;
con provvedimento del 7/10/2024, comunicata in data 16/12/2024 a mezzo
PEC, la Corte di Appello rigettava la richiesta di liquidazione avanzata dall'attuale ricorrente;
a sostegno della declaratoria di rigetto la Corte di Appello così motivava: «La Corte letti gli atti considerato che il decreto di ammissione di questa Corte decorre dal 28.07.22 data della domanda di ammissione, che all'udienza definitoria del 15.09.2022, il difensore della parte civile era assente( pur regolarmente citato) e non ha presentato conclusioni scritte e nota spese, come da verbale»; avverso il predetto provvedimento di rigetto l'avv. Picecchi ha proposto opposizione;
in ordine alla normativa applicabile ai fini della presente opposizione, il provvedimento di cui si controverte è rappresentato da un decreto di rigetto della istanza di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il rimedio esperibile avverso tale decreto Controparte_2
è quello di cui all'art. 170 D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art.34, comma 17, lettera a) del D.Lgs. n.150/2011; l'ammissibilità di questo rimedio è pacifica, in virtù dell'orientamento espresso sul punto dalla Suprema Corte, la quale ha positivamente affermato, anche nel caso di
\diniego della richiesta di liquidazione, l'esperibilità del rimedio dell'opposizione a decreto di pagamento ex TU spese di giustizia, precisando che «il diritto di proporre opposizione, a norma degli artt. 82 e 170 del DPR n.115/2002, contro il provvedimento di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso, va riconosciuto, per identità di ratio, anche nei confronti di quello reiettivo della richiesta» (cfr. cfr. Cass. pen. Sez. 1^, 25.06.2003,n.30199); il presente procedimento è regolato dall'art. 15 del D.lgs.
n.150/2011; a seguito della novella introdotta con il d.lgs 2022 n. 149, il rito sommario di cognizione
è stato sostituito dal nuovo rito semplificato ex art 281 sexies e ss. c.p.c.; risultano rispettati i termini di impugnazione (30 giorni) , essendo in seguito al d.lgs n. 150/2011 e succ mod. stabilito in 30 giorni il termine di opposizione dalla data di comunicazione o dalla notificazione del provvedimento, avvenuto nel caso in questione in data 16.12.2024; in relazione agli errori del provvedimento impugnato, va osservato che le motivazioni di rigetto dell'istanza di liquidazione sono palesemente errate e dovute a un grave errore di fatto;
il difensore provvedeva al deposito delle sue conclusioni e specifica nota spese in data 09.09.2022 alle ore 16:50, dal suo indirizzo pec all'indirizzo istituzionale della Corte di Appello di Salerno: Email_3
prima della data di udienza non partecipata del Email_1
15/9/2022; non si comprende perché per disattenzione della Cancelleria della Corte di Appello di
Salerno o per problemi organizzativi interni, l'omessa scarico del deposito a mezzo pec delle conclusioni scritte e della specifica nota spese, debba pregiudicare l'attività difensiva svolta dall'avvocato; all'istanza di liquidazione caricata sul SIAMM venivano allegate le conclusioni scritte con la specifica nota spese depositata a mezzo pec con attestazioni di invio, accettazione e consegna a mezzo pec;
nonostante ciò si provvedeva al rigetto dell'istanza, ritenendo che il difensore non avesse svolto attività professionale all'udienza non partecipata e non avesse depositato le conclusioni scritte e specifica nota spese;
in virtù della prova documentale che si allega, si ritiene che possa essere riconosciuta e liquidata l'attività difensiva svolta dal difensore per l'udienza non partecipata del 15/9/2022, mediante deposito a mezzo pec di proprie conclusioni e specifica nota spese in data
9/9/2022.
Il provvedimento impugnato.
Il provvedimento impugnato consiste nel decreto, datato 7/10/2024 e comunicato in data
16/12/2024, con il quale la Corte di Appello di Salerno ha rigettato l'istanza di liquidazione presentata dall'avv. Picecchi. Tale provvedimento di rigetto risulta così motivato: «La Corte letti gli atti considerato che il decreto di ammissione di questa Corte decorre dal 28/7/22, data della domanda di ammissione;
che all'udienza definitoria del 15/9/22 il difensore della parte civile era assente (pur regolarmente citato) e non ha presentato conclusioni scritte e nota spese, come da verbale».
La decisione.
Dalla disamina degli atti attualmente disponibili emerge che la opposizione è fondata.
L'opponente avv. Picecchi ha dimostrato, mediante produzione documentale, che egli ha svolto l'attività di difensore della parte civile nel procedimento svoltosi dinanzi Controparte_2
alla Corte di Appello di Salerno n. 69/2022 R.G. Appello, definito con sentenza n. 1471/22 del
15/9/2022 della Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale;
con tale sentenza è stata confermata la sentenza n. 3378 del 16/9/2021 del Tribunale di Salerno con la quale gli imputati appellanti e erano stati condannati in relazione ai reati a loro ascritti. CP_3 Controparte_4
L'opponente ha dimostrato anche che era stato ammesso al patrocinio a Controparte_2
spese dello Stato con provvedimento della Corte di Appello di Salerno, Sezione Penale, datato
22/9/2022, con decorrenza dal 28/7/2022.
L'opponente avv. Picecchi ha, in particolare, dimostrato di avere depositato conclusioni scritte (per la parte civile costituita in vista dell'udienza del 15/9/2022, con la Controparte_2 specifica, consegnata a mezzo PEC in data 9/9/2022 all'indirizzo e all'indirizzo (con Email_4 Email_5 spedizione dall'indirizzo Email_6
Va, a questo punto, osservato che l'opposizione merita accoglimento per i motivi e nei limiti qui di seguito esposti. Da quanto sinora esposto risulta che l'avv. Picecchi ha svolto la sua attività quale difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di appello penale più sopra indicato. Ne consegue che va accolta la istanza di liquidazione di compensi da lui proposta, in accoglimento della opposizione, con annullamento del provvedimento impugnato.
Va, quindi, liquidato il compenso professionale in favore dal ricorrente opponente per l'attività espletata nel secondo grado del giudizio penale in questione. La liquidazione va effettuata con riguardo ai valori medi di cui al d.m. n. 55 del 2014, per le fasi effettivamente svoltesi, di seguito specificate, con riguardo ai giudizi penali, ma con contenimento del compenso per le varie fasi nell'importo indicato e richiesto dal difensore per ciascuna fase.
La liquidazione va così effettuata: studio della controversia € 450,00
Fase introduttiva del giudizio € 900,00
Fase decisionale € 1.350,00
Il valore medio in astratto liquidabile è, quindi, quello di € 2.700,00.
L'art. 106 bis del d.p.r. n. 115 del 2002, poi, dispone quanto segue: «(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato).
1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».
Operata la riduzione del terzo, quindi, il compenso da liquidare risulta essere di € 1.800,00.
Il compenso in favore dell'opponente avv. Picecchi va, quindi, liquidato nell'importo di €
1.800,00, oltre le spese generali nella misura del 15 % dei compensi, nonché l'I.V.A. e la C.N.A., se dovute, nella misura di legge sull'imponibile.
L'opposizione va, pertanto, accolta nei limiti più sopra indicati. Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere ad approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
In relazione alle spese del presente procedimento di opposizione, va osservato quanto segue.
La cassazione ha affermato, in maniera condivisibile, in argomento, che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002 in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso [cfr. Cass. civ., sez. Sez. 2 - , Ordinanza n. 3606 dell'8/2/2024]. Vertendosi in tema di compenso del difensore
(e del relativo diritto), quindi, è estranea alla liquidazione delle spese per il presente procedimento la tematica della riduzione dei compensi in tema di patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di giudizio relative al presente procedimento di opposizione vanno, quindi, poste a carico della parte resistente opposta, in ragione della soccombenza, e vanno liquidate tenendo conto dei seguenti parametri: aa) scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00, a bassa complessità (data la semplicità delle questioni di cui al presente procedimento); bb) fasi effettivamente svolte: fase di studio della controversia;
fase introduttiva del giudizio;
fase decisionale;
cc) procedimento suscettibile di decisione già sulla base di quanto dedotto nell'atto di opposizione. Le predette spese vanno, quindi, liquidate nella misura di € 961,50 [€ 536,00 + € 536,00 + € 851,00 = € 1.923,00; € 1.923,00 : 2 = €
961,50], oltre le spese generali nella misura del 15 % dei compensi, nonché l'I.V.A. e la C.N.A., se dovute, nella misura di legge sull'imponibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente di Sezione dott.
Vito Colucci, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine, in particolare, alla opposizione ex artt. 84 e 170 del d.p.r. n. 115 del 30/5/2002, nonché ex art. 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, proposta nell'interesse dell'avv. Roberto Picecchi, nei confronti del , in persona del Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, nonché in ordine alle complessive deduzioni e istanze CP_5
di parte, essendo l'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto di istanza di liquidazione di compenso professionale, in relazione a parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ( CP_2
, decreto datato 7/10/2024 e comunicato in data 16/12/2024, emesso dalla Corte di Appello
[...]
di Salerno – Sezione Penale, nel proc. n. 90/22 Grat. Patr. , disattesa o assorbita ogni CP_6
diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. dichiara la contumacia del , in persona del e legale Controparte_1 CP_5
rappresentante pro tempore;
2. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il decreto di rigetto di istanza di liquidazione di compenso professionale, in relazione a parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
( , decreto datato 7/10/2024 e comunicato in data 16/12/2024, emesso dalla Controparte_2
Corte di Appello di Salerno – Sezione Penale, nel proc. n. 90/22 Grat. Patr. CdA, proc. n.
401/2024 Reg. Liq. Corte di Appello;
3. in accoglimento dell'opposizione liquida, in favore del ricorrente opponente avv. Roberto
Picecchi, la somma di € 1.800,00, oltre le spese generali nella misura del 15 % dei compensi, nonché l'I.V.A. e la C.N.A., se dovute, nella misura di legge sull'imponibile;
4. dispone la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Finanziario competente ex artt.
126 e 127 D.P.R. n. 115 del 2002, a cura della Cancelleria;
5. condanna il , in persona del e legale rappresentante pro Controparte_1 CP_5
tempore, al pagamento delle spese del presente procedimento in favore dell'avv. Roberto
Picecchi, e liquida tali spese in € 961,50 per compensi professionali della difesa, oltre le spese generali nella misura del 15 % dei compensi, nonché l'I.V.A. e la C.N.A., se dovute, nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione all'avv. Roberto Picecchi.
Salerno, 25/6/2025
Il Presidente di Sezione
Dott. Vito Colucci