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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
639/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 639/2021 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3873/2020 depositata in data 14.08.2020, non notificata, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Cirillo Parte_1 giusta procura atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata alla via
Piombiera n. 13
APPELLANTE
E ella qualità di impresa designata per la Campania alla gestione Controparte_1 del FGVS, con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14 (C.F. ), P.IVA_1 in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucrezia D'Angelo in virtù di procura generale alle liti in atti (per Notar di Treviso - rep. n. 186905 – Persona_1 racc. n. 30367) e con la stessa elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla Via Nocera
n. 136
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., per sentirla condannare al risarcimento
[...]
1 dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 23.05.2015 in Torre Annunziata alle ore 08:00 circa.
L'attrice deduceva che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, in particolare alla via
Simonetti, si accingeva ad attraversare la strada dopo essere scesa da un taxi il cui conducente si era fermato sul lato destro della carreggiata, con direzione di marcia Napoli, appena dopo le strisce pedonali e in prossimità di una rampa di scale, allorquando veniva investita da tergo da un veicolo.
A causa dell'urto rovinava al suolo battendo il capo, riportando gravi lesioni personali per le quali si rendeva necessario recarsi al pronto soccorso. Il veicolo si allontanava repentinamente senza prestare soccorso, rendendo impossibile la sua identificazione.
Si costituiva in giudizio la n.q. di impresa designata per la Campania FGVS ed Controparte_1 eccepiva la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda attorea per inosservanza degli obblighi previsti dal D. Lgs. 209/05, la carenza di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 283, lett. a) D.Lgs. 209/05 e nel merito contestava il fatto storico e la dinamica come descritta, concludendo per il rigetto della domanda.
Espletata l'istruttoria, disposta la CTU medico-legale, con la sentenza n. 3873/2020il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda, ritenendo le dichiarazioni dei testi escussi incongruenti rispetto alla dinamica descritta nell'atto di citazione e nella querela presentata da parte attrice e prodotta agli atti. Condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite, oltre alle spese di CTU e disponeva la trasmissione degli atti al PM sede per valutare eventuali profili penalmente rilevanti nelle testimonianze rese dai testi escussi.
Avverso la indicata sentenza, proponeva appello chiedendo la riforma integrale della Parte_1 sentenza, al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo non identificato con conseguente condanna alla compagnia al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni subiti nella misura di euro 3.500,00 oltre interessi e svalutazione o a quella somma ritenuta equa sulla scorta della CTU medico legale svolta, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio. In particolare, la rilevava la violazione e/o falsa applicazione Pt_1 degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione delle prove testimoniali, nonché per omessa valutazione delle risultanze documentali.
Si costituiva n.q. di impresa designata per la Campania FGVS, ribadendo le Controparte_1 deduzioni già effettuate in primo grado e chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto con vittoria di spese.
Disposta più volte l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva riassegnata alla scrivente per l'udienza del 9.01.2025; autorizzate le parti alla ricostruzione del fascicolo di primo
2 grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 18.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025, la causa veniva riservata per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (08.02.2021) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(14.08.2020) nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(08.02.2019).
Ed ancora, va precisato che l'appello, così come proposto, è ammissibile e procedibile in quanto l'appellante ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. avendo indicato specificamente sia i singoli capi della sentenza impugnati, sia le ragioni sottese al gravame proposto.
Inoltre, in via preliminare, si rileva che tardiva è la comparsa conclusionale di parte attrice, depositata in data 18.12.2025, in quanto - visto che i termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile, sono stati assegnati con decorrenza dal 23.09.2025 - quello per la comparsa conclusionale scadeva in data 24.11.2025 e quello per la memoria di replica scadeva in data
15.12.2025.
Venendo al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni che seguono.
Sulla scorta dell'istruttoria svolta nel precedente grado di giudizio e, in particolare, a seguito di un'attenta analisi delle deposizioni testimoniali e della documentazione acquisita (in particolare della querela), questo Tribunale ritiene corretto il ragionamento logico-giuridico in forza del quale il giudice della gravata sentenza ha ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellante.
La descrizione della dinamica del sinistro fornita dai testimoni appare oltremodo generica ed incompleta. Il teste, ha riferito che la era appena scesa da un Testimone_1 Pt_1
“pulmino” per poi precisare che si trattava di un “taxi collettivo” e veniva impattata da un'auto di colore scuro che, procedendo nella medesima direzione di marcia del pulmino, non arrestava la sua corsa. Al contempo, però, il testimone non ha saputo riferire nulla sul punto di impatto (cfr. “Non sono in grado di riferire con quale parte l'auto ebbe ad urtare Preciso che non potevo vedere
Pt_1 bene l'impatto in quanto tra me ed c'era il pulmino”), né sulle condizioni della strada e del
Pt_1 traffico o, ancora, sulle lesioni riportate dalla . Il teste, , ha riferito una dinamica
Pt_1 Tes_2 sostanzialmente analoga ma sempre in modo oltremodo generico sia in ordine al punto di impatto tra il veicolo e la , sia in ordine alle lesioni riportate dalla stessa, limitandosi a riferire che
Pt_1 ella cadde in avanti.
3 Come, poi, correttamente evidenziato dal giudice di prime cure vi sono evidenti incongruenze tra le dichiarazioni dei testi escussi e la descrizione dell'evento contenuta nella querela sporta dall'attrice, che portano a dubitare dell'effettiva presenza dei testimoni sul luogo del sinistro, tanto che il giudice di prime cure ha anche disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
In particolare, nella querela sporta e prodotta agli atti ha dichiarato che, a seguito Parte_1 dell'impatto e della caduta al suolo, rimaneva a terra in attesa di ricevere soccorso ma che nessuno sopraggiungeva sul luogo. La stessa, pertanto, si rialzava da sola e provvedeva a contattare i genitori i quali, giungevano dapprima sul luogo del sinistro e poi la accompagnavano al pronto soccorso.
Dunque, evidenti sono le incongruenze con le dichiarazioni rese dai testimoni.
Infatti, il teste escusso all'udienza del 20.11.2018, in totale contrapposizione con Tes_2 quanto affermato dall'attrice nella querela, ha addirittura dichiarato: “mi sono immediatamente avvicinato per prestare soccorso come altri ragazzi che soccorrevano (…) Ho provveduto Pt_1 con la collaborazione di un amico che aveva anche l'auto a trasportare all'ospedale”; anche Pt_1 la dichiarazione del teste escussa alla stessa udienza, è palesemente Testimone_1
Tes_ discordante: “Mi sono avvicinato ad per vedere cosa si fosse fatta. Io e , che era presente, Pt_1
Tes_ abbiamo fermato un'auto al fine di provvedere al soccorso. provvide ad andare con . Pt_1
Pertanto, alcun vizio nella valutazione del materiale istruttorio raccolto nel giudizio di primo grado si rinviene nella sentenza impugnata;
correttamente il giudice di pace ha ritenuto non adeguatamente provata la domanda, a fronte della genericità delle dichiarazioni rese dai testimoni e della contraddittorietà delle stesse rispetto a quanto dichiarato dalla medesima nella menzionata Pt_1 querela. È evidente che - contrariamente a quanto asserito nell'atto di appello - non si tratta solo di una differente valutazione dei fatti del querelante e del teste, ma della descrizione di un evento completamente differente. La medesima ha escluso la presenza di testimoni sul luogo del Pt_1 sinistro o quantomeno di persone che le si avvicinarono per prestarle soccorso, tanto da dichiarare - in totale contrapposizione con le dichiarazioni dei testimoni - di essere stata accompagnata al pronto soccorso dai propri genitori che, da lei chiamati, si portarono sul luogo del sinistro. Dunque, non può che concludersi per l'inattendibilità dei testimoni escussi.
In definitiva, avendo il giudice di pace correttamente valutato il materiale probatorio (deposizioni testimoniali e documentazione) - da cui non è possibile evincere la prova del fatto storico - la domanda non poteva che essere rigettata.
L'appello va, allora, rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della
4 controversia (scaglione euro 1.100,00-5.200,00), tra i valori minimi e medi tenuto dell'attività espletata nelle fasi effettivamente celebrate e della non particolare complessità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale p.t., quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.276,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 21.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 639/2021 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3873/2020 depositata in data 14.08.2020, non notificata, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Cirillo Parte_1 giusta procura atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata alla via
Piombiera n. 13
APPELLANTE
E ella qualità di impresa designata per la Campania alla gestione Controparte_1 del FGVS, con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14 (C.F. ), P.IVA_1 in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucrezia D'Angelo in virtù di procura generale alle liti in atti (per Notar di Treviso - rep. n. 186905 – Persona_1 racc. n. 30367) e con la stessa elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla Via Nocera
n. 136
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., per sentirla condannare al risarcimento
[...]
1 dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 23.05.2015 in Torre Annunziata alle ore 08:00 circa.
L'attrice deduceva che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, in particolare alla via
Simonetti, si accingeva ad attraversare la strada dopo essere scesa da un taxi il cui conducente si era fermato sul lato destro della carreggiata, con direzione di marcia Napoli, appena dopo le strisce pedonali e in prossimità di una rampa di scale, allorquando veniva investita da tergo da un veicolo.
A causa dell'urto rovinava al suolo battendo il capo, riportando gravi lesioni personali per le quali si rendeva necessario recarsi al pronto soccorso. Il veicolo si allontanava repentinamente senza prestare soccorso, rendendo impossibile la sua identificazione.
Si costituiva in giudizio la n.q. di impresa designata per la Campania FGVS ed Controparte_1 eccepiva la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda attorea per inosservanza degli obblighi previsti dal D. Lgs. 209/05, la carenza di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 283, lett. a) D.Lgs. 209/05 e nel merito contestava il fatto storico e la dinamica come descritta, concludendo per il rigetto della domanda.
Espletata l'istruttoria, disposta la CTU medico-legale, con la sentenza n. 3873/2020il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda, ritenendo le dichiarazioni dei testi escussi incongruenti rispetto alla dinamica descritta nell'atto di citazione e nella querela presentata da parte attrice e prodotta agli atti. Condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite, oltre alle spese di CTU e disponeva la trasmissione degli atti al PM sede per valutare eventuali profili penalmente rilevanti nelle testimonianze rese dai testi escussi.
Avverso la indicata sentenza, proponeva appello chiedendo la riforma integrale della Parte_1 sentenza, al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo non identificato con conseguente condanna alla compagnia al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni subiti nella misura di euro 3.500,00 oltre interessi e svalutazione o a quella somma ritenuta equa sulla scorta della CTU medico legale svolta, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio. In particolare, la rilevava la violazione e/o falsa applicazione Pt_1 degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione delle prove testimoniali, nonché per omessa valutazione delle risultanze documentali.
Si costituiva n.q. di impresa designata per la Campania FGVS, ribadendo le Controparte_1 deduzioni già effettuate in primo grado e chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto con vittoria di spese.
Disposta più volte l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva riassegnata alla scrivente per l'udienza del 9.01.2025; autorizzate le parti alla ricostruzione del fascicolo di primo
2 grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 18.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025, la causa veniva riservata per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (08.02.2021) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(14.08.2020) nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(08.02.2019).
Ed ancora, va precisato che l'appello, così come proposto, è ammissibile e procedibile in quanto l'appellante ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. avendo indicato specificamente sia i singoli capi della sentenza impugnati, sia le ragioni sottese al gravame proposto.
Inoltre, in via preliminare, si rileva che tardiva è la comparsa conclusionale di parte attrice, depositata in data 18.12.2025, in quanto - visto che i termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile, sono stati assegnati con decorrenza dal 23.09.2025 - quello per la comparsa conclusionale scadeva in data 24.11.2025 e quello per la memoria di replica scadeva in data
15.12.2025.
Venendo al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni che seguono.
Sulla scorta dell'istruttoria svolta nel precedente grado di giudizio e, in particolare, a seguito di un'attenta analisi delle deposizioni testimoniali e della documentazione acquisita (in particolare della querela), questo Tribunale ritiene corretto il ragionamento logico-giuridico in forza del quale il giudice della gravata sentenza ha ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellante.
La descrizione della dinamica del sinistro fornita dai testimoni appare oltremodo generica ed incompleta. Il teste, ha riferito che la era appena scesa da un Testimone_1 Pt_1
“pulmino” per poi precisare che si trattava di un “taxi collettivo” e veniva impattata da un'auto di colore scuro che, procedendo nella medesima direzione di marcia del pulmino, non arrestava la sua corsa. Al contempo, però, il testimone non ha saputo riferire nulla sul punto di impatto (cfr. “Non sono in grado di riferire con quale parte l'auto ebbe ad urtare Preciso che non potevo vedere
Pt_1 bene l'impatto in quanto tra me ed c'era il pulmino”), né sulle condizioni della strada e del
Pt_1 traffico o, ancora, sulle lesioni riportate dalla . Il teste, , ha riferito una dinamica
Pt_1 Tes_2 sostanzialmente analoga ma sempre in modo oltremodo generico sia in ordine al punto di impatto tra il veicolo e la , sia in ordine alle lesioni riportate dalla stessa, limitandosi a riferire che
Pt_1 ella cadde in avanti.
3 Come, poi, correttamente evidenziato dal giudice di prime cure vi sono evidenti incongruenze tra le dichiarazioni dei testi escussi e la descrizione dell'evento contenuta nella querela sporta dall'attrice, che portano a dubitare dell'effettiva presenza dei testimoni sul luogo del sinistro, tanto che il giudice di prime cure ha anche disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
In particolare, nella querela sporta e prodotta agli atti ha dichiarato che, a seguito Parte_1 dell'impatto e della caduta al suolo, rimaneva a terra in attesa di ricevere soccorso ma che nessuno sopraggiungeva sul luogo. La stessa, pertanto, si rialzava da sola e provvedeva a contattare i genitori i quali, giungevano dapprima sul luogo del sinistro e poi la accompagnavano al pronto soccorso.
Dunque, evidenti sono le incongruenze con le dichiarazioni rese dai testimoni.
Infatti, il teste escusso all'udienza del 20.11.2018, in totale contrapposizione con Tes_2 quanto affermato dall'attrice nella querela, ha addirittura dichiarato: “mi sono immediatamente avvicinato per prestare soccorso come altri ragazzi che soccorrevano (…) Ho provveduto Pt_1 con la collaborazione di un amico che aveva anche l'auto a trasportare all'ospedale”; anche Pt_1 la dichiarazione del teste escussa alla stessa udienza, è palesemente Testimone_1
Tes_ discordante: “Mi sono avvicinato ad per vedere cosa si fosse fatta. Io e , che era presente, Pt_1
Tes_ abbiamo fermato un'auto al fine di provvedere al soccorso. provvide ad andare con . Pt_1
Pertanto, alcun vizio nella valutazione del materiale istruttorio raccolto nel giudizio di primo grado si rinviene nella sentenza impugnata;
correttamente il giudice di pace ha ritenuto non adeguatamente provata la domanda, a fronte della genericità delle dichiarazioni rese dai testimoni e della contraddittorietà delle stesse rispetto a quanto dichiarato dalla medesima nella menzionata Pt_1 querela. È evidente che - contrariamente a quanto asserito nell'atto di appello - non si tratta solo di una differente valutazione dei fatti del querelante e del teste, ma della descrizione di un evento completamente differente. La medesima ha escluso la presenza di testimoni sul luogo del Pt_1 sinistro o quantomeno di persone che le si avvicinarono per prestarle soccorso, tanto da dichiarare - in totale contrapposizione con le dichiarazioni dei testimoni - di essere stata accompagnata al pronto soccorso dai propri genitori che, da lei chiamati, si portarono sul luogo del sinistro. Dunque, non può che concludersi per l'inattendibilità dei testimoni escussi.
In definitiva, avendo il giudice di pace correttamente valutato il materiale probatorio (deposizioni testimoniali e documentazione) - da cui non è possibile evincere la prova del fatto storico - la domanda non poteva che essere rigettata.
L'appello va, allora, rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della
4 controversia (scaglione euro 1.100,00-5.200,00), tra i valori minimi e medi tenuto dell'attività espletata nelle fasi effettivamente celebrate e della non particolare complessità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale p.t., quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.276,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 21.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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