Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 29/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 29 gennaio 2025, iscritta al n. 226 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...] nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Matteotti n. 73, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Trotta che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 9 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 13 maggio 1995 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di LA D'IA (VT), parte
II, serie B, n. 4), che dalla loro unione sono nati i figli ed Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e a Or-
[...] Persona_3
vieto (TR) il 29 maggio 2007, minorenne;
che la prosecuzione della convivenza non
è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi re- stando gli obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di LA D'IA, Loc. Casanova
1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al Sig. Parte_3
che vi abiterà unitamente a tutti i figli.
[...]
Per_
3. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordi- naria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la fi- glia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, se- guendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. In ragione del collocamento abitativo prevalente della prole minore di età nel suo habitat domestico e, quindi, il centro degli affetti, degli interessi e delle consue- Per_ tudini in cui si è manifestata ed espressa la vita familiare, la figli continuerà ad abitare in via prevalente presso la dimora paterna;
la madre potrà esercitare il diritto pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora pa- terna e comunque entro le ore 20 nonché un pomeriggio a settimana da concordare in funzione degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In merito al diritto di visita la minore, tenuto conto dell'età, potrà concordare con la madre i termini e le condizioni di gestione del loro rapporto ferma restando in ogni caso la possibilità di prevedere specifiche modalità in conformità con quanto previsto nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Viterbo.
5. Il Sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento della minore. Le Pt_1
spese straordinarie verranno invece ripartite al 50% secondo il seguente criterio:
5/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richie- dono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'uni- versità, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro ge- nitore.
6. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, ognuno prov- vederà autonomamente al proprio mantenimento.
7. Il libretto ed il conto corrente cointestato saranno chiusi e le somme presenti sugli stessi suddivise tra i coniugi al 50%.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passa- porti con annotato il nome della figlia minore ai fini della validità per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
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Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative con- dizioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sen- tenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di LA
D'IA (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi) pag. 4 di 4