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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8426/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero rg. 8426/2019, riservata in decisione all'udienza del 25.02.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 19.05.2025, vertente:
TRA
, in persona del Sindaco p.t., (p. iva: ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv. Andrea Orefice e
Avv. Francesco Maria Caianiello, presso lo studio di quest'ultimi tutti elettivamente domiciliati in
Napoli al Viale Gramsci, n. 23;
- OPPONENTE -
E
(già (p.iva: Controparte_1 Controparte_2
), in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_2
allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 27.07.2020, dall'avv. Isabella Calzolari, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, alla via F. Petrarca,
n. 92;
- OPPOSTA –
NONCHÉ
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_3 C.F._1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni Di Marzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pomigliano d'Arco, alla via F. Terracciano n. 4
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.2236/2019.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025.
Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 2236/2019, ha ingiunto al , in persona del sindaco p.t., il pagamento Parte_1
Cont in favore della (in prosieguo per brevità della Controparte_1
somma complessiva di euro 13.592,07, oltre interessi e spese di procedimento, costituente il corrispettivo della somministrazione di energia elettrica relativa all'utenza n. 505356933935, così come da fatture allegate agli atti.
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto tempestiva opposizione il
[...]
, il quale ha eccepito la nullità del contratto in quanto privo di forma scritta e Parte_1
assunto senza la previa delibera a contrarre e relativo impegno contabile, in violazione degli articoli
191 e 192 TUEL, e pertanto, ha richiesto l'accertamento e dichiarazione ai sensi dell'art. 191, comma
4, del D.lgs. n. 267/2000, della costituzione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore, il funzionario o il dipendente che ha reso possibile le singole operazioni. Nel merito, ha contestato la regolarità della misurazione dei consumi e dell'applicazione dei tassi usurai. Su tali premesse, l'opponente ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese di lite. Cont
3. Si è costituito in giudizio ostenendo la fondatezza della propria pretesa creditoria e insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Ha chiesto altresì di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo
-sindaco in carica al momento della stipula del contratto- al fine di sentirlo Controparte_3 condannare, in via subordinata, ai sensi dell'art 191 comma 4 d.lgs 267/2000.
4. Regolarmente notificato l'atto di chiamata in causa, si è costituito in giudizio Controparte_3
Cont chiedendo il rigetto della domanda subordinata promossa dalla evidenziando che il Pt_1
opponente aveva provveduto a riconoscere il debito fuori bilancio. Ha, infine, aderito alle contestazioni mosse dal circa la regolarità del metodo di calcolo dei consumi e l'applicazione Pt_1
degli interessi moratori in assenza di regolare costituzione in mora.
5. Denegata la concessione della provvisoria esecuzione e assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. la causa, all'udienza del 31.10.2023, nel subentro dello scrivente magistrato, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
25.02.2025. Indi, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, è stata riservata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. Prima di tutto è bene ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 1737/2003; Cass.
6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. nn. 15026/2005; 15186/2003; 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza- ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
In particolare, nella fattispecie qui in scrutinio, versandosi in tema di azione per l'adempimento e/o l'esatto adempimento di obbligazione contrattuale, trova applicazione il principio generale in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo il quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ….” (Cass. civ., sez. I, 15.07.2011, n. 15659; idem,
Cass. civ., ss.uu., 30.10.2001, n. 13533).
Ne consegue che siccome, “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cass. civ. sentenza. n. 23174/2014), spetta nella specie alla NI dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre il Comune è tenuto a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa creditoria.
2. Tanto debitamente puntualizzato, si dà atto che il presente giudizio verrà deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida. In particolare, sulla scorta del principio in esame, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa sarà decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n.
9309 del 20 maggio 2020).
3. In applicazione dell'appena illustrato principio, va osservato che merita accoglimento l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal . Parte_1
Coglie, infatti, nel segno l'assorbente eccezione sulla irregolarità del processo di formazione del
Cont contratto che la pone a fondamento della sua pretesa creditoria, atteso che esso effettivamente non è stato previamente sottoposto al rituale impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione, con l'attestazione della copertura finanziaria, così come previsto dall'art
191 D.Lgs. 267/2000.
In tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo confermato con sentenza n. 12943/2025, che, a norma del D.L. n. 66 del
1989, art. 23 (convertito in L. n. 144 del 1989, riprodotto senza sostanziali modifiche dal D.Lgs. n.
77 del 1995, art. 35, ed ora rifluito nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191), qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma di tale disposizione, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. 1, 30 ottobre 2013, n. 24478; 26 maggio 2010,
n. 12880; 22 maggio 2007, n. 11854).
È stato, peraltro, precisato che, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1, lett. e), il predetto principio non esclude la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (cfr. Cass., Sez. 3, 18 aprile 2006, n. 8950; 31 maggio 2005, n. 11597).
Nel caso di specie, non è possibile attribuire alla richiesta di rateizzazione una forma di riconoscimento del debito da parte del posto che tale riconoscimento, viste le peculiarità Pt_1 degli interessi coinvolti nella procedura prevista dall'art 194 D.Lgs. 267/00, può avvenire esclusivamente per mezzo di un espressa deliberazione consiliare, la quale deve esprimere -come meglio si dirà di seguito- una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente.
Circa la possibilità che il riconoscimento del debito possa essere anche desunto dalla condotta tenuta dall'Amministrazione, si segnala un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento dell'utilità della prestazione non richiede necessariamente un'espressa deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, ma può essere desunto anche per implicito da fatti concludenti, e segnatamente dalla consapevole utilizzazione della prestazione, purché la stessa risulti ascrivibile agli organi rappresentativi dell'ente, e quindi tale da rivelare un positivo apprezzamento in ordine alla rispondenza dell'opera all'interesse pubblico, nella cui valutazione, avente carattere discrezionale, il giudice non può sostituirsi alla Pubblica
Amministrazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 7 marzo 2014, n. 5397; 18 aprile 2013, n. 9486;
Cass., Sez. 3, 6 settembre 2012, n. 14939).
Un più recente orientamento (Cass. civ. Sez. I, 09/12/2015, n. 24860) ha disatteso tale conclusione, affermando che, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, agli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 4, del D.L. n. 66 del 1989 (convertito, con modificazioni nella L. n. 144 del 1989), qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, per difetto del requisito della sussidiarietà, sicché resta esclusa l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere "a posteriori" il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267 del 2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso.
Peraltro, tale riconoscimento può avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute.
Secondo tale pronuncia, il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede, ai sensi dell'art. 194,
D.Lgs. n. 267 del 2000 "un'apposita deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi. A differenza di quella riguardante l'utilità della prestazione, che può emergere anche dall'appropriazione del relativo risultato da parte dell'Amministrazione, tale valutazione non può evidentemente essere desunta dal mero comportamento degli organi rappresentativi, che, in quanto riferibile al singolo rapporto, risulta di per sé insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gl'indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative già compiute".
Pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la mancanza di una formale deliberazione, adottata nelle forme prescritte del cit. D.Lgs. n. 267, art. 193, comma 2 e art. 191, comma 4, esclude la stessa imputabilità dell'obbligazione all'Amministrazione, prevedendo che il rapporto s'instauri direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura, i quali rispondono con il loro patrimonio.
In proposito, la Corte Costituzionale (cfr., ord. 6 febbraio 2001, n. 26) ha chiarito che la disposizione di cui all'art. 23 D.L. n.66/1989 (la quale dispone che, nel caso di omessa regolarizzazione contabile, entro 30 giorni, degli impegni di spesa per forniture assunti dall'ente locale, il contratto sia inefficace nei confronti della P.A., e delle obbligazioni da esso scaturenti risponde il funzionario che ha consentito la fornitura, previsione richiamata, come sopra indicato, anche dal citato art. 191) non prevede una sanzione a carico dell'amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura, e nemmeno, propriamente, una novazione soggettiva nella titolarità del rapporto obbligatorio, ma si limita a stabilire le condizioni formali (registrazione dell'impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria, o, nel caso di lavori di somma urgenza, regolarizzazione contabile nel termine di trenta giorni) alle quali è subordinata l'efficacia del contratto nei confronti della P.A., in coerenza con il principio tradizionale secondo cui il contratto stipulato diviene obbligatorio nei confronti dell'amministrazione contraente solo a seguito della prescritta approvazione (R.D. n. 2440 del 1923, art. 19), prevedendo che, in mancanza, e per la parte di debito non riconoscibile a posteriori, esso produca effetti obbligatori a carico della persona fisica che ha consentito la fornitura (cfr. anche Cass.
Civ., Sez. II, 5 ottobre 2000, n. 13296, secondo cui tale principio non è derogabile nel caso di acquisizione da parte degli enti locali di beni e servizi per effetto di lavori di "somma urgenza" non regolarizzati successivamente nei termini prescritti).
In tali casi, sorgono obbligazioni a carico non dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario,
i quali rispondono con il proprio patrimonio (Cass. Civ., Sez. I, 22 maggio 2007, n. 11852).
Dunque, in accoglimento dell'eccezione promossa dal e della domanda subordinata della Pt_1
Cont gli effetti obbligatori derivanti dal rapporto di somministrazione di energia ricadono in capo a
, in qualità di soggetto che ha reso possibile la prestazione. Controparte_3
4. Con riferimento al quantum debeatur il eccepisce genericamente la mancata prova CP_3 dell'effettiva fornitura di energia elettrica e l'irregolarità del metodo di calcolo dei consumi, tale assunto è però smentito dai documenti allegati con la seconda memoria ex art 183 comma VI c.p.c.,
i quali attestano i consumi registrati dai contatori ad opera di una società di distribuzione estranea al rapporto, ossia la E-Distribuzione S.p.a.
Pertanto, eventuali contestazioni in relazione alla corretta operazione di lettura del contatore devono
Cont essere svolte nei confronti del distributore, soggetto diverso dal fornitore (id est , a cui il terzo chiamato in causa ha scelto di non estendere il contraddittorio ex art 106 c.p.c. (cfr Trib. Roma sentenza n. 11641/2017)
Infine, le generiche contestazioni tese alla non applicazione degli interessi moratori sono prive di pregio atteso che quest'ultimi sono espressamente previsti nelle condizioni generali di contratto (cfr. Cont allegato alla memoria secondo termine ex art 183 VI c.p.c.
Specificamente l'art.
8.2 denominato “interessi di mora” prevede che per i Clienti che non rientrato tra e Condominio vengono applicati gli interessi di mora ex D.lgs. 231/02 pari al 7%. CP_4
L'applicazione della succitata norma, pacificamente applicabile nei rapporti con la pubblica amministrazione, comporta la decorrenza automatica degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Resta assorbita ogni altra questione e in definitiva, deve essere condannato a Controparte_3
Contr pagare in favore della a somma di euro 13.592,07, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/02.
5. Nel rapporto tra il opponente e l'opposta, le spese di lite seguono la soccombenza di Pt_1 quest'ultima, che deve essere condannata a rifondere quelle sostenute dal per la difesa nel Pt_1
presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi (in considerazione della natura documentale della causa) previsti dal D.M. 55/2014, e succ. mod. per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, così determinato in base all'importo oggetto della richiesta di pagamento (cd. criterio del disputatum).
5.1. Devono, inoltre, restare a carico dell'opposta le spese della fase monitoria.
5.2. Nel rapporto tra l'opposta ed il terzo chiamato in causa, le spese di lite seguono la soccombenza Cont di quest'ultimo, che deve essere condannato a rifondere quelle sostenute dalla sulla base degli stessi criteri sopra illustrati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta dal e per l'effetto revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2236/2019;
2. in accoglimento della domanda subordinata formulata dalla opposta, condanna
[...]
al pagamento in favore della , in persona CP_3 Controparte_1
del legale rappresentante p.t. della somma di euro 13.592,07, oltre interessi moratori ex D.Lgs.
231/02;
3. condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore del , in persona del Parte_1
Sindaco p.t., liquidate in euro 145,50 er esborsi ed euro 2.540.00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
4. condanna al pagamento in favore delle spese di lite, in favore della Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in Controparte_1
euro 237,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Nola, il 10.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Donatella Cennamo)