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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/07/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67/2024
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi n.137 del 25.1.2024 Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott.Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
ha emesso la presente S E N T E N Z A
nelle cause civili, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Gaudio e Parte_1 dall'Avv.Stefania Montanaro
Appellante e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Marcella Mattia
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.1.2024 ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sull'opposizione all'avviso di addebito n.406 2022 000219536 000 (relativo ad € 3196,25 per contributi previdenziali della gestione commercianti per il periodo da luglio a settembre 2021), per il quale l' aveva, nelle more, disposto lo sgravio totale. Il giudice aveva
CP_1 compensato parzialmente le spese processuali (50%) liquidando a carico dell' il residuo, pari
CP_1 ad € 700,00. L'appellante ha censurato la decisione con riferimento alla compensazione lamentando la mancata applicazione del criterio generale della soccombenza e l'insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee ai fini dell'art.92 c.p.c. L'appellante ha quindi chiesto la condanna dell' alla rifusione integrale di esse.
CP_1 L' ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame.
CP_1 All'udienza del 25.6.2025, sulle conclusioni rassegnate come in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo. ****** L'impugnazione è fondata. La sentenza di primo grado ha compensato le spese nella misura della metà del totale in considerazione del comportamento processuale dell' che “ha disposto unilateralmente CP_1 l'annullamento del titolo, anche se in epoca successiva al deposito del ricorso e alla luce delle circostanze ivi dedotte”. L'appellante ha lamentato l'erroneità di tale statuizione e la violazione dell'art.92 c.p.c., a fronte della totale soccombenza virtuale della controparte. Va osservato che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la ricorrente aveva evidenziato e documentato che la carica di liquidatore della società a responsabilità limitata Pt_2 era cessata perché vi era stata la cancellazione della società dal registro delle imprese il 25.1.2021. , con la conseguenza che non è ravvisabile una soccombenza parziale della parte. Dal documento
“artcoweb” depositato da emerge che all'Istituto risultava la fine dell'attività di CP_1 Parte_1
al 28.12.2020.
[...] A fronte di tali dati, il soddisfacimento in via amministrativa della pretesa della ricorrente (con l'annullamento dell'avviso di addebito emesso successivamente al deposito del ricorso) rende evidente la fondatezza del diritto azionato e, nel contempo, la soccombenza virtuale totale dell' . CP_2
Di ciò occorre tener conto ai fini della regolamentazione delle spese processuali, ai sensi dell'art.91 c.p.c., non emergendo, nel caso di specie, ragioni gravi e idonee a giustificare tale compensazione sulla base dei criteri stabiliti dall'art.92 c.p.c., pur se letto alla luce della sentenza della Corte Cost. n.77/2018. Non può infatti condividersi la motivazione posta dal primo giudice a base della compensazione parziale delle spese del primo grado, poiché l'erronea emissione di un titolo esecutivo ha comunque dato origine causale al processo. In parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese del primo grado devono quindi far carico interamente sull' CP_1
Le spese di questo grado sono regolate dal principio di soccombenza. Infatti, in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (v. Cass. n.602/2019). La relativa liquidazione tiene conto del valore della questione rimessa in appello . Vi è distrazione delle spese ex art.93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 31.01.2024 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 25.01.2024 n.137 del Tribunale di Brindisi, così CP_1 provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' al pagamento integrale delle spese del CP_1 giudizio di primo grado liquidate in €.1400,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge. Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, con distrazione per gli Avv.ti Vincenzo Gaudio e Stefania Montanaro .
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 25.06.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi n.137 del 25.1.2024 Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott.Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
ha emesso la presente S E N T E N Z A
nelle cause civili, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Gaudio e Parte_1 dall'Avv.Stefania Montanaro
Appellante e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Marcella Mattia
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.1.2024 ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sull'opposizione all'avviso di addebito n.406 2022 000219536 000 (relativo ad € 3196,25 per contributi previdenziali della gestione commercianti per il periodo da luglio a settembre 2021), per il quale l' aveva, nelle more, disposto lo sgravio totale. Il giudice aveva
CP_1 compensato parzialmente le spese processuali (50%) liquidando a carico dell' il residuo, pari
CP_1 ad € 700,00. L'appellante ha censurato la decisione con riferimento alla compensazione lamentando la mancata applicazione del criterio generale della soccombenza e l'insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee ai fini dell'art.92 c.p.c. L'appellante ha quindi chiesto la condanna dell' alla rifusione integrale di esse.
CP_1 L' ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame.
CP_1 All'udienza del 25.6.2025, sulle conclusioni rassegnate come in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo. ****** L'impugnazione è fondata. La sentenza di primo grado ha compensato le spese nella misura della metà del totale in considerazione del comportamento processuale dell' che “ha disposto unilateralmente CP_1 l'annullamento del titolo, anche se in epoca successiva al deposito del ricorso e alla luce delle circostanze ivi dedotte”. L'appellante ha lamentato l'erroneità di tale statuizione e la violazione dell'art.92 c.p.c., a fronte della totale soccombenza virtuale della controparte. Va osservato che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la ricorrente aveva evidenziato e documentato che la carica di liquidatore della società a responsabilità limitata Pt_2 era cessata perché vi era stata la cancellazione della società dal registro delle imprese il 25.1.2021. , con la conseguenza che non è ravvisabile una soccombenza parziale della parte. Dal documento
“artcoweb” depositato da emerge che all'Istituto risultava la fine dell'attività di CP_1 Parte_1
al 28.12.2020.
[...] A fronte di tali dati, il soddisfacimento in via amministrativa della pretesa della ricorrente (con l'annullamento dell'avviso di addebito emesso successivamente al deposito del ricorso) rende evidente la fondatezza del diritto azionato e, nel contempo, la soccombenza virtuale totale dell' . CP_2
Di ciò occorre tener conto ai fini della regolamentazione delle spese processuali, ai sensi dell'art.91 c.p.c., non emergendo, nel caso di specie, ragioni gravi e idonee a giustificare tale compensazione sulla base dei criteri stabiliti dall'art.92 c.p.c., pur se letto alla luce della sentenza della Corte Cost. n.77/2018. Non può infatti condividersi la motivazione posta dal primo giudice a base della compensazione parziale delle spese del primo grado, poiché l'erronea emissione di un titolo esecutivo ha comunque dato origine causale al processo. In parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese del primo grado devono quindi far carico interamente sull' CP_1
Le spese di questo grado sono regolate dal principio di soccombenza. Infatti, in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (v. Cass. n.602/2019). La relativa liquidazione tiene conto del valore della questione rimessa in appello . Vi è distrazione delle spese ex art.93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 31.01.2024 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 25.01.2024 n.137 del Tribunale di Brindisi, così CP_1 provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' al pagamento integrale delle spese del CP_1 giudizio di primo grado liquidate in €.1400,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge. Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, con distrazione per gli Avv.ti Vincenzo Gaudio e Stefania Montanaro .
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 25.06.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi