Sentenza 6 marzo 1969
Massime • 2
Il giratario di una cambiale puo esercitare le sue azioni nei confronti dell'emittente senza alcun bisogno di rivolgersi contro gli altri eventuali obbligati, non sussistendo tra questi soggetti alcun rapporto che dia luogo a litisconsorzio necessario, neppure in dipendenza di un valido trasferimento del titolo.*
L'impugnazione di falso puo essere proposta in Sede di Cassazione solo quando sia rivolta contro Atti e documenti relativi al processo di Cassazione (come ad esempio la notifica della sentenza impugnata, del ricorso o del controricorso) e non quando sia, invece, diretta contro documenti gia sottoposti all'esame del giudice di merito, senza essere stati in quella Sede ritualmente impugnati come falsi. ( Conf. 116-67,mass. 325796 67-66, mass. 320144 1430-64).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/1969, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1969 |
Testo completo
Il giratario di una cambiale puo esercitare le sue azioni nei confronti dell'emittente senza alcun bisogno di rivolgersi contro gli altri eventuali obbligati, non sussistendo tra questi soggetti alcun rapporto che dia luogo a litisconsorzio necessario, neppure in dipendenza di un valido trasferimento del titolo.*