TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/07/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Monocratico, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1717/2019 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Gianclemente Parte_1 C.F._1
Berardini dal quale è rappresentato e difeso
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
P.IV ) e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 legittimata dalla mandataria con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3
Leonardo Blandino dal quale è rappresentato e difeso
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.513/19 del Tribunale di Avezzano
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato, promuoveva opposizione Parte_1 avverso il d.i. n. 513/2019 emesso dal Tribunale di Avezzano con il quale gli veniva intimato il pagamento di € 19.739,54 oltre interessi e spese, quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. 411853 del 01/06/2007. Deduceva l'opponente, preliminarmente la nullità della procura alle liti rilasciata nel procedimento monitorio in favore del patrocinatore, perché non autenticata;
nel merito, l'illegittimità del decreto ingiuntivo perché emesso sulla base di un contratto di finanziamento nullo per indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni economiche contrattuali e perché contenente clausole vessatorie.
Chiedeva pertanto accertarsi, anche mediante CTU contabile, la nullità delle clausole relative agli interessi, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 124 o 125 bis, comma 7, T.U.B.
3) Si costituiva nel giudizio la società opposta, deducendo sostanzialmente l'infondatezza dell'opposizione chiedendone l'integrale rigetto ed opponendosi alla richiesta di CTU.
4) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e nell'espletamento di CTU contabile del dott. , cui venivano conferiti i Persona_1 seguente quesiti: “Dica il CTU se il contratto stipulato in data 01.06.2007 tra e Parte_1 la , ora sia conforme alla normativa di Controparte_4 Controparte_1 riferimento. Dica, in particolare, se il TAEG applicato sia conforme a quanto previsto nel contratto, precisando se nel calcolo sia stata inclusa o meno la polizza assicurativa prevista e finanziata nel contratto stesso. Qualora dal calcolo dovesse riscontrarsi l'erroneità del Taeg indicato in contratto procedere al ricalcolo con l'applicazione del tasso sostitutivo ex art 124/125 bis TUB”. Veniva espletato il procedimento di mediazione, con esito negativo.
5) Il giudizio veniva quindi trattenuto in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni con concessione differita dei termini ex art. 190 c.p.c., cui le parti provvedevano.
6) Tanto premesso in estrema sintesi sullo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, rileva questo
Giudice che l'opposizione risulta parzialmente fondata per le ragioni di seguito illustrate.
7) In primo luogo occorre rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr. Cass. n. 9927/2004); pertanto la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n.
2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto
(che riveste la posizione di attore sostanziale) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente
(che riveste la posizione di convenuto sostanziale). Pertanto il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito (e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass.
2421/2006).
8) Tornando al caso in esame, come innanzi rilevato, veniva ammessa la consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la conformità dei tassi di interesse indicati nel contratto di finanziamento n. 411853 del 01/06/2007, con particolare riguardo al T.A.E.G. (“tasso annuale effettivo globale”).
Detto accertamento è stato oggetto di approfondite verifiche da parte del CTU nominato, correttamente articolate con metodo scientifico immune da vizi, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili perché sorrette da adeguate e congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio delle parti, oltre che da logica e razionale motivazione, anche in relazione alle risposte fornite in sede di osservazioni dei CTP.
Nella caso di specie, il CTU, nel fornire risposta ai quesiti, ha accertato che le condizioni economiche di cui al contratto n. 411853, stipulato in data 01/06/2007, non sono conformi alla normativa di riferimento (D.Lgs. n. 385/1993 e n. 206/2005) ed in particolare ha accertato la difformità del T.A.E.G. indicato in contratto, perché calcolato senza tener conto delle spese di assicurazione sostenute dal mutuante ai fini dell'erogazione del credito.
Nello specifico, il CTU, in ragione dell'accertata connessione della polizza assicurativa stipulata dall'opponente per l'erogazione del credito, ha determinato un T.A.E.G. del 17,79% e quindi difforme da quello indicato in contratto del 13,96%, così procedendo ad un ricalcolo mediante l'applicazione della sanzione sostitutiva ex art. 124 e 125 bis T.U.B., all'esito del quale è risultato che il debito complessivamente ancora dovuto dall'opponente alla opposta ammonta ad € 2.861,96,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
di cui € 2.349,18 per sorte capitale ed € 512,78 per interessi (minimi BOT emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto).
Sul tema, si osserva che per oramai pacifica e consolidata giurisprudenza, nel calcolo del
T.A.E.G./T.E.G. devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal mutuatario per l'ottenimento del credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, co. 4°, c.p., essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito: "In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazioni" (cfr. Cass. Civ. n. 5160/2018).
Per altro, la doglianza dell'opponente in merito alla difformità del tasso di interesse in commento è stata smentita anche sul piano documentale: dalla lettura del contratto di finanziamento, infatti, si evince chiaramente la mancata inclusione del costo della polizza nel calcolo del T.A.E.G.
La mancata inclusione di detti costi, determina l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 124 e 125 bis T.U.B.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, ne consegue che l'opposizione deve essere parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di importo pari ad € 2.861,96.
9) Le spese di lite, seguono la soccombenza in concreto e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri vigenti ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., valori medi, avuto riguardo al quantum debeatur accertato dal CTU, con esclusione della sola fase istruttoria.
10) Le spese di CTU, invece, vanno poste interamente a carico di parte opposta secondo anche il principio di causalità, atteso che detto incombente si è reso necessario al fine di vagliare le contestazioni svolte dall'opponente in punto di difformità dei tassi di interesse indicati in contratto, da questa disattese, ma poi rivelatesi fondate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
- accoglie parzialmente, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 513/2019 emesso dal Tribunale di Avezzano;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 2.861,96;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in complessivi € 1.701,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opposta.
Così deciso in Avezzano il 11/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Monocratico, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1717/2019 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Gianclemente Parte_1 C.F._1
Berardini dal quale è rappresentato e difeso
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
P.IV ) e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 legittimata dalla mandataria con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3
Leonardo Blandino dal quale è rappresentato e difeso
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.513/19 del Tribunale di Avezzano
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato, promuoveva opposizione Parte_1 avverso il d.i. n. 513/2019 emesso dal Tribunale di Avezzano con il quale gli veniva intimato il pagamento di € 19.739,54 oltre interessi e spese, quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. 411853 del 01/06/2007. Deduceva l'opponente, preliminarmente la nullità della procura alle liti rilasciata nel procedimento monitorio in favore del patrocinatore, perché non autenticata;
nel merito, l'illegittimità del decreto ingiuntivo perché emesso sulla base di un contratto di finanziamento nullo per indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni economiche contrattuali e perché contenente clausole vessatorie.
Chiedeva pertanto accertarsi, anche mediante CTU contabile, la nullità delle clausole relative agli interessi, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 124 o 125 bis, comma 7, T.U.B.
3) Si costituiva nel giudizio la società opposta, deducendo sostanzialmente l'infondatezza dell'opposizione chiedendone l'integrale rigetto ed opponendosi alla richiesta di CTU.
4) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e nell'espletamento di CTU contabile del dott. , cui venivano conferiti i Persona_1 seguente quesiti: “Dica il CTU se il contratto stipulato in data 01.06.2007 tra e Parte_1 la , ora sia conforme alla normativa di Controparte_4 Controparte_1 riferimento. Dica, in particolare, se il TAEG applicato sia conforme a quanto previsto nel contratto, precisando se nel calcolo sia stata inclusa o meno la polizza assicurativa prevista e finanziata nel contratto stesso. Qualora dal calcolo dovesse riscontrarsi l'erroneità del Taeg indicato in contratto procedere al ricalcolo con l'applicazione del tasso sostitutivo ex art 124/125 bis TUB”. Veniva espletato il procedimento di mediazione, con esito negativo.
5) Il giudizio veniva quindi trattenuto in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni con concessione differita dei termini ex art. 190 c.p.c., cui le parti provvedevano.
6) Tanto premesso in estrema sintesi sullo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, rileva questo
Giudice che l'opposizione risulta parzialmente fondata per le ragioni di seguito illustrate.
7) In primo luogo occorre rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr. Cass. n. 9927/2004); pertanto la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n.
2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto
(che riveste la posizione di attore sostanziale) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente
(che riveste la posizione di convenuto sostanziale). Pertanto il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito (e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass.
2421/2006).
8) Tornando al caso in esame, come innanzi rilevato, veniva ammessa la consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la conformità dei tassi di interesse indicati nel contratto di finanziamento n. 411853 del 01/06/2007, con particolare riguardo al T.A.E.G. (“tasso annuale effettivo globale”).
Detto accertamento è stato oggetto di approfondite verifiche da parte del CTU nominato, correttamente articolate con metodo scientifico immune da vizi, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili perché sorrette da adeguate e congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio delle parti, oltre che da logica e razionale motivazione, anche in relazione alle risposte fornite in sede di osservazioni dei CTP.
Nella caso di specie, il CTU, nel fornire risposta ai quesiti, ha accertato che le condizioni economiche di cui al contratto n. 411853, stipulato in data 01/06/2007, non sono conformi alla normativa di riferimento (D.Lgs. n. 385/1993 e n. 206/2005) ed in particolare ha accertato la difformità del T.A.E.G. indicato in contratto, perché calcolato senza tener conto delle spese di assicurazione sostenute dal mutuante ai fini dell'erogazione del credito.
Nello specifico, il CTU, in ragione dell'accertata connessione della polizza assicurativa stipulata dall'opponente per l'erogazione del credito, ha determinato un T.A.E.G. del 17,79% e quindi difforme da quello indicato in contratto del 13,96%, così procedendo ad un ricalcolo mediante l'applicazione della sanzione sostitutiva ex art. 124 e 125 bis T.U.B., all'esito del quale è risultato che il debito complessivamente ancora dovuto dall'opponente alla opposta ammonta ad € 2.861,96,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
di cui € 2.349,18 per sorte capitale ed € 512,78 per interessi (minimi BOT emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto).
Sul tema, si osserva che per oramai pacifica e consolidata giurisprudenza, nel calcolo del
T.A.E.G./T.E.G. devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal mutuatario per l'ottenimento del credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, co. 4°, c.p., essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito: "In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazioni" (cfr. Cass. Civ. n. 5160/2018).
Per altro, la doglianza dell'opponente in merito alla difformità del tasso di interesse in commento è stata smentita anche sul piano documentale: dalla lettura del contratto di finanziamento, infatti, si evince chiaramente la mancata inclusione del costo della polizza nel calcolo del T.A.E.G.
La mancata inclusione di detti costi, determina l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 124 e 125 bis T.U.B.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, ne consegue che l'opposizione deve essere parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di importo pari ad € 2.861,96.
9) Le spese di lite, seguono la soccombenza in concreto e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri vigenti ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., valori medi, avuto riguardo al quantum debeatur accertato dal CTU, con esclusione della sola fase istruttoria.
10) Le spese di CTU, invece, vanno poste interamente a carico di parte opposta secondo anche il principio di causalità, atteso che detto incombente si è reso necessario al fine di vagliare le contestazioni svolte dall'opponente in punto di difformità dei tassi di interesse indicati in contratto, da questa disattese, ma poi rivelatesi fondate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
- accoglie parzialmente, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 513/2019 emesso dal Tribunale di Avezzano;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 2.861,96;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in complessivi € 1.701,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opposta.
Così deciso in Avezzano il 11/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5