Art. 11.
Mediante apposita convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione siciliana e l'Universita' di Catania, e da approvare con decreto Presidenziale, su proposta del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facolta' di agraria.
La convenzione di cui al precedente comma ha la durata di un decennio e puo' essere rinnovata per egual periodo di tempo.
Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza resta senz'altro soppressa la Facolta' di agraria.
Mediante apposita convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione siciliana e l'Universita' di Catania, e da approvare con decreto Presidenziale, su proposta del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facolta' di agraria.
La convenzione di cui al precedente comma ha la durata di un decennio e puo' essere rinnovata per egual periodo di tempo.
Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza resta senz'altro soppressa la Facolta' di agraria.