Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 26/11/2025, n. 21128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21128 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21128/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11141/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11141 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- in parte qua , del Bando del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 100 Vice Ispettori Tecnici del ruolo degli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato nel settore accasermamento, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 giugno 2022, nella parte in cui non si consente la partecipazione dei soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado in “Elettronica ed Elettrotecnica”;
- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché sconosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’istanza depositata il 27 ottobre 2025, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. Marco MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 26 settembre 2022, tempestivamente depositato, -OMISSIS- - in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado in “Elettronica ed Elettrotecnica”, presso l’Istituto “E. Majorana” di Santa Maria a Vico - ha impugnato il Bando indicato in epigrafe, con il quale è stato disposto il reclutamento di 100 di Vice Ispettori Tecnici del ruolo degli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato nel settore accasermamento, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 giugno 2022, nella parte in cui esso non prevedeva la possibilità di partecipare per quei soggetti che avevano conseguito il succitato titolo di studio.
La parte ricorrente, lamentando di non aver avuto la possibilità di presentare domanda nell’ambito della predetta procedura concorsuale per carenza del titolo di partecipazione, ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con unico motivo, è stato censurato l’eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta - violazione degli artt. 2, 3, 97 della Costituzione - carenza assoluta di motivazione - violazione del D.P.R. n. 487/1994 - violazione della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - eccesso di potere, sviamento di potere, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione del principio di uguaglianza; in particolare, il Bando impugnato sarebbe contrario ai principi costituzionali di uguaglianza, di non discriminazione e di tutela del lavoro, in quanto tra i requisiti di partecipazione di cui all’art. 3 non era contemplato (anche) il diploma tecnico in “Elettronica ed Elettrotecnica”, trattandosi invece di un titolo di studio ritenuto (dal ricorrente) come compatibile con la professionalità richiesta per la figura del Vice Ispettore Tecnico del ruolo di Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato.
1.2. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, in parte qua , del Bando indicato in epigrafe.
2. In data 23 febbraio 2023, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Interno.
2.1. Con memoria depositata il 5 giugno 2024, la difesa erariale ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per difetto (originario) di interesse per non avere il ricorrente presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale de qua ; in secondo luogo, ha eccepito il sopravvenuto difetto di interesse per omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso approvata con decreto del 7 aprile 2023, pubblicato, nella stessa data, sul portale unico del reclutamento, nonché sul sito istituzionale della Polizia di Stato; nel merito, ha contestato la fondatezza dell’interposto gravame.
3. Con memoria depositata il 24 ottobre 2025, la parte ricorrente ha ribadito le conclusioni rassegnate, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
4. Con apposita istanza depositata il 27 ottobre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito del ricorso.
5. Alla Camera di Consiglio del 21 novembre 2025, celebrata da remoto tramite l’applicativo Microsoft Teams , ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione.
6. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art, 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
6.1. A tal proposito, questo Collegio ritiene di aderire al costante orientamento secondo cui “ La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere; infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione; per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione. ” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683).
Ebbene, si osserva che, nel caso di specie, con apposita istanza depositata in data 27 ottobre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso.
6.2. In conclusione, avendo la parte ricorrente manifestato la propria carenza di interesse ad una decisione nel merito, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
7. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per dichiarare tra le parti integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 novembre 2025, celebrata da remoto tramite l’applicativo Microsoft Teams , con l'intervento dei magistrati:
IT CA, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Marco MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco MA | IT CA |
IL SEGRETARIO