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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/11/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. GI AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2020/2021 del R.G.A.C., decisa il 26/11/2025 ex art. 281 sexies c.p.c., vertente tra (c.f. ), nato ad Parte_1 CodiceFiscale_1
AR (FR) il 4/3/1944, difeso dall'avv. Massimiliano Contucci, e (c.f. Controparte_1 [...]
), nata a [...] il [...], contumace. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3/6/2021 il signor ha agito nei confronti dei Parte_1 signori , e per ottenere il ristoro dei pregiudizi patrimoniali CP_2 CP_3 Controparte_1 asseritamente subiti per effetto di infiltrazioni verificatesi all'interno di un appartamento di sua proprietà, ubicato ad AR (FR), in Vicolo del Pozzo n.
5. A sostegno della domanda l'attore ha premesso che il fenomeno si è manifestate per la prima volta nel settembre del 2019. Ha riferito, nello stesso tempo, che la presenza dell'acqua, maggiore in concomitanza con le piogge, si registra in prevalenza nel soggiorno dell'unità abitativa, distribuita tra il piano terra e il primo piano dello stabile. Per il signor l'inconveniente dipenderebbe dall'omessa Pt_1 manutenzione dei locali soprastanti, in comproprietà tra i signori si sarebbe rivelato CP_1 inutile, inoltre, ogni tentativo di indurre le controparti a eseguire le necessarie riparazioni. Sulla scorta di quanto precede l'istante ha chiesto che ai sensi dell'art. 2051 c.c. i convenuti siano condannati in solido al risarcimento dei relativi danni, stimati in € 10.841,98 o nella diversa cifra dovuta, purché non inferiore € 5.200,00, e al rimborso di tutte le spese di lite.
***
Costituiti con comparsa del 4/11/2021, i signori e hanno eccepito di non CP_2 Parte_2 essere eredi del defunto originario proprietario dell'immobile dal quale a detta Persona_1 del signor proverrebbero le infiltrazioni, né tantomeno custodi del bene, mai stato nella Pt_1 loro disponibilità. In forza di tale rilievo i convenuti hanno argomentato la propria estraneità ai fatti di causa e la necessità, pertanto, di essere estromessi immediatamente dal processo.
Fatta salva tale censura, i signori hanno dedotto che trattandosi di un condominio CP_1 formato da due sole abitazioni ed essendo le infiltrazioni riconducibili al tetto, anziché all'appartamento soprastante a quello dell'attore, quest'ultimo avrebbe dovuto azionare le tutele codicistiche previste per le parti comuni degli edifici. Hanno concluso, quindi, per il rigetto di ogni avversa pretesa o, in subordine, per la riduzione delle somme invocate dal signor Pt_1 in virtù del concorso colposo del danneggiato nella verificazione del fatto illecito, anche in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
, regolarmente citata, il 31/1/2024 è stata dichiarata contumace. Controparte_1 ***
All'udienza del 15/1/2025 il signor ha aderito all'eccezione preliminare dei convenuti. Pt_1
Con sentenza non definitiva n. 45/2025 il Tribunale ha estromesso dal giudizio i signori CP_1
e ha disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti delle restanti parti processuali.
L'arch. è stata nominata consulente tecnico d'ufficio per verificare l'esistenza, Persona_2 le cause e l'entità delle infiltrazioni menzionate nelle difese del signor Pt_1
Acquisita la versione definitiva dell'elaborato peritale, all'udienza del 26/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale è dell'avviso che le richieste del signor possano essere accolte nei soli limiti di seguito individuati. Pt_1
Dalla relazione a firma dell'arch. , elaborata a seguito di sopralluoghi e prove tecniche, Per_2 confortata da un esaustivo compendio fotografico e priva di vizi logici, emerge che l'abitazione dell'attore ha subito danni a causa di infiltrazioni provenienti dal piano superiore.
Nonostante l'impossibilità di accedere all'area, in stato di abbandono, la consulente, grazie all'esame coordinato delle condizioni generali dell'edificio, dei relativi riscontri planimetrici e delle immagini a sua disposizione, ha dedotto con ragionevole grado di certezza che l'origine del fenomeno sia individuabile nella discontinuità e nell'ammaloramento del tetto dello stabile.
Ai sensi dell'art. 1117 c.c. la copertura del fabbricato, salva diversa previsione nel titolo, appartiene al patrimonio comune dei proprietari delle singole inità immobiliari dello stabile.
Non vi sono elementi sufficienti per affermare che la penetrazione dell'acqua all'interno degli ambienti sottostanti possa essere ricondotta a precipitazioni atmosferiche o ad altri fattori naturali di intensità tale da integrare l'esimente del caso fortuito richiamato dall'art. 2051 c.c.
(sulla compatibilità tra tale previsione e l'art. 1117 c.c. Cass. 28/10/2014, n. 22179; in precedenza Cass. 25/6/1990, n. 6405 in materia di danni scaturenti dal lastrico solare).
Non risulta che gli interessati abbiano nominato un amministratore né che la zona dalla quale l'acqua si insinua nella casa dell'attore appartenga al patrimonio esclusivo di una delle parti.
Non è dimostrato, del pari, che le infiltrazioni possano essere ascritte in via esclusiva o preponderante a condotte impudenti, imperite o negligenti di taluno dei comproprietari.
Ne deriva che in base al combinato delle citate norme codicistiche la signora - Controparte_1 da ritenersi unica proprietaria dell'appartamento soprastante a quello del signor n virtù Pt_1 della mancata accettazione dell'eredità del signor da parte degli altri convenuti - Persona_1
è chiamata a risarcire l'istante per i danni riscontrati dall'arch. nell'immobile Per_2 controverso in proporzione alla propria quota di partecipazione alla cosa comune
(sull'applicabilità dei criteri di riparto stabiliti dall'art. art. 1126 c.c. nei rapporti tra condomini in caso di pregiudizi subiti da un terzo, quale deve intendersi il proprietario danneggiato dalla cosa comune cfr., tra le altre, Cass. 7/12/1995, n. 12606 e Cass. 11/9/1998, n. 9009).
Vista la peculiare conformazione dell'edificio di Vicolo del Pozzo, composto da due sole unità abitative, la quota restante del pregiudizio risarcibile resta a carico dal signor Pt_1 corresponsabile delle infiltrazioni in veste di comproprietario dell'area dalla quale promanano.
***
Nella relazione di consulenza l'arch. – ancora una volta con valutazioni aderenti al Per_2 quadro probatorio disponibili e immuni da vizi logico-giuridici – ha stimato in € 6.910,68 l'entità dei costi necessari a ripristinare la funzionalità dell'appartamento del signor Tenuto Pt_1 conto delle quote millesimali facenti capo a quest'ultimo, pari al 57% della totalità del complesso immobiliare sito in Via Vicolo del Pozzo, la signora è obbligata a corrispondere al CP_1 danneggiato il 43% della relativa somma, corrispondente a € 2.971,60.
***
Non vi è luogo per il riconoscimento in favore dell'istante di importi imputabili ad oneri di riparazione delle parti comuni del fabbricato, non richiesti nella citazione introduttiva della lite.
***
In assenza di specifica domanda, non competono al danneggiato, allo stesso modo, gli interessi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, già rivalutata ai valori attuali.
***
Secondo soccombenza, la signora è tenuta al pagamento degli oneri di giudizio, Controparte_1 stimabili in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00
e € 26.000,00 di medio-bassa complessità in € 3.425,00 (€ 125,00 per esborsi, € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione, € 1.000,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge. Restano a carico solidale della convenuta le spese di consulenza tecnica, già quantificate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2020/2021 del
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ condanna al pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1 Parte_1
2.971,60 a titolo di risarcimento del danno provocato nell'appartamento dell'attore dalle infiltrazioni individuate in motivazione;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri processuali, Controparte_1 Parte_1 stimabili in complessivi di € 3.425,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge;
➢ pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di consulenza Controparte_1 tecnica, già liquidate in corso di causa.
Cassino, 26/11/2025 il giudice
GI AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. GI AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2020/2021 del R.G.A.C., decisa il 26/11/2025 ex art. 281 sexies c.p.c., vertente tra (c.f. ), nato ad Parte_1 CodiceFiscale_1
AR (FR) il 4/3/1944, difeso dall'avv. Massimiliano Contucci, e (c.f. Controparte_1 [...]
), nata a [...] il [...], contumace. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3/6/2021 il signor ha agito nei confronti dei Parte_1 signori , e per ottenere il ristoro dei pregiudizi patrimoniali CP_2 CP_3 Controparte_1 asseritamente subiti per effetto di infiltrazioni verificatesi all'interno di un appartamento di sua proprietà, ubicato ad AR (FR), in Vicolo del Pozzo n.
5. A sostegno della domanda l'attore ha premesso che il fenomeno si è manifestate per la prima volta nel settembre del 2019. Ha riferito, nello stesso tempo, che la presenza dell'acqua, maggiore in concomitanza con le piogge, si registra in prevalenza nel soggiorno dell'unità abitativa, distribuita tra il piano terra e il primo piano dello stabile. Per il signor l'inconveniente dipenderebbe dall'omessa Pt_1 manutenzione dei locali soprastanti, in comproprietà tra i signori si sarebbe rivelato CP_1 inutile, inoltre, ogni tentativo di indurre le controparti a eseguire le necessarie riparazioni. Sulla scorta di quanto precede l'istante ha chiesto che ai sensi dell'art. 2051 c.c. i convenuti siano condannati in solido al risarcimento dei relativi danni, stimati in € 10.841,98 o nella diversa cifra dovuta, purché non inferiore € 5.200,00, e al rimborso di tutte le spese di lite.
***
Costituiti con comparsa del 4/11/2021, i signori e hanno eccepito di non CP_2 Parte_2 essere eredi del defunto originario proprietario dell'immobile dal quale a detta Persona_1 del signor proverrebbero le infiltrazioni, né tantomeno custodi del bene, mai stato nella Pt_1 loro disponibilità. In forza di tale rilievo i convenuti hanno argomentato la propria estraneità ai fatti di causa e la necessità, pertanto, di essere estromessi immediatamente dal processo.
Fatta salva tale censura, i signori hanno dedotto che trattandosi di un condominio CP_1 formato da due sole abitazioni ed essendo le infiltrazioni riconducibili al tetto, anziché all'appartamento soprastante a quello dell'attore, quest'ultimo avrebbe dovuto azionare le tutele codicistiche previste per le parti comuni degli edifici. Hanno concluso, quindi, per il rigetto di ogni avversa pretesa o, in subordine, per la riduzione delle somme invocate dal signor Pt_1 in virtù del concorso colposo del danneggiato nella verificazione del fatto illecito, anche in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
, regolarmente citata, il 31/1/2024 è stata dichiarata contumace. Controparte_1 ***
All'udienza del 15/1/2025 il signor ha aderito all'eccezione preliminare dei convenuti. Pt_1
Con sentenza non definitiva n. 45/2025 il Tribunale ha estromesso dal giudizio i signori CP_1
e ha disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti delle restanti parti processuali.
L'arch. è stata nominata consulente tecnico d'ufficio per verificare l'esistenza, Persona_2 le cause e l'entità delle infiltrazioni menzionate nelle difese del signor Pt_1
Acquisita la versione definitiva dell'elaborato peritale, all'udienza del 26/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale è dell'avviso che le richieste del signor possano essere accolte nei soli limiti di seguito individuati. Pt_1
Dalla relazione a firma dell'arch. , elaborata a seguito di sopralluoghi e prove tecniche, Per_2 confortata da un esaustivo compendio fotografico e priva di vizi logici, emerge che l'abitazione dell'attore ha subito danni a causa di infiltrazioni provenienti dal piano superiore.
Nonostante l'impossibilità di accedere all'area, in stato di abbandono, la consulente, grazie all'esame coordinato delle condizioni generali dell'edificio, dei relativi riscontri planimetrici e delle immagini a sua disposizione, ha dedotto con ragionevole grado di certezza che l'origine del fenomeno sia individuabile nella discontinuità e nell'ammaloramento del tetto dello stabile.
Ai sensi dell'art. 1117 c.c. la copertura del fabbricato, salva diversa previsione nel titolo, appartiene al patrimonio comune dei proprietari delle singole inità immobiliari dello stabile.
Non vi sono elementi sufficienti per affermare che la penetrazione dell'acqua all'interno degli ambienti sottostanti possa essere ricondotta a precipitazioni atmosferiche o ad altri fattori naturali di intensità tale da integrare l'esimente del caso fortuito richiamato dall'art. 2051 c.c.
(sulla compatibilità tra tale previsione e l'art. 1117 c.c. Cass. 28/10/2014, n. 22179; in precedenza Cass. 25/6/1990, n. 6405 in materia di danni scaturenti dal lastrico solare).
Non risulta che gli interessati abbiano nominato un amministratore né che la zona dalla quale l'acqua si insinua nella casa dell'attore appartenga al patrimonio esclusivo di una delle parti.
Non è dimostrato, del pari, che le infiltrazioni possano essere ascritte in via esclusiva o preponderante a condotte impudenti, imperite o negligenti di taluno dei comproprietari.
Ne deriva che in base al combinato delle citate norme codicistiche la signora - Controparte_1 da ritenersi unica proprietaria dell'appartamento soprastante a quello del signor n virtù Pt_1 della mancata accettazione dell'eredità del signor da parte degli altri convenuti - Persona_1
è chiamata a risarcire l'istante per i danni riscontrati dall'arch. nell'immobile Per_2 controverso in proporzione alla propria quota di partecipazione alla cosa comune
(sull'applicabilità dei criteri di riparto stabiliti dall'art. art. 1126 c.c. nei rapporti tra condomini in caso di pregiudizi subiti da un terzo, quale deve intendersi il proprietario danneggiato dalla cosa comune cfr., tra le altre, Cass. 7/12/1995, n. 12606 e Cass. 11/9/1998, n. 9009).
Vista la peculiare conformazione dell'edificio di Vicolo del Pozzo, composto da due sole unità abitative, la quota restante del pregiudizio risarcibile resta a carico dal signor Pt_1 corresponsabile delle infiltrazioni in veste di comproprietario dell'area dalla quale promanano.
***
Nella relazione di consulenza l'arch. – ancora una volta con valutazioni aderenti al Per_2 quadro probatorio disponibili e immuni da vizi logico-giuridici – ha stimato in € 6.910,68 l'entità dei costi necessari a ripristinare la funzionalità dell'appartamento del signor Tenuto Pt_1 conto delle quote millesimali facenti capo a quest'ultimo, pari al 57% della totalità del complesso immobiliare sito in Via Vicolo del Pozzo, la signora è obbligata a corrispondere al CP_1 danneggiato il 43% della relativa somma, corrispondente a € 2.971,60.
***
Non vi è luogo per il riconoscimento in favore dell'istante di importi imputabili ad oneri di riparazione delle parti comuni del fabbricato, non richiesti nella citazione introduttiva della lite.
***
In assenza di specifica domanda, non competono al danneggiato, allo stesso modo, gli interessi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, già rivalutata ai valori attuali.
***
Secondo soccombenza, la signora è tenuta al pagamento degli oneri di giudizio, Controparte_1 stimabili in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00
e € 26.000,00 di medio-bassa complessità in € 3.425,00 (€ 125,00 per esborsi, € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione, € 1.000,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge. Restano a carico solidale della convenuta le spese di consulenza tecnica, già quantificate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2020/2021 del
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ condanna al pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1 Parte_1
2.971,60 a titolo di risarcimento del danno provocato nell'appartamento dell'attore dalle infiltrazioni individuate in motivazione;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri processuali, Controparte_1 Parte_1 stimabili in complessivi di € 3.425,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge;
➢ pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di consulenza Controparte_1 tecnica, già liquidate in corso di causa.
Cassino, 26/11/2025 il giudice
GI AR