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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 25464/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25464/2024 V.G. promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 ROSSI DANIELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SPINNATO Controparte_1 SALVATORE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio con rito civile in MONCALIERI il 16/03/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 20 parte I serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: n Milano il 23.04.2016; Persona_1
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza N. 2899/2023 pubblicata dal Tribunale Ordinario di Torino in data 06.07.2023.
Con ricorso depositato il 25/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Non è contestata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai SInori
[...]
e , i cui estremi di iscrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in via esclusiva il figlio minore alla madre, con residenza Persona_1 anagrafica e dimora abituale presso la stessa;
DISPONE che il padre veda e tenga con sé il figlio con le modalità e i tempi che saranno indicati Per_1 dai Servizi sociali competenti;
DISPONE a carico del SI. l'obbligo di versare un contributo per il mantenimento della CP_1 SI.ra , fino a quando la stessa non troverà una attività lavorativa stabile che le Parte_1 consenta di mantenersi autonomamente, dell'importo di almeno euro 70,00 mensili;
DISPONE a carico del SI. un contributo per il mantenimento del figlio CP_1 Persona_1 di almeno euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo d'intesa SIlato pagina 2 di 3 dal Tribunale di Torino e il ConSIlio dell'ordine degli avvocati di Torino che in questa sede integralmente si richiama;
Il contributo di cui ai punti precedenti, da intendersi annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, dovrà essere corrisposto alla SI.ra entro il giorno 5° di Parte_1 ogni mese a mezzo bonifico bancario”.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25464/2024 V.G. promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 ROSSI DANIELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SPINNATO Controparte_1 SALVATORE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio con rito civile in MONCALIERI il 16/03/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 20 parte I serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: n Milano il 23.04.2016; Persona_1
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza N. 2899/2023 pubblicata dal Tribunale Ordinario di Torino in data 06.07.2023.
Con ricorso depositato il 25/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Non è contestata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai SInori
[...]
e , i cui estremi di iscrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in via esclusiva il figlio minore alla madre, con residenza Persona_1 anagrafica e dimora abituale presso la stessa;
DISPONE che il padre veda e tenga con sé il figlio con le modalità e i tempi che saranno indicati Per_1 dai Servizi sociali competenti;
DISPONE a carico del SI. l'obbligo di versare un contributo per il mantenimento della CP_1 SI.ra , fino a quando la stessa non troverà una attività lavorativa stabile che le Parte_1 consenta di mantenersi autonomamente, dell'importo di almeno euro 70,00 mensili;
DISPONE a carico del SI. un contributo per il mantenimento del figlio CP_1 Persona_1 di almeno euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo d'intesa SIlato pagina 2 di 3 dal Tribunale di Torino e il ConSIlio dell'ordine degli avvocati di Torino che in questa sede integralmente si richiama;
Il contributo di cui ai punti precedenti, da intendersi annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, dovrà essere corrisposto alla SI.ra entro il giorno 5° di Parte_1 ogni mese a mezzo bonifico bancario”.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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