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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/07/2024, n. 28722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28722 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate, rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato, nel procedimento di prevenzione a carico di D.C.M. Metalli s.r.I., avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Torino in data 16/11/2023. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 16/11/2023, il G.I.P. presso il Tribunale di Torino rigettava l'opposizione allo stato passivo, avanzata ai sensi dell'articolo 59 d. Igs. 159/2011, dall'Agenzia delle entrate in riferimento alle quote (nella titolarità di TI CO) e al patrimonio della società D.C.M. Metalli s.r.I., in relazione ai quali era stata disposta confisca definitiva per il delitto di cui all'articolo 452-quaterdecies cod. pen., ritenendosi verificata la «confusione» dei crediti erariali ai sensi dell'articolo 50 d. Igs. 159/2011. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 28722 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 12/06/2024 2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. insorge l'Agenzia delle entrate, rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato. La ricorrente evidenzia come l'ordinanza impugnata abbia violato l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2021 (a mente del quale «nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile»), in quanto la giurisprudenza ritiene che l'estinzione per confusione non si determina in via automatica, giacché l'estinzione del credito erariale può avvenire solo nei limiti in cui il credito abbia trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca. Inoltre, il provvedimento, secondo la giurisprudenza tributaria e le Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate indicate nel ricorso, dall'effetto estintivo per confusione restano esclusi i crediti Irap, IVA e le ritenute Irpef, per cui non viene meno la «dualità» dei soggetti del rapporto obbligatorio. La confusione si riferisce infatti solo ai crediti di natura erariale per imposte proprie, rimanendo invece esclusi quelli previdenziali ed assistenziali così come i tributi locali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.. Ed infatti, non sono applicabili gli artt. 10 e 27 dello stesso decreto, i quali prevedono espressamente che in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il ricorso per cassazione sia proponibile solo per violazione di legge, in quanto il successivo articolo 59 disciplina in modo autonomo e completo l'attività di verifica dei crediti e composizione dello stato passivo, senza operare alcun rinvio alle norme succitate (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, M.P.S., Rv. 284106; Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, Intesa San Paolo s.p.a., Rv. 279627). 3. Ciò premesso, il Collegio evidenzia che il ricorso, pur se formulato in termini piuttosto generici (in quanto il ricorrente omette sia di indicare espressamente quali, tra le ragioni addotte dall'ordinanza impugnata, intendeva censurare, sia quale sia il vizio lamentato), deve considerarsi ammissibile in quanto, dalla complessiva lettura dei motivi di impugnazione, si evince chiaramente che oggetto della impugnazione è la declaratoria di estinzione per «confusione» dei crediti erariali, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. 2 Lì 4. A tal proposito, la doglianza si articola in due differenti censure. 5. In primo luogo, si contesta che il giudice abbia dichiarato la estinzione per confusione dei crediti erariali - ai sensi dell'articolo 50, comma 2, d. Igs. 159/2011 - senza avere prima accertato la capienza del compendio confiscato. Il motivo è fondato. Coglie nel segno, infatti, il ricorrente laddove afferma che l'estinzione per confusione può dichiararsi solo se il credito (accertato nella sua esistenza e nel grado di privilegio, nel rispetto del principio della tutela della par condicio creditorum) trova capienza nel valore del patrimonio confiscato. Questa Corte (v. sul punto Sez. 5, n. 34523 del 12/07/2021, Conte, non mass;
Sez. 5, n. 5865 del 04/12/2018, dep. 2019, Spelta, Rv. 275493), ha infatti affermato che la confisca non estingue «automaticamente» per confusione «tutti» i crediti erariali nei confronti dei suoi destinatari, sicché - come affermato anche dalle Sezioni civili della Corte - se il credito è soddisfatto solo parzialmente dal valore del compendio confiscato, solo parzialmente si estingue (v. Sez. 6, n. 5316 del 28/11/2023, dep. 2024, Save Group srl, n.m.; per la giurisprudenza civile, Sez. 5 civ., ord. n. 56 del 03/01/2019, Rv. 652498; Sez. 5 civ., ord. n. 754 del 15/01/2019; v. Sez. 5 civ., Ord. n. 15601 del 22/07/2020, Avv. Stato c. Recca, Rv. 658362 - 01). 6. In secondo luogo, si contesta la sussistenza dei presupposti stessi per procedere alla generalizzata estinzione dei crediti erariali, mancando in radice il presupposto stesso per la confusione, ossia l'«identità» tra i due soggetti. Anche tale doglianza è fondata. Sul punto, la giurisprudenza civile di questa Corte (Sez. 5, Ord. n. 56 del 03/01/2019, Pino c. Avv. Stato, Rv. 652498 - 01; Sez. 5, Ord. n. 754 del 06/12/2018, dep. 2019, Green 4 srl c. Agenzia delle entrate, n.m.), che il Collegio intende ribadire, ha precisato che «ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 159 del 2011, i soli crediti erariali (nella specie, relativi all'imposta di registro), nell'ipotesi di confisca di beni già sottoposti a sequestro, si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c., nei limiti in cui il credito stesso abbia trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca, mentre restano fermi i crediti non erariali, come quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali ed ai diritti camerali». Il Collegio evidenzia peraltro, in riferimento alle circolari interpretative citate dal ricorrente, che esse hanno mera natura di atti interni alla pubblica amministrazione, che non esplicano alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può comunque porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo (v. Sez. 3, n. 6619 del 7/2/2012, Zampano, Rv. 252541; Sez. 3, n. 19330 del 27/4/2011, Santoriello, non massimata, con riferimento alla circolare ministeriale n. 2699 del 7 dicembre 2005 in materia di condono edilizio;
Sez. U, n. 10424 del 18/1/2018, Del Fabro, non massimata sul punto, in tema di 3 contributi previdenziali), per cui delle stesse non può tenersi conto (soprattutto ove promananti dallo stesso soggetto che riveste la qualifica di parte processuale) se non come mero ausilio interpretativo. 7. Alla luce delle superiori considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo giudizio sui punti sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino. Così deciso il 12/06/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 16/11/2023, il G.I.P. presso il Tribunale di Torino rigettava l'opposizione allo stato passivo, avanzata ai sensi dell'articolo 59 d. Igs. 159/2011, dall'Agenzia delle entrate in riferimento alle quote (nella titolarità di TI CO) e al patrimonio della società D.C.M. Metalli s.r.I., in relazione ai quali era stata disposta confisca definitiva per il delitto di cui all'articolo 452-quaterdecies cod. pen., ritenendosi verificata la «confusione» dei crediti erariali ai sensi dell'articolo 50 d. Igs. 159/2011. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 28722 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 12/06/2024 2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. insorge l'Agenzia delle entrate, rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato. La ricorrente evidenzia come l'ordinanza impugnata abbia violato l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2021 (a mente del quale «nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile»), in quanto la giurisprudenza ritiene che l'estinzione per confusione non si determina in via automatica, giacché l'estinzione del credito erariale può avvenire solo nei limiti in cui il credito abbia trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca. Inoltre, il provvedimento, secondo la giurisprudenza tributaria e le Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate indicate nel ricorso, dall'effetto estintivo per confusione restano esclusi i crediti Irap, IVA e le ritenute Irpef, per cui non viene meno la «dualità» dei soggetti del rapporto obbligatorio. La confusione si riferisce infatti solo ai crediti di natura erariale per imposte proprie, rimanendo invece esclusi quelli previdenziali ed assistenziali così come i tributi locali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.. Ed infatti, non sono applicabili gli artt. 10 e 27 dello stesso decreto, i quali prevedono espressamente che in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il ricorso per cassazione sia proponibile solo per violazione di legge, in quanto il successivo articolo 59 disciplina in modo autonomo e completo l'attività di verifica dei crediti e composizione dello stato passivo, senza operare alcun rinvio alle norme succitate (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, M.P.S., Rv. 284106; Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, Intesa San Paolo s.p.a., Rv. 279627). 3. Ciò premesso, il Collegio evidenzia che il ricorso, pur se formulato in termini piuttosto generici (in quanto il ricorrente omette sia di indicare espressamente quali, tra le ragioni addotte dall'ordinanza impugnata, intendeva censurare, sia quale sia il vizio lamentato), deve considerarsi ammissibile in quanto, dalla complessiva lettura dei motivi di impugnazione, si evince chiaramente che oggetto della impugnazione è la declaratoria di estinzione per «confusione» dei crediti erariali, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. 2 Lì 4. A tal proposito, la doglianza si articola in due differenti censure. 5. In primo luogo, si contesta che il giudice abbia dichiarato la estinzione per confusione dei crediti erariali - ai sensi dell'articolo 50, comma 2, d. Igs. 159/2011 - senza avere prima accertato la capienza del compendio confiscato. Il motivo è fondato. Coglie nel segno, infatti, il ricorrente laddove afferma che l'estinzione per confusione può dichiararsi solo se il credito (accertato nella sua esistenza e nel grado di privilegio, nel rispetto del principio della tutela della par condicio creditorum) trova capienza nel valore del patrimonio confiscato. Questa Corte (v. sul punto Sez. 5, n. 34523 del 12/07/2021, Conte, non mass;
Sez. 5, n. 5865 del 04/12/2018, dep. 2019, Spelta, Rv. 275493), ha infatti affermato che la confisca non estingue «automaticamente» per confusione «tutti» i crediti erariali nei confronti dei suoi destinatari, sicché - come affermato anche dalle Sezioni civili della Corte - se il credito è soddisfatto solo parzialmente dal valore del compendio confiscato, solo parzialmente si estingue (v. Sez. 6, n. 5316 del 28/11/2023, dep. 2024, Save Group srl, n.m.; per la giurisprudenza civile, Sez. 5 civ., ord. n. 56 del 03/01/2019, Rv. 652498; Sez. 5 civ., ord. n. 754 del 15/01/2019; v. Sez. 5 civ., Ord. n. 15601 del 22/07/2020, Avv. Stato c. Recca, Rv. 658362 - 01). 6. In secondo luogo, si contesta la sussistenza dei presupposti stessi per procedere alla generalizzata estinzione dei crediti erariali, mancando in radice il presupposto stesso per la confusione, ossia l'«identità» tra i due soggetti. Anche tale doglianza è fondata. Sul punto, la giurisprudenza civile di questa Corte (Sez. 5, Ord. n. 56 del 03/01/2019, Pino c. Avv. Stato, Rv. 652498 - 01; Sez. 5, Ord. n. 754 del 06/12/2018, dep. 2019, Green 4 srl c. Agenzia delle entrate, n.m.), che il Collegio intende ribadire, ha precisato che «ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 159 del 2011, i soli crediti erariali (nella specie, relativi all'imposta di registro), nell'ipotesi di confisca di beni già sottoposti a sequestro, si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c., nei limiti in cui il credito stesso abbia trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca, mentre restano fermi i crediti non erariali, come quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali ed ai diritti camerali». Il Collegio evidenzia peraltro, in riferimento alle circolari interpretative citate dal ricorrente, che esse hanno mera natura di atti interni alla pubblica amministrazione, che non esplicano alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può comunque porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo (v. Sez. 3, n. 6619 del 7/2/2012, Zampano, Rv. 252541; Sez. 3, n. 19330 del 27/4/2011, Santoriello, non massimata, con riferimento alla circolare ministeriale n. 2699 del 7 dicembre 2005 in materia di condono edilizio;
Sez. U, n. 10424 del 18/1/2018, Del Fabro, non massimata sul punto, in tema di 3 contributi previdenziali), per cui delle stesse non può tenersi conto (soprattutto ove promananti dallo stesso soggetto che riveste la qualifica di parte processuale) se non come mero ausilio interpretativo. 7. Alla luce delle superiori considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo giudizio sui punti sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino. Così deciso il 12/06/2024.