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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/04/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 557 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto contratti bancari e vertente tra
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo l.r.p.t. sig. , con sede in Parte_1
Cosenza alla Via Panebianco Stazione di Servizio Q8, nonché il sig. in proprio e nella sua qualità di garante Parte_1
( ), nato a [...] il [...] e C.F._1 residente in [...] e la sig.ra
( nata a [...] il Parte_2 C.F._2
19/04/1967 e residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Guarnieri (con studio in Cosenza, Via N. Serra 62), in virtù delle procure in calce;
appellanti e
, in p.l.r.p.t., con sede in Milano, via Controparte_1
Vittorio Betteloni n. 2, in qualità di mandataria della
[...]
società a responsabilità limitata, con sede in Milano, CP_2 via Vittorio Betteloni n. 2, successore del credito della
[...]
, rappresentata e difesa OP dall'Avv. Bruno Cirillo (C.F. ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cava de'
Tirreni (Sa) – 84013 – C.so Umberto, n. 144; appellata nonché
(P. Iva n. ), in Controparte_4 P.IVA_2
p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Caglianone
(C.F.: ). C.F._4
Terza chiamata/appellante incidentale
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “”Voglia l'adita Corte d'Appello di Catanzaro, per le ragioni e i motivi esposti, riformare la sentenza di primo grado impugnata, revocare i d.i. opposti, rigettare la domanda della , accogliere quella di accertamento negativo CP_5 proposta dalla dai suoi coobbligati, questi ultimi anche Pt_1 in riferimento alle fideiussioni, nonché accogliere le opposizioni dagli stessi proposte contro la , condannare quest'ultima CP_5 alla restituzione delle somme di € 9.978,98 e di € 2.487,85 e quindi della complessiva somma di € 12.466,83 ovvero al
pag. 2/18 pagamento della stessa somma in favore della Con Pt_1 condanna alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che ne fa espressa istanza ai sensi degli artt. 92 e ss. c.p.c.”.
Per l'appellata : “Piaccia alla Ecc. Controparte_6
ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettare integralmente l'appello proposto dalla in particolare Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
Dichiararsi inammissibile l'appello in ragione di quanto disposto dall'art. 348 bis c.p.c., e, per l'effetto disporre secondo quanto previsto dall'art. 348 ter c.p.c., con ogni conseguenza di legge in merito a spese e competenze di lite.
In ogni caso riconoscere e dichiarare inammissibili i motivi
d'appello addotti in violazione del Divieto di Nova con ogni conseguente statuizione.
NEL MERITO:
In subordine alla preliminare declaratoria di inammissibilità, dichiarare infondati tutti i motivi d'appello dedotti dall'appellante anche a fronte delle difese contenute nel presente atto nonché per quanto dedotto con l'atto di costituzione in giudizio di primo grado che qui formalmente si richiama e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Cosenza.
In via ancora più subordinata, ove dovesse valutarsi una parziale riforma, l'appellato chiede di valutarsi tutte le conclusioni proposte in primo grado, anche in capo alla subordinata domanda di indebito oggettivo formulata in capo
pag. 3/18 alla terza chiamata e ritenuta assorbita dal Giudice di prime cure.
In ogni caso, con vittoria di spese”.
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Controparte_4
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
a) rigettare l'appello proposto dalla dal Sig. Parte_1
e dalla Sig.ra e così, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 confermare la Sentenza n.2030/2018 emessa dal Tribunale
Ordinario di Cosenza nel Procedimento RG n.5409/2013, con adozione d'ogni ulteriore necessaria e/o consequenziale statuizione.
b) Solo con riferimento alla “Condanna alle Spese” operata dal
Giudice di prime cure, in ragione di quanto esposto in Comparsa di Risposta da “Q8”, Voglia l'Ecc.ma Corte adita, riformare la
Sentenza n.2030/2015 nella sola parte in cui “Condanna
e , in solido, al Parte_1 Parte_1 Parte_2 rimborso delle spese processuali sostenute da
[...]
che liquida con distrazione ex art.93 Controparte_4
C.p.c. in favore dell'avv. G. Caglianone che ne ha fatto richiesta….”, così ponendo dette Spese e Competenze (oltre che quelle della fase d'Appello) a totale carico della CP_7
.
[...]
Il tutto con Distrazione ex Art.93 C.p.c. in favore sottoscritto procuratore antistatario Avv. Giovanni Caglianone, oltre Rimb.
Forf.(15%) nonché C.p.A. ed I.V.A. come per Legge.
Gradatamente, in ogni caso, con Condanna al pagamento di
Spese e Compensi della presente procedura d'Appello, da
Distrarsi ex Art.93 C.p.c. in favore del sottoscritto Avv. Giovanni
pag. 4/18 Caglianone antistatario, oltre Rimb. Forf.(15%) nonché C.p.A. ed
I.V.A. come per Legge”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione notificato in data 12.11.2013,
(d'ora in poi, e i Parte_1 Pt_1 suoi soci e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinnanzi al Tribunale di Cosenza nel procedimento n.
RG 5409/13, la OP
(d'ora in poi, deducendo l'omessa consegna del CP_3 contratto di c/c n. 09/00/3040, su cui venivano gestiti i RID,
l'omessa trasmissione degli estratti conto, l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e la mancata pattuizione del tasso degli stessi. Contestavano inoltre la richiesta della avanzata con raccomandata CP_3 del 31.10.13, di pagamento della somma di euro 70.372,15 relativa ad un RID eseguito in favore di Controparte_4
lamentando il mancato pagamento di altri RID,
[...] con conseguenti danni per la Chiedevano, dunque, Pt_1 accertarsi che nulla è dovuto alla convenuta e CP_3 condannare la stessa alla restituzione in favore di Pt_1 di tutte le somme trattenute a titolo di interessi passivi,
[...] quantificabili in euro 26.000,00, nonché al risarcimento dei danni in favore della stessa, quantificato in euro 35.000,00; in via subordinata, dichiarare compensate le somme eventualmente dovute.
1.1.
pag. 5/18 La banca si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda e chiamando in causa Controparte_4
(d'ora in poi, , per sentire dichiarare che la stessa è CP_4 tenuta a restituire la somma di euro 70.372,15 che le è stata versata per conto di quale indebito oggettivo ex art. Pt_1
2033 e ss. c.c. o, in subordine, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, per sentire dichiarare la stessa società convenuta tenuta alla ripetizione in suo favore della somma di euro 70.372,15 quale arricchimento senza causa ex art. 2041 e ss. c.c.
1.2.
Nelle more della corretta instaurazione del contraddittorio relativo alla domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla l'istituto bancario Pt_1 depositava ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere ingiunzione al pagamento in solido della somma di euro
58.650,49, oltre interessi e spese, deducendo di accreditare tale importo in forza del rapporto di conto corrente intercorso con che, alla data del passaggio a sofferenza Pt_1
(27.11.13) presentava un saldo passivo di euro 71.117,32
(parzialmente compensato con controcrediti della Pt_1 nonché in forza delle fideiussioni prestate dagli altri due destinatari del monitorio. L'ingiunzione di pagamento veniva impugnata con tre diversi atti di citazione in opposizione: uno della ditta con istanza di revoca del decreto e Pt_1 condanna al risarcimento dei danni per euro 50.000,00 e alla restituzione della somma di euro 9.978,98; due da parte dei soci e che formulavano contestazioni Pt_1 Pt_2 concernenti anche le fideiussioni, con richiesta di condanna pag. 6/18 dell'opposta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
1.3.
I giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo venivano riuniti - tra loro e poi - al procedimento n. RG 5409/13 che, nel frattempo, era sanato dalla condizione di procedibilità: la procedura di mediazione obbligatoria era stata, infatti, regolarmente espletata e si era conclusa con esito negativo. Si costituiva in giudizio deducendo la propria carenza di CP_4 legittimazione passiva nonché la nullità della chiamata in causa di terzo, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti dalla nella memoria di CP_8 replica ex art. 190 c.p.c., rinunciava espressamente all'eccezione previamente sollevata sull'anatocismo.
2.
Il Tribunale di Cosenza ha rigettato le domande e le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte da e dai suoi Pt_1 soci e , confermando il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo, dichiarato esecutivo, e condannando Parte_3 in solido, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla liquidate in euro 687,00 per esborsi ed euro 7.000,00 CP_3 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, CPA e iva;
e i suoi soci sono stati condannati, in solido, anche al Pt_1 rimborso delle spese processuali sostenute da
[...]
liquidate, con distrazione ex art. 93 Controparte_4
c.p.c., in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, CPA e iva. La sentenza dà atto che la questione dell'anatocismo, <infondatamente sollevata>, è comunque pag. 7/18 superata in ragione della rinuncia espressamente formulata nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c.; ritiene ultronee le questioni circa la mancata consegna del contratto e la mancata produzione in giudizio degli estratti conto, riconducendo l'ambito effettivo della controversia <in via esclusiva> al solo addebito della complessiva somma di euro
70.372,15, conseguente a due pagamenti effettuati in favore di con il sistema RID. Controparte_4
3.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ritualmente appello affidandolo ai seguenti motivi. Pt_1
Con il primo motivo, l'appellante deduce “Errata
Qualificazione della Domanda, Ultrapetizione, violazione dell'art.
112 c.p.c.”, sostenendo che la decisione del giudice ha ricondotto le domande delle parti all'interno della figura giuridica del contratto di conto corrente mentre, in realtà, le azioni proposte dalle parti sono da ricondurre alla fattispecie sostanziale dei
Rapporti Interbancari Diretti (RID).
Con il secondo motivo, lamenta “Nullità della domanda per mancata specifica indicazione degli elementi essenziali del diritto (Editio Actionis), Violazione dell'art. 163, 3° comma, n. 4,
c.p.c.”.Asserisce l'appellante che nonostante l'eccezione dalla medesima formulata in più occasioni, la banca non ha mai indicato la data precisa in cui sarebbero stati effettuati i pagamenti dei due RID e, quindi, la data in cui vi sarebbe stata la mancanza di fondi, elementi essenziali per poter verificare il momento in cui sarebbe sorta l'obbligazione a carico della determinando così assoluta incertezza delle causae Pt_1 petendi.
pag. 8/18 Con il terzo motivo posto a fondamento del gravame,
l'appellante deduce “Infondatezza ed Inammissibilità della Contr Domanda della ”.A suo dire, la sentenza non ha accertato la fondatezza della domanda della banca, verificando la sussistenza di una clausola del contratto che la autorizzava ad effettuare i pagamenti RID anche in mancanza di fondi e, soprattutto, verificare come tali operazioni potessero poi essere contabilizzate
“in rosso” sul conto corrente. Elementi di cui la banca avrebbe dovuto dare prova secondo la regola generale sull'onere probatorio. L'istituto di credito, inoltre, non avrebbe mai prodotto alcun contratto.
Con il quarto motivo di doglianza, l'appellante imputa al primo giudice “Erroneità della motivazione, Extrapetizione,
Violazione dell'art. 112 c.p.c.”.Il giudice avrebbe rilevato d'ufficio la questione dell'extra-fido, pur trattandosi di eccezione in senso stretto, non sollevata da controparte, incorrendo così nel vizio di extrapetizione.
Il quinto motivo di gravame attiene alla “Mancata Prova dei Fatti Costitutivi – Prova del Contrario – Extrapetizione, violazione dell'art. 112 e dell'art. 2697 c.c.”. La banca, a parere dell'odierno appellante, non avrebbe mai fornito la prova specifica dell'esecuzione dei RID unitamente alla contestuale mancanza dei fondi. In più, gli estratti conto prodotti da Pt_1 relativi al periodo indicato da controparte, non riportano i RID in questione e mostrano un saldo attivo del conto corrente pari ad euro 200.000,00.
Con il sesto motivo di doglianza, intitolato “Erroneità ed
Illogicità della Motivazione, Omessa Motivazione, Extrapetizione,
Violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 183 c.p.c.”, ha Pt_1 specificamente contestato la circostanza secondo cui al momento pag. 9/18 del pagamento dei RID non vi fosse capienza nel proprio conto corrente (senza che ciò possa costituire un'inversione dell'onere probatorio), producendo copia degli estratti conto e fornendo così la prova dell'esatto contrario. Fondare la decisione sulla mancata capienza dei fondi, quindi, a suo parere, determina erroneità della motivazione. La motivazione offerta dalla sentenza sarebbe anche errata e fuorviante, laddove fa riferimento ad “altre operazioni passive” non meglio specificate, che avrebbero determinato il saldo a debito.
Con il settimo profilo di doglianza, l'appellante imputa al giudice di prima sede “Errore nella motivazione ed errata ricostruzione dei fatti”. con l'azione proposta, aveva Pt_1 chiesto di accertare negativamente la sussistenza di un'obbligazione derivante dal negozio giuridico dei RID, e non dal rapporto di conto corrente.
Con l'ottavo motivo di gravame, l'appellante deduce
“Inefficacia/Nullità delle fideiussioni”, sostenendo che le fideiussioni sono nulle ai sensi degli artt. 1955 e 1956 c.c., poiché sono state svolte operazioni non rientranti nell'ordinario svolgimento del rapporto contrattuale garantito, anzi addirittura abnormi (pagamento di RID per oltre euro 55.000,00 a fronte del fido di euro 15.000,00) rispetto alle regole del bonus argentarius.
La fideiussione deve ritenersi estinta anche ai sensi dell'art. 1957 c.c.; l'obbligazione, infatti, sarebbe sorta nel periodo giugno/luglio 2012 mentre la prima richiesta rivolta al debitore principale è avvenuta in data 15.10.2013, cioè, ben oltre i 6 mesi previsti dalla norma citata.
Il nono motivo di appello denuncia una “Ulteriore Nullità delle fideiussioni”.Dai documenti in atti, le fideiussioni sarebbero state sottoscritte su modelli ABI, oggetto di delibera pag. 10/18 dell'autorità AGCM che ne ha dichiarato l'illegittimità per violazione della legge antitrust. Anche la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la nullità di tutte le fideiussioni redatte con tali modelli.
Il decimo motivo attiene alla “Condanna alle spese a favore del terzo”.L'appellante asserisce che la giurisprudenza di legittimità citata per relationem dalla sentenza gravata, a fondamento dell'addebito delle spese di giudizio sostenute da a carico di riguarda il diverso caso in cui il terzo CP_4 Pt_1 sia stato chiamato a garanzia dal debitore o dal creditore, quindi non applicabile al caso di specie (terzo chiamato dal creditore per ripetizione di indebito). Ritiene, inoltre, ingiustificata l'imputazione delle spese del giudizio sostenute da anche CP_4 ai due fideiussori, che nessun collegamento giuridico hanno con la medesima.
4.
Si è costituita la eccependo preliminarmente CP_3
l'inammissibilità dell'appello, per avere parte appellante mosso doglianze su aspetti già esaustivamente valutati e compiutamente motivati dal giudice di prime cure, e per aver aggiunto nuove istanze, relative alle fideiussioni, in violazione del c.d. divieto di nova in appello.
Si è costituita in giudizio deducendo anche in CP_4 questa sede la propria carenza di legittimazione passiva e la nullità della chiamata in causa di terzo, in quanto priva dei requisiti prescritti dall'art.106 c.p.c., formulando le conclusioni sopra riportate e chiedendo porre ogni addebito di Contr spese a . Nel corso del giudizio, si è costituita CP_2 quale successore nel credito della banca, dapprima tramite la pag. 11/18 mandataria - con richiesta di estromissione della CP_9
Banca dal giudizio - successivamente, tramite la mandataria società . Controparte_1
All'udienza del 12.12.2024, rilevato che le parti nel termine assegnato hanno depositato note, la causa è stata assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.
Va anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello della società deducente perché, quantunque eccessivamente articolato, l'atto di impugnazione identifica le parti della sentenza che si chiede rivisitare, indicandone specificamente i diversi ordini di motivi.
5.1.
Nel merito l'appello è fondato e dev'essere accolto, per quanto di ragione, per le considerazioni che seguono.
Va rilevato che, per come precisato da parte appellante nella comparsa conclusionale e ancor più incisivamente nella memoria di replica, “la questione - oggetto della controversia - riguarda n. 2 RID rispettivamente di € 36.379,51 e di € Par 33.992,64 che la controparte asserisce di aver pagato alla in mancanza di fondi, nel periodo compreso tra giugno/luglio
2012 ” aggiungendo che, per come è emerso dalla documentazione prodotta ed allegata anche dalla controparte e, comunque, da parte appellante, con la memoria n. 2 ex art.
pag. 12/18 183 c.p.c, nel periodo indicato non vi è traccia dei due RID in contestazione.
Devono pertanto considerarsi abbandonate tutte le altre questioni relative al rapporto bancario e fideiussorio intercorso Contr con .
5.2.
È pacifico tra le parti che nell'ambito del rapporto Contr bancario instaurato tra e erano previste Pt_1 operazioni del tipo RID (acronimo di “rapporto interbancario diretto”), ovvero di un servizio di pagamento mediante il quale il cliente autorizza la propria banca ad accettare gli ordini di addebito di un determinato creditore, le cui condizioni sono contenute nel contratto di conto corrente al quale il RID è strettamente collegato.
La banca, in ragione dei rapporti contrattuali intercorrenti con aveva quindi ricevuto mandato di Pt_1 eseguire, per conto della stessa, i pagamenti richiesti da
(tant'è che e i suoi fideiussori avevano CP_4 Pt_1 originariamente dedotto, a fondamento della pretesa risarcitoria, la mancata esecuzione di altri pagamenti in favore della medesima compagnia nel periodo giugno/agosto 2012).
Tuttavia, l'istituto bancario non ha dimostrato documentalmente di aver provveduto al pagamento dedotto in monitorio, in favore di e per conto di in CP_4 Pt_1 esecuzione dei RID contestati (e in assenza di provvista).
Dall'esame degli estratti conto prodotti in atti, senza alcun rilievo da controparte, infatti, non risulta in alcun modo l'addebito, posto originariamente a fondamento del procedimento monitorio, consistito in due pagamenti per pag. 13/18 rimessa diretta, uno di importo pari a euro 36.379,51 e l'atro di euro 33.992,64 per un totale di euro 70.372,15.
Né è possibile trarre elementi di prova dal fascicolo del monitorio, il cui contenuto non è stato riproposto dall'istituto di credito tra gli atti di parte, nonostante ne avesse avuto sempre possibilità (dovendo escludersi trattarsi di documenti
: Cass., Ord., 31 luglio 2019 n. 20584; in termini analoghi Id., 15 marzo 2006, n. 5681) e di cui non vi è traccia in atti, restando onere della parte opposta depositare il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione (Id.,
18 luglio 2013 n. 17603).
Mentre in sede monitoria è sufficiente la produzione anche solo di un estratto conto c.d. certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca di cui all'art. 50 TUB, nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo questo può assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Cass., 3 maggio 2011 n. 9695), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice, nel contesto di altri elementi significativi. Infatti, il giudizio di opposizione non ha per oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena e per questo non è sufficiente una mera documentazione conforme alle scritture contabili (Cass., 6 giugno 2018 n. 14640).
La banca, pertanto, non ha dimostrato l'esistenza del credito fatto valere in sede monitoria e costituente oggetto di accertamento nell'ambito del giudizio di primo grado, non essendovi negli estratti conto trasmessi al cliente, alcuna pag. 14/18 corrispondente annotazione a debito. ha allegato, sin Pt_1 dalla memoria istruttoria in primo grado, copia degli estratti conto relativi al periodo interessato, contestando il riepilogo contabile presentato in sede di ingiunzione di pagamento, affermando trattarsi di certificazione ed
, riguardante (testualmente dalla seconda pagina della memoria ex art. 183 VI comma n. 2) “numero 2 presunti
e non meglio determinati RID che sarebbero stati pagati dalla banca nel periodo contabile giugno-luglio 2012. La certificazione, infatti, riguarda uno specchietto contabile di poche righe datato 11.12.2013. Ma ciò che è più grave tale riepilogo contabile non corrisponde con quanto risultante degli estratti conto! Si badi bene, estratti conto prodotti della controparte! In essi, invero, non vi è traccia dei due RID indicati nel report contabile certificato dal dirigente di banca!”. La stessa società, nella memoria di replica, riporta che nel rapporto contabile certificato dal dirigente, è indicata come data dei due RID contestati il 19 luglio 2012 (con esclusione, quindi del mese di giugno), facendo osservare che “nel periodo giugno/luglio 2012 dei due RID non vi è alcun riscontro contabile. La circostanza risulta provata dai documenti prodotti”.
Ed effettivamente, dagli estratti conto riprodotti in atti, pur risultando tutta una serie di voci segnate come
“PAGAMENTO RID” a favore di , non è Controparte_4 dato riscontrare in data 19 luglio alcun addebito, né tra i valori annotati in scrittura risultano importi corrispondenti a quelli fatti valere in monitorio.
pag. 15/18 Conseguentemente, non è possibile riscontrare nemmeno uno sforamento del fido, con una posta a debito di
Pt_1
La domanda va pertanto accolta, stabilendo che nulla è dovuto da in relazione ai due RID portati in monitorio Pt_1
Contr e, poiché da come emerge dalle stesse allegazioni della , la banca ha trattenuto di propria iniziativa tramite compensazione le somme dovute a a diverso titolo, Pt_1 consistenti nei due importi di euro 9.978,98 e di euro
2.487,85, per un totale di euro 12.466,83, ne va dichiarato il diritto alla riscossione da parte della correntista, alla chiusura del conto.
5.3.
Occorre ora esaminare l'appello incidentale proposto da che nella comparsa di costituzione, ha chiesto CP_4 espressamente riformare la sentenza, nella parte in cui condanna e i due soci in solido al rimborso delle spese Pt_1 processuali da essa sostenute, chiedendo di porre le stesse
(oltre che di quelle della fase di appello) a carico esclusivo della banca. Premesso che per la proposizione dell'appello incidentale non sono necessarie formule sacramentali, purché risulti con certezza la volontà di ottenere una riforma del provvedimento impugnato, vanno senz'altro riconosciuti, nelle affermazioni contenute negli scritti difensivi e nelle conclusioni, gli estremi di una richiesta di riforma della decisione, e la domanda è fondata. Infatti, era stata CP_4 chiamata in causa dalla banca, per rimanere indenne nel caso di condanna, ed ottenere la ripetizione dell'indebito. La banca però non ha provato di aver effettuato un pagamento non pag. 16/18 dovuto, a seguito della contestazione mossa da Nei CP_4 rapporti con tale ultima società, infatti, trattandosi di ripetizione di indebito, la avrebbe dovuto dimostrare di CP_3 avere corrisposto somme non dovute, a nulla rilevando il mancato regolare addebito a carico di laddove Pt_1
l'istituto bancario si è limitato a chiedere di rimanere indenne da obblighi di pagamento nei confronti del proprio cliente, senza coltivare la domanda sul piano istruttorio.
6.
La è da considerarsi totalmente soccombente, CP_3 sia in primo che in secondo grado, con aggravio di spese a suo carico, sia nei confronti di che di chiamata in Pt_1 CP_4 causa. Spese di primo grado già stabilite in sentenza, spese di secondo grado liquidate secondo parametri forensi, sul valore di causa dichiarato, le quattro fasi, nei minimi per il valore della causa vicina alla soglia minima dello scaglione di riferimento e la non particolare complessità del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
da e da Parte_1 Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 2030/2018 emessa il 2.10.2018 Pt_2 dal Tribunale di Cosenza, e sull'appello incidentale proposto da avverso la medesima Controparte_4 pronuncia, nei confronti di OP
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...] disattesa, così provvede:
pag. 17/18 - accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e rigetta la domanda proposta in monitorio da
[...]
; OP
- dichiara dovuta da OP
a alla
[...] Parte_1 Parte_1 chiusura del conto corrente la somma di euro 12.466,83;
- condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio in favore di Parte_1
e già liquidate per il Parte_1 Parte_2 primo grado in euro 687,00 per esborsi e ed euro 7000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie cpa e iva, e per il grado di appello, in euro 7160,00 oltre gli esborsi anticipati, spese generali forfettarie, iva e cassa, ordinandone la distrazione in favore dell'avv.to Marcello
Guarnieri, dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle spese Controparte_1 sostenute da liquidate per Controparte_4 il primo grado di giudizio in euro 5.000,00 oltre rimborso spese forfettarie cpa e iva, e per il grado di appello, in euro 7160,00 con il rimborso di spese generali forfettarie, iva e cassa, ordinandone la distrazione in favore dell'avv.to Giovanni Caglianone, dichiaratosi antistatario.
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Deciso così in Catanzaro, 2.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Fabrizio Cosentino Alberto Nicola Filardo
pag. 18/18
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 557 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto contratti bancari e vertente tra
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo l.r.p.t. sig. , con sede in Parte_1
Cosenza alla Via Panebianco Stazione di Servizio Q8, nonché il sig. in proprio e nella sua qualità di garante Parte_1
( ), nato a [...] il [...] e C.F._1 residente in [...] e la sig.ra
( nata a [...] il Parte_2 C.F._2
19/04/1967 e residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Guarnieri (con studio in Cosenza, Via N. Serra 62), in virtù delle procure in calce;
appellanti e
, in p.l.r.p.t., con sede in Milano, via Controparte_1
Vittorio Betteloni n. 2, in qualità di mandataria della
[...]
società a responsabilità limitata, con sede in Milano, CP_2 via Vittorio Betteloni n. 2, successore del credito della
[...]
, rappresentata e difesa OP dall'Avv. Bruno Cirillo (C.F. ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cava de'
Tirreni (Sa) – 84013 – C.so Umberto, n. 144; appellata nonché
(P. Iva n. ), in Controparte_4 P.IVA_2
p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Caglianone
(C.F.: ). C.F._4
Terza chiamata/appellante incidentale
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “”Voglia l'adita Corte d'Appello di Catanzaro, per le ragioni e i motivi esposti, riformare la sentenza di primo grado impugnata, revocare i d.i. opposti, rigettare la domanda della , accogliere quella di accertamento negativo CP_5 proposta dalla dai suoi coobbligati, questi ultimi anche Pt_1 in riferimento alle fideiussioni, nonché accogliere le opposizioni dagli stessi proposte contro la , condannare quest'ultima CP_5 alla restituzione delle somme di € 9.978,98 e di € 2.487,85 e quindi della complessiva somma di € 12.466,83 ovvero al
pag. 2/18 pagamento della stessa somma in favore della Con Pt_1 condanna alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che ne fa espressa istanza ai sensi degli artt. 92 e ss. c.p.c.”.
Per l'appellata : “Piaccia alla Ecc. Controparte_6
ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettare integralmente l'appello proposto dalla in particolare Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
Dichiararsi inammissibile l'appello in ragione di quanto disposto dall'art. 348 bis c.p.c., e, per l'effetto disporre secondo quanto previsto dall'art. 348 ter c.p.c., con ogni conseguenza di legge in merito a spese e competenze di lite.
In ogni caso riconoscere e dichiarare inammissibili i motivi
d'appello addotti in violazione del Divieto di Nova con ogni conseguente statuizione.
NEL MERITO:
In subordine alla preliminare declaratoria di inammissibilità, dichiarare infondati tutti i motivi d'appello dedotti dall'appellante anche a fronte delle difese contenute nel presente atto nonché per quanto dedotto con l'atto di costituzione in giudizio di primo grado che qui formalmente si richiama e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Cosenza.
In via ancora più subordinata, ove dovesse valutarsi una parziale riforma, l'appellato chiede di valutarsi tutte le conclusioni proposte in primo grado, anche in capo alla subordinata domanda di indebito oggettivo formulata in capo
pag. 3/18 alla terza chiamata e ritenuta assorbita dal Giudice di prime cure.
In ogni caso, con vittoria di spese”.
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Controparte_4
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
a) rigettare l'appello proposto dalla dal Sig. Parte_1
e dalla Sig.ra e così, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 confermare la Sentenza n.2030/2018 emessa dal Tribunale
Ordinario di Cosenza nel Procedimento RG n.5409/2013, con adozione d'ogni ulteriore necessaria e/o consequenziale statuizione.
b) Solo con riferimento alla “Condanna alle Spese” operata dal
Giudice di prime cure, in ragione di quanto esposto in Comparsa di Risposta da “Q8”, Voglia l'Ecc.ma Corte adita, riformare la
Sentenza n.2030/2015 nella sola parte in cui “Condanna
e , in solido, al Parte_1 Parte_1 Parte_2 rimborso delle spese processuali sostenute da
[...]
che liquida con distrazione ex art.93 Controparte_4
C.p.c. in favore dell'avv. G. Caglianone che ne ha fatto richiesta….”, così ponendo dette Spese e Competenze (oltre che quelle della fase d'Appello) a totale carico della CP_7
.
[...]
Il tutto con Distrazione ex Art.93 C.p.c. in favore sottoscritto procuratore antistatario Avv. Giovanni Caglianone, oltre Rimb.
Forf.(15%) nonché C.p.A. ed I.V.A. come per Legge.
Gradatamente, in ogni caso, con Condanna al pagamento di
Spese e Compensi della presente procedura d'Appello, da
Distrarsi ex Art.93 C.p.c. in favore del sottoscritto Avv. Giovanni
pag. 4/18 Caglianone antistatario, oltre Rimb. Forf.(15%) nonché C.p.A. ed
I.V.A. come per Legge”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione notificato in data 12.11.2013,
(d'ora in poi, e i Parte_1 Pt_1 suoi soci e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinnanzi al Tribunale di Cosenza nel procedimento n.
RG 5409/13, la OP
(d'ora in poi, deducendo l'omessa consegna del CP_3 contratto di c/c n. 09/00/3040, su cui venivano gestiti i RID,
l'omessa trasmissione degli estratti conto, l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e la mancata pattuizione del tasso degli stessi. Contestavano inoltre la richiesta della avanzata con raccomandata CP_3 del 31.10.13, di pagamento della somma di euro 70.372,15 relativa ad un RID eseguito in favore di Controparte_4
lamentando il mancato pagamento di altri RID,
[...] con conseguenti danni per la Chiedevano, dunque, Pt_1 accertarsi che nulla è dovuto alla convenuta e CP_3 condannare la stessa alla restituzione in favore di Pt_1 di tutte le somme trattenute a titolo di interessi passivi,
[...] quantificabili in euro 26.000,00, nonché al risarcimento dei danni in favore della stessa, quantificato in euro 35.000,00; in via subordinata, dichiarare compensate le somme eventualmente dovute.
1.1.
pag. 5/18 La banca si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda e chiamando in causa Controparte_4
(d'ora in poi, , per sentire dichiarare che la stessa è CP_4 tenuta a restituire la somma di euro 70.372,15 che le è stata versata per conto di quale indebito oggettivo ex art. Pt_1
2033 e ss. c.c. o, in subordine, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, per sentire dichiarare la stessa società convenuta tenuta alla ripetizione in suo favore della somma di euro 70.372,15 quale arricchimento senza causa ex art. 2041 e ss. c.c.
1.2.
Nelle more della corretta instaurazione del contraddittorio relativo alla domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla l'istituto bancario Pt_1 depositava ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere ingiunzione al pagamento in solido della somma di euro
58.650,49, oltre interessi e spese, deducendo di accreditare tale importo in forza del rapporto di conto corrente intercorso con che, alla data del passaggio a sofferenza Pt_1
(27.11.13) presentava un saldo passivo di euro 71.117,32
(parzialmente compensato con controcrediti della Pt_1 nonché in forza delle fideiussioni prestate dagli altri due destinatari del monitorio. L'ingiunzione di pagamento veniva impugnata con tre diversi atti di citazione in opposizione: uno della ditta con istanza di revoca del decreto e Pt_1 condanna al risarcimento dei danni per euro 50.000,00 e alla restituzione della somma di euro 9.978,98; due da parte dei soci e che formulavano contestazioni Pt_1 Pt_2 concernenti anche le fideiussioni, con richiesta di condanna pag. 6/18 dell'opposta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
1.3.
I giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo venivano riuniti - tra loro e poi - al procedimento n. RG 5409/13 che, nel frattempo, era sanato dalla condizione di procedibilità: la procedura di mediazione obbligatoria era stata, infatti, regolarmente espletata e si era conclusa con esito negativo. Si costituiva in giudizio deducendo la propria carenza di CP_4 legittimazione passiva nonché la nullità della chiamata in causa di terzo, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti dalla nella memoria di CP_8 replica ex art. 190 c.p.c., rinunciava espressamente all'eccezione previamente sollevata sull'anatocismo.
2.
Il Tribunale di Cosenza ha rigettato le domande e le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte da e dai suoi Pt_1 soci e , confermando il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo, dichiarato esecutivo, e condannando Parte_3 in solido, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla liquidate in euro 687,00 per esborsi ed euro 7.000,00 CP_3 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, CPA e iva;
e i suoi soci sono stati condannati, in solido, anche al Pt_1 rimborso delle spese processuali sostenute da
[...]
liquidate, con distrazione ex art. 93 Controparte_4
c.p.c., in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, CPA e iva. La sentenza dà atto che la questione dell'anatocismo, <infondatamente sollevata>, è comunque pag. 7/18 superata in ragione della rinuncia espressamente formulata nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c.; ritiene ultronee le questioni circa la mancata consegna del contratto e la mancata produzione in giudizio degli estratti conto, riconducendo l'ambito effettivo della controversia <in via esclusiva> al solo addebito della complessiva somma di euro
70.372,15, conseguente a due pagamenti effettuati in favore di con il sistema RID. Controparte_4
3.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ritualmente appello affidandolo ai seguenti motivi. Pt_1
Con il primo motivo, l'appellante deduce “Errata
Qualificazione della Domanda, Ultrapetizione, violazione dell'art.
112 c.p.c.”, sostenendo che la decisione del giudice ha ricondotto le domande delle parti all'interno della figura giuridica del contratto di conto corrente mentre, in realtà, le azioni proposte dalle parti sono da ricondurre alla fattispecie sostanziale dei
Rapporti Interbancari Diretti (RID).
Con il secondo motivo, lamenta “Nullità della domanda per mancata specifica indicazione degli elementi essenziali del diritto (Editio Actionis), Violazione dell'art. 163, 3° comma, n. 4,
c.p.c.”.Asserisce l'appellante che nonostante l'eccezione dalla medesima formulata in più occasioni, la banca non ha mai indicato la data precisa in cui sarebbero stati effettuati i pagamenti dei due RID e, quindi, la data in cui vi sarebbe stata la mancanza di fondi, elementi essenziali per poter verificare il momento in cui sarebbe sorta l'obbligazione a carico della determinando così assoluta incertezza delle causae Pt_1 petendi.
pag. 8/18 Con il terzo motivo posto a fondamento del gravame,
l'appellante deduce “Infondatezza ed Inammissibilità della Contr Domanda della ”.A suo dire, la sentenza non ha accertato la fondatezza della domanda della banca, verificando la sussistenza di una clausola del contratto che la autorizzava ad effettuare i pagamenti RID anche in mancanza di fondi e, soprattutto, verificare come tali operazioni potessero poi essere contabilizzate
“in rosso” sul conto corrente. Elementi di cui la banca avrebbe dovuto dare prova secondo la regola generale sull'onere probatorio. L'istituto di credito, inoltre, non avrebbe mai prodotto alcun contratto.
Con il quarto motivo di doglianza, l'appellante imputa al primo giudice “Erroneità della motivazione, Extrapetizione,
Violazione dell'art. 112 c.p.c.”.Il giudice avrebbe rilevato d'ufficio la questione dell'extra-fido, pur trattandosi di eccezione in senso stretto, non sollevata da controparte, incorrendo così nel vizio di extrapetizione.
Il quinto motivo di gravame attiene alla “Mancata Prova dei Fatti Costitutivi – Prova del Contrario – Extrapetizione, violazione dell'art. 112 e dell'art. 2697 c.c.”. La banca, a parere dell'odierno appellante, non avrebbe mai fornito la prova specifica dell'esecuzione dei RID unitamente alla contestuale mancanza dei fondi. In più, gli estratti conto prodotti da Pt_1 relativi al periodo indicato da controparte, non riportano i RID in questione e mostrano un saldo attivo del conto corrente pari ad euro 200.000,00.
Con il sesto motivo di doglianza, intitolato “Erroneità ed
Illogicità della Motivazione, Omessa Motivazione, Extrapetizione,
Violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 183 c.p.c.”, ha Pt_1 specificamente contestato la circostanza secondo cui al momento pag. 9/18 del pagamento dei RID non vi fosse capienza nel proprio conto corrente (senza che ciò possa costituire un'inversione dell'onere probatorio), producendo copia degli estratti conto e fornendo così la prova dell'esatto contrario. Fondare la decisione sulla mancata capienza dei fondi, quindi, a suo parere, determina erroneità della motivazione. La motivazione offerta dalla sentenza sarebbe anche errata e fuorviante, laddove fa riferimento ad “altre operazioni passive” non meglio specificate, che avrebbero determinato il saldo a debito.
Con il settimo profilo di doglianza, l'appellante imputa al giudice di prima sede “Errore nella motivazione ed errata ricostruzione dei fatti”. con l'azione proposta, aveva Pt_1 chiesto di accertare negativamente la sussistenza di un'obbligazione derivante dal negozio giuridico dei RID, e non dal rapporto di conto corrente.
Con l'ottavo motivo di gravame, l'appellante deduce
“Inefficacia/Nullità delle fideiussioni”, sostenendo che le fideiussioni sono nulle ai sensi degli artt. 1955 e 1956 c.c., poiché sono state svolte operazioni non rientranti nell'ordinario svolgimento del rapporto contrattuale garantito, anzi addirittura abnormi (pagamento di RID per oltre euro 55.000,00 a fronte del fido di euro 15.000,00) rispetto alle regole del bonus argentarius.
La fideiussione deve ritenersi estinta anche ai sensi dell'art. 1957 c.c.; l'obbligazione, infatti, sarebbe sorta nel periodo giugno/luglio 2012 mentre la prima richiesta rivolta al debitore principale è avvenuta in data 15.10.2013, cioè, ben oltre i 6 mesi previsti dalla norma citata.
Il nono motivo di appello denuncia una “Ulteriore Nullità delle fideiussioni”.Dai documenti in atti, le fideiussioni sarebbero state sottoscritte su modelli ABI, oggetto di delibera pag. 10/18 dell'autorità AGCM che ne ha dichiarato l'illegittimità per violazione della legge antitrust. Anche la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la nullità di tutte le fideiussioni redatte con tali modelli.
Il decimo motivo attiene alla “Condanna alle spese a favore del terzo”.L'appellante asserisce che la giurisprudenza di legittimità citata per relationem dalla sentenza gravata, a fondamento dell'addebito delle spese di giudizio sostenute da a carico di riguarda il diverso caso in cui il terzo CP_4 Pt_1 sia stato chiamato a garanzia dal debitore o dal creditore, quindi non applicabile al caso di specie (terzo chiamato dal creditore per ripetizione di indebito). Ritiene, inoltre, ingiustificata l'imputazione delle spese del giudizio sostenute da anche CP_4 ai due fideiussori, che nessun collegamento giuridico hanno con la medesima.
4.
Si è costituita la eccependo preliminarmente CP_3
l'inammissibilità dell'appello, per avere parte appellante mosso doglianze su aspetti già esaustivamente valutati e compiutamente motivati dal giudice di prime cure, e per aver aggiunto nuove istanze, relative alle fideiussioni, in violazione del c.d. divieto di nova in appello.
Si è costituita in giudizio deducendo anche in CP_4 questa sede la propria carenza di legittimazione passiva e la nullità della chiamata in causa di terzo, in quanto priva dei requisiti prescritti dall'art.106 c.p.c., formulando le conclusioni sopra riportate e chiedendo porre ogni addebito di Contr spese a . Nel corso del giudizio, si è costituita CP_2 quale successore nel credito della banca, dapprima tramite la pag. 11/18 mandataria - con richiesta di estromissione della CP_9
Banca dal giudizio - successivamente, tramite la mandataria società . Controparte_1
All'udienza del 12.12.2024, rilevato che le parti nel termine assegnato hanno depositato note, la causa è stata assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.
Va anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello della società deducente perché, quantunque eccessivamente articolato, l'atto di impugnazione identifica le parti della sentenza che si chiede rivisitare, indicandone specificamente i diversi ordini di motivi.
5.1.
Nel merito l'appello è fondato e dev'essere accolto, per quanto di ragione, per le considerazioni che seguono.
Va rilevato che, per come precisato da parte appellante nella comparsa conclusionale e ancor più incisivamente nella memoria di replica, “la questione - oggetto della controversia - riguarda n. 2 RID rispettivamente di € 36.379,51 e di € Par 33.992,64 che la controparte asserisce di aver pagato alla in mancanza di fondi, nel periodo compreso tra giugno/luglio
2012 ” aggiungendo che, per come è emerso dalla documentazione prodotta ed allegata anche dalla controparte e, comunque, da parte appellante, con la memoria n. 2 ex art.
pag. 12/18 183 c.p.c, nel periodo indicato non vi è traccia dei due RID in contestazione.
Devono pertanto considerarsi abbandonate tutte le altre questioni relative al rapporto bancario e fideiussorio intercorso Contr con .
5.2.
È pacifico tra le parti che nell'ambito del rapporto Contr bancario instaurato tra e erano previste Pt_1 operazioni del tipo RID (acronimo di “rapporto interbancario diretto”), ovvero di un servizio di pagamento mediante il quale il cliente autorizza la propria banca ad accettare gli ordini di addebito di un determinato creditore, le cui condizioni sono contenute nel contratto di conto corrente al quale il RID è strettamente collegato.
La banca, in ragione dei rapporti contrattuali intercorrenti con aveva quindi ricevuto mandato di Pt_1 eseguire, per conto della stessa, i pagamenti richiesti da
(tant'è che e i suoi fideiussori avevano CP_4 Pt_1 originariamente dedotto, a fondamento della pretesa risarcitoria, la mancata esecuzione di altri pagamenti in favore della medesima compagnia nel periodo giugno/agosto 2012).
Tuttavia, l'istituto bancario non ha dimostrato documentalmente di aver provveduto al pagamento dedotto in monitorio, in favore di e per conto di in CP_4 Pt_1 esecuzione dei RID contestati (e in assenza di provvista).
Dall'esame degli estratti conto prodotti in atti, senza alcun rilievo da controparte, infatti, non risulta in alcun modo l'addebito, posto originariamente a fondamento del procedimento monitorio, consistito in due pagamenti per pag. 13/18 rimessa diretta, uno di importo pari a euro 36.379,51 e l'atro di euro 33.992,64 per un totale di euro 70.372,15.
Né è possibile trarre elementi di prova dal fascicolo del monitorio, il cui contenuto non è stato riproposto dall'istituto di credito tra gli atti di parte, nonostante ne avesse avuto sempre possibilità (dovendo escludersi trattarsi di documenti
: Cass., Ord., 31 luglio 2019 n. 20584; in termini analoghi Id., 15 marzo 2006, n. 5681) e di cui non vi è traccia in atti, restando onere della parte opposta depositare il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione (Id.,
18 luglio 2013 n. 17603).
Mentre in sede monitoria è sufficiente la produzione anche solo di un estratto conto c.d. certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca di cui all'art. 50 TUB, nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo questo può assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Cass., 3 maggio 2011 n. 9695), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice, nel contesto di altri elementi significativi. Infatti, il giudizio di opposizione non ha per oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena e per questo non è sufficiente una mera documentazione conforme alle scritture contabili (Cass., 6 giugno 2018 n. 14640).
La banca, pertanto, non ha dimostrato l'esistenza del credito fatto valere in sede monitoria e costituente oggetto di accertamento nell'ambito del giudizio di primo grado, non essendovi negli estratti conto trasmessi al cliente, alcuna pag. 14/18 corrispondente annotazione a debito. ha allegato, sin Pt_1 dalla memoria istruttoria in primo grado, copia degli estratti conto relativi al periodo interessato, contestando il riepilogo contabile presentato in sede di ingiunzione di pagamento, affermando trattarsi di certificazione ed
, riguardante (testualmente dalla seconda pagina della memoria ex art. 183 VI comma n. 2) “numero 2 presunti
e non meglio determinati RID che sarebbero stati pagati dalla banca nel periodo contabile giugno-luglio 2012. La certificazione, infatti, riguarda uno specchietto contabile di poche righe datato 11.12.2013. Ma ciò che è più grave tale riepilogo contabile non corrisponde con quanto risultante degli estratti conto! Si badi bene, estratti conto prodotti della controparte! In essi, invero, non vi è traccia dei due RID indicati nel report contabile certificato dal dirigente di banca!”. La stessa società, nella memoria di replica, riporta che nel rapporto contabile certificato dal dirigente, è indicata come data dei due RID contestati il 19 luglio 2012 (con esclusione, quindi del mese di giugno), facendo osservare che “nel periodo giugno/luglio 2012 dei due RID non vi è alcun riscontro contabile. La circostanza risulta provata dai documenti prodotti”.
Ed effettivamente, dagli estratti conto riprodotti in atti, pur risultando tutta una serie di voci segnate come
“PAGAMENTO RID” a favore di , non è Controparte_4 dato riscontrare in data 19 luglio alcun addebito, né tra i valori annotati in scrittura risultano importi corrispondenti a quelli fatti valere in monitorio.
pag. 15/18 Conseguentemente, non è possibile riscontrare nemmeno uno sforamento del fido, con una posta a debito di
Pt_1
La domanda va pertanto accolta, stabilendo che nulla è dovuto da in relazione ai due RID portati in monitorio Pt_1
Contr e, poiché da come emerge dalle stesse allegazioni della , la banca ha trattenuto di propria iniziativa tramite compensazione le somme dovute a a diverso titolo, Pt_1 consistenti nei due importi di euro 9.978,98 e di euro
2.487,85, per un totale di euro 12.466,83, ne va dichiarato il diritto alla riscossione da parte della correntista, alla chiusura del conto.
5.3.
Occorre ora esaminare l'appello incidentale proposto da che nella comparsa di costituzione, ha chiesto CP_4 espressamente riformare la sentenza, nella parte in cui condanna e i due soci in solido al rimborso delle spese Pt_1 processuali da essa sostenute, chiedendo di porre le stesse
(oltre che di quelle della fase di appello) a carico esclusivo della banca. Premesso che per la proposizione dell'appello incidentale non sono necessarie formule sacramentali, purché risulti con certezza la volontà di ottenere una riforma del provvedimento impugnato, vanno senz'altro riconosciuti, nelle affermazioni contenute negli scritti difensivi e nelle conclusioni, gli estremi di una richiesta di riforma della decisione, e la domanda è fondata. Infatti, era stata CP_4 chiamata in causa dalla banca, per rimanere indenne nel caso di condanna, ed ottenere la ripetizione dell'indebito. La banca però non ha provato di aver effettuato un pagamento non pag. 16/18 dovuto, a seguito della contestazione mossa da Nei CP_4 rapporti con tale ultima società, infatti, trattandosi di ripetizione di indebito, la avrebbe dovuto dimostrare di CP_3 avere corrisposto somme non dovute, a nulla rilevando il mancato regolare addebito a carico di laddove Pt_1
l'istituto bancario si è limitato a chiedere di rimanere indenne da obblighi di pagamento nei confronti del proprio cliente, senza coltivare la domanda sul piano istruttorio.
6.
La è da considerarsi totalmente soccombente, CP_3 sia in primo che in secondo grado, con aggravio di spese a suo carico, sia nei confronti di che di chiamata in Pt_1 CP_4 causa. Spese di primo grado già stabilite in sentenza, spese di secondo grado liquidate secondo parametri forensi, sul valore di causa dichiarato, le quattro fasi, nei minimi per il valore della causa vicina alla soglia minima dello scaglione di riferimento e la non particolare complessità del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
da e da Parte_1 Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 2030/2018 emessa il 2.10.2018 Pt_2 dal Tribunale di Cosenza, e sull'appello incidentale proposto da avverso la medesima Controparte_4 pronuncia, nei confronti di OP
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...] disattesa, così provvede:
pag. 17/18 - accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e rigetta la domanda proposta in monitorio da
[...]
; OP
- dichiara dovuta da OP
a alla
[...] Parte_1 Parte_1 chiusura del conto corrente la somma di euro 12.466,83;
- condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio in favore di Parte_1
e già liquidate per il Parte_1 Parte_2 primo grado in euro 687,00 per esborsi e ed euro 7000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie cpa e iva, e per il grado di appello, in euro 7160,00 oltre gli esborsi anticipati, spese generali forfettarie, iva e cassa, ordinandone la distrazione in favore dell'avv.to Marcello
Guarnieri, dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle spese Controparte_1 sostenute da liquidate per Controparte_4 il primo grado di giudizio in euro 5.000,00 oltre rimborso spese forfettarie cpa e iva, e per il grado di appello, in euro 7160,00 con il rimborso di spese generali forfettarie, iva e cassa, ordinandone la distrazione in favore dell'avv.to Giovanni Caglianone, dichiaratosi antistatario.
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Deciso così in Catanzaro, 2.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Fabrizio Cosentino Alberto Nicola Filardo
pag. 18/18